Ricorso n. 45 del 19 marzo 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 18 del 2015-05-06)
Della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente p. t., rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12;
contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente p. t.
perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 8 della Legge
Regionale della Regione Abruzzo n. 1 dell'8 gennaio 2015 pubblicata
sul BUR n. 2 del 14 gennaio 2015 recante: «Proroga termini e altre
disposizioni urgenti»
Motivi
L'art. 8 della Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 1 dell'8
gennaio 2015, rubricato «Disciplina della fase transitoria
dell'accreditamento delle strutture socio sanitarie» prevede che «le
strutture di cui all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n.
6, come modificata dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2012
nonche' quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio
sanitarie in esecuzione di «Progetti Obiettivo» approvati ai sensi
dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31
dicembre 2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa
regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime,
fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed
organizzativi».
La disposizione regionale, in sostanza, dispone, a favore delle
strutture ivi indicate, una proroga nell'erogazione delle prestazioni
socio sanitarie in esecuzione di «Progetti Obiettivo» fino al 31
dicembre 2015 in attesa dell'accreditamento definitivo.
Quanto sopra contrasta, per prima evidenza, con il disposto
dall'art. 1, comma 796, lettera t) della legge n. 296/2006 (come
modificato, da ultimo, dalla legge n. 150/2013), ai sensi del quale
gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali (ovvero
le strutture di cui alla fattispecie in esame) devono cessare entro
il 31 ottobre 2014, ove non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui al citato art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992.
Infatti il legislatore statale ha previsto che il passaggio
all'accreditamento definitivo o istituzionale per le strutture gia'
temporaneamente accreditate (art. 8-quater, comma 6, del d.lgs., n.
502 del 1992) debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla
legge dello Stato.
Codesta Ecc.ma Corte ha gia' statuito che il rispetto di tale
termine costituisce principio fondamentale che le Regioni sono tenute
a rispettare.
Vero e' che, analoga previsione regionale ha, in passato,
superaro favorevolmente lo scrutinio di costituzionalita' di codesta
Corte, la quale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' costituzionale sollevata.
Va, pero', evidenziato che in quell'occasione l'esito positivo
dello scrutinio di legittimita' costituzionale e' dipeso dalla
circostanza che la proroga dell'accreditamento provvisorio, prevista
per le strutture rientranti nei «Programmi obiettivo» da precedenti
consimili norme regionali, rientrava comunque nel limite temporale
stabilito, per le strutture sanitarie non ospedaliere ne'
ambulatoriali, dall'art. 1, comma 796, lett. t) della legge n.
296/2006 (finanziaria 2007).
All'epoca, infatti, valeva il termine, ancora pendente all'atto
dell'emanazione delle legge regionale, del 31 dicembre 2012.
Alla luce di quanto sopra l'art. 8 della legge regionale in esame
e' in contrasto con i richiamati principi fondamentali della
legislazione statale in materia di tutela della salute, con
conseguente violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.
P.T.M.
Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga
dichiarata costituzionalmente illegittima.
Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara'
depositata nei termini copia conforme della determinazione
autorizzativa del Consiglio dei ministri con allegata relazione.
Roma, 13 marzo 2015
Avvocato dello Stato: Bucalo