Ricorso n. 47 del 9 aprile 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 aprile 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 19 del 2015-05-13)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale:
…, per il ricevimento degli atti, fax .. e pec:
…) presso i cui uffici e'
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Lombardia in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale degli artt. 70, commi 2, 2-bis, 2-ter e
2-quater e 72, commi 4, 5 e 7 lett. e) e g), della legge regionale n.
2 del 3 febbraio 2015, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2015, recante "Modifiche alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per
servizi religiosi", giusta delibera del Consiglio dei Ministri in
data 12 marzo 2015.
La Regione Lombardia ha dettato disposizioni in materia di
governo del territorio modificando la previgente Legge Regionale n.
12 dell'11 marzo 2005 "Legge per governo del territorio" con
riferimento alle norme contenute nel capo III - intitolato Norme per
la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a
servizi religiosi - in relazione specificamente negli articoli 70 e
72.
Precisamente, l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 2/2015 ha
sostituito il comma 2 dell'art. 70, L.R. 12/2005 ulteriormente
aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Pertanto, il contenuto dell'art. 70 della L.R. 12/2005 -
riportante testualmente:
"1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere,
conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di
attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da
effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in
materia di culto della Chiesa Cattolica;
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli
enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base
a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa,
organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli
interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano
il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e previa
stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni
interessate;
3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente
legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti
a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e
della Regione, nonche' in atti o provvedimenti amministrativi dei
comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali".
E' stato cosi' modificato dalla L.R. 2/2015:
"1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere,
conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di
attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da
effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in
materia di culto della Chiesa Cattolica;
2.2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli
enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha gia'
approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'art. 8, terzo
comma, della Costituzione;
2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi'
agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti
requisiti:
a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello
territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune
nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente
capo;
b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle
loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori
della Costituzione.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2
e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il
comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la
possibilita' della risoluzione o della revoca, in caso di
accertamento da parte del comune di attivita' non previste nella
convenzione;
2-quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione
delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e
nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche
composizione e modalita' di funzionamento, una consulta regionale per
il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente
legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti
a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e
della Regione, nonche' in atti o provvedimenti amministrativi dei
comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali".
Anche l'art. 72 - la cui versione precedente era:
«Art. 72 - (Rapporti con la pianificazione comunale). - 1. Nel
piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono
attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature
stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate
sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli
enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70. Le attrezzature
religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito
della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale di cui all'art. 9, senza necessita' di
regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d'uso.
2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose
esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti
residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura
nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze
rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art.
70. Su istanza dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature
religiose sono preferibilmente localizzate in continuita' con quelle
esistenti.
3. In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il
piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree
destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse
sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette
attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate,
nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base
delle istanze all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente
competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre
confessioni religiose di cui all'art. 70.
4. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le
altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse
sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto
istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle
rispettive confessioni».
E' stato modificato, anche nella intitolazione, ed integrato come
segue:
«Art. 72 - (Piano per le attrezzature religiose). - 1. Le aree
che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle
attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle
attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei
servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle
esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle
confessioni religiose di cui all'art. 70.
2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone
il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non puo' essere
installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui
all'art. 70.
3. Il piano di cui al comma 1 e' sottoposto alla medesima
procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all'art.
13.
4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano
di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni,
comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze
dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al
fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva
l'autonomia degli organi statali. Resta ferma la facolta' per i
comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie
e dell'ordinamento statale.
5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature
religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle
attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi
per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"».
Decorso detto termine il piano e' approvato unitamente al nuovo PGT.
6. Il piano delle attrezzature religiose puo' avere valenza
sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che
individua il comune capofila. La procedura di cui all'art. 4 deve
avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e
conclusivo della procedura e' unico e ne e' responsabile il comune
capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale
costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno
aderito alla convenzione di cui sopra.
