Ricorso n. 45 del 18 aprile 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 Aprile 2005 - 18 Aprile 2005 , n. 45
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 19 del 11-5-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze, avverso
e per l'annullamento degli articoli 2, lett. a) e d), 3, 5, commi 1,
e 2 e 11, lett. h) del 21 febbraio 2005, n. 20 (pubbl. in B.U.R. del
7 febbraio 2005, n. 8) recante «Modifiche alla legge regionale 26
luglio 2002», 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del
lavoro, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. l) della
Costituzione nonche' dei principi fondamentali in materia di tutela e
sicurezza del lavoro e cio' a seguito e in forza della delibera del
Consiglio dei ministri in data 24 marzo 2005, che ha disposto per
l'impugnativa di detta legge.
Con la legge in epigrafe la Regione Toscana ha apportato
modifiche alla legge regionale n. 32 del 2002, in materia di
occupazione e mercato del lavoro. In particolare l'art. 1 modifica il
comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002, aggiungendo
agli obiettivi cui si ispirano gli interventi della regione previsti
dal citato comma 4 anche il rafforzamento delle politiche di sostegno
alla continuita' lavorativa e la promozione di azioni di pari
opportunita' e qualita' delle condizioni lavorative dei cittadini
immigrati. Vengono aggiunti nella legge regionale n. 32/2002 gli
articoli 18-bis e 18-ter, riguardanti gli obiettivi della formazione
nell'apprendistato e la disciplina dell'apprendistato. Sono altresi'
inseriti gli articoli 20-bis e 20-ter: il primo sostituisce l'albo
regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio
della regione, il secondo istituisce l'elenco regionale dei soggetti
accreditati a svolgere servizi al lavoro.
Con l'art. 8 e' prevista l'aggiunta, sempre nella legge regionale
n. 32/2002, dell'art. 21-bis, riguardante le convenzioni per
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili.
In ragione dell'inserimento di queste norme, sono poi apportate
modifiche al comma 5 dell'art. 32 legge regionale n. 32/2002.
La legge della regione de qua, peraltro, eccede dalle competenze
regionali, in quanto alcune disposizioni ledono la competenza
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione e altre violano
alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del
lavoro, da considerarsi standards uniformi sull'intero territorio,
nazionale, dettati dal d.lgs. n. 276/2003, ritenuto legittimo dalla
recente sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale. In
particolare si rileva che:
l'art. 2 lett. a) e d), prevedendo la valorizzazione e la
certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato
e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la
capacita' formativa delle imprese, viola l'art. 117, comma 2, della
Costituzione lett. l), il quale attribuisce allo Stato competenza
esclusiva in materia di ordinamento civile.
Infatti come affermato dalla Carte costituzionale nella sentenza
n. 359 del 2003, e recentemente ribadito nella sentenza n. 50 del
2005, «I contratti a contenuto formativo, tradizionalmente definiti a
causa mista, rientrano pur sempre nell'ampia categoria dei contratti
di lavoro, la cui disciplina fa parte dell'ordinamento civile e
spetta alla competenza esclusiva della Stato»;
l'art. 3, ove si prevede che la regione disciplina i profili
formativi e le modalita' organizzative dell'apprendistato con il
regolamento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002,
approvato dalla giunta «sentiti gli organismi rappresentativi delle
parti sociali», contrasta con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del
2003, che rispettivamente per l'apprendistato professionalizzante e
per l'apprendistato per l'alta formazione prevedono «l'intesa» avvera
«l'accordo» con le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro, e dunque forme di maggiore coinvolgimento delle parti
sociali. Il medesimo art. 3 contrasta altresi' con l'art. 48, comma
4, del d.lgs. n. 276/2003, in quanto nel disciplinare l'apprendistato
per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione non
fa riferimento ne' alle intese con le amministrazioni della Stato,
che «costituiscono corretta attuazione del principio di leale
collaborazione» (Corte costituzionale sentenza n. 50 del 2005), ne'
al rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente
indicati dall'art. 48, comma 4;
l'art. 5, comma 1, che istituisce l'albo regionale delle
agenzie per il lavoro, contrasta con gli artt. 4, comma 1 e 6, comma
7, del d.lgs. n. 276/2003, che istituiscono l'albo nazionale delle
agenzie per il lavoro e prevedono che la regione quando concede
l'autorizzazione provvede alla comunicazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali «per l'iscrizione delle agenzie in
un'apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4». Il
medesimo art. 5, comma 2, che demanda ad un successivo regolamento
regionale la definizione delle competenze professionali e dei
requisiti dei locali per l'autorizzazione regionale, contrasta con
l'art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 276 del 2003, come
integrato dal successivo decreto ministeriale di attuazione 5 maggio
2004, il quale negli artt. 1, 2 e 3 ha definito le competenze
professionali e i requisiti dei locali che le agenzie di
somministrazione di lavoro devono possedere ai fini
dell'autorizzazione;
l'art. 11, lett. h), che demanda ad un successivo regolamento
regionale la definizione delle «modalita' per la concessione a
soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel
territorio regionale l'attivita' di intermediazione, di ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del
personale», contrasta con l'art. 6, commi 6 e 7 del d.lgs.
n. 276/2003. Infatti tale articolo prevede da un lato che le
autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente per quei
soggetti che le richiedano, con esclusione quindi dei soggetti
titolari di autorizzazione nazionale, dall'altro che dette
autorizzazioni siano comunicate al Ministero del lavoro.
P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare gli articoli 2, lett. a) e d), 3, 5,
commi 1 e 2 e 11, lett. h) della legge regionale Toscana n. 20, per
contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) nonche' dai principi
fondamentali in materia di cui al d.lgs. n. 276/2003.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.m. 24 marzo 2005;
2) Copia della legge regionale Toscana n. 20/2005.
Roma, addi' 4 aprile 2005
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino