Ricorso n. 44 dell'11 marzo 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 marzo 2010 , n. 44
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 16 del 21-4-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 2010, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore, nella sede di Bolzano, via Crispi n. 3, palazzo 1, per sentir dichiarare l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11,pubblicata nel Bollettino ufficiale - supplemento n. 1 al n. 1/I-II del 5 gennaio 2010, riguardante «disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per iltriennio 2010/2012» per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 117, secondo comma, lettera s), 136 della Costituzione e degli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Premesso La legge provinciale in oggetto e' censurabile per i motivi che di seguito si espongono. L'art. 18, comma 2 nel modificare la l.p. n. 4/2006 recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo», inserisce, dopo il comma 5 dell'art. 45 della l.p. n. 4/2006, un'ulteriore disposizione prevedendo che «La giunta provinciale puo' disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20». Tale disposizione disciplina il procedimento d'iscrizione in modo difforme alla normativa nazionale, sostituendo la procedura ivi prevista con un atto di giunta provinciale e ponendosi in contrasto con l'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006, il quale fissa inderogabilmente le procedure e i termini di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali; tale norma e' espressione della competenza statale esclusiva in materia ambientale. Infatti, e' bene ribadire che la materia della gestione dei rifiuti attiene direttamente immediatamente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui valore trasversale, con il Titolo V della Costituzione, ricomprende competenze sia statali che regionali «non eliminando la preesistente pluralita' di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato» (cfr., tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale nn. 407 e 536 del 2002). Ma, poiche' la direttiva comunitaria impone che i rifiuti siano smaltiti, trasportati, ecc., da operatori registrati e in possesso di certi requisiti, la norma impugnata non puo' consentire alla Giunta di variare la portata dell'Obbligo di iscrizione all'Albo nazionale. Infatti tale Obbligo, che inserisce l'operatore in un sistema di controlli, e' funzionale al corretto e sano esercizio di tali attivita', con ricaduta quindi diretta sull'ecosistema. La provincia autonoma di Bolzano non vanta, tuttavia, alcuna competenza legislativa ne' primaria ne' concorrente in materia (artt. 8 e 9 dello Statuto di Autonomia) di ambiente, e questa e' anzi riservata allo Stato in via esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., sicche' , non potendosi applicare la estensione di competenza legislativa di cui all'art. 10, legge Cost. n. 3/2001 alla fattispecie, la norma impugnata e' incostituzionale. Inoltre il legislatore provinciale eccede dalla propria competenza statutaria e viola l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., il quale riserva al legislatore statale la competenza in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Occorre sottolineare, in proposito, che la Provincia autonoma di Bolzano, nel disciplinare l'albo nazionale gestori ambientali, ripropone lo stesso articolo gia' contenuto nella l.p. n. 4/2008, gia' dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 315/2009. Con tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui, all'art.16, comma 6, della l.p. n. 4/2008, aggiungendo il comma 3 all'art. 20 della l.p. n. 4/2006, in materia di Albo nazionale gestori ambientali, prevedeva che «Con riguardo all'obbligo e alle modalita' di iscrizione all'albo nazionale, la Giunta provinciale puo' emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione». Secondo la Corte, infatti, tale disposizione e' costituzionalmente illegittima per identiche ragioni indicate gia' in una precedente sentenza (cfr. sent. n. 62/2008), in quanto si pone in contrasto con l'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 che disciplina, in maniera inderogabile, le procedure e i termini di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione di direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti. E' sin d'ora il caso di precisare che la direttiva che ha sostituito la 12/06 non e' ancora scaduta sicche' la Direttiva di riferimento e' ancora la 12/06: cfr. Direttiva n. 98/08, art. 40). Pertanto, il legislatore provinciale eccedendo dalla sua competenza statutaria (artt. 8 e 9 dello Statuto autonomia), invade la competenza statale violando l'art. 117, comma 2, lettera s), in materia ambientale. Risulta violato altresi' l'art. 117, comma 1 e l'art 4 in combinato con l'art. 8 , nonche' l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 9 dello Statuto Speciale TAA per il mancato rispetto dei vincoli comunitari - in quanto il codice dell'ambiente, art. 212, e' recepimento della direttiva comunitaria 2006/12/CE, che dispone obblighi di autorizzazione, registrazione e controllo da esercitare necessariamente in modo unitario, non essendo ammissibile che gli «obblighi e procedure» di registrazione siano diverse su parti distinte del territorio nazionale, visto che, tra l'altro, e' lo Stato a dover ottemperare alla Direttiva: «Articolo 9. - [1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II/A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorita' competente di cui all'articolo 6. Tale autorizzazione riguarda in particolare: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti; b) i requisiti tecnici; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza; d) il luogo di smaltimento; e) il metodo di trattamento. 2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non e' accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente». «Articolo 10. - [Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B debbono ottenere un'autorizzazione a tal fine». «Articolo 12. - [Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), debbono essere iscritti presso le competenti autorita', qualora non siano soggetti ad autorizzazione]». Stesso articolo «Articolo 13. - Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli da 9 a 12 sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita' competenti». Risulta altresi' violato l'art. 136, comma 1 della Costituzione in quanto fa rivivere una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale in due pronunce (cfr. sentt. n. 62/2008 (relativamente all'art. 20 della l.p. n. 412006) e n. 315/2009 (relativamente all'art. 16, comma 6 della l.p. n. 4/2008). Precisamente, trattasi di illegittimita' per violazione del giudicato costituzionale (a parametri, ovviamente, invariati) che si da' quando la medesima norma dichiarata illegittima dalla Corte viene nuovamente emanata dal legislatore. Cfr. Corte cost. n. 922/1988.
P. Q. M. Alla luce dei suddetti motivi di censura, si ritiene che la legge provinciale debba essere impugnata dinanzi la Corte costituzionale e si richiede ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale dell'art.18, comma 2 della legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale - supplemento n. 1 al n. 1/I-II del 5 gennaio 2010, riguardante «dsposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012» per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 117, secondo comma, lettera s), 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 136 della Costituzione. Roma, addi' 2 marzo 2010. L'Avvocato dello Stato: Roberto De Felice