Ricorso n. 47 del 26 aprile 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 Aprile 2005 - 26 Aprile 2005 , n. 47
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 20 del 18-5-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;
Nei confronti della Regione Abruzzo in persona del presidente
della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 6 del 25
febbraio 2005 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo
(Legge finanziaria regionale 2005)» ed in particolare per quanto
disposto negli:
1) art. 21, laddove prevede la concessione di agevolazioni a
favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la
realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, senza far
riferimento agli obiettivi fissati nel Programma nazionale della
ricerca (PNR), cosi' contrastando con l'art. 117, comma 3, della
Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di
«ricerca scientifica e tecnologica» di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
del d.lgs. n. 204/1998;
2) articoli 27 e 28 che dispongono l'inquadramento del
personale ivi contemplato in categorie superiori a quelle di
appartenenza, cosi' ponendosi in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma e
con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce
l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso
pubblico (sent. n. 194/2002, 372/2002, 274/2003);
3) art. 31, che prevede l'attribuzione di qualifiche
funzionali superiori al personale iscritto al registro dei
Divulgatori agricoli, come si evince dalla tabella di corrispondenza
di cui al comma 2, del medesimo articolo per contrasto con gli
articoli 3, 51, 97 1 e 3 comma;
4) articoli 35 e 39, che rispettivamente prevedono che il 60%
dei posti vacanti della qualifica di dirigente venga coperto mediante
un concorso interno (art. 35), nonche' l'inquadramento del personale
nei ruoli organici del Consiglio regionale attualmente in servizio
presso le commissioni consiliari, tramite procedura concorsuale
riservata, cosi' violando il principio costituzionale dell'accesso
agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3,
51 e 97, 10 e 3 comma della Costituzione, come ribadito dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale;
5) art. 40 prevede l'estensione degli effetti della legge
n. 39/2004 - che dispone ope legis e retroattivamente l'attribuzione
di un livello superiore al personale interno della Regione che abbia
ricoperto l'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi
consiliari - anche al personale di supporto agli organi elettivi
della giunta regionale, di cui alla legge regionale n. 17/2001. Tale
norma e' illegittima, in quanto la legge regionale n. 39/2004, e'
stata gia' impugnata dal Governo per contrasto con l'art. 97, commi 1
e 3, della Costituzione, che stabilisce l'accesso ad un livello
superiore mediante superamento di concorso pubblico, nonche' con i
principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della
pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione;
6) art. 41, che prevede ai commi 1 e 2, l'inquadramento, nel
ruolo organico del Consiglio regionale e della giunta, del personale
assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o
con contratto di collaborazione professionale (comma 1), previo
espletamento di corso concorso riservato esteso anche al personale
regionale di ruolo (comma 2) nonche' dispone l'accesso ad un profilo
professionale superiore al personale che ha svolto le funzioni di
vice direttore del B.U.R.A., attraverso una selezione riservata,
cosi' ponendosi in contrasto con l'art. 97, comma 1 e 3 della
Costituzione.
Medesime considerazioni vengono formulate per gli articoli 42 e
203 che prevedono rispettivamente la trasformazione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
P. Q. M.
Si chiede che le disposizioni degli articoli della legge
regionale Abruzzo n. 6 siano dichiarate costituzionalmente
illegittime.
Sara' prodotta:
1) Delibera Consigli dei ministri 15 aprile 2005;
2) Relazione sulla legge regionale n. 6/2005.
L'avvocato dello Stato: Aldo Linguiti
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 20 del 18-5-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato;
Nei confronti della Regione Abruzzo in persona del presidente
della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 6 del 25
febbraio 2005 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo
(Legge finanziaria regionale 2005)» ed in particolare per quanto
disposto negli:
1) art. 21, laddove prevede la concessione di agevolazioni a
favore di piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per la
realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, senza far
riferimento agli obiettivi fissati nel Programma nazionale della
ricerca (PNR), cosi' contrastando con l'art. 117, comma 3, della
Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di
«ricerca scientifica e tecnologica» di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
del d.lgs. n. 204/1998;
2) articoli 27 e 28 che dispongono l'inquadramento del
personale ivi contemplato in categorie superiori a quelle di
appartenenza, cosi' ponendosi in contrasto con i principi
costituzionali di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma e
con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che stabilisce
l'accesso ad un livello superiore mediante superamento di un concorso
pubblico (sent. n. 194/2002, 372/2002, 274/2003);
3) art. 31, che prevede l'attribuzione di qualifiche
funzionali superiori al personale iscritto al registro dei
Divulgatori agricoli, come si evince dalla tabella di corrispondenza
di cui al comma 2, del medesimo articolo per contrasto con gli
articoli 3, 51, 97 1 e 3 comma;
4) articoli 35 e 39, che rispettivamente prevedono che il 60%
dei posti vacanti della qualifica di dirigente venga coperto mediante
un concorso interno (art. 35), nonche' l'inquadramento del personale
nei ruoli organici del Consiglio regionale attualmente in servizio
presso le commissioni consiliari, tramite procedura concorsuale
riservata, cosi' violando il principio costituzionale dell'accesso
agli impieghi delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3,
51 e 97, 10 e 3 comma della Costituzione, come ribadito dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale;
5) art. 40 prevede l'estensione degli effetti della legge
n. 39/2004 - che dispone ope legis e retroattivamente l'attribuzione
di un livello superiore al personale interno della Regione che abbia
ricoperto l'incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi
consiliari - anche al personale di supporto agli organi elettivi
della giunta regionale, di cui alla legge regionale n. 17/2001. Tale
norma e' illegittima, in quanto la legge regionale n. 39/2004, e'
stata gia' impugnata dal Governo per contrasto con l'art. 97, commi 1
e 3, della Costituzione, che stabilisce l'accesso ad un livello
superiore mediante superamento di concorso pubblico, nonche' con i
principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della
pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione;
6) art. 41, che prevede ai commi 1 e 2, l'inquadramento, nel
ruolo organico del Consiglio regionale e della giunta, del personale
assunto con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale e/o
con contratto di collaborazione professionale (comma 1), previo
espletamento di corso concorso riservato esteso anche al personale
regionale di ruolo (comma 2) nonche' dispone l'accesso ad un profilo
professionale superiore al personale che ha svolto le funzioni di
vice direttore del B.U.R.A., attraverso una selezione riservata,
cosi' ponendosi in contrasto con l'art. 97, comma 1 e 3 della
Costituzione.
Medesime considerazioni vengono formulate per gli articoli 42 e
203 che prevedono rispettivamente la trasformazione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato e dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
P. Q. M.
Si chiede che le disposizioni degli articoli della legge
regionale Abruzzo n. 6 siano dichiarate costituzionalmente
illegittime.
Sara' prodotta:
1) Delibera Consigli dei ministri 15 aprile 2005;
2) Relazione sulla legge regionale n. 6/2005.
L'avvocato dello Stato: Aldo Linguiti