Ricorso n. 47 del 13 novembre 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 novembre 2007 , n. 47
Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 49 del 19-12-2007)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Campania in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 10 del 21 agosto 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49 del 10 settembre 2007 e recante il titolo "Norme in materia di piani ASI". La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 ottobre 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con la legge regionale n. 10 del 2007, che consta di un solo articolo, la Regione Campania estende ai Piani ASI (Piani per le aree di sviluppo industriale), prorogati per tre anni ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 1 e dall'articolo 77, comma 2 della legge 11 agosto 2001, le disposizioni contenute nel comma 28 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007). Tale ultima disposizione testualmente dispone "Per la parte conforme ai piani territoriali sopraordinati adottati - - piano territoriale regionale - PTR --, piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, piani di settore - nonche' per la parte che risulta conforme ai piani sovraordinati, successivamente alla loro adozione - PTCP, piani di settori - e' confermata e prorogata la validita' dei piani regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, fino alla esecutivita' dei PTCF, che, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge regionale, hanno valore e portata di piano regolatore delle aree dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16". Poiche' la legge 22 dicembre 2004, n. 16 e' la legge fondamentale sulla pianificazione urbanistica della regione Campania, la disposizione da ultimo riportata sembra avere la funzione di "traghettare" nel nuovo quadro di pianificazione urbanistica regionale i vecchi piani regolatori ASI nella parte in cui sembrano rispondere alle esigenze tuttora considerate valide e fatte proprie dalla nuova pianificazione territoriale. Esigenza - quella del comma 28 dell'articolo 31 della legge finanziaria campana del 2007 - di per se' non del tutto irragionevole, ancorche' di dubbia costituzionalita' nel momento in cui dispone una proroga generalizzata di strumenti (i piani regolatori ASI) che pongono vincoli preordinati all'espropriazione. Ma non e' di questa disposizione che occorre discutere. La nuova norma introdotta dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 agosto 2007 ha una duplice funzione: a) per un verso chiarisce che tra i "piani regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004" vi sarebbero pure quelli che erano stati prorogati (rectius "rivitalizzanti") dall'articolo 10, comma 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 e dall'art. 77 della legge 11 agosto 2001 n. 10, (norme quest'ultime dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 2007); b) per l'altro verso dispone una proroga, sia pure e parte qua, di questi ed altri piani regolatori ASI (vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale) fino all'esecutivita' dei piani sovraordinati PIR e PTCP o piani di settore. In pratica a tempo indeterminato e con l'effetto, altresi', di fornire a questi strumenti di pianificazione generale urbanistica specifiche valenze espropriative. Sia l'uno che l'altro effetto contrastano con gli articoli 3, 42, terzo comma e 97 della Costituzione. Le disposizione della regione Campania infatti, nella misura in cui prorogano e reiterano vincoli espropriativi di piani territoriali gia' scaduti violano i principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto prorogano vincoli gia' scaduti da tempo senza una valutazione concreta della necessita' di realizzare un intervento pubblico in riferimento al sacrificio imposto al privato. Ne' tale valutazione, puo' essere ragionevolmente fissata nel criterio della "mera conformita' agli strumenti urbanistici sovraordinati" che, ai sensi del comma 28 dell'art. 31 della legge regionale n. 1/2007, giustificherebbe, secondo l'interpretazione sub b) un mantenimento e parte qua dell'efficacia dei piani territoriali scaduti. In ogni caso l'articolo 1, comma 1 della legge n. 10 del 2007 contrasta con la tutela riconosciuta al diritto di proprieta' dall'art. 42 della Costituzione, non essendo previsto alcun indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilita' imposti dai piani. In terzo luogo la disposizione in esame viola il principio di legalita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, dal momento che la proroga dei piani regolatori ASI e' stata disposta senza l'applicazione delle norme disciplinanti l'emanazione dell'atto prorogato, senza alcuna partecipazione delle parti incise dal provvedimento e senza alcuna garanzia di contraddittorio.
P. Q. M. Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale della Campania n. 10 del 21 agosto 2007, per violazione degli articoli 3, 42, comma 3 e 97 della Costituzione. Roma, addi' 30 ottobre 2007 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo