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RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 marzo 2010, n. 46 |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 16 del 21-04-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i
cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei
confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia in persona del
Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 7
gennaio 2010 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale della regione (legge finanziaria 2010)» con
riferimento all'art. 9, comma 51, comma 52 e comma 53.
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 1° marzo 2010 come da
estratto conforme del verbale e motivazione di sintesi del Ministro
proponente che si depositano.
La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2010 viene
impugnata quanto agli articoli indicati in epigrafe per i seguenti:
1) Violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla
Costituzione dagli artt. 2 e 3 e 38 Cost. nonche' dell'art. 97 Cost.
L'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del
2006 nel disciplinare il «Sistema integrato di interventi e servizi
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sodale»
disponeva, prima dell'intervento della legge finanziaria qui
impugnata, che: «Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai
servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nella
Regione.».
Il medesimo articolo, al comma successivo garantiva, inoltre, i
medesimi interventi e i servizi di cui al comma 1 anche ad alcune
categorie di persone comunque presenti nel territorio della Regione
ovvero:
a) ai cittadini italiani temporaneamente presenti;
b) agli stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero);
c) ai richiedenti asilo, rifugiati e apolidi;
d) ai minori stranieri e donne straniere in stato di
gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono.
In virtu' del recente intervento normativo regionale ad opera
dell'art. 9 comma 51 della l.r. n. 1 del 2010 , il primo comma
dell'art. 4 della l.r. n. 6 del 2006 e' sostituito dalla seguente
disposizione: «Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi
del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in
regione da almeno trentasei mesi».
L'art. 9, comma 52, della legge finanziaria regionale in esame,
al contempo, abroga il secondo comma dell'art. 4 della l.r. n. 6 del
2006, il quale riconosceva ad alcune categorie di persone, a diverso
titolo presenti sul territorio regionale, l'accesso agli interventi
ed ai servizi del sistema integrato.
La disposizione regionale, nella nuova complessiva formulazione
risultante dalle modifiche cosi' intervenute appare, dunque,
ingiustificatamente discriminatoria innanzitutto, nei confronti degli
extracomunitari residenti o non, tenuto conto che l'accesso agli
interventi e servizi e' limitato dall'art. 9, comma 51 ai soli
cittadini comunitari.
La medesima ingiustificata discriminazione, in ogni caso,
sussiste anche nei confronti dei cittadini comunitari, inclusi gli
stessi cittadini italiani, i quali non siano comunque residenti da
almeno trentasei mesi, l'art. 9, comma 51 subordinando l'accesso non
solo alla sussistenza dello status di cittadino comunitario ma
altresi' all'ulteriore circostanza dell'aver risieduto nella regione
per un periodo temporale pari a trentasei mesi.
Tale lasso di tempo appare particolarmente ampio ed
eccessivamente limitativo ai fini del godimento di prestazioni e
servizi che attengono al soddisfacimento di diritti fondamentali che
pertanto, dovrebbero essere garantiti, con carattere di generalita',
a tutti gli aventi diritto.
Tali diritti, ci ricorda l'insegnamento di questa Corte, in
quanto strettamente inerenti alla tutela del nucleo irrinunciabile
della dignita' della persona umana, deve potere essere garantito su
tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e
tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto
a tale scopo (sentenze n. 166 del 2008 e n. 94 del 2007, in
riferimento al caso della determinazione dei livelli minimali di
fabbisogno abitativo, a tutela di categorie particolarmente
svantaggiate) (In tal senso Corte cost. n. 10 del 2010).
Con l'intento di introdurre una disposizione di salvaguardia che
potesse compensare tali ingiustificate limitazioni nell'accesso al
sistema integrato di interventi e servizi presenti nella regione,
l'art. 9, comma 53, ha modificato anche il terzo conuna dell'art. 4
della l.r. n. 6 del 2006, riconoscendo a tutte le persone comunque
presenti sul territorio regionale il diritto agli interventi di
assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente.
Tale previsione, che sostituisce il testo precedente, in base al
quale era assicurato a «Tutte le persone comunque presenti nel
territorio della Regione» «il diritto agli interventi di assistenza
urgenti, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali di cui all'articolo 23» comunque esclude, di fatto,
dal sistema regionale assistenziale intere categorie di persone
reiterando l'ingiustificata discriminazione di cui ai commi sopra
censurati.
Al fine di comprendere esattamente quali interventi siano
riservati alle persone non rientranti nelle categorie di cui all'art.
9, comma 51, della legge regionale qui censurata occorre richiamare
la legge quadro n. 328 del 2000 volta alla realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali che, all'art. 1 dispone nel
senso che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita',
non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con
gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
La medesima normativa statale, nel disporre all'art. 2 , comma 1,
che hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini
italiani, delega alle leggi regionali la determinazione delle
modalita' e dei limiti di accesso (nel rispetto degli accordi
internazionali) anche per i cittadini di Stati appartenenti
all'Unione europea ed i loro familiari, nonche' gli stranieri,
individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero gli stranieri
titolari di permesso o carta di soggiorno che, unitamente ai minori
iscritti, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di
assistenza sociale.
Tale delega, tuttavia, non risulta attuata dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia ne' in conformita' ai principi costituzionali
di cui all'art. 2 3 e 38 Cost. ne' alla stessa normativa di delega
statale che si pone quale norma interposta, traducendosi in una
ingiustificata ed indiscriminata esclusione di intere categorie di
persone.
Va infatti rilevato, innanzitutto, che l'art. 9, comma 53,
nell'innovare il comma terzo dell'art. 4 della l.r. n. 4 del 2006
pare riconoscere a tutte le persone comunque presenti sul territorio
regionale il diritto ai soli interventi di assistenza previsti dalla
normativa statale e comunitaria, in tal modo escludendo l'accesso
all'intero complesso di interventi e servizi facenti parte del
sistema integrato di cui beneficiano, in virtu' dell'art. 9, comma
51, l.r. n. 24/2010, tutti i cittadini comunitari ivi residenti da
trentasei mesi.
L'art. 4 della legge regionale, nella nuova formulazione
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 9, commi 51, 52 e 53
della l.r. n. 24 del 2010, introduce pertanto, una ingiustificata
discriminazione escludendo intere categorie di cittadini - siano essi
extracomunitari ovvero comunitari ma non residenti ovvero non
residenti da almeno trentasei mesi - dal godimento di quelle
rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere
situazioni di bisogno di precarieta' economica, di disagio
individuale o sociale, rientrano nella categoria dei diritti
inviolabili dell'uomo.
Tali prestazioni sono quelle individuate dall'art. 128 del
decreto legislativo n. 112 del 1998 richiamato dalla legge n.
328/2000, che, per «interventi e servizi sociali» intende riferirsi a
«tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita,
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da
quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia».
La sottrazione dalla gran parte di esse - se non per i non meglio
precisati «interventi di assistenza» riconosciuti dalla normativa
statale e comunitaria - di intere categorie di cittadini dalle
prestazioni di cui si e' detto senza una adeguata ratio
giustificatrice, e' dunque, lesiva di principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico.
Tale ingiustificata discriminazione si traduce, innanzitutto, in
una violazione dell'art. 2 della Costituzione che riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarieta' politica economica e sociale
- richiesti anche al legislatore regionale - nonche' nella lesione
dell'art. 38 Cost. che assicura ad ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale
(v. anche art. 4 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia che richiede ai fini dell'esercizio della
potesta' legislativa regionale l'armonia con la Costituzione e con i
principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica).
Il legislatore regionale, oltretutto, abrogando con il comma 52
dell'art. 9 il secondo comma dell'art. 4 della l.r. n. 6/2006 e
sostuitendo con la piu' limitata formulazione il terzo comma del
medesimo art. 4, non si e' premunito neanche di salvaguardare la
sussistenza di specifiche situazioni di particolare bisogno,
necessita', o urgenza, come invece specificato dal secondo e terzo
comma dell'art. 4 della l.r. n. 6 del 2006 nella sua precedente
formulazione (con riferimento, ad esempio, al particolare status,
eta' , condizioni del cittadino extracomunitario - art. 4, secondo
comma - ovvero ai caratteri di urgenza dell'intervento assistenziale
richiesto - art. 4, terzo comma).
Risulta palese, pertanto, anche la lesione dell'art. 3 Cost.
sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, le
nuove disposizioni introducendo discriminazioni per intere categorie
di persone - quali i cittadini extracomunitari ovvero gli stessi
cittadini comunitari se non residenti da trentasei mesi - non
giustificate da specifiche esigenze o situazioni di fatto tali da
rendere ragionevole la richiesta, da parte del legislatore regionale,
del particolare requisito della cittadinanza comunitaria ovvero della
residenza per almeno trentasei mesi.
Nelle disposizioni qui censurate, infine, e' dato ravvisare
altresi' una violazione dell'art. 97 Cost. l'esclusione dall'accesso
al sistema integrato di intere categorie di persone non assicurando
il buon andamento e l'imparzialita' della Pubblica Amministrazione.
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto si confida che codesta ecc.ma
Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 pubblicata sul B.D.R. n. 1
del 7 gennaio 2010 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale e annuale della regione (legge finanziaria
2010)» con riferimento all'art. 9, commi 51, 52 e 53, in relazione ai
parametri costituzionali sopra indicati.
Unitamente alla copia notificata del ricorso si depositera':
estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
ministri del 1° marzo 2010;
motivazione di sintesi del Ministro proponente;
copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 4 marzo 2010.
L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri
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