Ricorso n. 45 del 2 luglio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2009 , n. 45
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 luglio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 34 del 26-8-2009)
F a t t o e d i r i t t o La legge regionale n. 12 del 28 aprile 2009 recante «Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale» contiene disposizioni che contrastano con la Costituzione e eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.) ponendosi in contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (art. 117 e 118 Cost.). Inoltre, poiche' i maggiori costi previsti dalle disposizioni regionali sono privi di copertura finanziaria, le medesime norme violano l'art. 81 Cost., a mente del quale ogni legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari deve anche indicarne la relativa copertura. E' necessario premettere, per ragioni di linearita' espositiva, che il 6 marzo 2007 la Regione Liguria stipulo' un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, al fine di sanare una situazione di disavanzi nel settore sanitario particolarmente gravi, tali da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il predetto Piano individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto, appunto, dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Ora gli articoli 1, 2 e 3, commi 3 e 4 della legge all'esame prevedono stabilizzazioni di personale precario (art. 1 e 2) e nuove assunzioni (art. 3, commi 3 e 4) presso gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico - e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, senza individuare la relativa copertura finanziaria; in tal modo essi, per un verso, prevedono specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano pero' dal novero degli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, e per altro verso comportano impegni di spesa che non sono in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall'Accordo contenente il Piano. Cosi' disponendo, tali articoli contravvengono a specifici vincoli contenuti nel suddetto Piano di rientro e nel relativo Accordo, che sono volti alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nei campi della prevenzione e della assistenza territoriale e ospedaliera (art. 1, comma 3, lettera a) dell'Accordo), e sono strumentali, anche attraverso l'individuazione di provvedimenti di razionalizzazione della spesa riguardante il personale del servizio sanitario assunto a tempo indeterminato, determinato e con modalita' di lavoro flessibile (come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b) e iv.), nonche' art. 3, comma 6, dell'Accordo), al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, al fine di non mettere in pericolo l'unita' economica della Repubblica (art. 1, lettera b) dell'Accordo). Essi violano pertanto la competenza esclusiva della Stato in materia di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e i principi fondamentali in materia di tutela della salute che trovano espressione negli interventi specificamente individuati dal Piano, e contrastano con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso nell'art. 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296/2006, che definisce espressamente vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». Gli articoli all'esame violano, di conseguenza, l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., ed eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, la circostanza che la Regione abbia disatteso l'accordo stipulato con il Governo per il rientro della spesa sanitaria, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli art. 117 e 118 Cost. Come si e' sopra evidenziato, inoltre, i maggiori costi previsti dalle disposizioni regionali sono privi di copertura finanziaria, sicche' le previsioni impugnate si pongono in contrasto con l'art. 81 Cost., secondo il quale ogni legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari deve indicarne la relativa copertura. Dall'esame dei singoli articoli della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12, emergono i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 1. - L'articolo 1 prevede che «il personale dedicato alla ricerca in attivita' presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e' assimilabile a quello dedicato all'assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale». Tale articolo, formulato in maniera generica e poco chiara, eccede dalle competenze regionali. Infatti, se con le parole «personale dedicato alla ricerca» si intende fare riferimento al personale dipendente del servizio sanitario, esso contrasta con la legislazione nazionale (decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e decreto legislativo n. 288/2003) nonche' con la disciplina contrattuale vigente per il comparto degli enti del SSN, i quali regolamentano l'inquadramento giuridico ed economico del personale in maniera uniforme, senza operare alcuna distinzione tra personale addetto all'assistenza e personale addetto alla ricerca, e senza contemplare una disciplina specifica per il personale «dedicato alla ricerca». La norma regionale in esame non trova alcuna giustificazione e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. Se poi la categoria presa in esame e' quella di un personale assunto con forme di rapporto flessibile o «a progetto» (fattispecie prevista dall'art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dall'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003), la previsione regionale e' incostituzionale, in quanto opera un inquadramento e una stabilizzazione di personale precario violando i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' il principio del pubblico concorso, di cui agli art. 3, 51 e 97 Cost. In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che «il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialita' ed efficienza. Tale principio si e' consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» (si vedano in argomento anche le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresi' escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur gia' legati da rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione. 2. - L'articolo 2, che sostituisce l'art. 5, comma 1, della l.r. n. 14/2007 (gia' sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. n. 10/2008 e ulteriormente modificato dall'alt 4 della l.r. n. 20/2008), prevede la stabilizzazione del personale non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale assunto con contratto a tempo determinato o utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre tipologie di lavoro flessibile. L'incostituzionalita' della previsione e' ravvisabile sotto vari profili: disponendo la stabilizzazione, secondo le modalita' previste al comma 3 dell'art. 5 della citata legge n. 14 del 2007, del personale utilizzato con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e con altre tipologie di lavoro flessibile senza il preventivo espletamento di prove selettive essa contrasta con il principio contenuto nell'art. 1, commi 558 e 519, della legge n. 296 del 2006 secondo il quale «alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse quelle di natura concorsuale, o previste da norme di legge, si provvede previo espletamento di prove selettive»; prevedendo la stabilizzazione di personale «assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile» la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 3, comma 96, della legge n. 244/2007, che esclude tale tipo di stabilizzazione, demandando ad un futuro d.P.C.m. (non ancora emanato) l'individuazione delle tipologie di lavoro flessibili, i relativi requisiti, nonche' le modalita' di valutazione da applicare nelle prove selettive ai fini dell'inserimento nei piani di stabilizzazione; le procedure di stabilizzazione riguardano il triennio 2009-2011 anziche' il triennio 2008- 2010 (come previsto nelle menzionate leggi finanziarie) e, ai fini del conseguimento dell'anzianita' di servizio necessaria per accedere a tali procedure, si differisce il termine (del 28 settembre 2007) stabilito dall'art. 90 della legge n. 244 del 2007 al 31 dicembre 2008. Inoltre la norma consente l'accesso alle procedure di stabilizzazione al personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e differisce in tal modo il termine del 1 ° gennaio 2008 fissato dalla medesima norma finanziaria statale. Cosi' disponendo, la norma regionale amplia illegittimamente il novero dei possibili destinatari delle procedure di stabilizzazione, ponendosi in contrasto, per gli aspetti descritti, con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica contenuti negli articoli delle leggi finanziarie dello Stato 2007 (legge finanziaria n. 296/07) e 2008 (legge finanziaria n. 244/2007) sopra indicate, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione in esame, poi, nella parte in cui consente la possibilita' di un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' con il principio del pubblico concorso, di cui agli art. 3, 51 e 97 Cost. In particolare con specifico riferimento alla materia del pubblico concorso i principi generali enunciati dalla Consulta (e illustrati al punto sub 1) conducono a ritenere che le misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nelle leggi finanziarie statali debbano considerarsi eccezionali e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica che consenta una loro applicazione a fattispecie dalle stesse leggi non contemplate. 3. - L'articolo 3, comma 2, prevede che gli IRCCS di diritto privato (di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003) nell'assumere il personale, al fine del perseguimento delle loro attivita' di ricerca, devono utilizzare la «pubblica selezione». Cosi' disponendo la norma regionale stabilisce regole di natura pubblicistica per un ente privato e contrasta con il principio costituzionalmente garantito, richiamato dallo stesso art. 12 del decreto legislativo n. 288/2003, «dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato», in violazione dell'art. 33 Cost. Inoltre la norma regionale incide su rapporti di diritto privato in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l). 4. - L'articolo 3, comma 3, prevede l'equiparazione, ai soli fini della valutazione dei titoli, del servizio prestato nell'ambito dei programmi di ricerca o quale collaboratore coordinato e continuativo presso gli IRCCS a quello prestato a tempo determinato o di ruolo. La disposizione, ove riferita alla valutazione dei titoli nell'ambito di procedure concorsuali degli IRCCS pubblici, derogando alla disciplina generale in materia concorsuale recata dal d.P.R. n. 483/1997 e dal d.P.R. n. 220/2001, emanati in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, determina un trattamento di miglior favore rispetto al restante personale del servizio sanitario nazionale operante nelle altre Regioni, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' del principio del pubblico concorso, di cui agli art. 3, 51 e 97 Cost. 5. - L'articolo 3, comma 4, estendendo «le precedenti disposizioni» anche al personale che svolge attivita' di ricerca presso le aziende e gli altri enti sanitari della Regione, per un verso incorre nelle medesime violazioni rilevate al punto 4) in riferimento al comma 3, per altro verso comporta l'applicazione alle aziende sanitarie delle disposizioni concernenti la possibilita' di procedere ad assunzioni di personale anche a tempo indeterminato, che il comma 1 dello stesso art. 3 circoscrive agli IRCCS di diritto privato. La norma regionale in esame contrasta, quindi, con l'obiettivo di contenimento della spesa riguardante il personale previsto dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, che si configura quale norma di coordinamento di finanza pubblica, e viola pertanto l'art. 117, terzo comma, Cost.
P. Q. M. Si conclude perche' le disposizioni regionali impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009; relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni; accordo 6 marzo 2007 tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e la Regione Liguria per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Roma, addi' 24 giugno 2009 L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo