Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in

cancelleria l'11 marzo 2019 (della Provincia autonoma di Bolzano).

 

(GU n. 23 del 2019-06-05)

 

    Ricorso della Provincia autonoma  di  Bolzano  (00390090215),  in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,  Arno

Kompatscher, rappresentata  e  difesa,  tanto  congiuntamente  quanto

disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 25102 del 28

febbraio  2019,  rogata  dal   Segretario   generale   della   Giunta

provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione

della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 110

del  26  febbraio  2019,  dagli  avvocati   Renate   von   Guggenberg

(VNGRNT57L45A952K   -   renate.guggenberg@pec.prov.bz.it),    Stephan

Beikircher  (BKRSPH65E10B160H  -  stephan.beikircher@pec.prov.bz.it),

Cristina                  Bemardi                   (BRNCST64M47D548L

- cristina.bernardi@pec.prov.bz.it)      e      Laura       Fadanelli

(FDNLRA65H69A952U - laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano,  con

indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed

indirizzo       di        posta        elettronica        certificata

anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e

dall'avv. Michele Costa (CSTMHL38C30H501R), di Roma, con indirizzo di

posta elettronica costamicheleavvocato@gmail.com e presso  lo  studio

di quest'ultimo  in  00195  Roma,  via  Bassano  del  Grappa  n.  24,

elettivamente    domiciliata     (michelecosta@ordineavvocatiroma.org

06/3729467);

    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del

Presidente del Consiglio in carica;

    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.

1, commi 865 e 866, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante

«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».

    Nel supplemento ordinario n. 62/L nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica n. 302 del 31 dicembre 2018 e' stata pubblicata  la  legge

30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio

2019-2021».

    Il comma 865 dell'art. 1 di detta legge dispone che per gli  enti

del Servizio sanitario  nazionale  che  non  rispettano  i  tempi  di

pagamento previsti  dalla  legislazione  vigente,  le  regioni  e  le

province autonome provvedono ad integrare i  contratti  dei  relativi

direttori generali  e  dei  direttori  amministrativi  inserendo  uno

specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai  fini

del   riconoscimento   dell'indennita'   di   risultato.   La   quota

dell'indennita' di risultato condizionata al predetto  obiettivo  non

puo' essere inferiore al 30 per cento.

    Inoltre, viene previsto che la predetta quota dell'indennita'  di

risultato:

      a)  non  e'  riconosciuta  qualora  l'ente  sanitario  registri

ritardi superiori  a  sessanta  giorni  oppure  in  caso  di  mancata

riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

      b) e'  riconosciuta  per  la  meta'  qualora  i  ritardi  siano

compresi fra trentuno e sessanta giorni;

      c) e' riconosciuta per il 75 per cento qualora i ritardi  siano

compresi fra undici e trenta giorni;

      d) e' riconosciuta per il 90 per cento qualora i ritardi  siano

compresi fra uno e dieci giorni.

    Il successivo comma 866 prevede che  le  regioni  trasmettono  al

Tavolo di verifica degli adempimenti regionali  di  cui  all'art.  12

dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento

e  di  Bolzano,  del  23  marzo  2005,  una  relazione   in   merito,

all'applicazione e agli esiti del comma 865.  La  trasmissione  della

relazione costituisce adempimento anche ai fini  e  per  gli  effetti

dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.

191,  le  cui  disposizioni  continuano  ad  applicarsi  a  decorrere

dall'esercizio 2013.

    In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale

e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  l'ultimo  periodo  di

tale comma dispone che le stesse relazionano al citato  Tavolo  sullo

stato di applicazione del comma 865.

    E' pur vero che il comma  1130  dell'art.  1  stabilisce  che  le

disposizioni della stessa legge si applicano alle regioni  a  statuto

speciale  e  alle  Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano

compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di

attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n.  3,  sicche'  dovrebbe  essere  esclusa  la  diretta

applicazione delle norme della legge statale di bilancio, in  quanto,

secondo l'insegnamento di codesta  Ecc.ma  Corte,  detta  formula  di

salvaguardia  dovrebbe  essere  volta   ad   escludere   la   diretta

applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni  statali  che

non siano compatibili con gli statuti speciali e  relative  norme  di

attuazione, al di fuori  delle  particolari  procedure  previste  dai

rispettivi statuti (sent. n. 229/2013 e n. 141/2015).

    Sennonche', nonostante detta clausola di salvaguardia,  le  norme

di cui ai commi 865 e 866 dell'art. 1, che  si  vanno  ad  impugnare,

recano  disposizioni  riferite  espressamente  anche  alle   province

autonome, sicche' la garanzia contenuta nella  generale  clausola  di

salvaguardia risulta contraddetta e vanificata dalla dizione testuale

di  tali   singole   disposizioni,   di   contenuto   dettagliato   e

immediatamente  precettivo,  per  cui  non   e'   nemmeno   possibile

un'interpretazione adeguatrice al fine di renderle compatibili con il

rispettivo ordinamento statutario  (Corte  costituzionale,  sent.  n.

412/2004, n. 228/2013, n. 40/2016, n. 231/2017, n. 94/2018),  con  la

conseguenza che la clausola di salvaguardia  di  cui  al  comma  1130

dell'art. 1 non garantisce una copertura adeguata.

    Pertanto, si rende necessario impugnare le predette disposizioni.

    Quindi, con il presente ricorso la Provincia autonoma di  Bolzano

solleva questione di legittimita' costituzionale  delle  disposizioni

statali indicate in epigrafe per i seguenti motivi di diritto.

    Violazione degli articoli 8 (in particolare  n.  1),  anche  alla

luce dell'art. 4, n. 7, 9 (in particolare n. 10), e 16 dello  Statuto

di  autonomia  per  il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto   del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme

di attuazione,  in  particolare  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (art. 2); violazione dell'art. 2 del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; violazione del titolo II e

del titolo VI dello Statuto di autonomia, con particolare riferimento

all'art.  79,  e  delle  relative  norme   di   attuazione   (decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 268), nonche' degli articoli 103, 104 e

107 dello  Statuto  di  autonomia  e  dell'accordo  concluso  tra  il

Governo,  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano in data 15 ottobre  2014  ai

sensi del precitato art. 104 dello Statuto; violazione degli articoli

117 e 119 della Costituzione, anche in combinato disposto con  l'art.

10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  violazione  del

principio di leale collaborazione, anche in  relazione  all'art.  120

della Costituzione; violazione dell'art. 3 della Costituzione  e  del

principio di ragionevolezza.

    Come esposto in fatto, il comma 865 dell'art. 1  della  legge  di

bilancio dispone che, per gli enti del Servizio  sanitario  nazionale

che non rispettano i tempi di pagamento previsti  dalla  legislazione

vigente,  le  regioni  e  le  province  autonome,  in  relazione   al

rispettivo servizio sanitario, provvedono ad  integrare  i  contratti

dei  relativi  direttori  generali  e  dei  direttori  amministrativi

inserendo uno specifico obiettivo volto  al  rispetto  dei  tempi  di

pagamento ai fini del riconoscimento  dell'indennita'  di  risultato,

con la precisazione,  in  particolare,  che  la  quota  della  citata

indennita' di risultato condizionata al predetto obiettivo non  possa

essere inferiore al 30 per cento dell'indennita' stessa e definendone

le relative condizioni per il riconoscimento.

    L'ultimo periodo del successivo comma 866 prevede  poi  l'obbligo

per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano di relazionare al Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti

regionali di cui all'art. 12 dell'intesa tra lo Stato, le  regioni  e

le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, sullo

stato di applicazione del comma 865.

    E' evidente che  trattasi  di  norme  di  estremo  dettaglio  che

pongono anche a carico delle province  autonome  precisi  obblighi  e

adempimenti.

    A riguardo va anche tenuto conto del comma 858  dell'art.  1,  il

quale specifica che le disposizioni di cui ai  commi  da  859  a  872

costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza

pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo

comma, della Costituzione.

    Pur  avendo  codesta  Ecc.ma  Corte  piu'  volte  affermato   che

l'autoqualificazione operata dal legislatore e'  priva  di  carattere

precettivo  e  non  determina  alcun  effetto  vincolante  (sent.  n.

121/2014, n.  39/2014,  n.  94/2018),  dall'analisi  delle  norme  in

questione emerge la non correttezza della qualificazione legislativa,

in quanto esse, anziche' esprimere principi  di  coordinamento  della

finanza pubblica, sono norme specifiche e di  estremo  dettaglio  che

pretendono   di   trovare   diretta   applicazione   nell'ordinamento

provinciale.

    E',  quindi,  indubbio  che  le  predette  disposizioni   violano

l'autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano.

    Infatti, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol

(decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670)

attribuisce alla regione potesta' legislativa esclusiva in materia di

ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4, n. 7, St.)  e

alle province  autonome  per  Statuto  sono  attribuite  la  potesta'

legislativa esclusiva in materia di organizzazione dei propri  uffici

e del relativo personale (art. 8, n. 1, St.) e quella concorrente  in

materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza  sanitaria  ed

ospedaliera  (art.  9,  n.  10,  St.)  e   vi   esercita   anche   la

corrispondente potesta' amministrativa (art. 16 St.).

    Con la riforma del titolo V della parte  II  della  Costituzione,

l'art. 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione,  in  combinato

disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3, ha confermato la potesta'  legislativa  delle  province  autonome,

estendendola alla materia  «tutela  della  salute»  di  portata  piu'

ampia, secondo quanto  affermato  da  codesta  Ecc.ma  Corte  con  la

sentenza n. 328/2006.

    Secondo tale sentenza, che richiama anche alcuni  precedenti,  la

sanita'  e'  ripartita  fra  la  materia  di   competenza   regionale

concorrente della «tutela della salute», che deve essere intesa  come

«assai  piu'  ampia  rispetto  alla  precedente  materia   assistenza

sanitaria e ospedaliera» (sent. n. 181/2006 e n. 270/2005), e  quella

dell'organizzazione sanitaria, in cui  le  regioni  possono  adottare

«una propria disciplina anche sostitutiva di quella  statale»  (sent.

n. 510/2002).

    Le  relative  norme  di  attuazione  allo  Statuto  di  autonomia

attribuiscono alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la disciplina

del modello di organizzazione delle  istituzioni  ed  enti  sanitari,

mentre alle Province autonome competono le  potesta'  legislative  ed

amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle

istituzioni ed enti sanitari nonche' lo stato giuridico ed  economico

del personale ad essi addetto (art.  2  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474).

    In  applicazione  di  questo  principio  l'art.   1 della   legge

regionale 20 gennaio 1992, n. 1, recante «Norme  sulle  modalita'  di

gestione delle funzioni dirette alla tutela  della  salute»,  prevede

che le funzioni dirette  alla  tutela  della  salute  possano  essere

gestite  mediante  aziende  speciali  con  autonomia   organizzativa,

amministrativa, patrimoniale e contabile, attribuendo  alla  potesta'

legislativa delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  la

disciplina  delle  dimensioni,  del  numero,   delle   modalita'   di

funzionamento e dell'organizzazione delle predette aziende.

    In merito assume particolare rilevanza che il Servizio  sanitario

provinciale sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano  viene

finanziato esclusivamente dalla stessa.

    Dispone, infatti, l'art. 34, comma 3,  della  legge  23  dicembre

1994, n. 724, che le Province autonome di Trento e di Bolzano,  cosi'

come  la  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   provvedono   al

finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   nei   rispettivi

territori, senza alcun apporto a carico  del  bilancio  dello  Stato,

utilizzando prioritariamente  le  entrate  derivanti  dai  contributi

sanitari (art. 11, comma 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.

502) e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci.

    A riguardo e' giurisprudenza costante di codesta Ecc.ma Corte che

non e' giustificabile l'imposizione di vincoli di  spesa  in  materia

sanitaria a carico di quegli enti che provvedono  autonomamente  alla

copertura delle relative spese.

    In particolare, con la sentenza n. 231/2017 codesta Ecc.ma Corte,

richiamando diversi precedenti, ha  statuito  che  «[L]'esercizio  di

tali competenze, tuttavia, non  puo'  giustificare  l'imposizione  di

vincoli di spesa in materia sanitaria a carico  di  quegli  enti  che

provvedono  autonomamente  alla  copertura  delle   relative   spese.

Pertanto, le questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e

dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 1,  commi

541 (nella parte residua), 542,  543  e  544,  devono  ritenersi  non

fondate,  a  condizione  che  tali   impugnate   disposizioni   siano

interpretate nel senso che si applicano alle due province senza porre

limiti alla loro autonomia in punto di spesa sanitaria, in quanto non

finanziata dallo Stato.»

    Ma, quand'anche le disposizioni di cui al comma 865 costituissero

principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  va

considerato che nelle materie attribuite per Statuto alla  competenza

delle Province autonome, specifiche norme  di  attuazione  statutaria

(art. 2, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante «Norme di

attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige

concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi

regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e

coordinamento»), prevedono  a  carico  delle  medesime  l'obbligo  di

adeguamento della propria  legislazione  ai  principi  e  alle  norme

costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e  5  dello  Statuto  di

autonomia e recati da atto legislativo dello Stato entro i  sei  mesi

successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta

Ufficiale o nel piu' ampio  termine  da  esso  stabilito  e  che  nel

frattempo restano applicabili le disposizioni legislative provinciali

preesistenti.

    Questo sistema comporta che una legge statale, dettata in materia

di  competenza  provinciale,  la  quale  pretenda   di   far   valere

immediatamente  e  direttamente  la  propria  efficacia   anche   nel

territorio delle province  autonome,  prevalendo  sulla  legislazione

provinciale previgente, debba ritenersi illegittima,  per  violazione

della norma di attuazione statutaria -  non  derogabile  dalla  legge

ordinaria dello Stato nella parte in cui  viene  ad  essa  attribuita

tale efficacia. (Corte costituzionale, sent. n. 38/1992, n.  40/1992,

n. 69/1995, n. 380/1997).

    E', quindi, evidente che le disposizioni  di  cui  al  comma  865

dell'art. 1 sono comunque incompatibili con tale principio statutario

che disciplina l'adeguamento della legislazione provinciale  a  norme

di principio vincolanti, principio che e' stato di recente confermato

da codesta Corte con la sentenza n. 198/2018.

    Inoltre,   codesta   Ecc.ma    Corte    ha    dichiarato    anche

l'illegittimita' di  norme  statali  ricondotte  alla  materia  della

tutela della salute, qualificate dal  legislatore  come  direttamente

applicabili alle province autonome, per il contrasto ravvisato con il

predetto principio (sent. n. 301/2013).

    Ad ogni modo, la Provincia autonoma di Bolzano ha  esercitato  le

proprie  competenze,  disciplinando  l'organizzazione  del   Servizio

sanitario provinciale con la legge provinciale 21 aprile 2017, n.  3,

recante «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale».

Tale  legge  provinciale  disciplina  anche  il  monitoring   ed   il

controlling  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige   nonche'   le

modalita' di valutazione dei componenti della direzione  dell'Azienda

stessa, anche ai fini della corresponsione di eventuali indennita' di

risultato. Inoltre, e' previsto che nella valutazione si debba tenere

conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari  e  dell'equilibrio

economico dell'Azienda, anche in relazione alla garanzia dei  livelli

essenziali di assistenza erogata  in  condizioni  di  appropriatezza,

efficienza, efficacia, qualita' e sicurezza

    Inoltre, i  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le  province

autonome sono  disciplinati  dall'accordo  sottoscritto  in  data  15

ottobre 2014, che ha definito, in modo esaustivo, la natura e  misura

della  partecipazione  delle  province  autonome   ai   processi   di

risanamento della finanza pubblica  e  l'entita'  del  concorso  agli

obiettivi di  finanza  pubblica  assicurati  dalla  regione  e  dalle

province autonome (Corte costituzionale, sent. n. 103/2018).

    Infatti, il titolo VI dello Statuto di autonomia  riconosce  alla

regione ed  alle  province  autonome  una  particolare  autonomia  di

carattere finanziario.

    A riguardo rileva  l'art.  79  dello  stesso  Statuto,  il  quale

definisce in modo esaustivo i termini e  le  modalita'  del  concorso

delle  province  autonome  al  conseguimento   degli   obiettivi   di

perequazione  e  di  solidarieta',  nonche'  all'assolvimento   degli

obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,

dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento

della finanza pubblica stabilite dalla  normativa  statale,  per  cui

alle stesse non si applicano le misure adottate per le regioni e  per

gli altri enti nel restante territorio nazionale.

    Prevede, in particolare il comma  4  di  detto  articolo  che  le

province autonome provvedono per gli enti  del  sistema  territoriale

regionale integrato (tra cui rientrano anche gli  enti  del  servizio

sanitario provinciale) alle finalita' di coordinamento della  finanza

pubblica  contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello

Stato,  adeguando  la  propria  legislazione  secondo  lo   specifico

meccanismo di cui al gia'  citato  art.  2,  decreto  legislativo  n.

266/1992 e, quindi, adottando autonome misure di razionalizzazione  e

contenimento della spesa.

    Anche   la   giurisprudenza   costituzionale    consolidata    ha

riconosciuto con specifico riferimento all'organizzazione  sanitaria,

nonche' all'autonomo finanziamento della  spesa  sanitaria  da  parte

delle   province   autonome,   l'esclusione    di    queste    ultime

dall'operativita' diretta delle norme statali di coordinamento  della

finanza pubblica nella materia.

    E con la sentenza n. 103/2018 codesta Ecc.ma Corte  ha  precisato

che  l'accordo  concluso  tra  il  Governo,   la   Regione   autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano in data 15 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 104 dello  Statuto

di autonomia e' l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo  da

tutte le autonome speciali) a godere di una  particolare  stabilita',

in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i  rapporti

finanziari tra lo Stato ed i predetti enti, esclude  la  possibilita'

di modifiche peggiorative,  salvo  esigenze  eccezionali  di  finanza

pubblica e per importi predeterminati gia' nelle clausole del  patto.

Esso, dunque, e' l'unico che subordina espressamente l'imposizione di

ulteriori  contributi  al  risanamento  della  finanza  pubblica   al

ricorrere di specifiche  condizioni,  idonee  a  limitare  il  potere

unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an.

    Il sistema introdotto con le disposizioni oggetto di  censura  di

incostituzionalita' non e', quindi,  coerente  con  il  quadro  delle

relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano

delineato dallo Statuto  di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di

attuazione.

    Le norme qui censurate  sono  in  ogni  caso  illegittime,  anche

perche' sono  state  emanate  senza  alcuna  forma  di  intesa  o  di

collaborazione con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e

le Province autonome di Trento e di Bolzano  e,  quindi,  si  pongono

comunque in contrasto con i predetti parametri  statutari  e  con  il

principio costituzionale di leale collaborazione che deve informare i

rapporti tra lo Stato e, per quanto qui piu' direttamente  interessa,

le  Province  autonome,  risolvendosi  in   un   intervento   statale

unilaterale,  immediatamente  vincolante   per   le   amministrazioni

destinatarie delle prescrizioni dalle stesse recate.

    Posto che la modificazione dell'assetto dei rapporti  in  materia

finanziaria, in quanto  trovanti  specifica  ed  espressa  disciplina

nello Statuto di autonomia, implicherebbe la modifica  dello  Statuto

stesso, con il peculiare meccanismo delineato dagli  articoli  103  e

104, deve escludersi che con  disposizione  di  legge  ordinaria  sia

possibile incidere sulle sopra richiamate prescrizioni dello  Statuto

di autonomia (art. 103),  a  meno  che  non  via  sia  il  preventivo

consenso della provincia interessata (art. 104).

    E  va  ancora  una   volta   ribadito   che   e'   giurisprudenza

costituzionale costante che lo Stato non ha titolo a dettare norme di

coordinamento  finanziario  quando  non  concorre  al   finanziamento

dell'ente autonomo, nella  specie  della  spesa  sanitaria,  per  cui

risulta evidente anche la violazione  degli  articoli  117,  terzo  e

quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

    Ne consegue che le norme di cui ai commi 865 e  866  dell'art.  1

della legge di bilancio, in  quanto  contengono  norme  di  dettaglio

ovvero misure puntuali, quali precetti direttamente vincolanti  anche

per  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  e   non   solo   principi

fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica,  sono  lesive

della potesta' legislativa,  regolamentare  ed  amministrativa  della

stessa in materia di organizzazione dei propri uffici e del  relativo

personale nonche' di tutela della salute e  di  assistenza  sanitaria

che comprende l'organizzazione del servizio sanitario, dell'autonomia

finanziaria delle medesime, anche di spesa,  nel  settore  sanitario.

Inoltre, le stesse sono in  contrasto  con  la  disciplina  di  rango

costituzionale recante l'obbligo di  adeguamento  della  legislazione

della Provincia autonoma di Bolzano alle norme di principio in  luogo

della diretta applicazione della normativa statale o,  comunque,  con

l'art. 107 dello Statuto di autonomia.

    A riguardo va ancora una volta ribadito che sono  illegittime  le

norme  statali  che  non  si   articolano   in   enunciati   generali

riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in  essere  una

disciplina di dettaglio e che lo Stato  non  ha  titolo  per  dettare

norme di coordinamento finanziario che definiscano  le  modalita'  di

contenimento di  una  spesa  sanitaria  interamente  sostenuta  dalle

autonomie  speciali  che  vi  provvedono  (sent.  n.  125/2015  e  n.

231/2017).

    Per tutte  queste  considerazioni,  alla  Provincia  autonoma  di

Bolzano nemmeno non puo' essere imposto l'obbligo di  relazionare  al

Tavolo di verifica degli adempimenti regionali previsto dall'art.  12

dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e di Bolzano, del 23 marzo 2005,  sullo  stato  di  applicazione  del

comma 865, obbligo previsto all'ultimo periodo del  comma  866  della

legge n. 145/2018, rapportandosi la stessa  con  il  detto  Tavolo  a

titolo di leale collaborazione.

    Pertanto, anche tale disposizione risulta  in  contrasto  con  le

disposizioni di rango costituzionale e statutario sopra citate e  con

il principio di leale collaborazione, anche in relazione all'art. 120

della Costituzione, oltre che con l'art. 3 della Costituzione  e  con

il principio  di  ragionevolezza,  posto  che  la  richiamata  Intesa

contiene un'espressa disposizione di salvaguardia  della  specialita'

delle province autonome.

    Pertanto,  ove  le  citate   disposizioni   dovessero   ritenersi

direttamente applicabili anche alla Provincia  autonoma  di  Bolzano,

nonostante la clausola di salvaguardia di cui al comma 1130 dell'art.

1 della stessa legge, le stesse non potrebbero  andare  esenti  dalle

censure di incostituzionalita' sopra articolate.

 

                                           P. Q. M.

 

    Voglia  l'Ecc.ma  Corte  costituzionale,  in   accoglimento   del

presente   ricorso,   dichiarare   l'illegittimita'    costituzionale

dell'art. 1, commi 865 e 866, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,  pubblicata

nel supplemento ordinario  n.  62/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica n. 302 del 31 dicembre 2018.

 

Avv. von Guggenberg

 Avv. Beikircher

 Avv. Bernardi

Avv. Fadanelli

 

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