Ricorso n. 46 del 26 giugno 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 giugno 2014.
(GU n. 36 del 2014-08-27)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Provincia Autonoma di Trento in persona del suo Presidente pro
tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale.
La legge della Provincia di Trento n. 1 del 22 aprile 2014
recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e
pluriennale 2014-2016 della provincia autonoma di Trento (Legge
finanziaria provinciale di assestamento 2014)» presenta i seguenti
profili di illegittimita' costituzionale:
art. 53 comma 2), lett. a) e b);
art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b).
Le norme censurate cosi' dispongono:
art. 53 comma 2), lett. a) e b) «2.1. Il canone sostenibile
e' rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione
della domanda di aggiornamento:
a) in presenza di una invalidita' permanente pari o
superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha
determinato una diminuzione del reddito netto valutato ai fini
dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale o
superiore al 25 per cento; la predetta diminuzione deve inoltre
determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti rispetto
a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica
sostenuta;
b) nel caso di uscita di un componente dal nucleo
familiare, anche a seguito di provvedimento di separazione
dell'autorita' giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore
o pari allo 0,13.»
art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b): «5. I contributi sono
concessi ed erogati dalle comunita' in cui sono collocati gli
immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle comunita'. I
beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in
ordine crescente anche in base all'indicatore della condizione
economica familiare (ICEF), secondo quanto stabilito dalla
deliberazione prevista dal comma 8».
«8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e
del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'attuazione dei commi da 1 a 6, escluso il comma 3, e
in particolare: ... b) il limite minimo e massimo dell'indicatore
ICEF per l'accesso al contributo;».
Le disposizioni sopra indicate utilizzando per l'accesso ai
benefici previsti, come indicatore di reddito, l'indicatore della
condizione economica familiare (ICEF) contrastano con la normativa
ISEE, che all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, stabilisce «criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche».
L'utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate, costituisce, infatti, livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m) della Costituzione.
Sebbene, infatti, la norma istitutiva dell'indicatore sia
precedente alla riforma del titolo V della Costituzione, la
definizione dell'ISEE quale livello essenziale, puo' considerarsi
gia' implicita nella definizione originaria di strumento di
valutazione nazionale attraverso criteri unificati. In tal senso si
e' anche espresso il Consiglio di Stato nella Sezione Normativa n.
11645/2012 del 6 dicembre 2012, «circa l'inclusione dell'ISEE nella
materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale» ed affermando inoltre «la determinazione dei
livelli essenziali da garantire in maniera uniforme» che non deve
necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali
successivi alla riforma del Titolo V della Costituzione, e' stata
ricavata anche dal complesso della normativa antecedente, compreso il
decreto legislativo n. 109/98, che gia' prevedeva l'ISEE -
l'indicatore della situazione economica equivalente (Cons. Stato, 16
marzo 2011 n. 1607).
Si rileva, peraltro, che la recente giurisprudenza amministrativa
(sentenza Cons. Stato Sez. V, n 1607/2011) ha ritenuto opportuna
l'inclusione dell'ISEE, con riferimento alla sua specifica
applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non
autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale.
Infine, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 297
del 2012, ha espressamente inquadrato la disciplina dell'ISEE nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto la normativa
ISEE determina concretamente il livello di accesso alle prestazioni
sociali essenziali, ovvero e' «l'indicatore idoneo a costruire un
reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni
agevolate di assistenza sociale». Pertanto tale disciplina, secondo
codesta Ecc.ma Corte, si risolve nell'identificazione degli standard
strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi
diritto su tutto il territorio nazionale.
Per i motivi esposti le disposizioni regionali di cui agli
articoli 53 comma 2), lett. a) e b) e 54 comma 5) e comma 8) lett. b)
violano l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
pertanto meritano di essere dichiarate costituzionalmente illegittime
ai sensi dell'art. 127 Cost.
P.Q.M.
Si conclude perche' l'art. 53 comma 2), lett. a) e b) e l' art.
54 comma 5) e comma 8) lett. b) della legge della Provincia di Trento
n. 1 del 22 aprile 2014 siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 20
giugno 2014;
relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali;
Roma, 20 giugno 2014
L'Avvocato dello Stato: Pio Giovanni Marrone