Ricorso n. 47 del 17 maggio 2011 (Presidente del Consiglio dei
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
(GU n. 31 del 20.7.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;
Nei confronti della regione Calabria in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. b), lett. c), lett. f), lett. h) della legge regionale 7 marzo 2011, n. 7, recante: «Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria» (B.U.R. n. 4 del 15 marzo 2011).
La legge regionale n. 7 del 7 marzo 2011, ha istituito, all'art. 1, comma 2, «l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali» (di seguito definita Agenzia) prevedendo al successivo art. 3, tra i suoi compiti, che essa:
sottoponga «le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli di intesa,
richiedendone eventualmente l'assegnazione» (lett. b);
amministri «i beni eventualmente assegnati alla regione Calabria, assicurandone il riutilizzo per fini di utilita' pubblica e sociale, anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee» (lett. c);
vigili «sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo» (lett. f);
collabori «con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca» (lett. h).
L'intervento regionale e' invasivo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lettere g), h), e l), in quanto disciplina la materia in maniera diversa da quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e all'art. 3, comma 4, lettere f) e g) del decreto-legge 4 febbraio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2010, n. 50 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata).
In particolare, l'art. 3, lett. b) della legge regionale all'esame disattende la disciplina dettata dallo Stato con la gia' citata legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui art. 2-undecies, comma 2, lett. b) stabilisce che i beni immobili siano «trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia e della regione...», cosi' escludendo la possibilita' di un'assegnazione diretta all'Agenzia regionale, possibilita' introdotta invece dalla norma che si censura.
La disposizione regionale in commento viola pertanto l'art. 117, comma 2, lett. g), lett. h), lett. l), della Costituzione, che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia, rispettivamente, di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche' in materia di giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale.
L'art. 3, comma 1, lett. c) attribuisce all'Agenzia regionale il compito di amministrare i beni eventualmente assegnati alla regione Calabria «assicurandone il riutilizzo per i fini di utilita' pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee»; la norma prescinde dunque completamente da quanto previsto dalla legge n. 575 del 1965 (che non viene neppure indirettamente richiamata nell'articolo in esame) in tema di assegnazione dei beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione.
La normativa regionale consente, infatti, all'Agenzia l'utilizzo del bene in maniera difforme dalle previsioni di cui all'art. 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge n. 575/65, in base al quale i beni immobili confiscati possono essere assegnati in concessione dagli enti territoriali sulla base di apposita convenzione «a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' a parita' di trattamento, a comunita' anche giovanili, a enti, a associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, a organizzazioni di volontariato... La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo».
Trattandosi di materia rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato, la disposizione in esame si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione, in quanto disciplina in maniera diversa dall'art. 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge n. 575/65 un profilo afferente l'amministrazione dei beni confiscati.
L'art. 3, comma 1, lett. f) assegna all'istituenda Agenzia la vigilanza «sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo»: la norma, che non considera il riparto di competenza tra lo Stato e le regioni, cosi' violando l'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 4, lettere f) e g) del citato decreto-legge n. 4/2010 (conv. con mod. dalla legge n. 50/2010) che assegna alla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata tali forme di vigilanza.
L'art. 3, comma 1, lett. h) stabilisce che l'Agenzia regionale «collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca».
Tale collaborazione non e' pero' prevista nella normativa statale che, invece, individua espressamente quale soggetto deputato a fornire collaborazione all'autorita' giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati (fino alla confisca di primo grado) l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalita' organizzata (art. 1, comma 3 del decreto legge n. 4/2010, convertito in legge n. 50/2010).
Ne consegue che le previsioni regionali, ponendosi in contrasto con la citata normativa statale, violano l'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h) della legge regionale 7 marzo 2011, n. 7 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2001;
relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni;
legge regionale n. 7 del 7 marzo 2011.
Roma, addi' 12 maggio 2011
L'Avvocato dello Stato: D'Avanzo