Ricorso n. 47 del 6 agosto 2018 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 36 del 2018-09-12)
Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato C.F. …, fax … presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC … nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Campania n. 23 del 30 maggio 2018, recante la «Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualita' 2018.», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 38 del 31 maggio 2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2018.
1. La legge Regionale della Campania n. 23/2018, indicata in epigrafe, come esplicita lo stesso titolo, reca la variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 e, in particolare, per l'annualita' 2018.
Con l'art. 1, intitolato «Variazione di bilancio», citato in epigrafe, la Regione, nel quadro dell'iniziativa di ristrutturazione delle societa' regionali che operano nel settore ambientale, ha destinato la somma di euro 6.750.000,00 a favore della societa' Campania Ambiente e Servizi S.p.A., a titolo di ricapitalizzazione, per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate dalla gestione societaria. (1)
E' avviso del Governo che, con la predetta norma, la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti.
Motivi
1. L'art. 1 della legge Regione Campania n. 23/2018 viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE - Trattato di Funzionamento dell'Unione europea.
1.1. L'art. 1 della legge regionale n. 23/2018 citata, all'art. 1, prevede, come gia' illustrato supra, che la Regione, nel quadro dell'iniziativa di ristrutturazione delle societa' regionali che operano nel settore ambientale, destini la somma di euro 6.750.000,00 a favore della societa' Campania Ambiente e Servizi S.p.A., a titolo di ricapitalizzazione, per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate dalla gestione societaria.
Tale operazione si configura come un aiuto di stato e costituisce, quindi, una misura illegittima, disposta ed entrata in vigore senza la preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE.
Al riguardo, si sottolinea che, come statuito dalla giurisprudenza costituzionale in fattispecie analoga «sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, primo comma, Costituzione, in relazione agli articoli 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - (...) le disposizioni regionali che prevedono un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato e la Regione, pur essendo tenuta alla notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012, ha attribuito il detto finanziamento in difetto della prescritta notificazione». (sentenza n. 249/2014, punto 3. del Considerato in diritto).
In particolare, l'art. 1 della legge regionale n. 23/2018 citata prevede un'agevolazione, (consistente nell'erogazione della somma di euro 6.750.000,00) senz'altro riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato, in concreto nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari), entro il quale l'intervento puo' essere qualificato «de minimis» e, pertanto, puo' essere sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all'adempimento delle quali e' tenuta anche la Regione.
Con la sentenza n. 299/2013, come osservato in dottrina in sede di commento alla sentenza, e' stata formulata «un'efficace sintesi» dei requisiti costituivi della nozione di aiuto di Stato come individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza eurounitaria (punto 3. del Considerato in diritto). «Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall'art. 107 TFUE (in precedenza art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunita' europea), consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri».
«I requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere cosi' sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneita' di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; e) idoneita' dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell'intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilita' come aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis»).
«La nozione di aiuto di Stato e' quindi di natura complessa e l'ordinamento comunitario riserva alla competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, la verifica della compatibilita' dell'aiuto con il mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore. Questa Corte ha gia' precisato che "Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioe' dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed e' solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto" (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea.» (principi riaffermati dalla successiva costante giurisprudenza, per tutte, sentenza n. 179/2015, in particolare, i punti 2., 3. e 3.1. del Considerato in diritto).
Inoltre, come ricordato nella citata sentenza n. 299/13, l'art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», stabilisce che «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata».
L'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 TCE (ora articoli 107 e 108 TFUE) agli aiuti d'importanza minore («de minimis») dispone che «1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3. 2.
L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 eur nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 eur nell'arco di tre esercizi finanziari».
La norma regionale impugnata prevede, quindi, un'agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato.
La Regione Campania rientra certamente tra i soggetti onerati - ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 - della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
L'ammontare dell'agevolazione attribuita alla societa' Campania Ambiente e Servizi S.p.A (euro 6.750.000,00) risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento, in base alla c.d. regola «de minimis», puo' essere sottratto alle procedure di verifica preventiva di competenza della Commissione europea.
Sotto il profilo dell'accertamento se il soggetto pubblico conferente l'aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea - accertamento di spettanza del giudice nazionale - risulta di palmare evidenza che la Regione Campania ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalita' e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE.
1.2. Inoltre, le operazioni societarie finanziate con l'art. 1 citato non appaiono conformi al c.d. criterio, di matrice comunitaria, dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, in base al quale nei confronti delle imprese pubbliche la condotta imprenditoriale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella dell'imprenditore privato, secondo logiche di profitto (sentenza n. 249/14 citata, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Si osserva, inoltre, che il mercato in cui opera la societa' Campania Ambiente e Servizi S.p.A., e' il mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali, ossia un mercato libero dove occorre garantire ai soggetti pubblici e privati che vi operano la possibilita' di agire in regime di libera concorrenza europea, evitando che l'intervento pubblico a favore di un'impresa si traduca in un potenziale vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.
Non puo', dunque, ritenersi che la societa' in questione non operi su un mercato in competizione con altri operatori, non aperto ad operatori terzi, avendo detta societa' Campania Ambiente e Servizi S.p.A. operato finora in un regime di sostanziale monopolio; tale circostanza non esprime, infatti, alcuna specifica valenza, dovendosi ritenere che proprio il regime di monopolio, oltretutto favorito dagli aiuti di Stato, costituisca, invece, alterazione del regime di libera concorrenza e che, in ogni caso, il settore dei «servizi pubblici locali» sia un mercato che, al pari degli altri, deve essere aperto alla concorrenza comunitaria dei soggetti che vi operano.
2. Le regole in materia di aiuti di Stato sono, peraltro, certamente applicabili alle societa' in house.
La giurisprudenza nazionale ed europea, infatti, sul punto non lascia dubbi sul fatto che anche le societa' in house possono essere destinatarie di ordini di recupero di aiuti di Stato illegittimamente ricevuti.
La Corte suprema di cassazione, Sezione V, in base a una giurisprudenza che puo' dirsi ormai consolidata, con la recente sentenza 13 luglio 2017, n. 17240, ha condannato le societa' in house alla restituzione di aiuti fiscali illegittimamente ricevuti, affermando che «risulta del tutto irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali, che e' mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di potenziale vantaggio rispetto ai concorrenti». (in senso conforme, sentenze, id., 31 gennaio 2017, n. 2396; 28 giugno 2017, n. 16073; 31 ottobre 2017, n. 25899).
(1) Art. 1 Variazione di bilancio. In vigore dal 1° giugno 2018. 1. Al fine di consentire adeguata iniziativa di ristrutturazione delle societa' regionali operanti in materia ambientale e attuare quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale del 23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale) la societa' Campania Ambiente e Servizi S.p.A., e' destinataria di un intervento finanziario a titolo di ricapitalizzazione ex art. 2447 del codice civile, anche per il ripianamento delle perdite maturate dalla gestione di cui con la presente legge si riconosce la legittimita', e di parziale ricostituzione del capitale al valore originario di cui all'art. 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. legge finanziaria regionale 2012) nella misura di euro 6.750.000,00. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Missione 9, Programma 1, Titolo 3 e' incrementata di euro 6.750.000,00 mediante prelevamento di euro 5.223.844,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I di euro 1.526.156,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Annualita' 2018.
P. Q. M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 1 della legge regionale Campania n. 23 del 30 maggio 2018, recante la «Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualita' 2018.» indicato in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018.
Roma, 30 luglio 2018
Il vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri