Ricorso n. 45 dell'8 marzo 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2006 , n. 45
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 16 del 19-4-2006)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, domicilia; Contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge provinciale n. 13 del 23 dicembre 2005, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 2006 e recante il titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)". La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 febbraio 2006 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente). L'art. 17 della legge provinciale n. 13/2005 in epigrafe citata, sotto la rubrica "Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante "Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37"", ha per oggetto il diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico. La disposizione, introdotta dalla Provincia di Bolzano, aggiunge un comma all'art. 5-quinquies della legge provinciale 12 giugno 1972, n. 26 e stabilisce testualmente che "Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il passaggio del bene nella proprieta' del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprieta' del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga di esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione puo' essere esercitato entro 60 giorni dalla rispettiva scadenza del contratto di leasing". Le norme di cui si tratta sono finalizzate a definire limitazioni al diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali in caso di "alienazione a titolo oneroso" (argomenta ex art. 60, e per quanto possa occorrere, gli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 42/2004) introducendo una disciplina comunque differenziata della prelazione per i beni d'interesse storico ed artistico nella Provincia di Bolzano. Ed anche laddove tale disciplina tendesse a presentarsi come integrazione legislativa della disciplina nazionale, in reazione ad istituti di finanziamento, quali il leasing immobiliare e/o il cosiddetto lease-back, la cattiva utilizzazione da parte della provincia autonoma dello strumento legislativo modifica potenzialmente l'interpretazione della disciplina nazionale, affidata normalmente alla prassi amministrativa e all'insegnamento della giurisprudenza. Alla luce delle suesposte considerazioni l'art. 17 della legge regionale n. 13 del 2005 della Provincia Autonoma di Bolzano presenta i seguenti vizi di legittimita': a) viola gli articoli 4 e 8 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, a norma dei quali la potesta' delle province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza, nella specie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico artistico (punto 3, art. 8), deve essere svolta "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica". L'art. 9 della Costituzione pone tra i doveri della Repubblica quello di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico artistico della Nazione e riserva alla competenza esclusiva dello Stato [art. 117, comma 2, lettera s)] la "tutela... dei beni culturali". Una disciplina legislativa differenziata per l'esercizio della prelazione, oltre a mettere in dubbio la competenza esclusiva statale in materia, introduce elementi di discontinuita' nel trattamento giuridico dei beni non ragionevoli ne' concordati, violando le regole che dovrebbero comunque sorreggere un intervento integrativo della provincia autonoma in tale peculiare settore; b) viola l'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione dello Statuto speciale approvate con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, a norma del quale "Nei casi in cui e' consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle province il diritto di prelazione, da esercitarsi - quando si tratti di beni appartenenti allo Stato - nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089" (oggi articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42/2004): ancorche' l'esercizio del diritto di prelazione sia trasferito in capo alla Provincia di Bolzano, per i beni d'interesse storico artistico che siano localizzati nel territorio provinciale, e' interesse della collettivita' nazionale e dell'amministrazione statale che la potesta' provinciale si svolga con le stesse modalita' e gli stessi limiti previsti per gli altri beni del "patrimonio culturale" nazionale. In mancanza di tale condizione il trasferimento del diritto statale a favore della provincia autonoma lascerebbe un vuoto di funzioni non altrimenti colmabile.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge provinciale n. 13 del 23 dicembre 2005 e che, prima della discussione del ricorso la Provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente cessare la materia del contendere. Roma, addi' 1° marzo 2006 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo