RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 marzo 2010 , n. 44
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  l'11  marzo  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 16 del 21-4-2010) 
 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   giusta
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  in  data  1°   marzo   2010,
rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato e
presso la medesima domiciliato in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12,
contro la Provincia autonoma di Bolzano, in  persona  del  presidente
pro tempore, nella sede di Bolzano, via Crispi n. 3, palazzo  1,  per
sentir  dichiarare  l'illeggittimita'  costituzionale  dell'art.  18,
comma 2, della legge provinciale 22 dicembre 2009,  n.  11,pubblicata
nel Bollettino ufficiale - supplemento  n.  1  al  n.  1/I-II  del  5
gennaio  2010,  riguardante  «disposizioni  per  la  formazione   del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e  per  iltriennio
2010/2012» per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 117, secondo
comma, lettera s), 136 della Costituzione e degli artt. 8 e  9  dello
statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
 
                              Premesso 
 
    La legge provinciale in oggetto e' censurabile per i  motivi  che
di seguito si espongono. 
    L'art. 18, comma 2 nel modificare la l.p. n. 4/2006  recante  «La
gestione dei rifiuti e la tutela del suolo», inserisce, dopo il comma
5 dell'art.  45  della  l.p.  n.  4/2006,  un'ulteriore  disposizione
prevedendo che «La giunta provinciale puo' disciplinare le  procedure
e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale  gestori  ambientali  di
cui all'art. 20». 
    Tale disposizione disciplina il procedimento d'iscrizione in modo
difforme alla  normativa  nazionale,  sostituendo  la  procedura  ivi
prevista con un atto di giunta provinciale e ponendosi  in  contrasto
con  l'art.  212   del   d.lgs.   n.   152/2006,   il   quale   fissa
inderogabilmente le procedure e  i  termini  di  iscrizione  all'Albo
nazionale  gestori  ambientali;  tale  norma  e'  espressione   della
competenza statale esclusiva in materia ambientale. 
    Infatti, e' bene ribadire  che  la  materia  della  gestione  dei
rifiuti attiene direttamente immediatamente alla tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema, il cui valore trasversale, con il Titolo  V  della
Costituzione, ricomprende competenze sia statali che  regionali  «non
eliminando la preesistente pluralita' di titoli di legittimazione per
interventi   regionali   diretti   a   soddisfare    contestualmente,
nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze  rispetto  a
quelle di carattere unitario definite  dallo  Stato»  (cfr.,  tra  le
altre, le sentenze della Corte  costituzionale  nn.  407  e  536  del
2002). Ma, poiche' la direttiva  comunitaria  impone  che  i  rifiuti
siano smaltiti, trasportati,  ecc.,  da  operatori  registrati  e  in
possesso di certi requisiti, la norma impugnata non  puo'  consentire
alla Giunta di variare la portata dell'Obbligo di iscrizione all'Albo
nazionale. Infatti tale Obbligo,  che  inserisce  l'operatore  in  un
sistema di controlli, e' funzionale al corretto e sano  esercizio  di
tali attivita', con ricaduta quindi diretta sull'ecosistema. 
    La provincia autonoma di  Bolzano  non  vanta,  tuttavia,  alcuna
competenza legislativa ne' primaria ne' concorrente in materia (artt.
8 e 9 dello Statuto di Autonomia)  di  ambiente,  e  questa  e'  anzi
riservata allo Stato in via esclusiva ex  art.  117,  secondo  comma,
lettera s) Cost., sicche' , non potendosi applicare la estensione  di
competenza legislativa di cui all'art. 10, legge Cost. n. 3/2001 alla
fattispecie, la norma impugnata e' incostituzionale. 
    Inoltre  il  legislatore   provinciale   eccede   dalla   propria
competenza statutaria e viola l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.,
il quale riserva al legislatore statale la competenza in  materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Occorre sottolineare, in proposito, che la Provincia autonoma  di
Bolzano,  nel  disciplinare  l'albo  nazionale  gestori   ambientali,
ripropone lo stesso articolo gia' contenuto  nella  l.p.  n.  4/2008,
gia' dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale  con  sentenza
n. 315/2009. 
    Con   tale   sentenza,   infatti,   la   Corte   ha    dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  della  norma  nella  parte  in  cui,
all'art.16, comma 6, della l.p. n. 4/2008,  aggiungendo  il  comma  3
all'art. 20 della l.p.  n.  4/2006,  in  materia  di  Albo  nazionale
gestori ambientali, prevedeva che «Con riguardo  all'obbligo  e  alle
modalita' di iscrizione all'albo  nazionale,  la  Giunta  provinciale
puo' emanare disposizioni per regolamentare le procedure e  l'obbligo
di iscrizione». 
    Secondo    la    Corte,    infatti,    tale    disposizione    e'
costituzionalmente illegittima per identiche ragioni indicate gia' in
una precedente sentenza (cfr. sent. n. 62/2008), in quanto si pone in
contrasto con l'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006  che  disciplina,  in
maniera inderogabile, le procedure e i termini di iscrizione all'albo
nazionale  dei  gestori  ambientali,  in  attuazione   di   direttive
comunitarie (art. 12 della direttiva del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art.  12
della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE  relativa
ai rifiuti. E' sin d'ora il caso di precisare che la direttiva che ha
sostituito la 12/06 non e' ancora scaduta  sicche'  la  Direttiva  di
riferimento e' ancora la 12/06: cfr. Direttiva n. 98/08, art. 40). 
    Pertanto,  il  legislatore  provinciale   eccedendo   dalla   sua
competenza statutaria (artt. 8 e 9 dello Statuto  autonomia),  invade
la competenza statale violando l'art. 117, comma 2,  lettera  s),  in
materia ambientale. Risulta violato altresi' l'art. 117,  comma  1  e
l'art 4 in combinato con l'art. 8 , nonche'  l'art.  5  in  combinato
disposto con l'art. 9 dello  Statuto  Speciale  TAA  per  il  mancato
rispetto dei vincoli comunitari - in quanto il codice  dell'ambiente,
art. 212, e' recepimento della direttiva comunitaria 2006/12/CE,  che
dispone obblighi di  autorizzazione,  registrazione  e  controllo  da
esercitare necessariamente in modo unitario, non essendo  ammissibile
che gli «obblighi e procedure»  di  registrazione  siano  diverse  su
parti distinte del territorio nazionale, visto che, tra  l'altro,  e'
lo Stato a dover ottemperare alla Direttiva: 
    «Articolo 9. - [1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4,  5
e 7, tutti gli stabilimenti o imprese che  effettuano  le  operazioni
elencate  nell'allegato  II/A   debbono   ottenere   l'autorizzazione
dell'autorita' competente di cui all'articolo 6. 
    Tale autorizzazione riguarda in particolare: 
        a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti; 
        b) i requisiti tecnici; 
        c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza; 
        d) il luogo di smaltimento; 
        e) il metodo di trattamento. 
    2. Le autorizzazioni  possono  essere  concesse  per  un  periodo
determinato, essere rinnovate, essere accompagnate  da  condizioni  e
obblighi,  o  essere  rifiutate  segnatamente  quando  il  metodo  di
smaltimento previsto non e' accettabile  dal  punto  di  vista  della
protezione dell'ambiente». 
    «Articolo 10. - [Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti
gli stabilimenti o imprese  che  effettuano  le  operazioni  elencate
nell'allegato II B debbono ottenere un'autorizzazione a tal fine». 
    «Articolo 12. - [Gli stabilimenti o  le  imprese  che  provvedono
alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che
provvedono allo smaltimento o al recupero di  rifiuti  per  conto  di
terzi (commercianti o intermediari), debbono essere  iscritti  presso
le   competenti   autorita',   qualora   non   siano   soggetti    ad
autorizzazione]». 
    Stesso articolo 
    «Articolo 13. - Gli stabilimenti o le imprese che  effettuano  le
operazioni previste agli articoli  da  9  a  12  sono  sottoposti  ad
adeguati controlli periodici da parte delle autorita' competenti». 
    Risulta altresi' violato l'art. 136, comma 1  della  Costituzione
in quanto fa rivivere una disposizione dichiarata  costituzionalmente
illegittima dalla Corte costituzionale in due pronunce  (cfr.  sentt.
n. 62/2008 (relativamente all'art. 20 della  l.p.  n.  412006)  e  n.
315/2009 (relativamente all'art. 16, comma 6 della l.p.  n.  4/2008).
Precisamente, trattasi di illegittimita' per violazione del giudicato
costituzionale (a parametri, ovviamente, invariati) che si da' quando
la medesima norma dichiarata illegittima dalla Corte viene nuovamente
emanata dal legislatore. Cfr. Corte cost. n. 922/1988. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla luce dei suddetti motivi di censura, si ritiene che la legge
provinciale debba essere impugnata dinanzi la Corte costituzionale  e
si  richiede  ai  sensi  dell'art.  127   della   Costituzione,   sia
dichiarata,   in   parte   qua,    l'illegittimita'    costituzionale
dell'art.18, comma 2 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11,
pubblicata nel Bollettino ufficiale - supplemento n. 1 al  n.  1/I-II
del 5 gennaio 2010, riguardante «dsposizioni per  la  formazione  del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il  triennio
2010-2012» per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 117, secondo
comma, lettera s),  8  e  9  dello  Statuto  speciale  della  Regione
Autonoma Trentino Alto Adige, 136 della Costituzione. 
        Roma, addi' 2 marzo 2010. 
 
              L'Avvocato dello Stato: Roberto De Felice 
 

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