N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 aprile 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 24 del 23-6-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Contro il Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo; per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale
23 gennaio 2004, n. 2, recante «Istituzione corsi di formazione
professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione
sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici» (pubblicata nel B.U.R. Abruzzo 11 febbraio 2004, n. 1 -
straord.), in relazione all'art. 117, comma 3, Cost.
Giusta determinazione 2 aprile 2004 del Consiglio dei ministri,
ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2,
siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
1. - La denunciata legge (art. 1) affida alla Regione Abruzzo
l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione professionale
all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. E dopo
aver indicato (art. 1, secondo comma) l'obbiettivo da perseguire in
particolare, coi corsi di formazione in parola, demanda alla Giunta
regionale l'emanazione di linee guida per la realizzazione dei corsi
chiamandola, altresi', a specificarne «durata», «programmi di studio»
e «modalita' di valutazione finale»; alla stessa Giunta, infine,
attribuisce il compito di stabilire i requisiti delle strutture
pubbliche e private necessari per l'ottenimento della autorizzazione
(da parte della Direzione regionale Sanita) ad effettuare i corsi,
nonche' di individuare i requisiti necessari per l'accesso alla
frequenza dei corsi (art. 2, commi 1 e 2).
2. - Come attinente alle «professioni» (sanitarie ausiliarie, nel
cui ambito riconduce la figura del massaggiatore-capo bagnino) ovvero
- ma piu' latamente - alla «tutela della salute», la legge in esame
riguarda materia (o materie) di legislazione concorrente a termini
dell'art. 117, terzo comma, Cost., con conseguente assoggettamento
della potesta' legislativa delle Regioni al limite del rispetto dei
principi fondamentali la cui determinazione, nelle singole materie,
e' riservata alla legislazione statale.
2.1. - Con sentenza n. 353/2003 la Corte ha sottolineato come
(dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione) in
materia di «professioni» - di cui al terzo comma dell'art. 117 - i
relativi principi fondamentali siano da individuare (in difetto di
nuovi, sopravvenuti) in quelli risultanti dalla legislazione statale
in vigore; segnatamente nel complesso di disposizioni sviluppatesi
(fin dal risalente r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) attraverso i dd.P.R.
n. 4/1972 e n. 616/1977 nonche' la legge 23 dicembre 1978, n. 833,
fino al piu' recente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con le
modificazioni successive.
Tra queste, particolare menzione va fatta - per quanto qui rileva
- dell'art. 3 d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 (in tema di
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) che, con gli
artt. 3-septies e 3-octies (inseriti nel d.lgs. n. 502/1992), ha, da
un lato, prefigurato le c.d. prestazioni socio-sanitarie
distinguendole fra «sanitarie a rilevanza sociale», «sociali a
rilevanza sanitaria» e «sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria» (tali definite - dal quarto comma dell'art. 3-septies cit.
- quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed
intensita' della componente sanitaria); e, dall'altro, ha rimesso ad
apposito atto di indirizzo e coordinamento (ex art. 2, legge 30
novembre 1998, n. 419) la individuazione delle prestazioni da
ricondurre ai tre summenzionati tipi, in ultimo (al quinto comma
dell'art. 3-octies, pure citato) demandando a decreto ministeriale di
individuare le «figure professionali operanti nell'area
sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi
a cura delle regioni», nonche' di «definire i relativi ordinamenti
didattici».
2.2. - Da rimarcare, inoltre, che in base all'art. 9, legge 24
ottobre 2000, n. 323 (sul riordino del settore termale) «il profilo
professionale di operatore termale che opera esclusivamente negli
stabilimenti termali» e' soggetto alla disciplina del (gia' riferito)
art. 3-octies, quinto comma, del d.lgs. n. 502/1992 (come sostituito
con l'art. 3 del d.lgs. n. 229/1999): e' ascritto, cioe', tra le
figure professionali di operatori in «area sociosanitaria ad elevata
integrazione sanitaria», da individuarsi nelle forme suaccennate, con
gli effetti (pure cennati) in ordine alla definizione - riservata
allo Stato - dei relativi ordinamenti didattici.
3. - Risulta agevole, a tal punto, sottolineare l'illegittimita'
costituzionale (per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.)
degli artt. 1 e 2 della denunciata legge regionale, che, pur
sedicentemente emanata in attuazione degli artt. 9 legge n. 323/2000
(supra, sub 2-2) e - peraltro, irrilevantemente - 65 l.r. 10 luglio
2002, n. 15, urta manifestamente contro la riserva allo Stato della
«individuazione» delle figure professionali di operatori
sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria (quali, ex art. 9
legge n. 323/2000, tutti gli operatori termali, in genere, attivi
esclusivamente negli stabilimenti termali, o idroterapici); ed urta,
altrettanto manifestamente, (nell'art. 2) con la pure evidente
riserva statuale in tema di «ordinamenti didattici» dei corsi di
formazione (rimessi) alle Regioni alle quali non spetta (pero) di
disciplinare «durata», «programmi di studio», «modalita' di
valutazione finale» e requisiti di accesso ai relativi corsi che,
singulatim e nel complesso, costituiscono elementi essenziali degli
«ordinamenti didattici» (da determinarsi, come s'e' visto, con atto
statuale, secondo la gia' commentata norma posta dal legislatore
nazionale).
3.1. - Quando pure - del resto - dovesse ritenersi
l'inapplicabilita' dell'art. 3-octies, quinto comma, d.lgs.
n. 502/1992 alla figura dell'operatore (di professione sanitaria
ausiliaria) qualificato, dall'art. 1 della denunciata legge,
«massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»,
resterebbe pur sempre incontestabile la violazione
dell'art. 3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502/1992 (come
novellato col d.lgs. n. 229/1999) che del pari riserva alla
competenza statuale la individuazione dei tre diversi tipi di
prestazioni sociosanitarie (e, quindi, dei relativi operatori); si'
che gia' la pretesa estraniazione dall'evidenziato principio
fondamentale della figura di «massaggiatore-capo bagnino» (che e',
pur sempre, omologato ad un «operatore termale» anche ex art. 65,
l.r. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15) risulterebbe in contrasto col
precitato art. 3-septies del d.lgs. n. 502/1992.
4. - Ne segue che, in difetto della individuazione (da parte
dello Stato) delle figure professionali de quibus e dei relativi
ordinamenti didattici, devono riconoscersi incostituzionali le
disposizioni della legge regionale censurata.


P. Q. M.
Chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
legge 23 gennaio 2004, n. 2 (artt. 1 e 2) della Regione Abruzzo, per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Col presente ricorso
notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2004 e copia della l.r. Abruzzo
impugnata.
Roma, addi' 7 aprile 2004
Avvocato dello Stato: Sergio Laporta

Menu

Contenuti