Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in

cancelleria il 17 maggio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri).

 

 

 

(GU n. 27 del 22.6.2011)

 

     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha  il

proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

    Contro la Regione Campania, in persona del suo presidente per  la

dichiarazione della illegittimita' costituzionale:

    1) dell'art. 1, comma 2;

    2) dell'art. 1, comma 34;

    3) dell'art. 1, comma 37;

    4) dell'art. 1, comma 44;

    5) dell'art. 1, comma 75;

    6) dell'art. 1, comma 78, lettera a);

    7) dell'art. 1, comma 123;

    8) dell'art. 1, comma 124;

    9) dell'art. 1, commi 135,136, 137 e 138;

    10) dell'art. 1, commi 142 - 154;

    11) dell'art. 1, comma 195;

    12) dell'art. 1, comma 207;

    13) dell'art. 1, comma 250;

    14) dell'art. 1, comma 263;

    15) dell'art. 1, comma 26;

    16) dell'art. 1, comma 27;

    17) dell'art. 1, comma 131;

    18) dell'art. 1, commi da 163 a 204;

    19) dell'art. 1, comma 209;

    20) dell'art. 1, commi 210, 211 e 212;

    21) dell'art. 1, comma 215;

    22) dell'art. 1, commi 217, 218e 219;

    23) dell'art. 1, comma 221, 222e 223;

    24) dell'art. 1, commi 224 - 230;

    25) dell'art. 1, comma 231;

    26) dell'art. 1, comma 232;

    27) dell'art. 1, comma 238;

    28) dell'art. 1, comma 239;

    29) dell'art. 1, comma 241;

    30) dell'art. 1, comma 243;

    31) dell'art. 1, commi 244 e 245;

della  legge  regionale  Regione  Campania  15  marzo  2011   n.   4,

«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e

pluriennale 2011 - 2013 della  Regione  Campania  (Legge  Finanziaria

Regionale 2011)», pubblicata nel B.U.R. n.  18  del  16  marzo  2011,

giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011

 

                           Fatto e diritto

 

    Premessa.  La   complessita'   della   presente   impugnativa   -

concernente un consistente numero di norme della legge  regionale  n.

4/2011 recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale

2011  e  pluriennale  2011  -  2013  della  Regione  Campania  (Legge

Finanziaria  Regionale  2011)»  ha  suggerito  a  questa  difesa  una

suddivisione in due parti del presente ricorso.

    Nella prima parte (da pagina 3  a  pagina  42)  saranno  trattate

censure - in prevalenza attinenti a parametri costituzionali  dettati

in tema di bilancio e/o contabilita', tutela ambientale e di  diritti

sociali - che seguono l'ordine numerico delle disposizioni impugnate.

    Nella seconda parte (da pagina 42 a pagina 83)  saranno  trattate

censure relative a disposizioni che incidono sulla materia sanitaria,

ancorche' non direttamente attinenti a quest'ultima.

    Tale apparentemente disomogeneo  criterio  di  raggruppamento  e'

consigliato dal rilievo  che  le  censure  in  argomento  sono  tutte

collegate al disatteso (dalla Regione Campania) Accordo sul Piano  di

rientro dai disavanzi sanitari 2007 -  2009,  stipulato  in  data  13

marzo 2007, del quale codesta ecc.ma Corte costituzionale si e'  gia'

occupata nella fondamentale sentenza numero 2010/100.

    Sempre la complessita' dell'impugnativa  ha  suggerito  a  questa

difesa la citazione integrale di tutte  le  disposizioni  oggetto  di

impugnativa, onde evitare al Lettore il continuo  richiamo  al  testo

della legge. Infine, poiche' le norme impugnate sono  inserite  tutte

in un unico articolo (il numero 1), esse saranno individuate  con  la

sola indicazione del comma.

Parte prima.

    1. Il comma  2  prevede  «la  partecipazione,  le  indennita',  i

compensi, i gettoni, le retribuzioni o le  altre  utilita',  comunque

denominate, corrisposte  agli  organi  della  Regione  e  degli  enti

dipendenti, in qualunque forma costituiti, che ricevono contributi  a

carico delle finanze regionali, ai titolari di incarichi di qualunque

tipo, nonche' agli organi delle societa', anche di  tipo  consortile,

partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione, sono

automaticamente ridotti  del  10  per  cento  rispetto  agli  importi

risultanti alla data del 31 dicembre 2010.».

    Come appare palese, la disposizione  si  pone  in  contrasto  con

l'articolo 6 del decreto-legge numero 78/2010, convertito dalla legge

numero 122/2010.

    Infatti, tale disposizione, comma  2,  dispone,  fatte  salve  le

esclusioni  espressamente  prevista  dall'ultimo  periodo  del  comma

stesso,  il  carattere  onorifico  per  la  partecipazione  a  organi

collegiali,  anche  di  amministrazione,  degli  enti  che   comunque

ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano

previsti, prescrive che i gettoni di presenza  non  possano  superare

l'importo di euro 30 a seduta giornaliera regionale.

    Il legislatore regionale,  viceversa,  prevede  genericamente  la

riduzione del 10%.

    Appare evidente che la disposizione di  cui  all'articolo  6  del

decreto-legge  n.  78/2010  costituisce  principio  fondamentale   in

materia di coordinamento della finanza pubblica (ed e' - ovviamente -

appena da rammentare che, ai sensi dell'ultima  parte  del    comma

dell'articolo 117 della Costituzione, nelle materie  di  legislazione

concorrente la determinazione dei principi fondamentali e'  riservata

alla legislazione dello Stato).

    Essa e' infatti volta, al pari di altre contenute nella  medesima

legge, ad assicurare la uniformita' di trattamento del  sistema  lato

sensu retributivo, per ragioni di contenimento della spesa  pubblica,

anche in relazione agli obblighi assunti  dallo  Stato  italiano  nei

confronti della unione europea.

    Non puo' non rammentarsi  la  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma

Corte secondo la quale le norme statali, ispirate alla finalita'  del

contenimento   della   spesa   pubblica,    costituiscono    principi

fondamentali nella materia del coordinamento della finanza  pubblica,

in  quanto  pongono  obiettivi  di  riequilibrio,  senza,   peraltro,

prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento dei medesimi.

    Invero, come ha chiarito sempre codesta ecc.ma Corte,  «la  spesa

per  il  personale,  per  la  sua  importanza  strategica   ai   fini

dell'attuazione  del  patto  di  stabilita'  interna  (data  la   sua

rilevante  entita'),  costituisce  non  gia'  una  minuta   voce   di

dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte  corrente,

con la conseguenza che le disposizioni relative al  suo  contenimento

assurgono  a  principio  fondamentale  della  legislazione   statale»

(sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

    Sotto tale profilo, non sembra possano sussistere  differenze  di

rilievo, ai fini che qui occupano (vale  a  dire  in  relazione  alla

sussumibilita' delle norme in  esame  nella  categoria  dei  principi

fondamentali in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  ex

art. 117, 3° comma, Cost., in relazione all'ultima parte di esso, che

riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei  principi

fondamentali) tra quelle che attengono alla spesa per  il  personale,

rispetto ad altra - quale la previsione di cui al predetto articolo 6

del decreto-legge n. 78/2010 - che disciplina la spesa della pubblica

amministrazione  in  relazione  non  al  personale  dipendente  ma  a

soggetti che ad altro  titolo  svolgono  comunque  attivita'  per  il

funzionamento di essa.

    Cio', quantomeno, anche in relazione alla circostanza  che  nella

specie la ratio della norma  cui  all'articolo  6  del  decreto-legge

2010/78 e' palesemente volta al contenimento della spesa pubblica, al

pari delle discipline via  via  susseguitesi  che  hanno  operato  il

contenimento di essa spesa pubblica incidendo sulle  misure  previste

per il personale dipendente. Ne', ovviamente, a escludere la predetta

natura di principio fondamentale  puo'  valere  la  diversita'  degli

strumenti adoperati e dello specifico settore oggetto  di  disciplina

(nella specie, la  partecipazione  ad  organi  collegiali  e  non  il

pubblico impiego).

    2. Il comma 34, prevede che «Le maggiori  entrate  derivanti  dal

recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel  corso  dell'esercizio

finanziario, sono destinate ad incrementare i fondi di riserva di cui

all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), della legge  regionale  n.

7/2002».

    A sua volta, l'articolo 28 in  commento  prevede,  al  comma  1°,

lettere a) e b) che e' «I fondi di  riserva  si  distinguono  in:  a)

fondo di riserva per spese obbligatorie  e  per  la  reiscrizione  di

residui perenti; b) fondo di riserva per spese impreviste».

    La norma in esame qui censurata si  e'  dunque  tradotta  in  una

implementazione delle spese obbligatorie  e  delle  spese  impreviste

senza copertura finanziaria specifica, tale essendo il mero  richiamo

alle «maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione  fiscale,

realizzate nel corso dell'esercizio finanziario», locuzione,  questa,

con la quale il legislatore regionale non precisa  l'ammontare  delle

risorse e non prevede adeguata copertura finanziaria specifica.

    E' appena da rammentare al riguardo  i  ben  noti  principi  piu'

volte statuito da codesta ecc.ma Corte.

    In primo  luogo,  l'applicazione  alle  Regioni  dell'obbligo  di

copertura  finanziaria  delle  disposizioni  legislative   e'   stata

ribadita piu' volte da codesta Corte (sentenze n. 100 del 2010  e  n.

386 e n. 213 del 2008), costante nel  ritenere  che  «il  legislatore

regionale non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale  esigenza  di

chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art.  81  Cost.  si  ispira»

(tra le tante, sentenza n. 359  del  2007)  e  ha  trovato  ulteriore

conferma nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196

(Legge di contabilita' e finanza pubblica).

    Da tale punto di vista, e sotto questa prospettiva, la regola  ex

articolo  81,    comma,  Cost.,  della  cui  natura  di   principio

fondamentale dello Stato non si puo' ovviamente dubitare, costituisce

materia  di  legislazione  riservata  alla  potesta'   esclusiva   di

quest'ultimo, con conseguente violazione del parametro costituzionale

di cui all'articolo 117,    comma,  in  relazione  alla  competenza

legislativa in materia  di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e

coordinamento della finanza pubblica e del  sistema  tributario,  per

l'ipotesi di legislazione regionale che violi essa regola.

    Vero e' poi che deve esistere «uno stretto  collegamento  tra  la

legge, la nuova e maggior spesa  che  essa  comporta  e  la  relativa

copertura  finanziaria,  che  non  puo'  essere  ricercata  in  altre

disposizioni, ma deve essere indicata nella legge medesima,  al  fine

di evitare che gli effetti di  essa  (eventualmente  in  deroga  alle

altre  disposizioni)  possano  realizzare  stanziamenti  privi  della

corrispondente copertura» (Corte cost. n. 106/2011).

    La copertura  delle  nuove  spese  deve  poi  essere  «credibile,

sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato

rapporto con la spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»

(sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). Criteri, tutti  questi,

completamente assenti nella nonna che occupa,  stante  la  previsione

assolutamente generica e indeterminata di essa.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    3. Il comma 37,  dispone  che  «A  partire  dall'anno  2013,  gli

incarichi di funzioni dirigenziali conferiti  a  persone  esterne  al

ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono  ridotti

del 20 per cento».

    E' qui necessario rammentare che  l'articolo  19  del  d.lgs.  n.

2001/165, come modificato dall'articolo 40  del  d.lgs.  n.  2009/150

statuisce, al comma  6°,  che  gli  incarichi  dirigenziali  «possono

essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10

per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti  alla

prima fascia dei ruoli di cui all'articolo  23  e  dell'8  per  cento

della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia».

    La norme in esame e' dichiarata applicabile, dal successivo comma

6-ter, anche alle Regioni.

    Come  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  ha   statuito   nel

respingere le impugnative  proposte  dalla  Regione  Piemonte,  dalla

Regione Toscana e dalla Regione Marche, la norma di cui  all'articolo

19 del d.lgs. n.  2000/165,  come  modificato  dall'articolo  40  del

d.lgs. n. 2009/150, costituisce «normativa riconducibile alla materia

dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera

l), Cost.,  poiche'  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a

soggetti esterni, disciplinato dalla normativa  citata,  si  realizza

mediante la  stipulazione  di  un  contratto  di  lavoro  di  diritto

privato. Conseguentemente, la disciplina della  fase  costitutiva  di

tale contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per  effetto

della  conclusione  di  quel  negozio  giuridico,  appartengono  alla

materia dell'ordinamento civile. In particolare, l'art. 19, comma  6,

d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralita' di  precetti  relativi

alla  qualificazione  professionale  ed  alle  precedenti  esperienze

lavorative del soggetto esterno, alla  durata  massima  dell'incarico

(e, dunque, anche del relativo contratto di  lavoro),  all'indennita'

che  -  a  integrazione  del  trattamento  economico  -  puo'  essere

attribuita   al   privato,   alle   conseguenze   del    conferimento

dell'incarico  su  un  eventuale  preesistente  rapporto  di  impiego

pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili

a soggetti esterni (il successivo comma 6-bis contiene  semplicemente

una  prescrizione  in  tema  di  modalita'  di  calcolo   di   quella

percentuale). Tale disciplina non riguarda, pertanto,  ne'  procedure

concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, ne'  la

scelta delle modalita' di costituzione di  quel  rapporto  giuridico.

Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che

debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata  massima

del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e  giuridico  ed

e'  pertanto  riconducibile  alla  regolamentazione  del  particolare

contratto che l'amministrazione  stipula  con  il  soggetto  ad  essa

esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale.».

    Il  comma  37  della  legge  Regione   Campania   appare   dunque

palesemente in contrasto con  le  predette  norme  (articolo  19  del

d.lgs. n. 2001/165, come modificato dall'articolo 40  del  d.lgs.  n.

2009/150,  applicabile,  ex  successivo  comma  6-ter,   anche   alle

Regioni), giacche' la  previsione  della  possibilita'  di  conferire

incarichi di funzioni dirigenziali a persone estranee  nella  ridotta

misura del 20% viola il limite del 10% e dell'8% da esse previste.

    Esso viola pertanto l'articolo 117, comma 2°,  lettera  i)  della

Costituzione, in relazione alla competenza legislativa in materia  di

armonizzazione dei bilanci pubblici  e  coordinamento  della  finanza

pubblica e del sistema tributario.

    4. Il comma 44, dispone che «Le economie  e  le  risorse  di  cui

all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

della  regione  Campania  -  legge  finanziaria  anno   2009),   sono

utilizzate, dagli enti delegati ai  sensi  della  legge  regionale  7

maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28

febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in  materia  di  economia,

bonifica montana e difesa del suolo), a  parziale  finanziamento  dei

piani  di  forestazione  per  gli  anni  2011,  2012,  2013,  attuati

nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013».

    Come appare palese, la norma si limita a tale  previsione,  senza

statuire  l'obbligo  di  certificazione  con  riferimento  al   conto

consuntivo (il conto consuntivo 2010 non e' stato  ancora  approvato)

che comprovi la effettiva disponibilita'  delle  economie,  le  quali

viceversa, dalla lettera di essa norma, appaiono mezzo  di  copertura

dei piani di forestazione per gli anni in essa indicati.

    D'altronde,  l'art.  44,  comma  3°,  della  legge  regionale  di

contabilita',    statuisce    che    «L'utilizzo    dell'avanzo    di

amministrazione puo'  avvenire  soltanto  quando  ne  sia  dimostrata

l'effettiva  disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto

dell'anno precedente», il che nella specie non e'.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso  il  comma  34

(paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta  applicazione

del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della  Costituzione  e

di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    5. Il comma 75 statuisce che «La Regione avvia una collaborazione

con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) al  fine  di

promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti

locali della Campania nel processo  di  attuazione  del  federalismo,

anche mediante la costituzione di un apposito ente  associativo.  Con

deliberazione della Giunta regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  il

procedimento, le modalita' e le condizioni per la collaborazione  tra

la Regione e l'IFEL».

    La norma,  nella  parte  in  cui  dispone  la  creazione  di  una

«struttura tecnica di supporto alla  regione  ed  enti  locali  della

Campania» si traduce in una norma di spesa che pero' e'  priva  della

quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso  il  comma  34

(paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta  applicazione

del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della  Costituzione  e

di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    6.  Il  comma  77,  dispone  che  «E'  riconosciuto  a  decorrere

dall'anno 2011 un bonus di euro 2.000,00, quale una tantum, in favore

dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio  2011  in  nuclei

familiari con gia' due  figli  minorenni  a  carico  sulla  base  dei

parametri e dei criteri  di  graduazione  del  bisogno  definiti  dai

provvedimenti di attuazione della  presente  disposizione,  stabiliti

nei commi  78  e  79,  nei  limiti  dello  stanziamento  di  bilancio

disponibile da parte della Regione Campania». Il successivo comma 78,

alla lettera a), prevede che i soggetti beneficiari del bonus (madre,

padre o altro soggetto esercente la potesta' genitoriale  al  momento

della  presentazione  della  domanda)  devono  essere  residenti   in

Campania «da almeno due  anni  dalla  nascita  del  bambino  o  dalla

presentazione  dell'istanza  di  adozione  presso  il  Tribunale   di

competenza o  presso  gli  istituti  autorizzati  alle  procedure  di

adozione internazionale».

    La legge quadro per la realizzazione del  servizio  integrato  di

interventi  e  servizi   sociali   (legge   n.   2000/328)   prevede,

all'articolo 2, comma 1°, il  diritto  dei  «cittadini  italiani»  di

usufruire delle prestazioni dei  servizi  del  sistema  integrato  di

interventi   e   servizi   sociali   demandando   alle   Regioni   la

determinazione delle modalita'  e  dei  limiti  per  usufruire  delle

prestazioni parola.

    Il dettato  di  tale  ultima  norma  nega  gia'  di  per  se'  la

possibilita' di norme regionali che si traducano nella esclusione  di

intere categorie di persone, indiscriminata e ingiustificata.

    Per tale via, appare evidente che la previsione in argomento, che

ha circoscritto la  possibilita'  di  presentare  l'istanza  ai  soli

soggetti  «residenti  in  Campania  da  almeno  2  anni»,   introduce

palesemente  una  discriminazione   sulla   base   di   un   criterio

assolutamente empirico e privo di ogni  ragionevole  giustificazione,

qual e' appunto il possesso della  residenza  nella  regione  per  un

tempo non inferiore ai due anni.

    Al riguardo e' appena  da  richiamare  la  decisione  di  codesta

ecc.ma  Corte  n.   40   del   2011,   la   quale,   nel   dichiarare

l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di

interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di

cittadinanza sociale), cosi' come modificato dall'art. 9,  commi  51,

52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24  (Disposizioni

per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  -

Legge finanziaria 2010), che aveva previsto in  subiecta  materia  di

modalita' e termini del tutto omologhi a  quelli  ora  censurati,  ha

statuito come siffatta norma abbia introdotto «nel tessuto  normativo

elementi di distinzione arbitrari, non essendovi  alcuna  ragionevole

correlabilita' tra quelle condizioni positive  di  ammissibilita'  al

beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta

da almeno trentasei mesi, appunto) e gli  altri  peculiari  requisiti

(integrati  da  situazioni  di  bisogno  e  di   disagio   riferibili

direttamente alla  persona  in  quanto  tale)  che  costituiscono  il

presupposto di fruibilita' di provvidenze che,  per  la  loro  stessa

natura, non tollerano distinzioni basate ne' sulla cittadinanza,  ne'

su particolari tipologie di  residenza  volte  ad  escludere  proprio

coloro che risultano i  soggetti  piu'  esposti  alle  condizioni  di

bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi

si  propone  di  superare  perseguendo  una  finalita'  eminentemente

sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione  e

la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso  e

articolato  sistema  di  prestazioni  individuato   dal   legislatore

regionale nell'esercizio  della  propria  competenza  in  materia  di

servizi sociali, in violazione del limite di  ragionevolezza  imposto

dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)».

    Conclusivamente, a prescindere dalla violazione del principio  di

uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, appare evidente

la lesione  dell'articolo  38  della  Costituzione,  nel  profilo  di

garanzia  in  ordine  all'assistenza  sociale  per   ogni   cittadino

sprovvisto dei mezzi necessari per vivere,  e  dunque  la  violazione

dell'art. 117, 2° comma, lettera  m)  in  relazione  alla  competenza

legislativa attribuita allo  in  via  esclusiva  Stato  in  punto  di

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il

territorio nazionale».

    7. Il comma 123, prevede che «In attuazione della legge regionale

n. 16/2010,  e'  stanziata  sulla  UPB  12.42.82  la  somma  di  euro

200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari».

    L'articolo 5 della predetta legge n. 16/2010 prevede al comma 

che «La regione Campania promuove la definizione, la  sperimentazione

e l'implementazione di sistemi e procedure  per  prevenire  le  frodi

nella gestione dei fondi della Unione europea in  collaborazione  con

l'Ufficio europeo per la lotta antifrode  (OLAF)»  .  Solo  per  mera

completezza,  e'  qui  poi  appena  da  rammentare  che   le   Unita'

Previsionali di Base (a suo tempo introdotte  dalla  legge  3  aprile

1997, n. 94) rappresentano un livello  di  aggregazione  di  capitoli

finanziari, finalizzato ad agevolare  la  lettura  del  bilancio  per

l'approvazione dello stesso da  parte  degli  organi  politici;  sono

individuate in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro

di  responsabilita'  amministrativa,  cui  e'  affidata  la  relativa

gestione, e sono determinate con  riferimento  ad  aree  omogenee  di

attivita', anche a carattere strumentale, in  cui  si  articolano  le

competenze istituzionali di ciascun ente pubblico. In  altre  parole,

la lettura del documento  di  bilancio  articolato  in  UPB  dovrebbe

consentire di comprendere  le  risorse  finanziarie  impiegate  nelle

diverse attivita' in capo a ciascun Ministero.

    La UPB cui accenna la norma oggetto di  censura  e'  inesistente,

nel bilancio regionale 2001.

    Essa  si  concreta  dunque  nella  previsione   di   una   unita'

previsionale di base non prevista.

    In tal modo la norma costituisce modifica del sistema contabile -

in ordine al quale sussiste la potesta' legislativa  esclusiva  dello

Stato, ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2°,  lettera  e)  della

Costituzione - statuendo in pratica la possibilita' di adottare norme

di  spesa  sulla  base  di  previsioni  contabili   non   in   essere

all'attualita', il che, ovviamente e' in contrasto con la  disciplina

contabile come  esistente.  La  stessa  norma  merita  poi  di  esser

apprezzata nella sua violazione dell'articolo 81, 4° comma, Cost.,  e

dell'articolo 117, 3° comma, Cost..

    Essa prevede infatti l'attuazione della norma di cui all'articolo

5, comma 2°, della legge 2010/16, dettata, come si e' gia'  riferito,

in tema di attivita' di repressione delle  frodi  comunitarie,  senza

alcuna copertura finanziaria.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso  il  comma  34

(paragrafo 2 del presente ricorso), in tema di corretta  applicazione

del principio di cui all'articolo 81, comma 4, della  Costituzione  e

di applicabilita' di esso principio anche alle Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    8. Il comma 124 prevede che «L'articolo 66 della legge  regionale

n. 1/2008, e' sostituito dal seguente: "Art. 66. Gli impianti per  la

produzione di  energia  termoelettrica  ubicati  nel  territorio  dei

comuni della Regione Campania devono essere dotati di un  sistema  di

monitoraggio dello stato  della  qualita'  dell'aria,  attraverso  la

collocazione   permanente   di   centraline   per   il    rilevamento

dell'inquinamento  atmosferico.   La   dotazione   del   sistema   di

monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione  di

esercizio.   La   mancanza   del   sistema   comporta    la    revoca

dell'autorizzazione.  Gli  impianti  per  la  produzione  di  energia

elettrica gia' in esercizio devono  essere  dotati,  entro  tre  mesi

dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  del  predetto

sistema  di   monitoraggio.   Decorso   inutilmente   tale   termine,

l'autorizzazione e' revocata. L'assessore delegato invia  annualmente

una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti."».

    Nulla quaestio, ovviamente,  che  si  verta  in  tema  di  tutela

ambientale e dell'ecosistema, come  tale  rientrante  nella  potesta'

legislativa esclusiva dello Stato ai  sensi  dell'art.  117,  secondo

comma, Cost., lett. s).

    Giova qui rammentare che gli impianti di combustione con  potenza

termica di combustione di oltre 50.000 MW rientrano tra le  attivita'

di cui al punto 1.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del  d.lgs.

2006/152, e  sono  pertanto  soggetti,  ai  fini  dell'esercizio,  al

rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in relazione

a quanto disposto dall'art. 6, comma 12 del medesimo d.lgs.

    Quanto alla determinazione delle competenze, provvede,  come  ben

noto, l'art. 7 del d.lgs..

    Per quanto qui occupa, si deve poi rammentare che, ai  sensi  del

punto 2 dell'allegato XII alla parte seconda al d.lgs.  n.  2006/152,

in combinato disposto con l'articolo 7,  comma  4-bis,  del  medesimo

d.lgs., le centrali termiche e  altri  impianti  di  combustione  con

potenza termica che almeno 300 MW sono  soggetti  al  rilascio  della

autorizzazione  integrata  ambientale  di  competenza  statale.  Tale

provvedimento determina le condizioni di esercizio dell'impianto, ivi

compresi  i  requisiti  di  controllo  delle  emissioni.   Ai   sensi

dell'articolo 29-decies, la medesima autorita' (statale, nel caso che

occupa)  e'  competente  nelle  fattispecie  di  inosservanza   delle

prescrizioni  autorizzatorio   o   di   esercizio   in   assenza   di

autorizzazione.

    Come ben si vede la norma qui censurata (articolo  1  comma  124)

subordina  il  rilascio  e/o  l'operativita'   delle   autorizzazioni

all'esercizio  degli  impianti   per   la   produzione   di   energia

termoelettrica operanti in ambito  regionale  alla  dotazione  di  un

sistema di monitoraggio dello stato della qualita'  dell'aria,  senza

escludere da tale disciplina gli impianti in ordine ai quali sussiste

la competenza statale.

    La  violazione  dell'art.  117,  comma  2°,  lettera  s)   appare

evidente, quantomeno nella parte in cui la disposizione qui censurata

prescrive che «La dotazione del sistema di  monitoraggio  costituisce

condizione per ottenere l'autorizzazione  di  esercizio»  e  che  «La

mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione».

    La violazione sempre dell'art. 117, comma 2°, lettera s)  e'  poi

apprezzabile sotto un autonomo ed distinto profilo.

    Come ben noto, il d.lgs. 2010/155 ha  previsto,  all'articolo  5,

comma 9°, che «Le decisioni  di  valutazione  di  impatto  ambientale

statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e

regionali e le autorizzazioni  previste  dal  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che

producono emissioni in atmosfera possono disporre  l'installazione  o

l'adeguamento di una o piu' stazioni di  misurazione  della  qualita'

dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso  in  cui  la

regione o la provincia autonoma interessata o, su  delega,  l'agenzia

regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  valuti  tali  stazioni

necessarie per la rete di misura o per il programma  di  valutazione.

In tal caso, la decisione di  valutazione  di  impatto  ambientale  o

l'autorizzazione prescrivono  che  la  stazione  di  misurazione  sia

conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta  al

controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di  aggiornamento

delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata  in

vigore del presente decreto per gli impianti che producono  emissioni

in atmosfera,  anche  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano  l'installazione

o l'adeguamento di una o piu' stazioni di misurazione della  qualita'

dell'aria ambiente, l'autorita' competente autorizza la permanenza di

tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma

interessata o, su  delega,  l'agenzia  regionale  per  la  protezione

dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di  misura  o  per  il

programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione

sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta

al controllo previsto dal comma 7». Come ben si vede, tale  norma  ha

previsto che l'installazione di stazioni di  misurazione  presso  gli

impianti industriali possa essere disposta caso per caso, in sede  di

autorizzazione,  purche'  l'autorita'  valuti  l'installazione  delle

stazioni necessarie per la rete regionale  di  misura  e  purche'  le

sanzioni siano installate  in  conformita'  ai  requisiti  legali  di

ubicazione su macro scala e su micro  scala  e  siano  soggette  alla

gestione al controllo pubblico.

    Tale  assetto  risponde  a  due  principi  fondamentali,  di  cui

all'articolo 1, comma 4, lettere f) e g):

    siti  di  campionamento,  al  fine  di  fornire   dati   corretti

utilizzabili  per  la  valutazione  della  qualita'   dell'aria,   da

scegliersi in conformita' ai requisiti legali di  ubicazione  e  agli

altri criteri previsti dal d.lgs.;

    rete  regionale  per  la  misura  della  qualita'  dell'aria   da

definirsi secondo canoni di efficienza,  efficacia  ed  economicita',

evitandosi l'inutile eccesso di stazioni di misurazione.

    Il legislatore nazionale inteso in questo modo evitare il rischio

che  le  leggi  regionali  di   misura   fossero   affette   da   una

ingiustificata  proliferazione  di  stazioni   di   misurazione   che

pubblicassero  i  dati  forniti  da  altre  stazioni  gia'  idonee  a

monitorare un determinato territorio,  ovvero  che,  non  rispettando

tutti vigenti criteri di ubicazione di funzionamento, fornissero dati

errati e contrastanti con quelli delle stazioni  ubicate  gestite  in

modo regolare.

