Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° luglio 2014.
 

(GU n. 37 del 2014-09-03)

    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (C.F.
…),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ex   lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
…)  presso  i  cui  uffici  domicilia  in  Roma,  Via   dei
Portoghesi       n.       12,       fax        …        pec
…,  nei  confronti   della   Regione
Abruzzo, in persona del Presidente della  Giunta  Regionale,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge n. 21  del 17
aprile 2014 pubblicata sul BUR n. 48 del 28 aprile 2014,  recante: Modifica
alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante «Norme regionali in
materia di autorizzazione, accreditamento  istituzionale c accordi
contrattuali delle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie pubbliche e
private» e modifica alla legge regionale  n.  64  del  18 dicembre 2012.     
La legge della regione Abruzzo 17 aprile 2014, n.  21,  «Modifica alla legge
regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante  "Norme  regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento Istituzionale e  accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche  e private e modifica alla
legge regionale 18  dicembre  2012,  n.  64", presenta i seguenti profili
d'illegittimita' costituzionale.      L'art. 1, comma 1, modifica l'art. 2,
comma 1,  lett.  e),  della l.r. n. 32/2007, che prevede l'autorizzazione per
gli  studi  medici, odontoiatrici  e  delle  professioni   sanitarie   che  
erogano   le prestazioni di  chirurgia  ambulatoriale  elencate 
nell'allegato  B4 della l.r. n.  20  del  2006,  ovvero  le  procedure 
diagnostiche  e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un
concreto rischio per la sicurezza del paziente.      In particolare l'art. 1,
comma 1, in esame sostituisce l'allegato B4 della l.r. n. 20 del 2006 con un
nuovo allegato A.      A seguito di analitico confronto tra i due elenchi di 
procedure, si' rileva che nel nuovo allegato A risultano eliminate  molte 
delle procedure chirurgiche presenti nel precedente allegato B4  e  che  le
procedure eliminate rappresentano  un  ventaglio  di  prestazioni  di
chirurgia ambulatoriale, erogabili nell'ambito di diverse discipline, tra le
quali la chirurgia plastica e l'odontoiatria.      Ne consegue che gli studi
che erogano  le  prestazioni  non  piu' ricomprese nel vigente allegato A,
vengono ad essere esonerati  dalla procedura di autorizzazione di cui al
citato art. 2, comma  1,  lett. e), della legge regionale  n.  32/2007, 
ponendosi  in  tal  modo  in contrasto con i principi fondamentali  in 
materia  di  tutela  dalla salute volti ad assicurare l'idoneita' e la
sicurezza delle  cure  di cui all'art. 8-ter, comma 2, del  d.lgs.  n. 
502/92,  in  violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.      Tale   norma  
statale   stabilisce   infatti    la    necessita' dell'autorizzazione  per 
l'esercizio   delle   attivita'   sanitarie disponendo che «l'autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli  studi 
odontoiatrici,  medici  e  di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per 
erogare  prestazioni di  chirurgia  ambulatoriale,   ovvero   procedure  
diagnostiche   e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un 
rischio per la sicurezza del paziente».      In considerazione
dell'invasivita' e della delicatezza di  talune delle prestazioni che vengono
espunte dall'elenco,  risulta  evidente il rischio per la salute pubblica
derivante dalla  sottrazione  delle stesse al regime di autorizzazione (si
pensi, a  titolo  di  esempio, che dal novero degli interventi odontoiatrici 
vengono  eliminate  le seguenti prestazioni: «Estrazione di radice residua;
altra estrazione chirurgica di  dente;  riparazione  di  dente  mediante 
otturazione; riparazione  di  dente  mediante  intarso;  applicazione  di 
corona; inserzione di ponte fisso;  inserzione  di  ponte  rimovibile;  altra
riparazione  dentaria;  impianto  di  dente;  impianto   di   protesi
dentaria;  terapia  canalare;  terapia  scanalare  con   irrigazione; terapia 
canalicolare  con  apicectomia;  apicectomia;  incisione  di gengiva  e  di 
osso  alveolare;  biopsia  della   gengiva;   biopsia dell'alveolo;  altre 
procedure  sui  denti,   gengive   o   alveoli; gengivoplastica; altri
interventi sulla  gengiva;  alveolo  plastica; esposizione   chirurgica   di  
dente;   applicazione   di   sussidio ortodontico; altro intervento
ortodontico»).      Anche la Corte costituzionale, con  sentenze  n. 
150/2010  e  n. 245/2010, ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di 
alcune disposizioni regionali (art. 3, l.r. Puglia  n.  45/2008  e  art.  1,
comma 1, l. r. Abruzzo n. 19/2009), che prevedevano l'esclusione  dal regime
dell'autorizzazione per gli  studi  medici  e  per  gli  studi odontoiatrici
privati che non intendevano  chiedere  l'accreditamento istituzionale. La
Consulta ha rilevato  che  le  citate  disposizioni regionali disattendevano 
il  principio  fondamentale  dettato  dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter  del 
d.lgs.  n.  502  del  1992,  i  quali stabiliscono la necessita' di'  tale 
autorizzazione  per  gli  studi medici ed  odontoiatrici  privati  al  fine 
di  «assicurare  livelli essenziali di sicurezza e di qualita' delle 
prestazioni,  in  ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e
la  sua  corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per 
assicurare l'idoneita' e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal
modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, Cost .      La
disposizione regionale in esame, peraltro, sembra far  seguito proprio alla
citata pronuncia della Corte costituzionale n. 245/2010, la   quale   aveva  
dichiarato,   per   i   sopraindicati    motivi, l'incostituzionalita'
dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo  del  26  settembre 
2009,  n.  19,  nella  parte  in  cui  - modificando l'art. 2, comma 2, della
legge della Regione  Abruzzo  n. 32 del 2007 - escludeva dal regime
dell'autorizzazione  ivi  previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici
che non intendono chiedere l'accreditamento Istituzionale».      Il nuovo
intervento regionale in esame appare finalizzato proprio ad  eludere  il 
disposto  della  citata  sentenza.  Il   legislatore regionale,   infatti,  
da   un   lato   ripristina   la   previsione dell'autorizzazione per gli
studi  privati  medici  e  odontoiatrici, dall'altro circoscrive l'obbligo
di'  tale  autorizzazione  solo  con riferimento   a   talune   prestazioni,   
elencate    nell'allegato. Quest'ultimo, tuttavia, non annovera la gran parte
delle  prestazioni tipiche degli studi in questione, il che determina,  con 
riferimento agli stessi,  un  tale  restringimento  dell'ambito  di 
applicazione dell'istituto autorizzativo, ancorche' formalmente 
ripristinato,  da svuotarne quasi del tutto l'efficacia.      Pertanto l'art.
1, comma 1, della legge regionale in esame, nella parte in cui, con
riferimento  agli  studi  medici,  odontoiatrici  e delle professioni
sanitarie, circoscrive l'obbligo di  autorizzazione solo  a  talune 
specifiche  prestazioni,  e  non  gia'  a  tutte  le prestazioni  di 
chirurgia  ambulatoriale  e  a  tutte  le  procedure diagnostiche  e 
terapeutiche  di  particolare  complessita'  o   che comportino un rischio
per la sicurezza del  paziente,  come  previsto dall'articolo 8-ter del
d.lgs. n. 502/1992, viola l'art.  117,  terzo comma, Cost.      Per le
motivazioni esposte, la disposizioni sopra indicata  viene impugnata dinanzi
alla Corte Costituzionale,  ai  sensi  dell'art.127 Cost. 
                                 P.Q.M.        Si conclude pertanto affinche' 
sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 17 aprile  2014,  n. 21 pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 28 aprile
2014, nell'art. l, comma 1.          Roma, 25 giugno 2014                
L'Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni   

 

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