Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 agosto 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 39 del 2016-09-28)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen, in persona del Presidente in carica, con sede a Bolzano, piazza Silvius Magnago n. 1 (palazzo 1) per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 28 luglio 2016, degli articoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016.

Premesse di fatto

In data 31 maggio 2016, sul n. 22 del Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano, e' stata pubblicata la legge 24 maggio 2016, n. 10, intitolata «Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunita'».

In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 1 della legge contiene modifiche alla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 recante «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario»; l'art. 2 reca invece modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, intitolata «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»; l'art. 17, infine, contiene norme in tema di «Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese».

Le norme contenute, rispettivamente, negli articoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge bolzanina n. 10/2016 eccedono le competenze provinciali, invadono quelle statali e sono percio' violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

Motivi di diritto

A) L'art. 1, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.

Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge provinciale

Bolzano n. 10/2016 - d'ora in avanti, per brevita', la legge - interviene su alcune disposizioni della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, recante «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario» integrandone o sostituendone il contenuto.

In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale citata che disciplina il tutorato nell'ambito del corso di formazione specifica in medicina generale.

Piu' specificamente, il comma 2 della norma che qui si impugna ha novellato il comma 1 dell'art. 18 della legge citata nel modo che segue: «I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno sei anni con il Servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarita' di un numero di assistiti almeno pari alla meta' del massimale vigente. I medici tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito» (enfasi aggiunta).

Tale disposizione provinciale contrasta con la normativa statale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni - recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE - e, precisamente, con l'art. 27, comma 3, il quale prevede che: «I tutori di cui all'art. 26 - vale a dire i medici di medicina generale presso il cui studio o ambulatorio possono svolgersi parte delle attivita' didattiche pratiche e teoriche nelle quali si articola il corso di formazione specifica in medicina generale: n.d.r. - sono medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita' convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche' possedere la recte: e in possesso della: n.d.r. - titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito» (enfasi aggiunta).

Dal confronto tra le due disposizioni - quella statale e quella provinciale - risulta dunque che la Provincia autonoma di Bolzano ha prescritto per l'assunzione della qualita' di medico tutore ai fini della formazione specifica in medicina generale il possesso di un requisito di ordine temporale diverso rispetto a quello prescritto dalla normativa nazionale richiedendo un periodo di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale o provinciale inferiore - sei anni contro dieci - a quello richiesto, a livello nazionale, ai medici di medicina generale o ai medici pediatri di libera scelta.

Sennonche', la norma statale ha un'evidente valenza di principio ove si consideri, da un lato, che la durata del periodo di convenzionamento e' espressiva - e tale e' stata evidentemente ritenuta dal legislatore - del possesso, da parte del medico, di competenza ed esperienza professionale adeguate ai fini dello svolgimento della funzione di tutore nell'ambito dei corsi di formazione in parola; e, dall'altro, che i medici tutori sono chiamati ad assolvere compiti assai delicati nel quadro della formazione specifica in medicina generale.

Si ricorda, sotto tale secondo profilo, che, a norma dell'art. 27 del decreto legislativo n. 368/1999, le attivita' teoriche nelle quali si articola il corso di formazione specifica in medicina generale comprendono, tra l'altro, «studio guidato proposto dai rispettivi tutore» nonche' «sessioni di confronto con i tutori» (comma 1); inoltre, durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori «eseguono la valutazione del livello di formazione» esprimendo quindi «giudizi analitici e motivati» sulla cui base il coordinatore delle attivita' pratiche formula poi un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso (comma 4).

La rilevanza del ruolo del medico tutore e' altresi' confermata dalla circostanza che, essendo l'accesso alle varie fasi in cui il corso e' articolato subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza, «qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, lo stesso e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta» (art. 27, comma 5).

E ancora: «Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le condizioni, nello stesso triennio le attivita' finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attivita' formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel triennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso» (art. 27, comma 6).

Non esistendo alcuna norma che consenta alla Provincia autonoma di Bolzano di derogare, sotto il profilo in questione, alla normativa statale, la disposizione provinciale all'esame eccede la competenza legislativa provinciale in materia di sanita' e assistenza sanitaria prevista dall'art. 9, n. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, competenza che, come risulta dal combinato disposto degli articoli 9 e 5 dello statuto di autonomia, deve - e puo' - svolgersi - solo - «nei limiti ... dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»: e, consentendo di svolgere il ruolo di tutore anche a medici di medicina generale o a medici pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale o provinciale da un numero di anni di poco superiore alla meta' di quelli previsti dalla legislazione nazionale di riferimento, viola, anche in ragione dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nel citato art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999.

B) L'art. 2, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.

L'art. 2, comma 2, della legge, parimenti contenuto nel capo I intitolato «Salute», novella invece l'art. 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, dedicata al «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale», intervenendo, in particolare, su una norma - l'art. 24 - facente parte del capo II del titolo I della legge che, nel quadro dell'ordinamento del Servizio sanitario provinciale, disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'azienda sanitaria.

Segnatamente, il comma 2 della disposizione che qui si impugna sostituisce come segue il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale n. 7/2001, rubricato «Contratti a tempo determinato»: «Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il direttore generale dell'azienda sanitaria puo' conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo».

Tale disposizione provinciale, nel definire i requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali, si pone in contrasto con l'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Questa norma della c.d. seconda riforma sanitaria stabilisce infatti che «i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo ... a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza» (art. 15-septies, comma 1) (enfasi aggiunta).

Anche tale disposizione ha valore di principio fondamentale in materia di tutela della salute posto che i requisiti cui e' subordinato il conseguimento degli incarichi dirigenziali in parola sono, nel loro complesso, preordinati a garantire, nel pubblico interesse, il possesso, da parte degli aspiranti, di quella «particolare e comprovata qualificazione professionale» necessariamente richiesta a chi sara' chiamato ad espletare «funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico» in ambito sanitario.

L'art. 2, comma 2, della legge provinciale all'esame consente invece di conferire tali incarichi dirigenziali anche a laureati che, pur essendo in possesso degli altri requisiti, sono pero' privi di «esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni diringenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro».

Sotto questo profilo, la norma provinciale che qui si censura eccede, anche in questo caso, la competenza legislativa provinciale in materia di sanita' e assistenza sanitaria prevista dall'art. 9, n. 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, competenza che, come s'e' detto e come risulta dal combinato disposto degli articoli 9 e 5 dello statuto di autonomia, deve - e puo' - svolgersi - solo - «nei limiti ... dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

Omettendo di menzionare alcuni dei requisiti indispensabili secondo la disciplina statale e consentendo percio' il conferimento degli incarichi a tempo determinato in questione anche a chi ne e' privo, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 10/2016, viola, anche in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nel citato art. 15-septies del decreto legislativo n. 502/1992.

C) L'art. 17, comma 3, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016.

L'art. 17 della legge, contenuto nel capo III intitolato «Lavoro», dopo aver stabilito che «La giunta provinciale adotta, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sentito il Comitato provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro» (comma 1) e aver poi indicato i criteri in osservanza dei quali tali direttive dovranno essere formulate (comma 2), cosi' dispone al comma 3: «Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine di adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per le quali l'irrogazione della sanzione amministrativa e' condizionata all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni».

La norma provinciale in questione demanda dunque al regolamento di esecuzione della legge l'individuazione delle violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili stabilendo che, in tali ipotesi, l'autorita' incaricata dei controlli sulle imprese emetta le prescrizioni di adeguamento atte ad assicurare il rispetto delle norme violate indicando altresi' il termine entro il quale l'adeguamento dovra' aver luogo: indi, in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni impartite, si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione accertata.

Nel silenzio della norma deve percio' ritenersi che, nel caso contrario di totale adeguamento alle prescrizioni emesse, si soprassieda invece all'irrogazione di qualsiasi sanzione, sia pure in misura ridotta, con la conseguenza che, in questa ipotesi, l'adeguamento ha l'effetto di determinare senz'altro l'estinzione dell'illecito amministrativo accertato.

In tal modo, pero', tenuto conto del fatto che la Provincia autonoma di Bolzano non dispone di competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e sicurezza del lavoro e, a fortiori, di responsabilita' e sanzioni correlate alla inosservanza delle norme relative e che la competenza legislativa concorrente provinciale e' circoscritta e limitata alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 9 dello statuto speciale di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - le quali riguardano, rispettivamente, l'«apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori» (n. 4) e la «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento» (n. 5) - tenuto conto di cio', la disposizione che qui si censura viola innanzitutto le norme statutarie sopraindicate eccedendo dalla competenza legislativa provinciale ivi prevista; ma si pone altresi' in contrasto sia con l'art. 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione sia, come si vedra', con principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia di tutela del lavoro (art. 117, comma 3, della Carta).

La normativa statale di settore, rappresentata dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30», prevede, all'art. 13, rubricato «Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica», che, «in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4» (comma 2) .

«In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa» (comma 3).

Il successivo comma 4 della medesima norma stabilisce infine, per quanto qui interessa, che «all'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione».

Dal complesso delle riportate disposizioni - aventi chiara valenza di principio in materia di tutela del lavoro e di responsabilita' derivante dalla violazione delle norme poste a presidio dell'osservanza dei relativi obblighi - risulta dunque che l'ottemperanza alla diffida intimata dal personale ispettivo preposto alla vigilanza sull'osservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale comporta si' l'estinzione dell'illecito amministrativo accertato e, di conseguenza, del procedimento sanzionatorio, ma non esime certo il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido dall'obbligo di pagare altresi' - e comunque - una somma determinata - sia pure - in misura ridotta rispetto all'importo della sanzione altrimenti irrogabile in caso di inottemperanza alla diffida, somma diversamente modulata a seconda che la sanzione sia stabilita in misura fissa ovvero variabile.

In altri termini, l'ottemperanza alla diffida comporta unicamente la riduzione dell'importo della somma dovuta dal trasgressore o dall'eventuale obbligato in solido a titolo di sanzione ma non esenta certo dalle conseguenze di ordine sanzionatorio-patrimoniale derivanti dalla responsabilita' amministrativa accertata.

La norma provinciale che con il presente atto si impugna prevede invece che si proceda all'irrogazione della sanzione amministrativa nel solo caso di inosservanza, totale o parziale, della prescrizione emessa; nell'ipotesi, invece, di adeguamento, l'illecito amministrativo accertato si estingue senza che il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano tenuti al pagamento di alcuna sanzione, neppure in misura ridotta.

In altri termini, in forza della norma di cui all'art. 17, comma 3, della legge provinciale Bolzano n. 10/2016, l'ottemperanza alla prescrizione, escludendo qualsiasi conseguenza di ordine sanzionatorio-patrimoniale a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido, esonera totalmente costoro dalla responsabilita' per l'illecito amministrativo commesso ed accertato.

Tale esonero non puo' pero' essere disposto dal legislatore provinciale dal momento che, come affermato anche di recente da codesta Corte (vedi sentenza 11 febbraio 2014, n. 19), «nessuna fonte regionale puo' introdurre nuove cause di esenzione della responsabilita' penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Costituzione».

L'art. 17, comma 3, legge provinciale Bolzano n. 10/2016, dettando norma che esenta da sanzioni in caso di responsabilita' da illecito amministrativo conseguente a violazioni di norme in tema di lavoro e legislazione sociale, viola quindi, eccedendone l'ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 9 dello statuto; disponendo in materia di ordinamento civile incide sulla riserva di legislazione statale esclusiva al riguardo stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. (si rammenta che, secondo codesta Corte, le norme in tema di lavoro sommerso e irregolare - alla cui emersione e repressione sono tra l'altro diretti i controlli ispettivi sul lavoro - attengono alla materia dell'ordinamento civile: cosi' Corte cost. 16 giugno 2005, n. 234); e, nel contempo, contrasta altresi' con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative per violazione di nonne sulla tutela e sicurezza del lavoro stabiliti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 ledendo, sotto questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

A cio' si aggiunga che la norma provinciale in esame eccede dalle competenze attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano anche per un altro profilo posto che con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita'», lo Stato ha si' delegato alle Province autonome l'esercizio delle funzioni amministrative statali in materia, tra l'altro, di vigilanza e tutela del lavoro (vedi art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980 in connessione con l'art. 3, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), ma ha anche stabilito che le relative «funzioni amministrative vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale» (vedi art. 3, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica citato).

Le norme e i principi richiamati, sicuramente applicabili anche alle regioni a statuto speciale e, quindi, anche alle province autonome, comportano percio' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge provinciale all'esame la quale, prevedendo la possibilita' di estinguere le violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili, accertate nell'ambito dei controlli sulle imprese, mediante la sola e semplice osservanza delle prescrizioni di adeguamento impartite senza alcuna conseguenza di ordine patrimoniale, neppure nella forma del pagamento di una somma in misura ridotta rispetto all'importo della sanzione amministrativa astrattamente irrogabile per la violazione accertata, in assenza di una specifica potesta' legislativa provinciale in materia, eccede dalle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 9, nn. 4 e 5, dello statuto speciale di autonomia in materia di lavoro nonche' da quelle alla stessa delegate dalle norme di attuazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980 in materia di vigilanza e tutela del lavoro; invade la competenza esclusiva statale stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme sulla tutela e sicurezza del lavoro recati dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, ledendo, sotto questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 28 luglio 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1) attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 28 luglio 2016, della determinazione di impugnare la legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2) copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 31 maggio 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

 

Roma, 29 luglio 2016

 

Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani

 

 

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