Ricorso n.45 del 23 giugno 2017 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Sardegna.
Legge di stabilita' 2017 - Previsione che le risorse di cui al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014, possono essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza - Previsione che le spese derivanti dall'applicazione della suddetta legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Legge della Regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilita' 2017), artt. 2, comma 2, e 11.
(GU n. 30 del 2017-07-26)
Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. …, fax … e PEC … presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2; e 11 della legge regionale Sardegna n. 5 del 13 aprile 2017, recante le disposizioni della «Legge di stabilita' 2017», pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 14 aprile 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 9 giugno 2017.
1. La legge Regionale della Sardegna n. 5/2017, indicata in modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria), possono essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalita' di utilizzo di tale fondo.»
La possibilita' di utilizzare risorse finanziarie per remunerare gli istituti del salario accessorio deve essere espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge.
Poiche' tale finalizzazione non e' espressamente prevista dall'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014 citato, con la norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge Regionale n. 5/2017 citata, la Regione Autonoma Sardegna ha esercitato una facolta' in assenza del necessario presupposto normativo statale e, quindi, di una precisa previsione di una legge statale che espressamente consentisse al legislatore regionale di intervenire in materia.(2)
Occorre ricordare che, in base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, rientra nella materia dello «ordinamento civile», che e' riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenze n. 339/2011, punto 2.1. del Considerato in diritto, in fattispecie similare; n. 186/2016, punto 4. del Considerato in diritto e giurisprudenza ivi richiamata).
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001), i principi fissati dalla legislazione statale in materia costituiscono «tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di uguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 189 del 2007)».
(sentenza n. 211/2014, punto 4. del Considerato in diritto).
Per tali motivi, l'art. 2, comma 2, della legge Regionale n. 5/2017 citata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dello «ordinamento civile».
2. L'art. 11 della legge Regione Autonoma Sardegna n. 5/2017 viola l'art. 81, comma 3, della Costituzione.
La norma di copertura finanziaria contenuta nell'art. 11 citato prevede che «le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi».
Al riguardo, si rileva che il rinvio dell'individuazione dei mezzi di copertura ai bilanci successivi al 2019 puo' operare esclusivamente con riferimento alle spese continuative e ricorrenti, caratterizzate, cioe', «da una costante incidenza su una pluralita' indefinita di esercizi finanziari» e non anche con riferimento alle autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, come nel caso di specie, per le quali - oltre alla specifica indicazione dell'onere per ciascuno degli esercizi interessati - e' richiesta anche la esplicita indicazione dei mezzi di copertura.
Pertanto, le disposizioni (a carattere pluriennale) di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge Regionale n. 5/2017 citata(3), prevedendo autorizzazioni di spesa, rispettivamente, fino al 2021 e al 2023, risultano prive di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2019 e sono, pertanto, in contrasto con l'art. 81, comma 3, della Costituzione, che dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».
Il principio di analitica copertura e dell'equilibrio di bilancio, contenuto nell'art. 81, comma 4, della Costituzione e sostanzialmente riprodotto nell'art. 81, comma 3, come formulato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale», opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte; ed e' in grado di vincolare la disciplina delle fonti di spesa di carattere pluriennale (sentenza n. 26/2013, punto 4.1. del Considerato in diritto).
Le leggi regionali istitutive di nuove spese anche a carattere pluriennale come nel caso di specie, pertanto, devono contenere una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura.
La copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenza n. 70/2012, punto 2.1. del Considerato in diritto); ispirata a criteri di prudenza, affidabilita' e appropriatezza (sentenza n. 192/2012, punto 6. del Considerato in diritto).
Per tali motivi, l'art. 11 della legge regionale n. 5/2017 citata si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione che impone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».
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(2) Va richiamato in proposito il parere n. 137/2013, con il quale la Corte dei Conti - Sez. Lombardia, in fattispecie analoga riferita alle modalita' di determinazione delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, ha affermato che: «le disposizioni legislative regionali, aventi ad oggetto lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata, devono essere interpretate nel senso che la relativa applicabilita' presuppone un esplicito rinvio alla normativa regionale da parte della legge statale (quale fonte abilitata a disciplinare la materia rientrante nell'ordinamento civile). In altri termini, la facolta' di avvalersi dileggi regionali per stanziare risorse per la contrattazione decentrata non puo' essere esercitata dall'Amministrazione regionale sic et simpliciter: tale facolta' potrebbe essere esercitata, in via mediata, solo in presenza di una clausola di rinvio statale, ossia a fronte di puntuale previsione di una legge dello Stato che abiliti espressamente il legislatore regionale ad inervenire».
(3) L'art. 5 contenente le «Disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali», in vigore dal 14 aprile 2017, prevede, ai commi 4 e 5, che «4. Per far fronte al pagamento delle rate di mutuo bancario a carico dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu", originariamente contratto dalla ASL n. 8 di Cagliari per il finanziamento degli investimenti sui presidi ospedalieri "Businco" e "Antonio Cao", e' autorizzata la spesa, per le sole quote capitale, di euro 3.455.260,85 per l'anno 2017, di cui euro 1.697.719,67 destinati al rimborso delle somme anticipate dalla ASL n. 8 di Cagliari, euro 1.450.518,47 per l'anno 2018, euro 1.491.265,22 per l'anno 2019, euro 1.533.156.59 per l'anno 2020 ed euro 1.178.065,10 per l'anno 2021 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).
(5) E' autorizzata la spesa destinata all'Azienda ospedaliera «G. Brotzu» quale cofinanziamento per la realizzazione della piastra tecnologica dell'Azienda ospedaliera Brotzu di euro 1.500.000 per l'anno 2019, euro 19.500.000 nell'anno 2020, euro 13,000.000 nell'anno 2021 ed euro 6.000.000 nell'anno 2023 (missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).»
P. Q. M.
Si conclude perche' articoli 2, comma 2; e 11 della legge regionale Sardegna n. 5 del 13 aprile 2017, recante le disposizioni della «Legge di stabilita' 2017», indicati in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2017.
Roma, 13 giugno 2017
Il vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri