Ricorso n. 47 del 16 maggio 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 maggio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 maggio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 29 del 23-7-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12 e' domiciliato;
Contro il Presidente della Giunta della Regione Piemonte per la
dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3,
della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2, pubblicata nel B.U.R. n. 10
del 6 marzo 2003, recante la legge finanziaria per l'anno 2003 in
relazione agli articoli 3, 117, lett. s) e 120 della Costituzione.
Con la legge in epigrafe indicata la Regione Piemonte ha
approvato la legge finanziaria per l'anno 2003, disponendo
integrazioni di entrata e di spesa derivanti da pregresse leggi
regionali al fine di adeguarle ad esigenze gestionali.
Tra gli interventi adottati l'art. 22, comma 3, dispone che «i
soggetti che gestiscono impianti di rifiuti urbani, speciali
assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad
esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di
quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate
dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti
un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di
rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli
impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo,
l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli
impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonche' le
tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale»
La previsione di un onere specifico a carico di soggetti che
recuperano rifiuti e' in palese contrasto con le finalita' ed i
principi recati dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22 che, in attuazione dei principi comunitari
stabiliti nelle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, promuovono ed
incentivano il recupero dei rifiuti.
Va inoltre considerato che l'impianto normativo del decreto n. 22
del 1997 riserva allo Stato l'indicazione delle misure economiche
finalizzate al riciclaggio dei rifiuti nonche' tutte le altre
iniziative, anche economiche, in materia. Tali previsioni risultano
confermate dall'art. 117, lett. s) della Costituzione novellata che
individua la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali» come materia di legislazione esclusiva dello Stato.
2. - L'introduzione di una sorta di tassa generalizzata sui
quantitativi di rifiuti recuperati in Piemonte, probabilmente
finalizzata a superare difficolta' frapposte dai comuni alla
localizzazione degli impianti di recupero nel loro territorio, appare
inoltre non conforme a ragionevolezza e discriminante sul piano della
concorrenza.
Quanto alla ragionevolezza va messo in luce che la disciplina
nazionale dei rifiuti (cfr. in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997), sulla scorta delle indicazioni
provenienti dall'Unione europea, tende ad incentivare il recupero dei
rifiuti proprio attraverso l'assoggettamento di tali materiali ad un
percorso produttivo che li assimili alle materie prime. Riproporre in
sede regionale - al livello del soggetto recuperatore - una
discriminazione economica tra processi produttivi comporta una
reviviscenza di un atteggiamento normativo del tutto superato dalla
legislazione europea e nazionale, nel quale la manipolazione dei
rifiuti deve costituire sempre e necessariamente un costo
(possibilmente collettivo). Altresi' incongrua appare la disposizione
laddove individua tale costo in una misura determinata solo nel
minimo, senza indicazione di parametri razionali cui ancorare
l'effettiva quantificazione dell'onere a carico dell'impresa che
recupera rifiuti.
Sotto altro profilo la legge regionale del Piemonte, introducendo
una tassa sulle sole imprese che operano nel territorio regionale,
altera la concorrenza che dovrebbe regolare i rapporti tra le imprese
nazionali che, utilizzando come materia prima i rifiuti adeguatamente
trattati, producono nuovi beni e servizi. La questione e'
particolarmente rilevante nel momento in cui tali beni, prodotti dai
rifiuti, hanno una destinazione generale al mercato europeo e le
tecnologie necessarie per produrli dovrebbero confrontarsi con un
mercato per quanto piu' possibile non alterato da interventi
discriminatori e/o protettivi.
P. Q. M.
Il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 3 della legge della Regione
Piemonte 4 marzo 2003, n. 2.
Si depositano: copia della legge regionale del Piemonte n. 2 del
4 marzo 2003; copia della delibera consiliare del 18 aprile 2003 e
relativi allegati.
Roma, addi' 29 aprile 2003
L' Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 maggio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 29 del 23-7-2003)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12 e' domiciliato;
Contro il Presidente della Giunta della Regione Piemonte per la
dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3,
della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2, pubblicata nel B.U.R. n. 10
del 6 marzo 2003, recante la legge finanziaria per l'anno 2003 in
relazione agli articoli 3, 117, lett. s) e 120 della Costituzione.
Con la legge in epigrafe indicata la Regione Piemonte ha
approvato la legge finanziaria per l'anno 2003, disponendo
integrazioni di entrata e di spesa derivanti da pregresse leggi
regionali al fine di adeguarle ad esigenze gestionali.
Tra gli interventi adottati l'art. 22, comma 3, dispone che «i
soggetti che gestiscono impianti di rifiuti urbani, speciali
assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad
esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di
quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate
dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti
un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di
rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli
impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo,
l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli
impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonche' le
tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale»
La previsione di un onere specifico a carico di soggetti che
recuperano rifiuti e' in palese contrasto con le finalita' ed i
principi recati dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22 che, in attuazione dei principi comunitari
stabiliti nelle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, promuovono ed
incentivano il recupero dei rifiuti.
Va inoltre considerato che l'impianto normativo del decreto n. 22
del 1997 riserva allo Stato l'indicazione delle misure economiche
finalizzate al riciclaggio dei rifiuti nonche' tutte le altre
iniziative, anche economiche, in materia. Tali previsioni risultano
confermate dall'art. 117, lett. s) della Costituzione novellata che
individua la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali» come materia di legislazione esclusiva dello Stato.
2. - L'introduzione di una sorta di tassa generalizzata sui
quantitativi di rifiuti recuperati in Piemonte, probabilmente
finalizzata a superare difficolta' frapposte dai comuni alla
localizzazione degli impianti di recupero nel loro territorio, appare
inoltre non conforme a ragionevolezza e discriminante sul piano della
concorrenza.
Quanto alla ragionevolezza va messo in luce che la disciplina
nazionale dei rifiuti (cfr. in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997), sulla scorta delle indicazioni
provenienti dall'Unione europea, tende ad incentivare il recupero dei
rifiuti proprio attraverso l'assoggettamento di tali materiali ad un
percorso produttivo che li assimili alle materie prime. Riproporre in
sede regionale - al livello del soggetto recuperatore - una
discriminazione economica tra processi produttivi comporta una
reviviscenza di un atteggiamento normativo del tutto superato dalla
legislazione europea e nazionale, nel quale la manipolazione dei
rifiuti deve costituire sempre e necessariamente un costo
(possibilmente collettivo). Altresi' incongrua appare la disposizione
laddove individua tale costo in una misura determinata solo nel
minimo, senza indicazione di parametri razionali cui ancorare
l'effettiva quantificazione dell'onere a carico dell'impresa che
recupera rifiuti.
Sotto altro profilo la legge regionale del Piemonte, introducendo
una tassa sulle sole imprese che operano nel territorio regionale,
altera la concorrenza che dovrebbe regolare i rapporti tra le imprese
nazionali che, utilizzando come materia prima i rifiuti adeguatamente
trattati, producono nuovi beni e servizi. La questione e'
particolarmente rilevante nel momento in cui tali beni, prodotti dai
rifiuti, hanno una destinazione generale al mercato europeo e le
tecnologie necessarie per produrli dovrebbero confrontarsi con un
mercato per quanto piu' possibile non alterato da interventi
discriminatori e/o protettivi.
P. Q. M.
Il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 3 della legge della Regione
Piemonte 4 marzo 2003, n. 2.
Si depositano: copia della legge regionale del Piemonte n. 2 del
4 marzo 2003; copia della delibera consiliare del 18 aprile 2003 e
relativi allegati.
Roma, addi' 29 aprile 2003
L' Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo