Ricorso n. 46 dell'8 luglio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 luglio 2009 , n. 46
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 luglio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri.
(GU n. 35 del 2-9-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale per 1a dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. h); 5, comma 1; 8, comma 6; 10; 15, comma 1; 18, commi 1 e 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009, recante «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», pubblicata nel BUR n. 18 del 6 maggio 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2009. Con la legge regionale n. 9 del 29 aprile 2009, che consta di ventinove articoli, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ridefinito il quadro ordinamentale di riferimento, rappresentato dalla legge regionale n. 62/1988 contenente le «Norme in materia di polizia locale», emanata per dare attuazione, in ambito regionale, ai principi contenuti nella legge 7 marzo 1986, n. 65 «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale». Lo Statuto di autonomia, articolo 5, comma 1, punto 13, aveva riconosciuto alla Regione potesta' legislativa concorrente nella materia della «polizia locale». A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle regioni a statuto ordinario potesta' legislativa esclusiva in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h), Cost.), in base all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001, e' estesa alla Regione Friuli-Venezia Giulia la competenza legislativa esclusiva in tale materia, sia pure nei limiti della competenza statale relativamente all' ordine pubblico e sicurezza. Tali ultime materie non risultano, infatti, attribuite alla competenza legislativa regionale esclusiva o concorrente, previste dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia, e, pertanto, costituiscono limiti alla potesta' legislativa regionale stessa. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) L'articolo 2, comma 1, lett. h), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 viola l'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione. L'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n.9/2009 citata, ove prevede che la Regione promuove «lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere», eccede la competenza statutaria della Regione, la quale, per le motivazioni sopra illustrate, ha soltanto competenza legislativa esclusiva nella materia della «polizia locale» (articolo 5, comma 1, punto 13). Tale previsione, che deve realizzarsi, presumibilmente, mediante accordi con i paesi limitrofi, estende l'ambito delle competenze regionali, in quanto le politiche di sicurezza non rientrano tra le materie per le quali le Regioni possono concludere accordi con Stati ed enti territoriali interni ad altri Stati, invadendo l'esclusiva competenza statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., che secondo, un costante indirizzo della Corte costituzionale, e' da configurarsi come settore riservato allo Stato, relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico, in contrapposizione ai compiti di polizia amministrativa regionale e locale (sent. n. 407/2002). 2) L'articolo 5, comma 1, della legge regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 viola l'articolo 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione. L'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 9/2009 citata, ove prevede che la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, «ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine», seppure «nel rispetto dei principi e delle finalita' previste dalle leggi statali e regionali in materia», esula dalla competenza statutaria, in quanto non e' presente nello Statuto di autonomia alcuna disposizione che si riferisca all'utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine, contrastando, quindi, con la competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost. 3) L'articolo 8, comma 6, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 viola l'articolo 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione. L'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 9/09 citata, nella parte in cui prevede che «nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento», esula dalla competenza statutaria, in quanto invade l'ambito di competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h), Cost.), contrastando con la legge n. 65/1986 citata, che definisce «ausiliarie» le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale (art. 5, comma 1, lettera c), e, inoltre, prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale collaborino, «nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorita» (art. 3, legge n. 65/1986 citata). 4) L'articolo 10 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia viola l'articolo 114 della Costituzione. L'articolo 10 della legge regionale n. 9/2009 citata disciplina i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, prevedendo, al comma 1, che i comuni e le province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento. Non compete, tuttavia, alla Regione ed esorbita dalla competenza statutaria, la facolta' di disciplinare minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale; ne' compete alla Regione ed esorbita dalla competenza statutaria, la facolta' di disciplinare lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico (disposizioni previste nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2009 citata), invadendo la sfera di competenza dei comuni che sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, equiordinati alle regioni, cosi' come sancito dall'articolo 114 Cost. Inoltre, tali disposizioni sono attribuite dalla legislazione statale ai regolamenti comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge n. 65/1986 citata, prevedendo specificamente, all'articolo 6, comma 2, punto 1 e seguenti, che le competenze della Regione si limitino a stabilire «le norme generali per l'istituzione del servizio», tenendo conto solamente della classe alla quale sono assegnati i comuni. 5) L'articolo 15, comma 1, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 viola l'articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. L'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 9/2009 citata prevede che «Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia . . . non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria», peraltro, omettendo qualunque tipo di riferimento alla vigente normativa statale in materia. Tale disposizione eccede dalla competenza statutaria, in quanto la Regione non ha competenza legislativa in materia di corpi di polizia giudiziaria, in contrasto pertanto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. in tema di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa. Infatti, la polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, opera di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorita' giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale. Pertanto, «la regione non e' competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla conformita' o dalla difformita' rispetto alla legge dello Stato», come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 313/2003. 6) L'articolo 18, commi 1 e 4, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9/2009 viola l'articolo 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione. L'articolo 18, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/09 citata prevede che il personale di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale e che gli addetti alla polizia locale espletino "muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprieta' dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento». Tali disposizioni esulano dalla competenza legislativa della Regione, in quanto e' competenza esclusiva dello Stato la disciplina in materia di «armi, munizioni ed esplosivi» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), Cost. L'articolo 5, comma 5, della legge n. 65/1986 citata, infatti, prevede che solamente «gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti...». Peraltro, e' demandato al Prefetto il conferimento al suddetto personale, previa comunicazione al Sindaco, della qualita' di agente di pubblica sicurezza, (art. 5, secondo comma, legge n. 65/1986).
P. Q. M. Si conclude perche' gli articoli 2, comma 1, lett. h); 5, comma 1; 8, comma 6; 10; 15, comma 1; 18, commi 1 e 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009, recante «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», pubblicata nel BUR n. 18 del 6 maggio 2009, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009. Roma, addi' 2 luglio 2009 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri