Ricorso n. 47 del 1° luglio 2014 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° luglio 2014.
(GU n. 37 del 2014-09-03)
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.
…), in persona del Presidente pro tempore, ex lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
…) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, fax … pec
…, nei confronti della Regione
Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge n. 21 del 17
aprile 2014 pubblicata sul BUR n. 48 del 28 aprile 2014, recante: Modifica
alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante «Norme regionali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale c accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private» e modifica alla legge regionale n. 64 del 18 dicembre 2012.
La legge della regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, «Modifica alla legge
regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante "Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento Istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e modifica alla
legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64", presenta i seguenti profili
d'illegittimita' costituzionale. L'art. 1, comma 1, modifica l'art. 2,
comma 1, lett. e), della l.r. n. 32/2007, che prevede l'autorizzazione per
gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie che
erogano le prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate
nell'allegato B4 della l.r. n. 20 del 2006, ovvero le procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un
concreto rischio per la sicurezza del paziente. In particolare l'art. 1,
comma 1, in esame sostituisce l'allegato B4 della l.r. n. 20 del 2006 con un
nuovo allegato A. A seguito di analitico confronto tra i due elenchi di
procedure, si' rileva che nel nuovo allegato A risultano eliminate molte
delle procedure chirurgiche presenti nel precedente allegato B4 e che le
procedure eliminate rappresentano un ventaglio di prestazioni di
chirurgia ambulatoriale, erogabili nell'ambito di diverse discipline, tra le
quali la chirurgia plastica e l'odontoiatria. Ne consegue che gli studi
che erogano le prestazioni non piu' ricomprese nel vigente allegato A,
vengono ad essere esonerati dalla procedura di autorizzazione di cui al
citato art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 32/2007,
ponendosi in tal modo in contrasto con i principi fondamentali in
materia di tutela dalla salute volti ad assicurare l'idoneita' e la
sicurezza delle cure di cui all'art. 8-ter, comma 2, del d.lgs. n.
502/92, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Tale norma
statale stabilisce infatti la necessita' dell'autorizzazione per
l'esercizio delle attivita' sanitarie disponendo che «l'autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per
erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un
rischio per la sicurezza del paziente». In considerazione
dell'invasivita' e della delicatezza di talune delle prestazioni che vengono
espunte dall'elenco, risulta evidente il rischio per la salute pubblica
derivante dalla sottrazione delle stesse al regime di autorizzazione (si
pensi, a titolo di esempio, che dal novero degli interventi odontoiatrici
vengono eliminate le seguenti prestazioni: «Estrazione di radice residua;
altra estrazione chirurgica di dente; riparazione di dente mediante
otturazione; riparazione di dente mediante intarso; applicazione di
corona; inserzione di ponte fisso; inserzione di ponte rimovibile; altra
riparazione dentaria; impianto di dente; impianto di protesi
dentaria; terapia canalare; terapia scanalare con irrigazione; terapia
canalicolare con apicectomia; apicectomia; incisione di gengiva e di
osso alveolare; biopsia della gengiva; biopsia dell'alveolo; altre
procedure sui denti, gengive o alveoli; gengivoplastica; altri
interventi sulla gengiva; alveolo plastica; esposizione chirurgica di
dente; applicazione di sussidio ortodontico; altro intervento
ortodontico»). Anche la Corte costituzionale, con sentenze n.
150/2010 e n. 245/2010, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di
alcune disposizioni regionali (art. 3, l.r. Puglia n. 45/2008 e art. 1,
comma 1, l. r. Abruzzo n. 19/2009), che prevedevano l'esclusione dal regime
dell'autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici
privati che non intendevano chiedere l'accreditamento istituzionale. La
Consulta ha rilevato che le citate disposizioni regionali disattendevano
il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del
d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessita' di' tale
autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine
di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualita' delle
prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e
la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per
assicurare l'idoneita' e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal
modo, i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, Cost . La
disposizione regionale in esame, peraltro, sembra far seguito proprio alla
citata pronuncia della Corte costituzionale n. 245/2010, la quale aveva
dichiarato, per i sopraindicati motivi, l'incostituzionalita'
dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre
2009, n. 19, nella parte in cui - modificando l'art. 2, comma 2, della
legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2007 - escludeva dal regime
dell'autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici
che non intendono chiedere l'accreditamento Istituzionale». Il nuovo
intervento regionale in esame appare finalizzato proprio ad eludere il
disposto della citata sentenza. Il legislatore regionale, infatti,
da un lato ripristina la previsione dell'autorizzazione per gli
studi privati medici e odontoiatrici, dall'altro circoscrive l'obbligo
di' tale autorizzazione solo con riferimento a talune prestazioni,
elencate nell'allegato. Quest'ultimo, tuttavia, non annovera la gran parte
delle prestazioni tipiche degli studi in questione, il che determina, con
riferimento agli stessi, un tale restringimento dell'ambito di
applicazione dell'istituto autorizzativo, ancorche' formalmente
ripristinato, da svuotarne quasi del tutto l'efficacia. Pertanto l'art.
1, comma 1, della legge regionale in esame, nella parte in cui, con
riferimento agli studi medici, odontoiatrici e delle professioni
sanitarie, circoscrive l'obbligo di autorizzazione solo a talune
specifiche prestazioni, e non gia' a tutte le prestazioni di
chirurgia ambulatoriale e a tutte le procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio
per la sicurezza del paziente, come previsto dall'articolo 8-ter del
d.lgs. n. 502/1992, viola l'art. 117, terzo comma, Cost. Per le
motivazioni esposte, la disposizioni sopra indicata viene impugnata dinanzi
alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.127 Cost.
P.Q.M. Si conclude pertanto affinche'
sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 28 aprile
2014, nell'art. l, comma 1. Roma, 25 giugno 2014
L'Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni