Ricorso n. 46 del 24 luglio 2018 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 luglio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 36 del 2018-09-12)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost., del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Toscana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Toscana 11 maggio 2018, n. 19, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 18 maggio 2018, recante «Disposizioni in materia di attivita' e modalita' di finanziamento della societa' Sviluppo Toscana S.p.a. Modifiche alla legge regionale n. 28/2008», in relazione al suo art. 8.
La legge regionale della Toscana n. 19 del 2018 ha la finalita', enunciata nel suo Preambolo, di razionalizzare le modalita' di finanziamento delle societa' c.d. in house della Regione Toscana, a tale scopo proponendosi di introdurre «nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attivita' svolte».
In particolare, al «fine di differenziare le modalita' di finanziamento delle attivita' istituzionali» di tali societa', la legge regionale si propone di riformularne l'oggetto sociale «distinguendo fra attivita' istituzionali a carattere continuativo e attivita' istituzionali a carattere non continuativo»: le prime - che in base al Preambolo medesimo «hanno rilevanza strategica, sono indefinibili per la Regione e sono pertanto affidate alle societa' in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalita' impiegate, terzieta', affidabilita', continuita' amministrativa» - vengono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente o indirettamente al loro svolgimento; le seconde vengono finanziate «mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attivita'».
In questo contesto si inserisce la norma finanziaria di cui all'art. 8, recante la sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 2008. L'art. 8 stabilisce, in particolare, quanto segue:
«1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2008 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Norma finanziaria). - 1. Gli oneri per il finanziamento delle attivita' istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera a), sono stimati in € 5.331.000,00 per l'anno 2018 ed in € 5.080.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la cui copertura e' assicurata dal bilancio di previsione 2018-2020 come segue:
Anno 2018
per € 117.252,17 sugli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo I "Spese correnti";
per € 495.923,28 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti";
per € 4.341.362,62 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo I "Spese correnti";
per € 67.833,67 sugli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti";
per € 308.628,26 sugli stanziamenti della Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale", Titolo 1 "Spese correnti";
Anno 2019
per € 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo I "Spese correnti";
per € 4.525.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo I "Spese correnti";
per € 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale", Titolo I "Spese correnti";
Anno 2020
per € 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti";
per € 4.525.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo I "Spese correnti";
per € 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza, nonche' nel seguente ordine di approvazione:
Anno 2018
in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per € 863.000,00;
in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo 1 "Spese correnti", per € 863.000,00;
Anno 2019
in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo I "Spese correnti", per € 200.000,00;
in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", per € 200.000,00;
in diminuzione, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.296.000,00;
in aumento, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo I "Spese correnti", per € 1.296.000,00;
in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.296.000,00;
in diminuzione, Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per € 429.000,00;
in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.725.000,00;
Anno 2020
in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per € 200.000,00;
in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato'', Titolo I "Spese correnti", per € 200.000,00;
in diminuzione, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.275.000,00;
in aumento, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.275.000,00;
in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.275.000,00;
in diminuzione, Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per € 450.000,00;
in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'", Titolo 1 "Spese correnti", per € 1.725.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".».
La disposizione presente profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti
Motivi
In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e dell'«ordinamento civile». In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, della «tutela della salute». Violazione dell'art. 32 Cost. In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». Violazione degli artt. 81 e 119, comma secondo, Cost. Violazione dell'art. 3 Cost.
Come si e' visto nell'esposizione introduttiva, l'art. 8 definisce le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2018-2020 ai fini della copertura degli oneri per il finanziamento delle attivita' istituzionali a carattere continuativo della societa' Sviluppo Toscana S.p.a., prevedendo, tra l'altro, per gli anni 2019 e 2020, la variazione in diminuzione della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo I «Spese correnti», rispettivamente per € 1.296.000,00 per il 2019 e per € 1.275.000,00 per il 2020, incrementando contestualmente degli stessi importi la Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo I «Spese correnti» e disponendo l'ulteriore variazione dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Titolo I «Spese correnti» alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita'», Titolo I «Spese correnti».
Nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute, la normativa in esame risulta in contrasto con i parametri indicati in rubrica.
Il contrasto emerge con evidenza ove si consideri come la norma regionale si ponga in contraddizione con le seguenti disposizioni di legge statale:
1. l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 5402 del 1992, laddove stabilisce che l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale e' effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica;
2. l'art. 8 del decreto legislativo n. 56 del 2000, laddove stabilisce che permane in capo alle regioni il vincolo della garanzia dell'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
3. l'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, laddove prevede:
(i) che nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (comma 1);
(ii) che per garantire effettivita' al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni «a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. (...)» (comma 2);
4. l'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, laddove dispone che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse per finalita' sanitarie: testo, peraltro, risultante da una modifica intervenuta a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (art. 1, comma 4).
Alla luce di quanto precede, l'art. 8 - nella parte in cui «riscrive» il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 2008 - e' in contrasto con il vincolo di garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e pertanto, incidendo sulla possibilita' di assicurare nella Regione Toscana i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, viola l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che riserva alla legislazione statale la disciplina riguardante la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La disposizione sopramenzionata e' altresi' in contrasto con i principi fondamentali di tutela della salute, di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma Cost., e viola altresi' i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 81, 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.
Nella misura in cui pregiudica la garanzia dell'uniforme trattamento sul territorio nazionale, la disposizione regionale viola, infine, l'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M.
Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita', nei termini sopra esposti, dell'art. 8, della legge regionale della Toscana 11 maggio 2018, n. 19.
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2018, con l'allegata relazione.
Roma, 17 luglio 2018
L'Avvocato dello Stato: Fiorentino