Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 20  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 17 del 24.4.2013)

 

    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  persona del  Presidente  del   Consiglio   p.t.,   rappresentato   e   difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria  in  Roma, via dei Portoghesi  n.12,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2 della Legge  Regionale  della  Regione Puglia n. 6/2013 del 5 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 5.2.2013, recante "Modifiche  e  integrazioni  all'articolo  5  della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita'  edilizia  e  per  il  miglioramento  della qualita'  del  patrimonio  edilizio   residenziale),   modificata   e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e  all'articolo 4 della legge regionale  13  dicembre  2004,  n.  23",  in  relazione all'art. 117 comma 3 della Costituzione, per eccesso dalla competenza della Regione Puglia.

    In data 5.2.2013 la Regione Puglia ha pubblicato  sul  Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 6 del 5 febbraio 2013.

    L'art. 2 di tale Legge regionale cosi dispone:

        «L'Associazione  nazionale  dei  Comuni  d'Italia  (ANCI)   e l'Unione  delle  Provincie  italiane  (UPI  Puglia),  a  seguito   di specifica intesa, individuano i comuni della Regione ricadenti  nelle sole zone dichiarate a basso grado di sismicita' "3" e  "4"  che,  in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre  2008,  n.

36  (Norme  per  il  conferimento  delle  funzioni  e   dei   compiti amministrativi al sistema delle  autonomie  locali),  e  dai  decreti attuativi del presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010,  n. 177 e 28 giugno 2010, n. 769, sono autorizzati, dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,   al   rilascio   diretto   delle

attestazioni di avvenuto deposito, di cui all'articolo 93  del  testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia edilizia, emanato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  previa  verifica  della  completezza   della prescritta  documentazione  e  successiva  trasmissione  degli   atti all'amministrazione provinciale competente per territorio.

        2. A seguito dell'avvenuta intesa  di  cui  al  comma  1,  il presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, a modificare la disciplina regionale  in  materia  di  trasferimento  di  funzioni riguardanti l'edilizia sismica, ai sensi della l.r. 36/2008.»

    E'  da  ritenersi  che  tale  norma  contrasti  con  i   principi fondamentali della legislazione statale nelle  materie  "governo  del territorio" e "protezione civile" di cui agli artt. 65, 83, 88  e  93 del d.P.R. n. 380/2001, violando quindi l'art.  117,  comma  3  della Costituzione, per i seguenti

 

                               Motivi

 

    Le  richiamate  disposizioni  del  testo  unico  per   l'edilizia delineano la normativa statale di principio in materia di costruzioni in  zona  sismica,  attribuendo  rilevanti  competenze  agli   uffici regionali.   L'articolo    65    introduce    particolari    obblighi

procedimentali con riferimento alle opere di conglomerato cementizio.

Queste devono essere denunciate allo sportello unico, che provvede  a trasmettere la denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

    L'art. 83 stabilisce che le costruzioni da  realizzarsi  in  zone sismiche sono disciplinate da specifiche norme tecniche  emanate  con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti. Sempre con decreti  ministeriali  sono   definiti   i   criteri   generali   per

l'individuazione  delle  zone  sismiche   e   dei   relativi   valori differenziati del grado di sismicita'  da  prendere  a  base  per  la determinazione delle azioni  sismiche.  Ai  sensi  dell'articolo  88, eventuali deroghe  all'osservanza  di  tali  norme  tecniche  possono essere concesse soltanto "quando sussistano ragioni particolari,  che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute  all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei  centri  storici".

Il potere di deroga e' attribuito al Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, che lo esercita "previa apposita istruttoria da  parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del  Consiglio superiore dei lavori pubblici", al fine di  garantire  l'applicazione

uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumita'.

    Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la disposizione di  cui all'art. 88 costituisce un principio  che  trascende  anche  l'ambito della disciplina del territorio, per attingere  a  valori  di  tutela dell'incolumita'  pubblica  che  fanno  capo   alla   materia   della protezione civile (cfr. sentenze n. 182 del 2006; n. 254 del  2010  e n. 201 del 2012).

    L'art.  93  prescrive  l'obbligo,  nelle  zone  sismiche  di  cui all'art. 83, per chi intende procedere a costruzioni,  riparazioni  e sopraelevazioni, di darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al  competente  ufficio  tecnico  della

regione.

    Infine,  l'art.  94  prevede,  per  le  zone  ad  alto  grado  di sismicita',  il  divieto  di   iniziare   lavori   senza   preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

    La Regione Puglia, con Delib.G.R. 2 marzo 2004, n. 153 pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 18 marzo 2004, in recepimento della previgente normativa statale ha, tra l'altro,  provveduto  alla  classificazione sismica dell'intero territorio pugliese, elencando i comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2, 3 e 4.

    Successivamente, l'obbligo  della  progettazione  antisismica  e' stato esteso anche per le costruzioni private da realizzare  in  zona sismica  classificata   "4",   modificando   quanto   precedentemente previsto, nella fattispecie, dalla succitata Delib.G.R. n. 153/2004.

    La Delib.G.R. 15-9-2009  n.  1626  ha  previsto  che  nelle  zone sismiche 1 e 2 debbano  trovare  applicazione  le  procedure  di  cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.  e  ii.  (trattandosi  di zone  ad  alto  rischio  sismico),  con  conseguente  necessita'   di ottenere,  prima  di  iniziare  la   costruzione,   un'autorizzazione

preventiva, mentre nelle zone 3 e  4  si  applicano  quelle  previste dall'art. 93 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza  che e' sufficiente  ottenere  l'attestazione  di  avvenuto  deposito  del progetto.

    Successivamente, in attuazione della legge regionale 19  dicembre 2008, n.  36  (art.  7,  comma  4:  "La  Regione  avvia  il  graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi,  favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione,  concertazione  e  raccordo  idonee  a  garantire   il rispetto del principio di leale collaborazione."), e' stato  disposto il conferimento agli enti locali delle funzioni regionali in  materiadi deposito denunce, controlli e rilascio autorizzazioni

    Con D.P.G.R. 29 giugno 2010, n. 771 (BURP n. 113  del    luglio 2010)  e'  stata  differita  al    gennaio   2011   la   decorrenza dell'esercizio delle suddette  funzioni  in  capo  al  Sistema  delle AA.LL. (Province e Comuni).

    Pertanto nelle zone  sismiche  classificate  a  bassa  sismicita' (zone 3 e 4), vige il regime di cui all'art. 93 del citato D.P.R. che prevede che, chiunque intenda  procedere  ad  attivita'  edilizia  e' tenuto a darne preavviso scritto, prima dell'inizio  dei  lavori,  al competente  Ufficio  Comunale,  ovvero,  allo  Sportello  Unico   per l'Edilizia Comunale, ove costituito, allegando in  duplice  copia  il relativo progetto con l'elenco analitico degli  elaborati  tecnici  e degli atti amministrativi del progetto.

    Successivamente, l'Ufficio Provinciale competente,  procede  alla verifica della  completezza  degli  atti  tecnici  ed  amministrativi prodotti, in adempimento a quanto disposto al punto  3  dell'art.  93 del D.P.R. n. 380/01, eventualmente richiedendo integrazioni in  caso

di carenze, trasmettendo al committente  dell'attivita'  edilizia  e, per  conoscenza,  al  competente  Ufficio  Comunale,   ovvero,   allo Sportello   Unico   per   l'Edilizia   Comunale,   ove    costituito, l'attestazione di avvenuto deposito unitamente ad una  copia  vistata

del progetto depositato.

    L'art. 2 della l.r. Puglia n. 6/2013, invece, nel prevedere  che, nelle zone  a  basso  grado  di  sismicita'  ("3"  e  "4")  i  comuni individuati  dall'Associazione  nazionale  dei  Comuni   d'Italia   e l'Unione delle Province Italia  Puglia  "sono  autorizzati  (...)  al

rilascio diretto delle attestazioni  di  avvenuto  deposito,  di  cui all'art. 93 del testo unico (...) previa verifica  della  completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli  atti all'amministrazione provinciale competente per territorio", introduce una disposizione che e' suscettibile di porsi  in  contrasto  con  la normativa statale richiamata, nella parte in cui omette di richiamare il necessario rispetto delle norme tecniche adottate dal Ministero  e delle disposizioni in materia di opere di conglomerato cementizio  di cui all'art. 65 del T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

    Mentre, dunque, in precedenza l'attestazione di avvenuto deposito del progetto veniva rilasciata  dall'Ufficio  Provinciale  competente (avendo la Regione delegato alle Province le relative funzioni), dopo aver verificato la completezza degli atti tecnici  ed  amministrativi prodotti alla luce della normativa statale, la nuova  norma  consente

ad alcuni  Comuni  di  rilasciare  essi  stessi  le  attestazioni  di avvenuto deposito prima della trasmissione del progetto  agli  uffici provinciali  ed  a  seguito  di  una  mera  verifica  estrinseca   di completezza della prescritta documentazione, senza alcun  riferimento alla necessita' di valutare la  predetta  completezza  alla  luce  di quanto prescritto dalle norme tecniche adottate dal Ministero e dalle disposizioni in materia di opere di conglomerato  cementizio  di  cui all'art. 65 del T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

    Sussiste, pertanto, una discrepanza  con  quanto  previsto  dalla normativa statale, che affida ai Comuni una mera funzione di verifica estrinseca della documentazione  prodotta,  mentre  la  verifica  del rispetto della normativa tecnica statale e' affidata alla Regione (la quale, come nel  caso  in  esame,  puo'  delegarla  alla  Provincia).

Infatti, benche' nell'ipotesi  di  cui  all'art.  93  del  D.P.R.  n. 380/2001 non venga effettuato, come accade nelle zone ad alto rischio sismico, un approfondito esame  tecnico  del  progetto,  destinato  a sfociare in un vero e proprio provvedimento  autorizzativo,  tuttavia non puo' trascurarsi che nel quadro delineato dalla normativa statale

le Regioni (o  Province)  effettuano  comunque  una  valutazione  del contenuto  tecnico  del  progetto,  ancorche'  tale  valutazione  sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale.

    Ove, infatti, non  sussistesse  tale  valutazione  del  contenuto tecnico  del  progetto  non  avrebbe   avuto   senso   prevedere   la trasmissione del progetto agli organi regionali (o provinciali).

    Solo a seguito di quest'ultima verifica, infatti, la  Regione  (o la  Provincia)  rilascia  l'attestazione  di  avvenuto  deposito  del progetto.

    La nuova norma adottata dalla Regione Puglia, invece, consente ai Comuni di rilasciare direttamente l'attestazione di avvenuto deposito pur senza che sia stata  effettuata  alcuna  verifica  del  rispetto, almeno formale, della normativa tecnica statale.

    Ora, la materia  antisismica  e  quella  per  le  costruzioni  in conglomerato cementizio armato rientrano nella competenza concorrente di Stato e Regioni ex art.  117  Cost.,  comma  3,  rientrando  dette materie  nell'ambito  delle  materie  "governo  del   territorio"   e

"protezione  civile"  e  dovendo,  pertanto,  la  Regione  legificare rispettando i principi fondamentali della legislazione statale.

    Nel caso di specie, invece, la Regione Puglia non  ha  rispettato la normativa statale di riferimento e, pertanto, con riferimento alla disposizioni recate  dalla  citata  legge  regionale  n.  6/2013,  si rilevano profili di illegittimita' costituzionale ai sensi  dell'art. 117 comma 2, lett. h) Cost.

 

                               P.Q.M.

 

    Voglia  dichiarare   fondata   la   questione   di   legittimita' costituzionale relativa alle  norme  in  epigrafe  e  per  l'effetto, dichiarare l'incostituzionalita' delle  predette  norme  per  eccesso

dalla competenza della Regione Puglia.

 

        Roma, 11 marzo 2013

 

                   L'Avvocato dello Stato: Tortora

 

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