Ricorso n. 46 del 20 agosto 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 agosto 2008 , n. 46
Depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 (dal Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 41 dell'1-10-2008)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale n. 14 del 10 giugno 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 13 giugno 2008, avente ad oggetto «Misure a sostegno della qualita' delle opere di architettura e di trasformazione del territorio», giusta delibera del Consiglio dei ministri 1° agosto 2008. 1. - La legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 provvede alla disciplina delle misure considerate idonee all'ideazione e alla realizzazione delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, «quali strumenti fondamentali per assicurare la qualita' dell'ambiente urbano e rurale elemento irrinunciabile dello sviluppo sostenibile» (art. 1, commi 1 e 2, legge n. 14/2008). Il testo normativo detta, in particolare, alcune linee-guida in materia di committenza pubblica al fine di promuovere la domanda di qualita' architettonica ed urbanistica. In questa direzione esso si prefigge di definire le modalita' di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione al di sotto di una determinata soglia (di cui si dira); detta le regole procedurali di espletamento dei concorsi suddetti, finanche di quelli banditi da soggetti privati per i quali, inoltre, si contemplano previsioni speciali in punto di oneri di urbanizzazione e di assimilazione a opere disciplinate da un piano attuativo come ivi descritto. Le disposizioni della legge toccano, ancora, la valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea, per le quali si stabilisce la redazione di un elenco catalogativo. Viene istituita, inoltre ed ai sensi dell'art. 14, una Conferenza per la qualita' architettonica e dell'ambiente costruito, con finalita' di incentivo, valorizzazione e promozione delle opere di architettura e trasformazione del territorio di epoca moderna e contemporanea. Infine, l'articolato statuisce in punto di stanziamenti finanziari per le spese che le specifiche disposizioni comportano e circa il regolamento di attuazione alla legge stessa. 2. - Censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale appaiono gli articoli 5, comma 2, 6 (con particolare riferimento al termine di quarantacinque giorni contenuto nel comma 2), 7, 8 e 16. Dette norme, infatti, afferiscono alla materia dei «lavori pubblici»; su questa «macro-materia» il Giudice delle leggi aveva gia' formulato un principio importante, ribadito anche successivamente: con la sentenza n. 303 del 2003 si e' affermato che, riguardo ai lavori pubblici ed all'assenza di una loro espressa menzione nell'art. 117 della Costituzione, «si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potesta' legislative esclusive dello stato o concorrenti». In piena sintonia con la posizione espressa da codesta Consulta, il d.lgs. n. 163 del 2006 (c.d. Codice Appalti) ha previsto al suo art. 4 (significativamente rubricato «Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome», con dicitura che esprime la volontaria delimitazione delle sfere di competenza in ossequio all'elasticita' costituzionalmente permessa), comma 3, che: «Le regioni, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture». Ad abundantiam vanno rimembrate ulteriori statuizioni del Giudice delle leggi che hanno lumeggiato sul punto. Si richiama ad esempio, in tale direzione, la sentenza 23 novembre 2007, n. 401, ove si e' detto «che i "lavori pubblici" non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e possono quindi essere ascritti, di volta in volta, a potesta' legislative statali o regionali, sicche' non e' configurabile ne' una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, ne' tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, e che cio' vale non solo per i' contratti di appalto di lavori, ma per tutta l'attivita' contrattuale della p.a. che non puo' identificarsi in una materia a se', ma rappresenta, appunto, un'attivita' che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica». Sempre nella medesima sentenza si legge che le materie poc'anzi richiamate ed indicate nell'art. 4, comma 3 del Codice sono ricondotte alla «tutela della concorrenza» ed all'ordinamento civile», entrambi capisaldi della potesta' esclusiva dello Stato a legiferare ex art. 117, secondo comma, lettera e) ed l), Cost. [cfr. ex plurimis Corte cost. n. 401/2007: «l'art. 4 comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale introduce l'obbligo per le regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto. Le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione e alla formazione dei piani di sicurezza, nonche' i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano infatti nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., mentre le previsioni in tema di subappalto - istituto tipico del rapporto di appalto - rientrano nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, pur assolvendo, per taluni profili non secondari, anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialita' nel mercato»]. Infatti, «La nozione comunitaria di concorrenza, rilevante ai fini dello scrutinio delle questioni relative al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e che si riflette su quella di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., va definita come concorrenza "per" il mercato e impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali, quali, in particolare, il rispetto dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalita' e di trasparenza; ...... La competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, inoltre, ha natura trasversale, il che, nello specifico settore degli appalti, comporta che la interferenza con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensi' la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa». Si e', inoltre, sottolineato nella stessa sentenza che: «premesso che .... la fase "negoziale" dei contratti della p.a., che ha inizio con la stipulazione del contratto e ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali, la norma censurata - disciplinando aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, pur essendo parte di essi una p.a. - deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile, sussistendo, in particolare, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto». 3. - Quanto statuito da codesta Corte e' decisivo per evidenziare l'invasione della normativa regionale in esame nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, come passiamo ad evidenziare in riferimento alle singole disposizioni censurate: 1) L'art. 5 («procedure concorsuali»), comma 2, nella parte in cui stabilisce che «la... legge disciplina le modalita' di espletamento dei concorsi... il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale...», l'art. 6, in specie ove prevede che «il tempo di presentazione della proposta ideativa non puo' essere inferiore a quarantacinque giorni....», nonche' l'art. 7 che detta la disciplina dei concorsi di progettazione, collidono con la normativa statale teste richiamata, in quanto prevedono tempi e modalita' diverse rispetto a quelle della legge statale in materia di procedure concorsuali di idee e di progettazione, quali delineati dall'art. 4, comma 3, e dagli art. 99 e seguenti d.lgs. n. 163/2006. Quanto all'art. 5, si aggiunge che la previsione di un «importo stimato inferiore al limite posto dalla legislazione statale» non puo' comportare alcuna differenza di trattamento in quanto anche gli appalti sotto soglia cadono all'interno della sfera di competenza statuale per giurisprudenza consolidata di codesta Corte. 2) Colpito dallo stesso vizio di incostituzionalita' risulta poi l'art. 8 della legge sub iudice, laddove nel legiferare in materia di «concorsi di progettazione banditi dai privati» finisce per cadere in quella zona esclusa dalle prerogative legislative regionali caratterizzata dagli "aspetti afferenti a rapporti che presentano prevalentemente natura privatistica, (e che: n.d.r.) pur essendo parte di essi una p.a. - deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile»; venendo in rilievo «l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto» (cit. sent. n. 401/2007). 3) Rilievi simmetrici possono effettuarsi in merito all'art. 16 che, in violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, vorrebbe sottrarre, attraverso la via regolamentare e l'attuazione della legge, la capacita' di disciplina che deve permanere in capo allo Stato anche come potere regolamentare e non solo in relazione ai contratti dell'amministrazione centrale ma anche per quelli delle regioni. 4. - Le norme censurate, e delle quali si sono evidenziati i profili di incompatibilita' con i dettami della Carta fondamentale, sono dunque da considerarsi adottate in violazione: a) dell'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato e dei Comuni; b) dell'art. 117, secondo comma, lettera e) ed l), della Costituzione, in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia regolata dai censurati articoli. Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1 agosto 2008.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli art. 5, comma 2, 6, 7, 8 e 16 della legge regionale n. 14 del 10 giugno 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 93 del 13 giugno 2008, per violazione degli art. 114 e 117, comma 2, lettera e) ed l), della Costituzione. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 9 agosto 2008 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio