Ricorso n. 47 del 10 luglio 2009 (Presidente della Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2009 , n. 47
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2009 (del Presidente della Regione siciliana).
(GU n. 36 del 9-9-2009)
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, on.le dr. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a propone ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 27 giugno 2009; contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 2009 - Serie generale: quanto agli articoli 8, comma 1, lett. f), e 10, comma 1, lett. a) e b), nonche' gli articoli 11, comma 1, lettere b) ed f), e 12, comma 1, lett. b) e c), per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione adottate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, nonche' per violazione anche dei principi derivanti dall'art. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; quanto all'articolo 19, per violazione degli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825; quanto all'articolo 27, comma 7, per violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale. La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», nel fissare i principi e criteri direttivi cui il Governo statale deve ispirarsi nell'adottare uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, pur prevedendo che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della legge stessa (art. 1, comma 2) contiene tuttavia disposizioni che appaiono direttamente applicabili anche nella Regione siciliana o, comunque, incidere sulle potesta' regionali, in violazione delle prerogative statutarie alla regione assegnate, particolarmente con riferimento agli articoli 32 e 33 nonche' 36 e 37 e43 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825) e dei principi derivanti dall'art. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione. Com'e' noto, l'impianto statutario in materia finanziaria, e l'attuazione che alle relative disposizioni e' stata data, determina l'attribuzione alla Regione siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati - e con le sole eccezioni sancite dal secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto, nonche', ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime - il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa regione. Di contro, le previsioni di alcune disposizioni del Capo II della legge in questione, anche se non venissero considerate direttamente applicabili alla Sicilia, tuttavia, intervenendo sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all'attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale, interferiscono sull'impianto dell'art. 36 dello Statuto e sulle risorse sinora attribuite alla Sicilia. Infatti, per un verso viene prevista la generalizzata soppressione dei trasferimenti statali diretti al fmanziamento delle funzioni esercitate (art. 8, comma 1, lett. f) nonche' art. 10, comma 1, lett. a); dall'altro, il finanziamento alle regioni deriva dal previsto aumento di tributi propri delle regioni a fronte della riduzione delle aliquote dell'imposizione fiscale statale (art. 10, comma 1. lett. b, nn. 1 e 2), nonche' dall'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA o all'IRPEF. Ovviamente, trattandosi di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la compartecipazione eriferita al gettito dei tributi riferibili al territorio. In proposito va sottolineato che, in atto, la finanza della Regione siciliana e' direttamente ancorata all'imposizione fiscale statale, rilevando solo il dato territoriale di riscossione o di maturazione del presupposto che ne determina l'attribuzione all'erario regionale; e l'intero gettito dell'IVA e dell'IRPEF e' attribuito alla Regione stessa (d.P.R. n. 1074/1965). Di conseguenza, l'impianto previsto dal Capo II della legge n. 42/2009, e in particolare le previsioni richiamate degli articoli 8, comma 1, lett. f), nonche' art. 10, comma 1, lettere a) e b) anziche' assicurare alla Regione siciliana l'equilibrio finanziario per l'esercizio delle funzioni proprie determina tendenzialmente una notevole contrazione dei mezzi finanziari, in dipendenza dalla cessazione dei trasferimenti statali e della riduzione delle aliquote d'imposizione fiscale; contrazione che non e' possibile compensare con gettito compartecipativo di IVA e IRPEF, che la Sicilia ha gia' come risorse proprie. Pertanto potrebbe determinarsi un notevole squilibrio delle risorse finanziarie di cui la Regione potra' disporre, che pregiudicherebbe la possibilita', per la Regione stessa, di esercitare le proprie finzioni per carenza di risorse finanziarie, in violazione, quindi, anche dei principi derivanti dall'art. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione. Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla regione dall'art. 36 dello Statuto e dal d.P.R. n. 1074/1965 e' costituito dal sistema di finanziamento degli enti locali previsto dal Capo III della legge n. 42/2009. Il finanziamento degli stessi, infatti, viene assicurato anche mediante «compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali» (art. 11, comma 1, lettere b ed f, art. 12, comma 1, lett. b) nonche' dall'«imposizione immobiliare» (art. 12, comma 1, lett. b) e «dal gettito derivante dai tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale» (art. 12, comma 1, lett. c). Anche per tali previsioni, trattandosi di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la compartecipazione e' riferita al gettito dei tributi riferibili al territorio. Tale sistema di finanziamento, dal quale non sono esclusi gli enti locali della Regione siciliana, determina una sottrazione di parte del gettito tributario spettante alla Regione in base all'art. 36 dello Statuto ed al d.P.R. n. 1074/1965, dato che, come sopra ricordato, la stessa e' titolare di tutto il gettito dei cespiti tributari secondo il sistema delineato dalle disposizioni richiamate, dal momento che parte ditale gettito dovrebbe alimentare anche il sistema di finanziamento degli enti locali. In altri termini il legislatore statale per finanziare gli enti locali viene a disporre non di risorse proprie ma di quelle spettanti alla Regione (IRPEF, IVA, «imposizioni immobiliari», tasse automobilistiche, imposta sulle assicurazioni sugli autoveicoli, imposte di trascrizione sugli autoveicoli, etc.); che subisce, in tal modo, una riduzione del gettito tributario a causa delle predette compartecipazioni, senza che con la legge in esame si prevedano meccanismi compensativi della forte contrazione delle entrate regionali; contrazione la cui entita', in atto, non e' quantificata ne' quantificabile. Peraltro, se e' vero il principio derivato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr. sentenze n. 307 del 1983, 123 del 1992, n. 370 del 1993, n. 376/2003, n. 260/2004, n.417/2005, n. 138/1999) per cui lo Stato puo' «nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle regioni, purche', appunto, non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale», tuttavia la legge in parola non risulta corredata da proiezioni o prospetti che diano contezza delle grandezze finanziarie coinvolte e, in particolare, non risulta l'entita' dell'onere finanziario che graverebbe sul bilancio della Regione siciliana in conseguenza della prevista attribuzione di compartecipazioni ai tributi erariali in favore degli enti locali siciliani. Pertanto la sottrazione di risorse proprie della regione, gia' in violazione ex artt. 36 e 37 dello statuto, potrebbe importare un notevole squilibrio finanziario, stimato dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze in circa 1.500 milioni di euro, che ulteriormente pregiudicherebbe la possibilita', per la regione, di esercitare le proprie finzioni per carenza di risorse finanziarie, in violazione anche dei principi derivanti dall'art. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione. Ed ancora, lesivo degli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano, e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, e' l'articolo 19 della legge in questione. Tale articolo reca i principi e i criteri direttivi finalizzati all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio, in attuazione del sesto comma dell'art. 119 della Costituzione. Tuttavia le disposizioni del comma 1, lett. a), che fa «salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire» e quella della successiva lettera b), che prevede l'attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio della territorialita', con riguardo alla formazione del patrimonio degli enti locali situati in Sicilia, viola le previsioni degli articoli 32 e 33 dello statuto che attribuiscono alla regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con eccezione di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale. Pertanto, alla luce di tali disposizioni statutarie - e delle correlate norme di attuazione - per i beni gia' trasferiti alla regione lo Stato non puo' intervenire sottraendo i beni alla regione; mentre per altri beni non ancora trasferiti o non piu' utili alla difesa o servizi di caratteri nazionali, l'unica destinataria non puo' che esser la regione stessa e secondo le modalita' previste nelle norme di attuazione (redazione d'intesa tra Stato e regione di elenchi di consistenza dei beni). Infine, l'art. 27, comma 7, della legge n. 42/2009 prevede l'istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione o provincia dotate di particolare autonomia, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine «di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma», e mirato ad individuare «linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti verificandone la coerenza con i principi dei cui alla presente legge e con i assetti della finanza pubblica». I compiti e le funzioni attribuiti a tale «tavolo di confronto» sostanzialmente potrebbero rivelarsi o una duplicazione della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto regionale, ovvero uno strumento che ne condizioni i lavori, determinando linee guida ed indirizzi al fine della determinazione di nuove norme attuative dello Statuto. In ogni caso, quindi, ne risulterebbe violato l'art. 43 dello Statuto che attribuisce alla Commissione paritetica ivi specificata anche l'attuazione dei rapporti finanziari correlati all'attuazione dello statuto regionale. Va, in proposito, ricordato come la Corte costituzionale, nel verificare la legittimita' di norme statali che, nel tempo, hanno determinato il rinnovamento dell'ordinamento fiscale e finanziario, ha ritenuto che la disciplina dei rapporti tributari tra Stato e regione dev'essere risolta in sede di Commissione paritetica (v. sent. n. 298 del 1974; n. 166 del 1976).
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», e precisamente: degli articoli 8, comma 1, lett. f), e 10, comma 1, lett. a) e b), nonche' degli articoli 11, comma 1, lettere b) ed f), e 12, comma 1, lett. b) e c), per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione adottate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonche' per violazione anche dei principi derivanti dall'art. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; dell'art. 19, per violazione degli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825; dell'art. 27, comma 7, per violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto copia conforme della deliberazione della Giunta regionale autorizzativa. Palermo, addi' 1° luglio 2009 Avv. Michele Arcadipane - Avv. Marina Valli