Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 17 del 24.4.2013)
 
    Ricorso  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   (CF:
...) in persona del  suo  Presidente  p.t.,  rappresentato  e
difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato (C.P. ... -  Fax
...  -  ...),  presso  i  cui
uffici domicilia in Roma alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della "La  legge  della
Regione Abruzzo 10.01.2013 n. 2,  recante  "Disposizioni  finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013  e  pluriennale  2013-2015
della regione Abruzzo (L. Finanziaria Regionale 2013), pubblicata sul
B.U.R. n. 7 del 16 gennaio 2013. 
    Nella seduta dell'8 marzo 2013  il  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro per gli affari regionali turismo e lo sport, ha
approvato  la  determinazione  di  impugnare   dinanzi   alla   Corte
costituzionale la Legge della Regione Abruzzo  10.01.2013  n.  2,  su
indicata la quale presenta profili di  illegittimita'  costituzionale
in relazione ai seguenti articoli secondo quanto si  argomenta  e  si
deduce. 
Premessa. 
    In proposito e' opportuno premettere che la Regione Abruzzo,  per
la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel  settore
sanitario tale da generare uno squilibrio  economico-finanziario  che
compromette l'erogazione dei livelli  essenziali  di  assistenza,  ha
stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri  della  Salute  e
dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi da  attivare
nell'arco  del   triennio   2007-2009   finalizzati   a   ristabilire
l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel  rispetto  dei
livelli assistenziali di assistenza, al sensi dell'art. 1 comma  180,
della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). 
    La Regione Abruzzo, non avendo realizzato gli obiettivi  previsti
dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art.  1,
comma 180, della Legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato - Regioni
del 23  marzo  2005,  e  dai  successivi  interventi  legislativi  in
materia, e' stata commissariata ai  sensi  dell'art,  4  del  decreto
legge 1 ottobre 2007, n.  159,  in  attuazione  dell'art.  120  della
Costituzione, nei modi e nei termini di  cui  all'art.  8,  comma  1,
della legge n. 131/2003. 
    Nella seduta dell'11 settembre 2008, infatti,  il  Consiglio  dei
Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario della Regione Abruzzo e nella seduta del 12  dicembre  2009
il Commissario e' stato  individuato  nella  persona  del  Presidente
della Regione pro tempore. 
    Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, il Commissario ad acta,  con  la  delibera  n.
44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il Programma  operativo  2010
(successivamente integrato con a delibera n. 77/2010 dei 22  dicembre
2010) con il quale da' prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009. 
 
                               Diritto 
 
    1) Cio' premesso si rileva che l'art. 7,  comma  4,  della  legge
regionale in esame, opera  una  riprogrammazione  degli  importi  non
utilizzati iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di
liquidita' per la copertura dei debiti sanitari, di cui  all'art.  2,
comma 98, della L. n. 191/2009. 
    Tali somme non utilizzate dalla regione e per  la  quale  non  e'
sorto nessun obbligo di rimborso, nel bilancio  di  previsione  2013,
sono  state  destinate  al  finanziamento  delle  spese  relative  al
servizio  di   trasporto   pubblico   regionale.   In   sintesi,   la
ricollocazione di risorse finalizzate al settore sanitario a funzioni
extra-sanitarie, risulta impropria in  quanto  non  e'  ancora  stata
puntualmente definita la situazione del debito pregresso, che  incide
tuttora sullo stato del patrimonio e sulla  corretta  gestione  della
liquidita' delle aziende sanitarie. 
    Per tali ragioni la disposizione in questione contrastando con  i
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, di cui all'art. 2, comma 98, della L.  n.  191/2009,  viola
l'articolo 117, terzo comma,  nonche'  l'articolo  81,  quarto  comma
della Costituzione. 
    2) I seguenti articoli della norma in esame,  inoltre,  risultano
privi della necessaria copertura finanziaria: 
        Art. 16: la norma prevede un contributo a fondo perduto  pari
ad euro 26.400,00 in favore del CRAB (Consorzio di ricerca  applicata
alle biotecnologie), il cui onere e'  posto  a  carico  del  bilancio
regionale per l'esercizio 2013 sul cap, 101584, U.P.B. 07.01.004, che
risulta privo dl copertura finanziaria. 
        Art. 19: la norma quantifica in  euro  300.000,00  gli  oneri
derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame e li pone a carico
del cap. 281602, U.P.B. 05. 01.007, il cui  stanziamento  per  l'anno
2013, pari ad euro 100.000, risulta essere insufficiente a  garantire
la relativa copertura finanziaria. 
        Art. 27: la norma prevede per l'anno 2013  un  contributo  di
euro 45.000,00 in favore  dell'Associazione  On  The  Road  Onlus  di
Pescara, senza indicare il capitolo su cui tale onere e' destinato  a
gravare. 
        Art. 28:  la  norma  quantifica  in  euro  50.000,00  l'onere
derivante dal contributo  straordinario  per  la  gestione  forestale
sostenibile,  ponendolo  a  carico   del   bilancio   regionale   per
l'esercizio 2013 sul capi 111416, U.P.B. 07.01.002, che risulta privo
di copertura finanziaria. 
    Tali disposizioni sono pertanto in contrasto con  l'articolo  81,
quarto comma, della Costituzione e conseguentemente contrastano con i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
coordinamento della finanza pubblica recati dall'articolo 117,  terzo
comma, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia la ecc.ma  Corte  costituzionale  accogliere  il  presente
ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita'  degli  artt.  7,
comma 4, - 16 - 19 - 27 - 28 della Legge Regionale Abruzzo 10.01.2013
n.  2„  recante:  "Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della  regione  Abruzzo
(L. Finanziaria  Regionale  2013",  per  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lett. e) ed s) Cost." 
 
        Roma, 13 marzo 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Di Carlo 
 

 

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