    Per tale motivo il d.lgs.  n.  2010/155  impone  una  valutazione

tecnica da effettuare caso per caso, nell'autorizzazione dei  singoli

impianti,  per  verificare  se  una  o  piu'  nuove  stazioni   siano

necessarie ai fini della valutazione della qualita'  dell'aria  nella

zona di riferimento e siano compatibili con i requisiti  di  legge  e

con la rete di misura esistente.

    La  norma  regionale,   prevedendo   la   necessaria   automatica

collocazione di stazioni  di  misurazione  della  qualita'  dell'aria

presso tutti gli impianti in esame, indipendentemente da una verifica

tecnica circa l'utilita' di  tali  stazioni  circa  il  rispetto  dei

criteri di ubicazione su macro scala  su  micro  scala,  si  pone  in

palese contrasto con la norma nazionale appena sopra richiamata.

    Ne' la norma ora censurata, prevedendo l'automatica e sistematica

moltiplicazione delle stazioni di misurazione  presso  gli  impianti,

appare in grado di raggiungere l'obiettivo di un  livello  di  tutela

ambientale  piu'  avanzato  di  quello  previsto  dalla  legislazione

nazionale.

    In effetti, tale automatismo, escludendo  la  necessita'  di  una

puntuale verifica  tecnica,  conduce  viceversa  a  un  significativo

rischio di duplicare i dati gia' forniti da altre stazioni ovvero  di

ottenere dati scorretti e contrastanti con quelle conforme ai criteri

di legge. Cio' con inevitabili conseguenze negative  sulle  attivita'

di valutazione gestione della qualita'  necessari  ad  assicurare  il

rispetto degli obiettivi di tutela prescritti dalla vigente normativa

italiana comunitaria.

    Giova invero qui precisare che, come ben noto, la  parte  seconda

del  d.lgs.  n.  2010/152  costituisce  -  ai  sensi  dell'art.  4  -

recepimento  ed  attuazione:  a)  della  direttiva   2001/42/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno  2001,  concernente

la  valutazione  degli  impatti  di  determinati  piani  e  programmi

sull'ambiente; b) della direttiva 85/337/CEE  del  Consiglio  del  27

giugno 1985, concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di

determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata

con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo  1997  e  con  la

direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26

maggio 2003; c) della direttiva 2008/1/CE del  Parlamento  Europeo  e

del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la  prevenzione  e  la

riduzione integrate dell'inquinamento. A  sua  volta,  il  d.lgs.  13

agosto 2010 n. 155 costituisce - ai sensi dell'art.  1  -  attuazione

della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente

e per un'aria piu' pulita in Europa.

    La norma regionale qui censurata, dunque,  e'  affetta  anche  da

violazione  dell'art.  117,    comma,   della   Costituzione,   per

violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali.

    Infine, nella parte in  cui  prevede  l'obbligo  di  dotarsi  del

sistema di monitoraggio dello stato della  qualita'  dell'aria  quale

condizione  necessaria  per   ottenere   l'autorizzazione   integrata

ambientale, nonche' la revoca automatica di essa  autorizzazione  nel

caso  di  mancanza  di  tale  sistema  determina  una   irragionevole

disparita'  di  trattamento  -   irragionevole   perche'   priva   di

giustificazione alcuna, rispetto alla disciplina statuale di  cui  si

e' discorso - rispetto ai gestori che operano  fuori  dal  territorio

regionale.

    Appare quindi palese anche la violazione dell'art. 3 Cost.

    9. I commi 135, 136,137 e 138 cosi' statuiscono:

    «135.  La  Regione  promuove  la  costituzione  di  una  Societa'

finanziaria regionale per  azioni,  con  sede  nel  territorio  della

Regione,  che  ha  come  oggetto  sociale  l'attuazione  dei   piani,

programmi e indirizzi della  Regione  Campania,  nonche'  operante  a

supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), alla quale possono anche

essere  trasferite,  mediante  operazioni   straordinarie,   societa'

partecipate e aziende regionali, previa autorizzazione  della  Giunta

regionale.

    136. L'oggetto sociale prevalente della societa' di cui al  comma

135 consiste nel dare attuazione agli obiettivi, ai programmi e  alle

direttive regionali. Essa puo' acquisire partecipazioni  in  societa'

gia' costituite o  costituire  societa',  anche  insieme  a  soggetti

terzi,  e  svolgere  ogni  attivita'  che  sia   opportuna   per   il

raggiungimento dell'oggetto sociale.

    137. La societa' di cui al comma 135 e'  a  totale  o  prevalente

capitale pubblico e la  Regione  Campania  assume  e  mantiene  nella

societa' una partecipazione comunque non inferiore al  51  per  cento

del capitale sociale; e' disciplinata, per quanto  non  espressamente

previsto  dalla  presente  legge,  dalle  norme  del  codice   civile

riguardanti le societa' per azioni. La  societa'  presenta  un  piano

industriale operativo da  sottoporre  all'approvazione  della  Giunta

regionale della Campania entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione

della deliberazione di costituzione nel BURC, e prima dell'inizio  di

ogni esercizio sociale presenta un budget preventivo annuale.

    138. La dotazione finanziaria per le spese  di  investimento  per

l'attuazione dei commi 135,  136,  137  e'  definita  con  successivo

provvedimento in  misura  di  5.200.000,00  euro  di  cui  200.000,00

appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione.».

    In breve, l'articolato in commento prevede la costituzione di una

societa' finanziaria regionale per  azioni,  a  totale  o  prevalente

capitale pubblico, avente come oggetto sociale l'attuazione  di  (non

meglio specificati) piani, programmi e indirizzi della regione.

    In primo luogo, la norma (comma  138)  riguardante  la  copertura

finanziaria  degli  oneri,  pari  a  5.200.000,  00  euro,  la  quale

stabilisce  che  quest'ultima   sara'   assicurata   con   successivo

provvedimento (la cui natura non viene nemmeno precisata, cosi'  come

non viene precisato il tempo per l'adozione, ne' alla sua adozione e'

condizionata l'entrata in vigore dell'articolato), appare affetta  da

violazione dell'art. 81, comma 4, della costituzione  in  riferimento

all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

    Al riguardo, ci si permette  di  richiamare  quanto  si  e'  gia'

esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2).

    La disposizione viola poi i  principi  previsti  dall'ordinamento

comunitario in materia di affidamento «in house» con riferimento agli

articoli 49, 56 e 106  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione

europea (nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009).

    Sul punto, e' bene richiamare in primo  luogo  la  giurisprudenza

(sentenza n. 2008/439) di  codesta  ecc.ma  Corte,  in  relazione  ai

principi comunitari e, anche, e parallelamente, a quelli statuali.

    «Il meccanismo dell'affidamento diretto a soggetti in house, deve

... essere strutturato in modo da evitare che esso  possa  risolversi

in una ingiustificata compromissione dei principi che  presiedono  al

funzionamento  del  mercato  e,  dunque,  in  una  violazione   delle

prescrizioni contenute nel Trattato a tutela  della  concorrenza.  In

altri termini, il modello operativo in esame non deve  costituire  il

mezzo per consentire alle autorita' pubbliche di  svolgere,  mediante

la  costituzione  di  apposite  societa',  attivita'  di  impresa  in

violazione delle regole  concorrenziali,  che  richiedono  che  venga

garantito il principio del pari trattamento tra imprese  pubbliche  e

private (art. 295 del Trattato CE). La giurisprudenza della Corte  di

giustizia - proprio al fine di assicurare il rispetto di tali  regole

e  sul  presupposto  che  il  sistema   dell'affidamento   in   house

costituisca un'eccezione ai principi generali del diritto comunitario

-  ha  imposto  l'osservanza  di   talune   condizioni   legittimanti

l'attribuzione  diretta  della  gestione  di  determinati  servizi  a

soggetti  «interni»  alla  compagine   organizzativa   dell'autorita'

pubblica. La Corte, infatti, con la sentenza Teckal del  18  novembre

1999, in causa C-107/98, ha affermato che e' possibile non  osservare

le regole della concorrenza: a) quando  l'ente  pubblico  svolge  sul

soggetto affidatario un controllo analogo  a  quello  esercitato  sui

propri servizi; b) quando il soggetto affidatario "realizzi la  parte

piu' importante della propria attivita'" con l'ente o  con  gli  enti

che la controllano. In relazione al  primo  requisito,  la  Corte  di

giustizia, in particolare con la citata sentenza Stadt Halle  dell'11

gennaio 2005,  ha  sottolineato  che  esso  non  sussiste  quando  la

societa'  sia  partecipata  da   privati,   atteso   che   "qualunque

investimento  di  capitale  privato   in   un'impresa   obbedisce   a

considerazioni  proprie  degli  interessi  privati",  rifuggendo   da

"considerazioni ed esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di

interesse  pubblico"  che  devono  caratterizzare  "il  rapporto  tra

un'autorita' pubblica (...) ed  i  suoi  servizi".  Inoltre,  tra  le

altre, nelle  sentenze  Carbotermo  dell'11  maggio  2006,  in  causa

C-340/04 e Parking Brixen del 13 ottobre 2005, in causa C-458/03,  si

e' puntualizzato che, ai fini del  riconoscimento  della  sussistenza

del presupposto in  esame,  accanto  alla  "dipendenza  finanziaria",

risultante  dalla  detenzione  pubblica  dell'intero  capitale  della

societa'  affidataria,  rilevano  profili   di   natura   prettamente

gestionale. In particolare, i giudici europei  ritengono  che  l'ente

pubblico debba essere dotato di poteri  di  controllo  sull'attivita'

del consiglio di amministrazione piu' ampi e pregnanti di quelli  che

normalmente il diritto  societario  riconosce  alla  maggioranza  dei

soci. Inoltre, e' stata esclusa la sussistenza del controllo  analogo

quando l'impresa abbia «acquisito una vocazione commerciale che rende

precario il controllo» e che risulterebbe dalla presenza di elementi,

quali, a titolo esemplificativo: l'ampliamento dell'oggetto  sociale;

l'apertura obbligatoria della societa', a  breve  termine,  ad  altri

capitali; l'espansione  territoriale  dell'attivita'  della  societa'

(citata sentenza Parking Brixen del  13  ottobre  2005;  cosi'  anche

Consiglio di Stato, adunanza  plenaria,  3  marzo  2008,  n.  1).  In

relazione al secondo requisito, rappresentato, come si e'  precisato,

dalla prevalenza dello svolgimento dell'attivita' a favore  dell'ente

pubblico  conferente,  va,  innanzitutto,  chiarito  come  esso   non

impedisca che l'istituto dell'affidamento diretto  sia  configurabile

anche in relazione al settore dei servizi pubblici.  La  circostanza,

infatti, che tale  settore  si  caratterizza  per  il  fatto  che  le

relative prestazioni sono rivolte, diversamente da quanto  accade  in

presenza di un  contratto  di  appalto,  a  favore  dell'utenza,  non

costituisce   un   ostacolo    alla    riconduzione    dell'attivita'

all'autorita' pubblica. Gli stessi giudici europei hanno, sul  punto,

sottolineato  che   non   rileva   stabilire   se   il   destinatario

dell'attivita' posta in essere dal gestore del servizio sia la stessa

amministrazione o l'utente delle prestazioni. Si deve infatti  «tener

conto di tutte le attivita' realizzate» da tale gestore sulla base di

un affidamento effettuato dall'amministrazione, "indipendentemente da

chi  remunera  tale  attivita'",  potendo  trattarsi  della  medesima

amministrazione o degli  utenti  delle  prestazioni  erogate  (citata

sentenza Carbotermo dell'11 maggio 2006). Quanto  al  significato  da

attribuire all'espressione che identifica il requisito in  esame,  la

giurisprudenza  comunitaria  ha  sostanzialmente  affermato  che   e'

necessario che il soggetto beneficiario dell'affidamento  destini  la

propria    attivita'    «principalmente»    a    favore    dell'ente.

L'effettuazione di prestazioni che non siano del  tutto  marginali  a

favore  di  altri  soggetti  renderebbe  quella  determinata  impresa

"attiva  sul  mercato",  con  conseguente  alterazione  delle  regole

concorrenziali  e  violazione  dei  principi  regolatori  delle  gare

pubbliche e della legittima competizione.  In  altri  termini,  nella

prospettiva comunitaria, una lettura non rigorosa  della  espressione

«parte piu' importante della sua attivita'» inciderebbe sulla  stessa

nozione di soggetto in house alterandone il dato strutturale  che  lo

identifica come una mera "articolazione  interna"  dell'ente  stesso.

Una consistente  attivita'  "esterna"  determinerebbe,  infatti,  una

deviazione dal rigoroso modello delineato dai giudici europei, con la

conseguenza,  da  un  lato,  che  verrebbe   falsato   il   confronto

concorrenziale con altre imprese che non  usufruiscono  dei  vantaggi

connessi all'affidamento diretto e piu'  in  generale  dei  privilegi

derivanti dall'essere il soggetto affidatario parte  della  struttura

organizzativa dell'amministrazione locale; dall'altro, che  sarebbero

eluse le procedure competitive di scelta del contraente,  che  devono

essere osservate in presenza  di  un  soggetto  "terzo"  (quale  deve

ritenersi quello che esplica rilevante  attivita'  esterna)  rispetto

all'amministrazione conferente.  Va,  inoltre,  rimarcato  che  anche

questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento  ad

un settore diverso da quello in esame,  che  le  esigenze  di  tutela

della concorrenza impongono di  tenere  distinto  lo  svolgimento  di

attivita' amministrativa posta in essere da una societa' di  capitali

per conto di una pubblica amministrazione dal libero  svolgimento  di

attivita' di impresa. L'esigenza di mantenere separate le  due  sfere

di attivita', ha puntualizzato la Corte, e' finalizzata  ad  "evitare

che un soggetto, che svolge attivita' amministrativa,  eserciti  allo

stesso tempo attivita'  d'impresa,  beneficiando  dei  privilegi  dei

quali esso puo' godere in quanto pubblica amministrazione"  (sentenza

n. 326 del 2008, punto 8.3. del Considerato in  diritto).  Sul  piano

poi della verifica del rispetto del requisito in esame, la  Corte  di

giustizia, in particolare, con la citata sentenza Carbotermo  dell'11

maggio 2006, ha affermato che il giudice competente deve prendere  in

considerazione  "tutte  le  circostanze  del  caso  di  specie,   sia

qualitative sia quantitative» (par. 64). Sul piano  quantitativo,  la

stessa sentenza, al successivo paragrafo 65, fa espresso  riferimento

all'elemento del fatturato, osservando che «occorre  considerare  che

il fatturato determinante e' rappresentato da quello che l'impresa in

questione realizza in virtu' di  decisioni  di  affidamento  adottate

dall'ente  locale   controllante".   Inoltre,   per   mantenere   una

impostazione coerente con l'esigenza che l'indagine si svolga  su  un

piano casistico, non sono ammesse rigide  predeterminazioni  connesse

all'indicazione della misura percentuale di fatturato rilevante.  Sul

piano qualitativo, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza

comunitaria (citata sentenza Carbotermo dell'11  maggio  2006),  tale

profilo incide o puo' incidere  sulla  natura  dei  servizi  resi  e,

quindi, sul criterio per ritenere che una attivita'  di  impresa  sia

svolta in modo preponderante per l'ente pubblico  conferente  e  solo

marginalmente  per  il  mercato  perche',  a  prescindere  dal   dato

quantitativo del  fatturato,  tale  profilo  puo'  -  in  astratto  -

riverberare i suoi effetti sulla rilevanza dell'attivita' svolta  dal

soggetto  al  fine  di  considerare  prevalente  o   solo   marginale

l'attivita' "libera" in una prospettiva di  futura  espansione  della

stessa nel mercato o in zone del  territorio  diverse  da  quelle  di

competenza del soggetto pubblico conferente.».

    In altri termini, e conclusivamente, la possibilita' di  derogare

al generale obbligo di esperire la gara  di  appalto  e'  ammissibile

solo nel caso in cui l'affidamento venga  disposto  a  favore  di  un

soggetto legato all'ente pubblico di appartenenza da un  rapporto  di

delegazione interorganica.

    Piu' precisamente, come ben noto, affinche' ci sia  un  legittimo

affidamento «in house», devono sussistere tre requisiti:

    1)  l'amministrazione  affidante  deve  svolgere  un   «controllo

analogo» a quello esercitato dalla stessa sui propri servizi;

    2) La societa' deve essere capitale interamente pubblico;

    3) La societa' affidataria deve operare esclusivamente per l'ente

pubblico di appartenenza.

    Vero e' poi  che  la  disciplina  delle  condizioni  legittimanti

l'affidamento «in house»,  cosi'  come  in  origine  elaborata  dalla

giurisprudenza della Corte di  Giustizia  nella  sentenza  Teckal,  C

-107/98, ha  subito  un  forte  processo  evolutivo  da  parte  della

giurisprudenza europea nazionale,  attraverso  un  percorso  volto  a

rendere  sempre  piu'  stringente  e  rigoroso   il   contenuto   dei

presupposti, con particolare attenzione al cd. «controllo analogo».

    I Giudici della Corte di Giustizia hanno invero  interpretato  in

maniera restrittiva l'affidamento dei servizi in tema  di  «in  house

providing».

    In breve, la giurisprudenza della Corte riconduce il concetto  di

controllo da parte dell'amministrazione affidante  alla  possibilita'

di quest'ultima di esercitare un'influenza  determinante,  sia  sugli

obiettivi strategici che sulle decisioni importanti, non considerando

elemento sufficiente la sola  detenzione  mano  pubblica  dell'intero

capitale sociale della societa' (Corte di  Giustizia,  sentenza  C  -

410/04 del 6 aprile 2006).

    Le previsioni del legislatore regionale, che  qui  si  impugnano,

nella  parte  in  cui  prevedono  la   possibilita'   di   «acquisire

partecipazioni in societa' gia'  costituite  o  costituire  societa',

anche insieme a  soggetti  terzi»  appaiono  palesemente  violare  la

possibilita'  del  controllo  cosi'  come  enunciato   dai   principi

comunitari e  dalle  relative  applicazioni  giurisprudenziali  della

Corte di Giustizia, nonche' il principio che la societa'  affidataria

debba operare esclusivamente per  l'ente  pubblico  di  appartenenza,

avuto riguardo anche alla genericita' di quanto  previsto  dal  comma

136 del medesimo articolo 1 in tema  di  oggetto  sociale  prevalente

della societa', consistente «nel  dare  attuazione  di  obiettivi,  i

programmi alle direttive regionali».

    Le norme in parola violano dunque gli articoli  del  Trattato  di

cui si e' detto (49, 56 e  106,  nella  versione  in  vigore  dal 

dicembre 2009) e dunque l'articolo 117, comma 1°, della Costituzione.

    Sotto altro profilo, e' poi appena da osservare che la disciplina

in parola detta norme in materia di concorrenza.

    Cio' e' palese sia in  relazione  a  quanto  disposto  in  ordine

all'oggetto sociale ("partecipazioni in societa'  gia'  costituite  o

costituire  societa',  anche  insieme  a  soggetti  terzi"),  sia  in

riferimento alla specificazione che essa opera, o  puo'  operare,  "a

supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI)".

    Sotto  tale  profilo  e'   apprezzabile   anche   la   violazione

dell'articolo 117, comma 2 lett. e), nella invasione della competenza

legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.

    10. I commi 142 - 154  cosi'  statuiscono,  apportando  modifiche

alla legge regionale n. 2007/12:

    «142. La rubrica dell'articolo  3  legge  regionale  28  novembre

2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione  del  piano  di

azione per lo sviluppo  economico  regionale),  e'  sostituita  dalla

seguente: "Incentivi per nuovi investimenti con procedura valutativa:

credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi".

    143. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,

la parola "automatica" e' sostituita dalla seguente "valutativa" e le

parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5  e

7".

    144. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,

le parole  "e'  utilizzabile"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "e'

fruibile in maniera automatica".

    145. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,

le parole "diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione" sono

sostituite  dalle  seguenti  "ubicate  al  di  fuori  del  territorio

regionale".

    146. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/2007,

e' sostituito dal seguente:

    "7. L'agevolazione spetta a condizione che, presso  la  struttura

produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato,  si

determini un incremento  occupazionale,  secondo  le  modalita'  e  i

termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7  e  con  il

provvedimento  di  attivazione  della  procedura   di   agevolazione.

L'incremento della base occupazionale e' considerato al  netto  delle

diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture  produttive

facenti capo alla medesima impresa.".

    147. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,

e'   sostituita   dalla   seguente   "Incentivi   per    l'incremento

dell'occupazione con procedura valutativa:  credito  di  imposta  per

l'incremento dell'occupazione".

    148. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,

la parola "automatica" e' sostituita dalla seguente "valutativa" e le

parole "articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti "articoli 5  e

7".

    149. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2007,

e' sostituito dal seguente:

    "7. La misura dell'agevolazione e' differenziabile in riferimento

alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilita' e

svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti  territoriali  di

intervento, in ragione di priorita' e indirizzi adottati in  coerenza

con il PASER. Essa e' fruibile in  maniera  automatica,  nel  periodo

d'imposta  fissato   con   il   disciplinare   dello   strumento   di

agevolazione,   esclusivamente   secondo   le   modalita'    previste

dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo  1998,

n. 123 (Disposizioni per la  razionalizzazione  degli  interventi  di

sostegno pubblico alle imprese, a norma  dell'articolo  4,  comma  4,

lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).".

    150. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007,

dopo la parola "orientati" sono inserite le seguenti "alla  creazione

di impresa,".

    151. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007,

le parole "costi di gestione e funzionamento," sono soppresse.

    152. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2007,

le parole "e di gestione" e le parole "Se nel  periodo  d'imposta  in

cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni  della

stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione e' rideterminata

escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per

la parte che eccede i costi delle  nuove  acquisizioni.  Per  i  beni

acquisiti in locazione finanziaria,  le  disposizioni  precedenti  si

applicano anche se non e' esercitato il riscatto." sono soppresse. Le

parole "diverse da quelle che hanno  diritto  all'agevolazione"  sono

sostituite  dalle  seguenti  "ubicate  al  di  fuori  del  territorio

regionale".

    153. Dopo il comma 4 dell'articolo 5  della  legge  regionale  n.

12/2007, e' aggiunto il seguente:

    "5. L'agevolazione spetta a condizione che, presso  la  struttura

produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato,  si

determini un incremento  occupazionale,  secondo  le  modalita'  e  i

termini fissati con il disciplinare di cui all'articolo 7  e  con  il

provvedimento  di  attivazione  della  procedura   di   agevolazione.

L'incremento della base occupazionale e' considerato al  netto  delle

diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture  produttive

facenti capo alla medesima impresa." .

    154. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n.  12/2007

e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  L'agevolazione  consiste  in  un

contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento

indicato ed aggiornato con  decreto  del  Ministro  competente  nella

misura massima consentita secondo la regola de minimis, a  condizione

che  il  tasso  passivo  del  finanziamento  non  ecceda  la   misura

individuata  con   l'apposito   disciplinare   dello   strumento   di

agevolazione.  Al  raggiungimento  di  tale  massimale  concorrono  i

contributi erogati in de minimis alla medesima impresa  nell'arco  di

tre esercizi finanziari, da qualunque fonte essi provengono." .».

    Le norme in  commento,  come  ben  si  vede,  disciplinano  nuovi

incentivi  ed  investimenti   produttivi   delle   imprese   mediante

agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi.

    Esse risultano pero' prive di  copertura  finanziaria  in  quanto

sulla pertinente UPB 2. 83. 243, denominata «spese  per  investimenti

nei  settori   produttivi   dell'industria,   dell'artigianato,   del

commercio dell'agricoltura» non sussistono risorse finanziarie per le

finalita' sopra esposte.

    Sono pertanto affette da violazione dell'art. 81, comma 4,  della

costituzione  in   riferimento   all'art.   117,   comma   3,   della

Costituzione. Al riguardo, ci si permette di richiamare quanto si  e'

gia' esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2).

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    Sotto altro profilo, e' poi appena da osservare che la disciplina

in  parola  detta  norme  in  materia  di   concorrenza,   concedendo

agevolazioni e incentivi.

    Sotto  tale  profilo  e'   apprezzabile   anche   la   violazione

dell'articolo 117, comma 2 lett. e), nella invasione della competenza

legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.

    11. Il comma 195, nell'istituire «un fondo straordinario di  euro

150.000,00 al Centro di riferimento regionale in farmaco  economia  e

farmaco utilizzazione (CIRFF) della Universita'  di  Napoli  Federico

II» non prevede ne' l'indicazione della UPB su cui  far  gravare  gli

oneri, nella relativa copertura finanziaria.

    La disposizione e' pertanto affetta da violazione  dell'art.  81,

comma 4, della costituzione in riferimento  all'art.  117,  comma  3,

della Costituzione.

    Al riguardo, ci si permette  di  richiamare  quanto  si  e'  gia'

esposto in altra parte del presente ricorso (paragrafo 2 del presente

ricorso). Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 

comma,  Cost.,  e  conseguentemente  -   trattandosi   di   principio

fondamentale, come si e' detto -  anche  l'articolo  117,    comma,

Cost.,  in  relazione  alla  competenza  legislativa  in  materia  di

armonizzazione dei bilanci pubblici  e  coordinamento  della  finanza

pubblica e del sistema tributario.

    12. Il comma 207 autorizza la Giunta regionale «ad utilizzare  le

economie  risultanti  all'UPB  4.16.41  per  il  finanziamento  delle

attivita' previste dalla legge 328/2000, dalla legge 9 dicembre 1998,

n. 431 (Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili

adibiti ad uso abitativo), nonche' dalla legge regionale n.  11/2007.

L'assessore alle politiche sociali deposita,  presso  la  commissione

consiliare  competente  in  materia   di   bilancio,   il   programma

finanziario di utilizzo delle risorse».

    Essa pero' non prevede la certificazione che comprovi l'effettiva

disponibilita'  delle  economie  in  parola  nell'ambito  del   conto

consuntivo 2010 (non ancora approvato).

    D'altronde,  l'art.  44,  comma  3°,  della  legge  regionale  di

contabilita',    statuisce    che    «L'utilizzo    dell'avanzo    di

amministrazione puo'  avvenire  soltanto  quando  ne  sia  dimostrata

l'effettiva  disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto

dell'anno precedente», il che nella specie non e'.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    13. Il comma 250 dispone che «La domanda di autorizzazione di cui

al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile  2006,

n. 152 (Norme in materia ambientale), e' presentata al comune  ovvero

all'autorita' d'ambito  se  lo  scarico  e'  in  pubblica  fognatura.

L'autorita' competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione

della domanda. Se detta autorita' risulta  inadempiente  nei  termini

sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente  concessa

per i successivi sessanta giorni,  salvo  revoca.  Per  le  finalita'

delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali  Ambiente

e  Territorio  approvano  la  disciplina  degli  scarichi   Categorie

produttive assimilabili, di cui alla Delib.G.R.  6  agosto  2008,  n.

1350.».

    Come ben si vede la norma fissa in 60 giorni il termine entro  il

quale l'autorita' preposta nell'esprimere il parere negativo rilascio

dell'autorizzazione allo scarico, statuendo altresi' che in  caso  di

inutile  decorso  di  tale  termine   l'autorizzazione   si   intende

temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca.

    L'articolo 124, comma 7, del  d.lgs.  2006/152  fissa  invece  il

termine perentorio di 90 giorni.

    E' appena da rammentare, a tal riguardo, che l'articolo 20, comma

4 della legge 1990/241  statuisce  l'inapplicabilita'  del  «silenzio

-assenso» alla materia ambientale.

    A sua volta, l'articolo 29 della stessa  legge,  come  sostituito

dall'art. 19 legge 11 febbraio 2005 n. 15, statuisce che «Le  regioni

e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,  regolano

le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema

costituzionale  e  delle  garanzie   del   cittadino   nei   riguardi

dell'azione  amministrativa,  cosi'  come   definite   dai   principi

stabiliti dalla presente legge».

    Come codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di  chiarire,  l'istituto

del silenzio - assenso  incide  sul  livello  di  tutela  di  cui  il

legislatore intende munire  l'interesse  oggetto  di  disciplina:  e,

cosi', ad esempio, la previsione di un termine per la  formazione  di

esso piu' breve di quello fissato dal legislatore statale costituisce

«evidente  violazione  di  un  livello  di  tutela   [nella   specie:

dell'ambiente] uniforme» che «altera il rapporto fra i due  interessi

che il termine stesso  e'  destinato  a  soddisfare  e  cioe'  quello

dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e  quello

dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in  tempi  ragionevoli,

in un modo che risulta lesivo  dell'interesse  pubblico  alla  tutela

[nella specie: dell'ambiente], in violazione dei predetti  parametri»

(sentenza n. 2009/315).

    Conclusivamente la norma regionale che  occupa  pone  l'interesse

ambientale - che ovviamente costituisce l'oggetto diretto e immediato

tutelato nella disposizione che occupa - in una  posizione  deteriore

sotto due diversi profili che, quanto agli effetti, si sommano  l'uno

con l'altro. Il primo e' costituito dal termine inferiore (60  giorni

anziche' 90) previsto dal legislatore  regionale  rispetto  a  quello

previsto  dal  legislatore  statale;  il  secondo  e'  l'effetto  che

consegue  al  decorso  del  termine,  cui  il  legislatore  regionale

riconnette addirittura la temporanea concessione  dell'autorizzazione

per un termine di 60 giorni, salvo revoca.

    In definitiva appare palese la violazione  dell'art.  117,  comma

secondo, lettera S)  della  Costituzione,  trattandosi  di  normativa

afferente   alla    materia    della    «tutela    dell'ambiente    e

dell'ecosistema»,  in  ordine  alla  quale  sussiste  la   competenza

legislativa statale esclusiva.

    14. Il comma 263 statuisce che «La Regione Campania istituisce il

distretto industriale denominato Caianello-Capua  per  migliorare  la

mobilita'  ferro  gomme  dei  comuni  interessati  al  predetto  asse

territoriale.  Il  relativo  finanziamento  di  giuro  150.000,00  e'

iscritto sulla relativa UPB».

    La norma in commento non prevede ne' l'indicazione della  UPB  su

cui far gravare gli oneri, ne' la relativa copertura finanziaria.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

Parte seconda.

    Come ben noto, legge 27 dicembre 2006 n. 296,  comma  796,  lett.

b), ebbe a statuire  nei  seguenti  termini:  «E'  istituito  per  il

triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per

l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700  milioni

di  euro  per  l'anno  2009,  la  cui  ripartizione  tra  le  regioni

interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro

della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.

L'accesso alle risorse del Fondo di  cui  alla  presente  lettera  e'

subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e

successive modificazioni, comprensivo di  un  piano  di  rientro  dai

disavanzi. Il piano di  rientro  deve  contenere  sia  le  misure  di

riequilibrio  del  profilo  erogativo  dei  livelli   essenziali   di

assistenza, per renderlo conforme a  quello  desumibile  dal  vigente

Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli  essenziali

di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo

entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo

8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla  Gazzetta

Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone  che  sia

scattata formalmente in modo automatico  o  che  sia  stato  attivato

l'innalzamento  ai   livelli   massimi   dell'addizionale   regionale

all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e   dell'aliquota

dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  fatte  salve  le

aliquote  ridotte  disposte  con  leggi  regionali  a  favore   degli

esercenti un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o

comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano

denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le  condizioni

di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999,  n.  44.  Qualora

nel procedimento di  verifica  annuale  del  piano  si  prefiguri  il

mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione  del

disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo'

proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri

della  salute  e  dell'economia  e  delle  finanze.  In   ogni   caso

l'accertato verificarsi del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi

intermedi  comporta   che,   con   riferimento   all'anno   d'imposta

dell'esercizio  successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito

delle persone  fisiche  e  l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi  previsti

dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura  dei  mancati

obiettivi.  La  maggiorazione  ha  carattere  generalizzato   e   non

settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per  settori  di

attivita' e per categorie di soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia

verificato  che  il  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'  stato

conseguito con  risultati  ottenuti  quantitativamente  migliori,  la

regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno  d'imposta

dell'esercizio  successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito

delle persone  fisiche  e  l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato

ottenuto. Gli  interventi  individuati  dai  programmi  operativi  di

riorganizzazione,  qualificazione  o   potenziamento   del   servizio

sanitario regionale, necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio

economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto

degli accordi di cui  all'articolo  1,  comma  180,  della  legge  30

dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  come  integrati

dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge  23

dicembre 2005,  n.  266,  sono  vincolanti  per  la  regione  che  ha

sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso  previste  possono

comportare effetti  di  variazione  dei  provvedimenti  normativi  ed

amministrativi gia' adottati dalla medesima  regione  in  materia  di

programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto  con

il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura  l'attivita'  di

affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo  di  cui

all'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,

comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi,  sia  ai  fini  del

monitoraggio dello stesso,  sia  per  i  provvedimenti  regionali  da

sottoporre a preventiva approvazione da  parte  del  Ministero  della

salute e del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sia  per  i

Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con  funzioni  consultive

di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica  e

controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

    Come chiarito codesta ecc.ma Corte, nella sentenza 2010/100, tale

norma  «ha  reso  vincolanti,  per  le   Regioni   che   li   abbiano

sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione

"necessari per il perseguimento  dell'equilibrio  economico,  oggetto

degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge  30  dicembre

2004, n. 311", ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo  Stato  e  la

Regione Campania.» La norma in questione «che assegna a tale  Accordo

carattere vincolante, per le parti tra le quali e' intervenuto,  puo'

essere qualificata come  espressione  di  un  principio  fondamentale

diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,

espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza

pubblica». Giova altresi' rammentare  che,  essendo  stato  disatteso

l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i  poteri

sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2  del  decreto-legge 

ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29

novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina  del  Presidente  della

Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del  piano  di

rientro.

    Con la legge  finanziaria  2010  e'  stata,  poi,  concessa  alle

Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come  la  Regione

Campania, la possibilita' proseguire il Piano di  rientro  attraverso

programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e  95  dell'articolo  2

della legge n. 191/2009, che «gli interventi  individuati  dal  Piano

sono vincolanti per la  Regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i

provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che

siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del  richiamato  Piano  di

rientro».

    Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si e' impegnata

all'attuazione del suddetto Piano di  rientro  e  al  rispetto  della

legislazione vigente con particolare riferimento  a  quanto  disposto

dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

    In  attuazione  delle  previsioni  della  legge  finanziaria,  il

Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n.

41 del 14 luglio 2010  avente  ad  oggetto  «Approvazione  del  nuovo

Programma Operativo per l'anno 2010».

    Successivamente,  con  decreto  n.  22  del  22  marzo  2011,  in

attuazione del punto t)  del  mandato  Commissariale,  conferito  con

delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, ha  approvato

il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto  n.

49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione  del  punto  c)  del

mandato Commissariale.

    Il forte disavanzo non coperto per l'anno 2010 a causa della  non

completa attuazione del Programma Operativo 2010  ha  poi  comportato

l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dall'art. 1,  comma

174, della legge n. 311 del 2004, nonche' dal comma 796,  lettera  b)

della legge 27 dicembre 2006/296, vale a dire l'ulteriore  incremento

delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF  per

l'anno d'imposta in corso, l'applicazione del blocco  automatico  del

turn over del personale del servizio sanitario regionale fino  al  31

dicembre  del  secondo  anno  successivo  a   quello   in   corso   e

l'applicazione del divieto di effettuare spese non  obbligatorie  per

il medesimo periodo.

    La suddetta norma statale statuisce, inoltre,  nell'ultima  parte

del comma, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione

dei predetti vincoli sono nulli. Dispone  altresi'  che  in  sede  di

verifica annuale degli adempimenti la Regione certifichi il  rispetto

dei vincoli medesimi.

    La legge regionale in esame, come meglio precisato in  prosieguo,

autorizza una serie di spese non obbligatorie  in  contrasto  con  la

citata disposizione statale.

    Codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 78/2011, ha  avuto  modo

di rammentare - come gia' sottolineato in passato con la sentenza  n.

193 del 2007 - che l'operato  del  commissario  ad  acta,  incaricato

dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario

previamente  concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione  interessata,

sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi

regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il  carattere

vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della  Regione  -  ad

un'attivita'  che  pure  e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza

pubblica (articolo  1,  collima  796,  lettera  b),  della  legge  27

dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del

bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria

2007»).

    E', dunque, proprio tale dato - in uno con la  constatazione  che

l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla

necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della

Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni

concernenti un  diritto  fondamentale  qual  e'  quello  alla  salute

(articolo 32 Cost.) - a legittimare la  conclusione  secondo  cui  le

funzioni amministrative del  commissario  ad  acta,  ovviamente  fino

all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,

devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  Organi

regionali.

    Cio' premesso, si osserva  che  la  legge  in  oggetto,  presenta

molteplici aspetti di illegittimita' incostituzionale.

    Cio' in quanto alcune disposizioni (di seguito indicate)  pongono

in capo alla Giunta Regionale interventi  in  materia  sanitaria  che

contrastano con le previsioni contenute  nell'Accordo  del  13  marzo

2007 e  nel  relativo  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,

violando i principi di coordinamento della finanza  pubblica  di  cui

all'art.  117,  comma  3,  Cost.,  contenuti  nei  commi  80   e   95

dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

    Le  stesse  disposizioni   regionali,   di   seguito   riportate,

interferiscono con le funzioni attribuite  al  Commissario  ad  acta,

ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e

2, del d.l. n. 159/2007. Tali interferenze che in  alcuni  casi  sono

tali da prefigurare lo svuotamento  del  potere  del  Commissario  ad

acta, limitandone l'azione, determinano un'alterazione  nel  rapporto

fra Governo e Commissario in violazione degli articoli 5 e 120, comma

2, della Costituzione e del principio di leale collaborazione di  cui

agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

    Le norme violate, tutte inserite nell'articolo 1 della legge  che

occupa, sono le seguenti, con la precisazione che di esse si fornira'

unicamente l'indicazione del relativo comma:

    Comma 26. «1  commissari  straordinari  delle  Aziende  sanitarie

locali che hanno prodotto atti in contrasto con il Piano  di  rientro

sanitario (deliberazione del Consiglio dei Ministri) decadono e  sono

cancellati automaticamente dall'elenco unico regionale  degli  idonei

alla  nomina  a  direttore  generale  delle  ASL  e   delle   aziende

ospedaliere  della  Regione  Campania,  cosi'  come  previsto   dalla

Delib.G.R. 2 agosto 2010, n. 575».

    La disposizione che occupa, incidendo sulla nomina dei  direttori

generali, mina profondamente le funzioni attribuite al Commissario ad

acta. L'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, infatti, attribuisce  al

Commissario la facolta', nell'esercizio dei suoi poteri, di  proporre

alla   Regione   la   sostituzione   dei   Direttori    generali    e

conseguentemente anche la decadenza.

    Sul punto, e' appena da richiamare  la  sentenza  codesta  ecc.ma

Corte costituzionale n. 2/2010, la quale, come ben noto, ha  statuito

che in forza di quanto disposto dall'art. 4, comma  2,  del  d.l.  n.

159/07, convertito dalla legge n.  222  del  2007,  «rientra  tra  le

facolta' del commissario ad acta -  dopo  la  modifica  apportata  al

testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il  contenimento  della  spesa

sanitaria e in materia di  regolazioni  contabili  con  le  autonomie

locali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma

1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere non gia'  soltanto

di proporre alla Regione  "la  sostituzione  dei  direttori  generali

delle aziende sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere",  bensi'

quello di "motivatamente disporre" la  "sospensione  dalle  funzioni"

dei direttori generali, facolta' che  implica,  evidentemente,  anche

quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare,  con  tale

misura, la continuita' nello svolgimento di incarichi che  -  per  il

loro carattere apicale  -  non  tollerano  alcuna  vacatio.  Ricorre,

dunque, anche in questo caso la  violazione  dell'art.  120,  secondo

comma, Cost., in quanto - a prescindere dalla questione relativa alla

legittimita' in se' della previsione  di  una  proroga  automatica  e

generalizzata dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e

delle aziende ospedaliere, questione non dedotta dalla  ricorrente  -

la disciplina recata dalle norme impugnate  integra  una  menomazione

delle attribuzioni del commissario ad acta.».

    Comma 27. «Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di

cui al comma 26 sono inefficaci.»

    La norma esula dalla competenza legislativa regionale  in  quanto

incide sulla materia «ordinamento civile» riservata  alla  competenza

esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma  2,  lett.  l)  e

contrasta,  altresi',  con  l'art.  1,  comma  174,  della  legge  n.

311/2004,  che  sancisce  la  nullita'  dei  contratti  stipulati  in

violazione dei vincoli contenuti nel piano  di  rientro  e  violando,

cosi', ulteriormente  l'art.  117,  comma  3,  Cost.  in  materia  di

principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Comma  131.  «La  Giunta  regionale,   sentita   la   commissione

consiliare  competente,  attua  un  piano  di  incentivi  volto  alla

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese  campane,  anche

per il tramite di consorzi export  regionali.  Per  la  realizzazione

degli interventi previsti dal presente comma, e' istituito  un  fondo

denominato "Fondo per la internazionalizzazione delle piccole e medie

imprese campane" con una dotazione di euro 250.000,00 a valere  sulla

UPB 2.83.243.»

    Con la norma in commento la Giunta regionale attua  un  piano  di

incentivi volto alla internazionalizzazione  delle  piccole  o  medie

imprese campane, per il quale istituisce un fondo  ad  hoc  (con  una

dotazione di euro 250.000).

    Tale fondo, operando anche  nell'ambito  del  Servizio  Sanitario

Regionale, ai sensi del comma 25 del medesimo art. 1 della  legge  in

esame (il quale prevede che  «Le  disposizioni  di  cui  al  presente

articolo  si  applicano  anche  agli  enti  del  servizio   sanitario

regionale»), risulta in contrasto con il piano di rientro.

    Commi da 163 a 204 e commi 240 e 241:

    «163. La Giunta regionale, nell'ambito  della  rimodulazione  dei

fondi comunitari, destina al bando di cui al comma 162  la  somma  di

euro 1.000.000,00 stanziati sull'UPB 22.84.245.

    164. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 per la Societa' nazionale di Scienze, Lettere

ed Arti in Napoli e per l'accademia Pontaniana, con sede  in  Napoli,

via Mezzocannone n. 8, per attivita' scientifiche e culturali.

    165. E' concesso  un  contributo  straordinario  alla  Biblioteca

pubblica statale di Montevergine a valere sulla UPB 3.11.30  di  euro

50.000,00.

    166. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a

valere sull'UPB 3.11.30 per la Societa' napoletana di Storia  Patria,

con sede a Napoli, finalizzato alla valorizzazione  della  collezione

monetaria e del patrimonio librario.

    167. E' concesso un contributo straordinario di euro 65.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 per l'Istituto Italiano per gli studi Storici

in  Napoli,  finalizzato  all'attivazione  di  borse  di  ricerca   e

all'implementazione ed ottimizzazione della  fruizione  pubblica  del

materiale documentale e scientifico posseduto.

    168. E' concesso un contributo straordinario di euro 90.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 per il progetto di fruizione della Biblioteca

e dell'Archivio del Conservatorio di San Pietro a Maiella.

    169. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 a favore  delle  attivita'  dell'Ente  Morale

Biblioteca "Alfredo de Marsico" sito a Castelcapuano in Napoli.

    170. E' concesso un contributo straordinario di euro 100.000,00 a

valere sull'UPB 3.11.30 a  favore  della  "Fondazione  CRIF  di  alto

valore scientifico" di Salerno.

    171. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo del Sannio di Benevento.

    172. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  90.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 a favore dell'Ente Ville Vesuviane.

    173. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a

valere  sull'UPB  3.11.30  a  favore  Centro  Studi  Guido  Dorso  di

Avellino.

    174. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Museo Campano della Provincia di

Caserta.

    175. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a

valere  sull'UPB  3.11.30  a  favore   della   Fondazione   Culturale

Provinciale "Casa Hirta" di Caserta.

    176. La  Regione  Campania  riconosce  e  celebra  l'anniversario

dell'eccidio di Nola datato 11 settembre  1943  come  l'inizio  delle

ritorsioni dei Nazi-Fascisti sull'Esercito Italiano  in  Campania.  A

tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove iniziative  di

concerto con il comune di Nola per ricordare tale evento e' istituito

un fondo straordinario di euro 50.000,00 a valere sull'UPB 3.11.30.

    177. E' concesso un contributo straordinario di euro 50.000,00  a

valere sull'UPB 3.11.30 a favore del Conservatorio "G.  Martucci"  di

Salerno per lo sviluppo e la promozione delle attivita' culturali  da

tenersi nel sito monumentale Real Polverificio Borbonico  nell'ambito

della convenzione stipulata con l'Istituzione Scafati Solidale.

    178. E' concesso un contributo straordinario di euro 30.000,00  a

valere   sull'UPB   3.11.30   per   il   finanziamento   del   Premio

Internazionale  di   Letteratura   Religiosa   "Pagani,   citta'   di

Sant'Alfonso Maria de' Liguori e del Beato Tommaso Maria Fusco".

    179.  La  Regione  Campania  valorizza  le  attivita'   culturali

realizzate dal premio annuale di giornalismo  Matilde  Serao  con  la

contribuzione finanziaria pari  ad  euro  50.000,00  per  l'esercizio

finanziario  2011,  mediante  prelievo  dalla  UPB  3.11.31.  Per   i

successivi anni si provvede mediante la legge di bilancio.

    180. La sede dell'Enoteca regionale della Campania, con  funzioni

di rappresentanza, divulgazione e documentazione del mondo  del  vino

campano, e' ubicata nelle zone interne della Regione Campania.

    181. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  40.000,00  a

valere   sull'UPB   6.23.54   per    le    attivita'    del    Centro

Interdipartimentale di ricerca sull'Iconografia della citta'  europea

dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, per la  redazione

di un atlante dell'iconografia del paesaggio in Campania,  attraverso

l'analisi delle fonti iconografiche del territorio regionale  tra  il

XVI ed il XIX secolo.

    182. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  60.000,00  a

valere  sull'UPB  6.23.54  per  le  attivita'  del  Dipartimento   di

Matematica Renato Caccioppoli dell'Universita' Federico II di Napoli,

per l'attivazione di assegni di ricerca nonche' per l'implementazione

e  per  l'ottimizzazione  della  fruizione  pubblica  del   materiale

didattico scientifico, che costituisce patrimonio del Dipartimento.

    183. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 per le per le attivita' del  Dipartimento  di

Biochimica e Biotecnologie Mediche dell'Universita'  Federico  II  di

Napoli per l'estensione di  attivita'  di  ricerca  nel  campo  delle

emoglobinopatie, finalizzate  ad  una  piu'  approfondita  conoscenza

delle patologie su cui sviluppare protocolli terapeutici innovativi.

    184. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento  di  studio

delle componenti culturali del territorio della  Seconda  Universita'

di Napoli per l'estensione di attivita' di ricerca nel campo dei beni

culturali,  finalizzate  allo  studio,  alla  conservazione  e   alla

valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale.

    185. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  50.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 per le attivita' del Dipartimento di Medicina

Sperimentale della Seconda Universita' di  Napoli,  per  il  progetto

"Caratterizzazione genetico molecolare della bufala  campana  per  la

valorizzazione e tutela dei prodotti lattiero caseari".

    186. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a

valere  sull'UPB  6.23.54  per  le  attivita'  del  Dipartimento   di

Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell'Universita'  di

Napoli "Federico II" per il progetto "Ippocrate".

    187. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  60.000,00  a

valere sull'UPB 4.15.38 per le attivita' del Dipartimento di Medicina

Pubblica, Clinica e  Preventiva  della  Facolta'  di  Medicina  della

Seconda Universita' degli Studi di Napoli per il progetto di  ricerca

"Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia  Coli

nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)".

    188. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  180.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 a favore della "Fondazione Officina Solidale"

di Avellino per l'avviamento del Centro di  ricerca  per  le  energie

alternative (CREA).

    189. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 per  l'AOU  Federico  II  di  Napoli  per  la

realizzazione di un progetto sperimentale di Napoli "Second  Opinion"

relativo alla consulenza specialistica per pazienti della regione  in

caso di grandi interventi o di terapie mediche ad alto costo, al fine

di confermare l'appropriatezza  terapeutica  e  di  ridurre  i  costi

sanitari.

    190. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  70.000,00  a

valere  sull'UPB  6.23.54  a   favore   della   sezione   di   Napoli

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per  il  progetto

esecutivo del "Museo dell'Osservatorio Vesuviano - Polo di attrazione

Turistico-Culturale su scala globale".

    191. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  100.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 per  le  attivita'  dell'  Universita'  degli

Studi di  Napoli  "l'Orientale",  per  l'attivazione  di  assegni  di

ricerca nonche' per l'implementazione e  per  l'ottimizzazione  della

fruizione  pubblica   del   materiale   didattico   scientifico   che

costituisce patrimonio dell'Universita'.

    192. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  200.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 a favore del Centro di Ricerca "AMRA"  di  S.

Angelo dei Lombardi per le attivita' di analisi  e  monitoraggio  del

rischio ambientale.

    193. E' istituito un fondo straordinario  di  euro  400.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 a favore della Scarl BIOGEM di Ariano Irpino.

    194. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  80.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 a favore del  Laboratorio  di  Urbanistica  e

Pianificazione Territoriale dell'Universita' di Napoli "Federico II".

    195. E' istituito un fondo straordinario di  euro  150.000,00  al

Centro  di  riferimento  regionale  in  farmaco  economia  e  farmaco

utilizzazione (CIRFF) della Universita' di Napoli Federico II.

    196. All'UPB 4.15.38 e' istituito un fondo straordinario  pari  a

euro 70.000,00 per il Centro specialistico Policlinico  Universitario

Federico II per  il  progetto  regionale  "Centro  Pilota-Ambulatorio

poli-specialistico sul pavimento pelvico".

    197.  Per  lo   sviluppo   delle   attivita'   scientifiche   del

Dipartimento delle Scienze Biologiche dell'Universita' degli Studi di

Napoli Federico II, e' istituito un fondo di euro 100.000,00 a valere

sull'UPB 6.23.54.

    198. E' istituito un fondo  straordinario  di  euro  50.000,00  a

valere sull'UPB 6.23.54 per l'attuazione del protocollo d'intesa  con

la Seconda Universita' degli Studi di Napoli.

    199.  E'  istituito  un  finanziamento  straordinario  al  Centro

regionale prevenzione oncologica (CRPO) presso l'Universita' Federico

II di euro 100.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38.

    200. E' istituito un fondo straordinario per la Universita'  Suor

Orsola Benincasa di euro 250.000,00 per assegni di ricerca, a  valere

sull'UPB 6.23.54.

    201. E' concesso  un  contributo  straordinario  a  favore  della

Societa'  Italiana  di  Pediatria  Preventiva  e  sociale   di   euro

100.000,00. Il finanziamento e' a valere sulla UPB 6.23.54.

    202. I progetti di cui ai  commi  precedenti  sono  valutati  dai

soggetti nominati per la valutazione e controllo previsti dalla legge

regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della  ricerca  scientifica

in Campania), e a tal fine e' istituito  un  fondo  straordinario  di

euro 200.000,00 a valere sull'UPB 4.15.38.

    203. Al fine di evitare  onerosi  ricorsi  alla  mobilita'  extra

regionale nel  ricovero  dei  pazienti  affetti  da  gravi  patologie

traumatiche cranio-maxillo-facciali, tenuto  conto  delle  esperienze

maturate      nell'ambito      della       patologia       traumatica

cranio-maxillofacciale   da    parte    dell'Azienda    universitaria

policlinico (AUP) "Federico II" e per ottemperare alle necessita'  di

assistenza di pazienti affetti da traumi  cranio-maxillofacciali,  e'

istituito un centro di riferimento presso la  suddetta  AUP.  Per  il

finanziamento e' istituito un fondo denominato "Centro di riferimento

per la traumatologia Craniomaxillo-facciale" con  la  consistenza  di

euro 200.000,00.

    204. Previa sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri, il  comune  di  San  Cipriano  di

Aversa e la Regione Campania, e' concesso un contributo straordinario

di euro 500.000,00 al comune di San Cipriano di Aversa  (Ce)  per  la

ristrutturazione dell'edificio confiscato, sito  in  Via  Ancona,  da

destinare a Caserma dei carabinieri.

    240. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 238 e 239  si

provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 4.15.38.

    241. La Regione Campania promuove la metodologia di  integrazione

sociosanitaria   denominata   "Progetti   Terapeutico   Riabilitativi

Individuali sostenuti da Budget di salute" (PTRI/BdS), riferita anche

al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalita'  organizzata,  al

fine di dare concreta attuazione alle indicazioni  della  Commissione

dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' sui  Determinanti  sociali

della Salute ("Closing the gap in a generation: health equity through

action on the social determinants of health.", 2008) e alle collegate

Raccomandazioni licenziate dalla  62°  Assemblea  dell'Organizzazione

Mondiale della Sanita' ("Reducing health inequities through action on

the social determinants of health" (n. WHA62.14 del 22 maggio  2009).

Per le finalita' di cui al presente comma, nei limiti dei vincoli  di

spesa determinati per l'anno 2011,  alla  predetta  metodologia  sono

riservate specifiche risorse, per  consentire  la  continuita'  delle

azioni gia' implementate nonche' la sperimentazione della metodologia

nelle aziende sanitarie ove non e' ancora operativa.»

    In via di semplice riassunto (e rammentando che del comma 195  si

e' gia' trattato nel motivo di ricorso sub 11), si  evidenzia  che  i

commi da 163 a 204 prevedono  l'istituzione  di  fondi  straordinari,

mentre i commi 240 e 241 dispongono nuovi stanziamenti su capitoli di

spesa gia' istituiti.

    Tutte queste disposizioni si  pongono  quindi  in  contrasto  con

l'art. 1, comma 174 della legge n.  311/2004,  il  quale  dispone  il

divieto di spese non obbligatorie.

    In particolare, tale norma statuisce che «Qualora i provvedimenti

necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione  non  vengano

adottati dal commissario ad acta entro il 31  maggio,  nella  regione

interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e  successivi,

si  applicano  comunque  il  blocco  automatico  del  turn  over  del

personale del servizio sanitario regionale fino al  31  dicembre  del

secondo anno successivo a quello in corso, il divieto  di  effettuare

spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima

prevista  dalla  vigente  normativa  l'addizionale  all'imposta   sul

reddito  delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni  dell'aliquota

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; scaduto il termine

del 31 maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano

ad  oggetto  l'addizionale  e  le  maggiorazioni  di  aliquota  delle

predette imposte ed i contribuenti liquidano e  versano  gli  acconti

d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base  della  misura  massima

dell'addizionale e delle maggiorazioni di aliquota di  tali  imposte.

Gli atti emanati e i contratti stipulati  in  violazione  del  blocco

automatico del turn over  e  del  divieto  di  effettuare  spese  non

obbligatorie sono nulli».

    Inoltre,  il  legislatore  regionale,   effettuando   spese   non

obbligatorie e prevedendo una disciplina non conforme  alla  suddetta

norma statale, emanata in materia di contenimento della spesa,  viola

ulteriormente l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento

della finanza pubblica.

    Inoltre, i  commi  180,  204  e  241  (come  si  e'  detto  della

disposizione di cui al comma 195 si e' gia' trattato nel  motivo  sub

11 del presente ricorso) si risolvono in norme di spesa  prive  pero'

della  quantificazione  degli  oneri  e  della   relativa   copertura

finanziaria.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, le norme in  esame  violano  l'articolo  81, 

comma,  Cost.,  e  conseguentemente  -   trattandosi   di   principio

fondamentale, come si e' detto -  anche  l'articolo  117,    comma,

Cost.,  in  relazione  alla  competenza  legislativa  in  materia  di

armonizzazione dei bilanci pubblici  e  coordinamento  della  finanza

pubblica e del sistema tributario.

    Comma 209. «Il Servizio sanitario regionale puo'  avvalersi,  nel

settore della diagnostica di laboratorio per le attivita' di  elevata

complessita' di biologia molecolare clinica genetica di laboratorio e

la diagnostica e  di  malattie  congenite  del  metabolismo  e  delle

malattie rare, della fondazione  CEINGE,  nell'ambito  del  riassetto

della rete  laboratoristica  e  nei  limiti  previsti  dal  piano  di

rientro.»

    La norma si pone in contrasto con il piu' volte citato  Piano  di

rientro, che non contempla tali costi. La norma eccede le  competenze

della Giunta  e  si  pone  in  contrasto  con  i  richiamati  decreti

commissariali con i quali e' stato approvato il  Programma  Operativo

ed il riassetto della rete laboratoristica di cui al  decreto  n.  55

del 30 settembre 2010. Nei suddetti  decreti  commissariali  non  e',

infatti, contemplato l'avvilimento della Fondazione Ceinge (vedi pag.

19 del Programma Operativo 2011-2012).

    Commi 210 - 212:

    «210. L'ambito distrettuale n. 23 dell'ASL  di  Caserta,  di  cui

alla legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di

razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario  regionale

per il rientro dal disavanzo), comprende i territori  dei  Comuni  di

Castelvolturno, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola,  Cancello

ed Amone, S. Maria La Fossa, Grazzanise, Cellole.

    211. Al distretto sanitario di Avellino sono accorpati  i  comuni

di Cervinara, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina.

    212.  Al  fine  di  razionalizzare  e  riqualificare  il  sistema

sanitario regionale per il rientro del disavanzo la Giunta  regionale

e' autorizzata con apposito regolamento  a  disciplinare  gli  ambiti

territoriali di cui all'articolo 2, comunque in numero non  superiore

a nove, e quelli di cui  all'articolo  3  della  legge  regionale  n.

16/2008, fermi restando gli obblighi derivanti dal Piano  di  rientro

dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma

180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la

formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge

finanziaria 2005).»

    Tali norme, prevedendo la  riorganizzazione  e  introducendo  una

nuova estensione territoriale delle ASL e dei distretti  sanitari  si

pongono in contrasto con gli interventi previsti nel Piano di rientro

e, in particolare, con  i  decreti  commissariali  n.  22/2011  e  n.

49/2010  di  ristrutturazione  della  rete  ospedaliera.   La   norma

contrasta con il programma operativo 2010 e con il decreto  n.49/2010

che  non  prevedono   una   nuova   regolamentazione   degli   ambiti

territoriali. Inoltre la norma interferisce con il punto 1  lett.  c)

del citato mandato commissariale di cui alla delibera  del  Consiglio

dei Ministri del 24 luglio 2010.

    Comma 215. «La Regione Campania assicura le convenzioni a  favore

degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa.».

    La norma istituisce un apposito capitolo di spesa non  coordinato

con il Piano di rientro.

    Inoltre, la disposizione si traduce in una  norma  di  spesa  che

pero' e' priva della quantificazione degli  oneri  e  della  relativa

copertura finanziaria.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    Commi 217 - 219:

    «217. L'ammontare dell'indennita' di residenza  per  il  triennio

20112013 da erogare ai titolari delle farmacie  rurali  di  cui  alla

legge 8 marzo 1968, n.  221  (Provvidenze  a  favore  dei  farmacisti

rurali) e alla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di  riordino  del

settore farmaceutico),  e'  fissato  in  relazione  alla  popolazione

residente per ogni anno nella misura sotto-indicata:

    a) euro 3.000,00 per le farmacie rurali ubicate in localita'  con

popolazione fino a mille abitanti;

    b) euro 1.000,00 per le farmacie rurali ubicate in localita'  con

popolazione da milleuno a duemila abitanti;

    c) euro 500,00 per le farmacie rurali ubicate  in  localita'  con

popolazione da duemilauno a tremila abitanti.

    218.   L'ammontare   annuo   dell'indennita'   di   gestione   da

corrispondere al farmacista gestore del dispensario farmaceutico,  ai

sensi della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991,  e'  fissato

in euro 175,00.

    219. Ai maggiori oneri di cui ai commi 217 e  218  provvedono  le

ASL con le risorse ordinariamente assegnate.»

    Le  norme  in  esame  dispongono  in  materia  di  indennita'  di

residenza da erogare ai titolari di farmacie  rurali,  al  farmacista

gestore del dispensario farmaceutico, introducono  maggiori  oneri  a

carico  delle  ASL  che  devono  trovare  copertura   nelle   risorse

ordinariamente  assegnate  alle  Aziende   sanitarie.   Le   suddette

previsioni di maggiori oneri si pongono in contrasto con il Piano  di

rientro e con le conseguenti manovre gia'  previste  di  riequilibrio

strutturale in quanto non  risultano  previsti  nella  tabella  degli

effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di  quelli

derivanti dal Programma operativo 2011-2012.

    Commi 221 - 223:

    «221. E' istituito  l'Osservatorio  regionale  per  la  Sicurezza

Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della  Regione  Campania

in materia di sicurezza alimentare e  con  funzioni  di  supporto  ai

compiti  di  indirizzo  e  di  programmazione  degli  interventi   di

profilassi  e  di  risanamento  del  patrimonio  zootecnico  e  delle

patologie trasmissibili all'uomo.

    222.   L'ORSA   ha   sede   presso   l'Istituto   Zooprofilattico

Sperimentale del  Mezzogiorno,  nell'ambito  del  quale  opera  ed  i

relativi compiti ed attivita' sono definiti sulla  base  di  apposito

disciplinare approvato dalla Giunta Regionale  e  che  prevede  anche

l'istituzione di una consulta tecnico-scientifica.

    223. L'organizzazione interna e la dotazione  organica  dell'ORSA

sono  definite   dall'Istituto   Zooprofilattico   Sperimentale   del

Mezzogiorno, approvate dalla Giunta regionale  con  il  parere  della

commissione  consiliare  competente  del  Consiglio  regionale  della

Campania.  E'  stanziato  sulla  relativa  UPB  l'importo   di   euro

100.000,00.»

    Le norme in argomento istituiscono l'Osservatorio  Regionale  per

la Sicurezza  Alimentare  (ORSA),  quale  strumento  operativo  della

Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di

supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi

di profilassi e di risanamento  del  patrimonio  zootecnico  e  delle

patologie  trasmissibili  all'uomo  (con   sede   presso   l'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno).

    Le suddette disposizioni prevedono, inoltre, l'istituzione di una

Consulta tecnico-scientifica.

    Tali  norme,  i  cui  oneri  a  carico  del  SSR  non   risultano

contemplati nel Piano di rientro, ne' nella  relativa  tabella  degli

effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di  quelli

derivanti  dal  Programma  operativo  2011-2012,  non  rispettano   i

principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza

pubblica in violazione 117, comma 3, Cost.  L'art.  29  del  d.l.  n.

223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, le cui  finalita'  sono

state confermate dall'art. 68 del d.l. n. 112/2008  convertito  dalla

legge n. 133/2008 prevede, infatti,  che  le  strutture  di  supporto

siano limitate a quelle strettamente indispensabili al  funzionamento

degli organismi istituzionali.

    Tali disposizioni, sebbene non trovino diretta applicazione  alle

Regioni, ai sensi del comma 6 del citato  articolo  29  del  d.l.  n.

223/2006,  costituiscono  disposizioni  di  principio  ai  fini   del

coordinamento della finanza pubblica e del contenimento quindi  della

spesa pubblica.

    Le previsioni in argomento, inoltre, configurano  una  violazione

dell'art. 81, comma 4, della Costituzione, sia in quanto il  previsto

stanziamento  di  euro  100.000,00  e'  palesemente  insufficiente  a

conseguire la finalita' della norma che istituisce  l'Osservatorio  e

ne prevede un apposito organico  di  personale,  sia  in  quanto  non

indicano la UPB sulla quale imputare il predetto stanziamento.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    Commi 224 - 230:

    «224. Il comma  10  dell'articolo  6  della  legge  regionale  24

dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il  risanamento  della

finanza  regionale),  e'  sostituito  dal  seguente:  "10.   In   via

sperimentale la So.Re.Sa. e' delegata, ai  sensi  dell'articolo  1269

del  codice  civile,  alla  esecuzione  dei  pagamenti,  dovuti   per

l'esercizio  del  servizio  sanitario,  e  dei  debiti,  regolarmente

accertati, delle ASL e delle  AO  individuate  con  deliberazione  di

Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale  unica  di

pagamento. Detta deliberazione,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge,  provvede  alla

individuazione  delle   aziende   tenuto   conto   delle   situazioni

finanziarie e contabili delle stesse  e  definisce  i  criteri  e  le

modalita'  di  attuazione  del  presente   comma.   All'esito   della

sperimentazione, la Giunta regionale puo' disporre l'estensione delle

predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione.".

    225. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003

e' abrogato.

    226. Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della  legge  regionale  n.

28/2003 e' inserito il seguente:

    "13-bis. La So.Re.Sa. assiste e  supporta  le  ASL  e  le  AO  in

materia di controllo di gestione e di  pianificazione  aziendale  nei

settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al  fine  di

promuovere  l'adozione  di   modelli   aziendali,   organizzativi   e

gestionali, anche su base sperimentale,  orientati  alla  efficienza,

alla  competitivita'  e  alla  efficacia   nella   erogazione   delle

prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di

assistenza.".

    227. Il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003

e' sostituito dal seguente:

    "14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove  lo

ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende  per  le  quali  opera,

l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per

materia che le prestazioni costituenti  titolo  dei  relativi  debiti

sono state effettivamente rese nell'ambito  dei  servizi  debitamente

autorizzati dalle medesime aziende. I  dirigenti  responsabili  degli

uffici finanziari delle aziende attestano  che  non  e'  avvenuto  il

pagamento del  corrispettivo  e  che  il  debito  non  e'  caduto  in

prescrizione. I dirigenti responsabili  degli  uffici  delle  aziende

provvedono entro trenta  giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali

l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso  negativo  circa

la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la  vigilanza

sull'attuazione del presente  comma  mediante  proprie  strutture  o,

previo accordo, avvalendosi dei  servizi  ispettivi  e  di  vigilanza

delle amministrazioni centrali.".

    228. Dopo il comma 14 dell'articolo 6 della  legge  regionale  n.

28/2003 sono inseriti i seguenti:

    "14-bis.  In  caso  di  mancata   espressa   attestazione   della

sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta  giorni

previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del  dipendente  assegnato

all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le

sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la

mancata espressa attestazione della sussistenza o  insussistenza  del

debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, e'  dovuta

ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a  renderla

che non esercita  i  poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di

controllo della attivita' dell'ufficio e dei dipendenti  allo  stesso

assegnati,  al  medesimo  dirigente  responsabile   dell'ufficio   si

applicano le  sanzioni  disciplinari  previste  dalla  contrattazione

collettiva ed il relativo comportamento e' comunque valutabile  anche

ai fini della responsabilita' dirigenziale.

    14-ter.  Ai  fini  del  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  la

So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore

della presente legge,  provvede  alla  creazione  di  una  banca-dati

unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e  dei  relativi

flussi finanziari.  Le  modalita'  di  finanziamento  della  predetta

banca-dati e gli obblighi di conferimento  degli  enti  del  servizio

sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui  al

comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro  il  30

novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attivita'  svolta,

con  particolare  riguardo  ai  dati  concernenti  l'esercizio  delle

funzioni di cui ai commi 10 e 15.

    14-quater. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  previste  dalla

presente legge la So.Re.Sa. e' autorizzata ad avvalersi anche  di  un

contingente di personale in  servizio  presso  le  aziende  sanitarie

della Regione distaccato presso le stesse aziende, determinato con la

delibera della Giunta regionale di cui al comma 10.

    14-quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro  il  30  novembre  di

ogni anno, all'approvazione della  Giunta  regionale  i  piani  e  le

procedure centralizzate a  livello  regionale  per  l'esecuzione  dei

pagamenti di propria competenza, per l'acquisto  e  la  fornitura  di

beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non  sanitari,  per

la consulenza alla logistica dei magazzini  delle  ASL  e  delle  AO,

anche per macroaree.".

    229. Il  comma  15  dell'articolo  6  della  legge  regionale  n.

28/2003, e' sostituito dal seguente:

    "15. La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, e' titolare in via

esclusiva  delle  funzioni  di  acquisto  e  fornitura  dei  beni   e

attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL  e  delle

AO.".

    230. Dopo il comma 15 dell'articolo 6 della  legge  regionale  n.

28/2003 e' inserito il seguente:

    "15-bis. E' comunque fatta  salva,  previa  autorizzazione  della

So.Re.Sa.,  la  possibilita'  delle  ASL  e  delle  AO  di  stipulare

contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e

dei  servizi  non  sanitari  entro  i  parametri  di  prezzo-qualita'

adottati dalla So.Re.Sa.  Gli  atti  e  i  contratti  di  acquisto  e

fornitura   stipulati   dalle   ASL   e   dalle   AO    in    assenza

dell'autorizzazione  prevista  dal  presente  comma  sono   nulli   e

costituiscono causa di responsabilita' amministrativa. Degli acquisti

e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta

autorizzazione,  e  dei   relativi   flussi   finanziari,   e'   data

comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le

modalita' dalla stessa definite.»

    Giova premettere che la So.Re.Sa.  S.p.A.,  societa'  per  azioni

partecipata quale  unico  socio  dalla  Regione  Campania,  ha  forma

privata, ma natura di ente strumentale della Regione, che su di  essa

esercita il controllo analogo.

    La Societa' opera  esclusivamente  nell'interesse  della  Regione

Campania e delle Aziende Sanitarie della Regione stessa.

    Piu' in particolare, la Regione Campania in attuazione  dell'art.

6, comma 1, della  L.R.  n.  28  del  24  dicembre  2003,  modificato

dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24  del  29  dicembre

2005, ha costituito «una societa' per azioni unipersonale» denominata

Societa' Regionale per la Sanita' SpA «ai fini della  elaborazione  e

della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al  compimento

di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario,  da

integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento

della maturata  debitoria  del  sistema  sanitario  regionale  e  per

l'equilibrio della  gestione  corrente  del  debito  della  sanita'».

L'art. 2 della L.R. 24 del  29  dicembre  /2005,  ha  stabilito,  tra

l'altro, al comma 15 che: «So.Re.Sa. e'  titolare  in  via  esclusiva

delle funzioni di  acquisto  e  fornitura  dei  beni  e  attrezzature

sanitarie delle AA.SS.LL.  e  delle  AA.OO.  A  tal  fine,  So.Re.Sa.

elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente

sanitaria, definendo  piani  e  procedure  centralizzate,  a  livello

regionale, per l'acquisto e  la  fornitura  di  beni  e  attrezzature

sanitarie». Cio' in ossequio alla legge finanziaria  n.  311  del  30

dicembre 2004 all'art. 1, comma 180, che  prevede  la  stipula  e  la

sottoscrizione di un apposito accordo, che individui  gli  interventi

necessari  per  il  perseguimento  dell'equilibrio  economico,  quale

condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione  interessata

del maggiore finanziamento anche  in  maniera  parziale  e  graduale,

subordinatamente  alla  verifica  della  effettiva   attuazione   del

programma; nonche' alla legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006,

all'art.1, comma 155, che recita: «ai fini del contenimento  e  della

razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  e  servizi,  le

regioni possono costituire centrali di acquisto anche  unitamente  ad

altre regioni, che operano quali centrali  di  committenza  ai  sensi

dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, in favore delle amministrazioni ed enti  regionali,  degli  enti

locali, degli enti del Servizio sanitario  nazionale  e  delle  altre

pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio».

    Le norme in esame  disciplinano  il  nuovo  assetto  e  le  nuove

funzioni della SO.RE.SA., conferendo peraltro alla  Giunta  regionale

poteri  in  materia  di  vigilanza,  di  approvazione  dei  piani  di

pagamento, di individuazione delle  aziende  partecipanti  alla  fase

sperimentale  dei  pagamenti  da  parte  di  SO.RE.SA.   nonche'   di

individuazione dell'estensione delle attivita' sperimentali anche  ad

altre aziende sanitarie.

    Le disposizioni in argomento attribuiscono alla Giunta  Regionale

competenze gestionali che, ai sensi del punto 1, lett. a), b), f)  n)

e p) del mandato commissariale, sono proprie del Commissario ad acta.

In particolare le disposizioni in questione intervengono  in  materia

di procedimenti contabili  e  amministrativi  oggetto  del  Programma

operativo 2010, obiettivo 6 (pag.  63),  e  del  Programma  operativo

2011-2012, che prevede la prosecuzione delle azioni gia' avviate  nel

2010.

    Comma 231. «Per l'intero periodo di vigenza del piano di  rientro

dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma

180, della legge 311/2004, le determinazioni della  Giunta  regionale

di cui ai commi 224 e 228 sono adottate con decreto  del  Commissario

ad acta per quanto riservato alle sue competenze».

    La norma dispone che per la durata del Piano di rientro tutte  le

determinazioni  della  Giunta  attuative  delle  nuove   disposizioni

riguardanti la SO.RE.SA. di cui ai commi 224 e 228  vengano  adottate

con decreto del Commissario ad acta per  quanto  riservato  alle  sue

competenze. Essa si  pone  dunque  in  contrasto  con  le  norme  che

disciplinano le funzioni e i poteri del Commissario ad  acta  tra  le

quali non rientrano le ratifiche di decisioni assunte dalla Giunta.

    Comma 232. "Dopo l'articolo 5 della legge  regionale  3  novembre

1994, n.  32  (Decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e

successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario

regionale), e' inserito il seguente:

    "Art. 5-bis Razionalizzazione della gestione contabile delle  ASL

e AO. - 1. I direttori generali  delle  aziende  sanitarie  locali  e

delle aziende ospedaliere attuano le disposizioni di cui all'articolo

1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.  9  (Disposizioni

urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale),  convertito  con

modificazioni dalla legge 18 marzo  1993,  n.  67,  e,  a  tal  fine,

adottano:

    a) sistemi informativi idonei a conseguire  l'ordine  cronologico

delle fatture cosi' come pervenute per il  pagamento  o,  se  non  e'

prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno;

    b)  la  deliberazione,  da  adottare  per  ogni  trimestre,   che

quantifichi preventivamente gli importi  delle  somme  corrispondenti

agli stipendi e  alle  competenze  comunque  spettanti  al  personale

dipendente o convenzionato, nonche' gli  importi  delle  somme  nella

misura  dei  fondi  a  destinazione  vincolata  essenziali  ai   fini

dell'erogazione dei servizi sanitari definiti  con  D.M.  15  ottobre

1993 del ministro della sanita', pubblicato in Gazzetta Ufficiale  20

ottobre 1993, n. 247.

    2. Dalla adozione della deliberazione di cui al comma 1,  lettera

b), non sono emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati,  se

non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come  pervenute

per il pagamento o, se non e' prescritta fattura,  dalla  data  della

deliberazione di impegno.

    3. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2,  verificata  ai

sensi  dei  commi  5  e  6,  si  applica  la  disposizione   prevista

dall'articolo 18,  comma  7,  lett.  c),  della  legge  regionale  n.

32/1994.

    4. In caso di mancata attuazione dei commi 1 e 2,  verificata  ai

sensi dei commi 5 e  6,  si  applicano  le  disposizioni  dell'ultimo

periodo dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo

2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

    5. Non oltre  i  dieci  giorni  precedenti  l'inizio  di  ciascun

trimestre di riferimento i direttori generali delle aziende sanitarie

locali e delle aziende ospedaliere trasmettono alla Giunta regionale,

ai fini  della  verifica  della  attuazione  dei  commi  1  e  2,  la

deliberazione trimestrale di cui al comma 1, lettera b),  nonche'  la

certificazione  dell'avvenuto  rispetto,  nel  trimestre  precedente,

delle prescrizioni di cui al comma 2.

    6. Ai fini  della  applicazione  dei  commi  da  1  a  5  ciascun

trimestre decorre, rispettivamente, dal giorno 1 dei mesi di gennaio,

aprile, luglio, ottobre.".»

    La norma concerne le procedure contabili delle aziende  sanitarie

e le relative modalita' di verifica. La disposizione contrasta con  i

poteri commissariali affidando alla Giunta  Regionale  il  potere  di

verificare il rispetto delle suddette procedure contabili.

    Comma 238. "La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla  data

di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere  della

commissione consiliare competente,  disciplina  l'istituzione  presso

un'azienda  sanitaria  della  Regione  del  centro   di   riferimento

regionale per la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione  dei

Disturbi del comportamento alimentare (DCA), sulla base dei  seguenti

criteri:

    a)  la  sede  del  centro  e'  individuata  in  uno  dei  presidi

ospedalieri  da  riconvertire  in  struttura   ospedaliera   per   la

riabilitazione di cui al decreto  del  Commissario  ad  acta  per  la

prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

del Decr. 27 settembre 2010, n. 49;

    b)  il  modello  organizzativo  del  centro  di  riferimento   e'

articolato  in  tre  livelli  di   trattamento   sulla   base   delle

caratteristiche  di   gravita'   dei   disturbi   del   comportamento

alimentare:

    1) ambulatoriale, con funzione di orientamento del paziente verso

il livello di trattamento piu' appropriato;

    2) day hospital, con funzioni di inquadramento diagnostico  e  di

costruzione di  un  programma  terapeutico  personalizzato  di  media

intensita' (trattamenti motivazionali, psicoterapeutico-riabilitativi

e riabilitazione nutrizionale);

    3) trattamento  residenziale,  per  l'applicazione  di  programmi

terapeutici ad alta intensita'."

    La norma - che  dispone  l'istituzione,  da  parte  della  Giunta

Regionale,  del  Centro   regionale   «Disturbi   del   comportamento

alimentare» (DCA) presso un'azienda sanitaria regionale  -  contrasta

con il punto 1 lett. c) ed m) del richiamato  mandato  commissariale,

nonche' con i decreti di riorganizzazione della  rete  ospedaliera  e

territoriale.

    La disposizione ammette poi di quantificare i relativi oneri  che

vengono imputati genericamente all'UPB 4.15.38.

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    Comma  239.  "La  Giunta  regionale  definisce  un  percorso   di

integrazione delle varie  articolazioni  coinvolte  (Salute  mentale,

Materno infantile, Servizi sociali, Medici  di  Medicina  Generale  e

Pediatri di Libera Scelta) e tra queste e i  centri  e  le  strutture

residenziali e le strutture ospedaliere ed universitarie dedicate per

la gestione delle diverse fasi di diagnosi e cura. Assicura,  tramite

l'Osservatorio    Epidemiologico    Regionale,     la     rilevazione

epidemiologica e l'analisi statistica dei dati relativi all'incidenza

e alla prevalenza dei DCA."

    La norma dispone da parte della Giunta regionale  la  definizione

di un percorso di integrazione tra gli operatori  dell'assistenza  di

base, dei servizi sociali, delle attivita' dipartimentali  di  salute

mentale e materno infantile con i centri e le  strutture  ospedaliere

ed universitarie preposte alla gestione del percorso assistenziale.

    La disposizione si  pone  anche  in  contrasto  con  i  Programmi

operativi e con gli interventi previsti sui sistemi informativi (pag.

73 punto 9 de PO 2001-2012 in attuazione delle lettere n) ed  u)  del

mandato commissariale), attribuendo alla Giunta competenze  riservate

al Commissario.

    Essa omette poi di quantificare i  relativi  oneri  (che  vengono

demandati  genericamente,  nel  comma  240,  all'UPB   4.15.38),   in

violazione dell'art. 81 Cost..

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    Comma 241.  "La  Regione  Campania  promuove  la  metodologia  di

integrazione   sociosanitaria   denominata   "Progetti    Terapeutico

Riabilitativi Individuali sostenuti da Budget di salute"  (PTRI/BdS),

riferita anche al riutilizzo dei beni  confiscati  alla  criminalita'

organizzata, al fine di dare  concreta  attuazione  alle  indicazioni

della Commissione  dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'  sui

Determinanti sociali della Salute ("Closing the gap in a  generation:

health equity through action on the social determinants of  health.",

2008) e alle collegate Raccomandazioni licenziate dalla 62° Assemblea

dell'Organizzazione  Mondiale   della   Sanita'   ("Reducing   health

inequities through action on the social determinants of  health"  (n.

WHA62.14 del 22 maggio 2009). Per le finalita'  di  cui  al  presente

comma, nei limiti dei vincoli di spesa determinati per  l'anno  2011,

alla predetta metodologia  sono  riservate  specifiche  risorse,  per

consentire la continuita' delle azioni gia' implementate  nonche'  la

sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non  e'

ancora operativa.»

    La disposizione si pone in contrasto  con  il  Piano  di  rientro

attribuendo alla Regione competenze riservate al Commissario.

    Essa omette poi di quantificare i relativi oneri,  in  violazione

dell'art. 81 Cost..

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    Comma 243. «Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale  n.

1/2008 e' sostituito dal seguente: "2. Per il servizio di continuita'

assistenziale, nelle zone disagiate, si applica  il  criterio  di  un

medico di continuita' assistenziale  ogni  millecinquecento  abitanti

fino alla copertura del 10 per  cento  della  popolazione  regionale,

rimodulando  l'assegnazione  del  personale  medico  nelle  zone  non

disagiate secondo il rapporto di un medico ogni  seimila  abitanti  o

frazioni  di  seimila  maggiori  di  tremila  per  i  capoluoghi   di

provincia; nelle altre zone, un medico  ogni  cinquemila  abitanti  o

frazioni di cinquemila maggiori di tremila. Tale riorganizzazione  e'

definita a livello aziendale. Tali modifiche  non  possono  prevedere

incremento  rispetto  alla  dotazione  organica  complessiva  per  il

servizio di Continuita' assistenziale previsto  dalla  Delib.G.R.  n.

1570  del   2004.   E'   rimessa   alla   contrattazione   decentrata

l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone  disagiate

di   Continuita'   Assistenziale;   entro   novanta   giorni    dalla

sottoscrizione dell'Accordo,  le  Aziende  Sanitarie  Locali,  previo

parere del Comitato Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo  Collettivo

Nazionale vigente, individuano  le  zone  disagiate  e  ridefiniscono

l'assetto organizzativo territoriale del servizio. Spetta al Comitato

Regionale ex articolo  24  dell'Accordo  collettivo  nazionale  (ACN)

vigente la verifica del rispetto  dei  vincoli  sopra  descritti.  La

Giunta regionale attua la presente disposizione.»

    La norma rimodula il servizio di continuita' assistenziale, dando

poteri alla Giunta per l'attuazione dello stesso.

    Essa attribuisce alla Giunta competenze riservate al  Commissario

ad acta e previste nel programma Operativo 2011-2012,  che  contempla

l'azione 5  per  il  rafforzamento  della  continuita'  assistenziale

ospedale-territorio;

    La disposizione omette poi di quantificare i relativi  oneri,  in

violazione dell'art. 81 Cost..

    Ci si permette di  richiamare  al  riguardo  quanto  si  e'  gia'

dedotto, in riferimento alla censura sollevata avverso l'articolo  1,

comma 34 (paragrafo 2 del presente  ricorso),  in  tema  di  corretta

applicazione del principio di cui all'articolo  81,  comma  4,  della

Costituzione  e  di  applicabilita'  di  esso  principio  anche  alle

Regioni.

    Conclusivamente, la norma in esame viola l'articolo 81, 4° comma,

Cost., e conseguentemente - trattandosi  di  principio  fondamentale,

come si e'  detto  -  anche  l'articolo  117,    comma,  Cost.,  in

relazione alla competenza legislativa in  materia  di  armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del

sistema tributario.

    Commi 244 e 245:

    «244. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  disciplinare  con

regolamento  la  trasformazione  dell'Agenzia   Regionale   Sanitaria

(ARSAN) in osservanza dei seguenti criteri generali:

    a) creazione di una struttura tecnica di  supporto  all'attivita'

della Giunta regionale in materia  di  politica  sanitaria  regionale

dotata di autonomia funzionale nell'ambito degli uffici della stessa;

    b)      rispondenza      dei       risultati       dell'attivita'

tecnico-amministrativa  ai  principi  di  efficienza,  efficacia   ed

economicita';

    c) razionalizzazione organizzativa  e  contenimento  e  controllo

della  spesa  anche  mediante  accorpamento  e   soppressione   delle

strutture organizzative esistenti;

    d) salvaguardia delle professionalita' tecniche, anche di livello

apicale, mediante adeguate forme organizzative e  di  collaborazione,

nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

    245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di

cui al comma 244 e' abrogata la legge regionale 18 novembre 1996,  n.

25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria).»

    Le  disposizioni  in  commento   prevedono   l'adozione   di   un

regolamento regionale per la trasformazione dell'ARSAN  in  struttura

tecnica di supporto all'attivita' della Giunta stessa in  materia  di

politica sanitaria.

    Il configurarsi dell'ARSAN esclusivamente quale struttura tecnica

di supporto all'attivita' della Giunta, si pone in contrasto  con  le

prerogative commissariali in materia sanitaria, in  quanto  la  norma

regionale non specifica che, anche a  seguito  della  riforma,  detta

Agenzia continua a svolgere attivita' di supporto alla programmazione

sanitaria del SSR.

 

                               P.Q.M.

 

    Si   conclude   perche'   sia   dichiarata   la    illegittimita'

costituzionale:

    1) dell'art. 1, comma 2;

    2) dell'art. 1, comma 34;

    3) dell'art. 1, comma 37;

    4) dell'art. 1, comma 44;

    5) dell'art. 1, comma 75;

    6) dell'art. 1, comma 78, lettera a);

    7) dell'art. 1, comma 123;

    8) dell'art. 1, comma 124;

    9) dell'art. 1, commi 135, 136, 137 e 138;

    10) dell'art. 1, commi 142 - 154;

    11) dell'art. 1, comma 195;

    12) dell'art. 1, comma 207;

    13) dell'art. 1, comma 250;

    14) dell'art. 1, comma 263;

    15) dell'art. 1, comma 26;

    16) dell'art. 1, comma 27;

    17) dell'art. 1, comma 131;

    18) dell'art. 1, commi da 163 a 204;

    19) dell'art. 1, comma 209;

    20) dell'art. 1, commi 210, 211 e 212;

    21) dell'art. 1, comma 215;

    22) dell'art. 1, commi 217, 218 e 219;

    23) dell'art. 1, comma 221, 222 e 223;

    24) dell'art. 1, commi 224 - 230;

    25) dell'art. 1, comma 231;

    26) dell'art. 1, comma 232;

    27) dell'art. 1, comma 238;

    28) dell'art. 1, comma 239;

    29) dell'art. 1, comma 241;

    30) dell'art. 1, comma 243;

    31) dell'art. 1, commi 244e 245;

della  legge  regionale  Regione  Campania  15  marzo  2011   n.   4,

«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e

pluriennale 2011 - 2013 della  Regione  Campania  (Legge  Finanziaria

Regionale 2011)», pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 16 marzo 2011.

    Roma, addi' 11 maggio 2011

 

                  L'Avvocato dello Stato: Giordano

 

 

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