7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra
l'altro:
a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente
dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o
l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria
o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento
con onere a carico dei richiedenti;
c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare
alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite
con deliberazione della Giunta regionale;
d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura
non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento
dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi
puo' prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su
coefficienti di superficie convenzionali;
e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza
esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne
monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della
polizia locale o forze dell'ordine;
f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonche'
l'accessibilita' alle strutture anche da parte di disabili;
g) la congruita' architettonica e dimensionale degli edifici
di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del
paesaggio lombardo, cosi' come individuate nel PTR.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge
recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge
per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle
attrezzature per servizi religiosi".
Ebbene, e' avviso del Governo che, con tali disposizioni
modificative ed integrative, la Regione Lombardia abbia travalicato i
limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza
legislativa, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei
seguenti
Motivi
1. Violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost. in relazione all'art. 70,
commi 2 e 2-bis, lett. a), L.R. 2/2015.
La nuova formulazione dell'art. 70 va a specificare la norma
previgente - che prevedeva, come sopra riportato, che "2. Le
disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle
altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri
desumibili dall'ordinamento..." - attraverso l'introduzione nel comma
2-bis, oltre alla "presenza diffusa, organizzata e consistente a
livello territoriale e un significativo insediamento nell''mbito del
comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal
presente capo;" anche che "i relativi statuti esprimono il carattere
religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei
principi e dei valori della Costituzione".
Prescindendo, per il momento da quest'ultima previsione, che
sara' esaminata nel 2° motivo di ricorso relativo alla violazione del
comma 2-quater, dell'art. 70, deve osservarsi che, restando
sostanzialmente invariato il 1° comma - che recita "La Regione ed i
comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al
presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune
destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti
istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa
Cattolica". - la nuova formulazione dei commi 2 e 2-bis - sopra
riprodotti - introducono un'irragionevole disparita' di trattamento a
danno delle confessioni acattoliche prive di intesa o con intesa non
ancora approvata con legge, rispetto alla Chiesa Cattolica e alle
altre confessioni religiose con intesa gia' approvata con legge.
In proposito, deve rilevarsi che la tutela della liberta'
religiosa per le confessioni diverse dalla cattolica esige cura e
attenzione particolari nella considerazione che le condizioni di
queste confessioni (ancor piu' di quelle di nuova formazione) sono
disagiate e precarie proprio in materia di edifici di culto e di
attrezzature religiose essenziali. Frapporre ostacoli alla loro
liberta' di culto, interponendo difficolta' o complicazioni
amministrative, finanziarie, logistiche, alla costruzioni di nuovi
templi, significa violare i principi costituzionali di liberta'
religiosa e di eguaglianza dei cittadini.
Pertanto, la previsione contenuta nel comma 2 - secondo cui le
disposizioni del capo III si applicano agli enti delle altre
confessioni religiose con cui sia intercorsa intesa con lo Stato - ed
il previsto requisito della presenza diffusa e consistente a livello
territoriale - di cui alla lett. a) del comma 2-bis - violano gli
artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, perche' irragionevolmente
discriminano tra soggetti portatori di interessi identici (la
proclamazione delle rispettive fedi) e, quindi, limitano e
impediscono l'esercizio della liberta' religiosa, diritto
fondamentale ed inviolabile, e di professare la propria fede
religiosa in forma associata e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto.
In proposito, la Corte costituzionale ha ritenuto che il rispetto
dei principi di liberta' religiosa e di uguaglianza deve essere
garantito "in riferimento al medesimo diritto di tutti gli
appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire
delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla medesima
disciplina comune dettata dallo Stato perche' ciascuno possa in
concreto piu' agevolmente esercitare il culto della propria lode
religiosa" e, pertanto, "ne consegue che qualsiasi discriminazione in
danno dell'una o dell'altra fede religiosa e' costituzionalmente
inammissibile in quanto contrasta con il diritto di liberta' e con il
principio di uguaglianza.... E' determinante la finalita' che
caratterizza la disposizione impugnata e l'effetto che ne discende:
finalita' ed effetto essendo quelli di facilitare l'esercizio del
culto, l'agevolazione non puo' essere subordinata alla condizione che
il culto si riferisca ad una confessione religiosa la quale abbia
chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo
Stato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione". (Corte
costituzionale, sent. n. 195/1993).
2. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. c) Cost. in riferimento
all'art. 70, commi 2-bis, lett. b) e 2-quater, L.R. 2/2015.
In una lettura congiunta dei due commi 2-bis e 2-quater dell'art.
70, della L.R. in esame, con riferimento alle confessioni religiose,
il comma 2-bis, sub lett. b) prevede che "i relativi statuti
esprimono il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e
il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione", e che, ai
sensi del successivo comma 2-quater, "Per consentire ai comuni la
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo,
viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che
stabilisce anche composizione e modalita' di funzionamento, una
consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e
obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis.
La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale".
E' evidente che tali previsioni modificative si pongono in
sensibile contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. c) della
Costituzione laddove la valutazione dei requisiti di cui al comma
2-bis (presenza diffusa, organizzata e consistente a livello
territoriale e significativo insediamento nell'ambito del comune nel
quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente
capo, carattere religioso delle finalita' istituzionali e rispetto
dei principi e dei valori della Costituzione da parte degli enti
delle confessioni religiose) viene, ai sensi del comma 2-quater,
affidata a una "consulta regionale", da nominarsi con provvedimento
della Giunta regionale, competente al rilascio di un parere
preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al
menzionato comma 2 bis. Infatti, l'attribuzione a un organo regionale
del compito di valutare la conformita' dello statuto regolante l'ente
di natura religiosa ai principi e ai valori della Costituzione,
determina una lesione della sfera di attribuzione alla competenza
esclusiva dello Stato della materia dei rapporti tra la Repubblica e
le confessioni religiose, di cui all'art. 117, comma 2, lett. c)
Cost.
3. Violazione dell'art. 19 Cost. in riferimento al comma 2-ter
dell'art. 70 L.R. 2/2015.
Il comma 2-ter, dell'art. 70 della L.R. 2/2015 sancisce "Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle
confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una
convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le
convenzioni prevedono espressamente la possibilita' della risoluzione
o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di
attivita' non previste nella convenzione".
Si ritiene che la previsione della risoluzione o revoca in caso
di accertamento di attivita' non previste nella convenzione, sia
formula troppo generale e generica, dal momento che ben puo' un ente
di culto svolgere anche attivita' diverse da quelle di religione o di
culto (es., culturale o sportiva per i giovani), purche' sempre nel
rispetto delle leggi italiane che regolano tali attivita'.
Pertanto, si ritiene che il comma 2-ter, che accorda la facolta'
di revoca unilaterale da parte del comune, e' suscettibile di violare
la liberta' di religione e di culto di cui all'art. 19 Cost.
4. Violazione dei principi europei ed internazionali in materia di
liberta' di religione e di culto consacrati nell'art. 117, comma 1 e
2, lett. a) Cost. in riferimento ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
L.R. 2/2015.
Anche l'Unione Europea garantisce la liberta' religiosa e
l'eliminazione delle discriminazioni basate sull'appartenenza
religiosa. Il Trattato di Lisbona e l'obbligatorieta' della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonostante rimanga
prerogativa dell'ordinamento nazionale di ogni singolo Stato membro
la definizione dello status di cui godono le confessioni,
associazioni e comunita' religiose, esplicite disposizioni
comunitarie, salvaguardano la liberta' religiosa e contrastano la
discriminazione religiosa.
Per quanto riguarda i Trattati, gli artt. 10 e 17 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definiscono l'impegno
dell'Unione nel perseguire la lotta alle discriminazioni fondate
anche sulla religione nell'elaborazione e nell'attuazione delle
politiche europee, affermando anche il principio del dialogo con le
confessioni religiose e salvaguardando i sistemi nazionali di
disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose di ciascuno
Stato membro. In aggiunta, all'art. 19 del TFUE, viene sancita la
competenza dell'Unione nell'elaborazione di opportuni provvedimenti
per combattere le discriminazioni fondate anche sulla religione: in
tal modo l'Unione diviene soggetto attivo in questa materia, con i
conseguenti riflessi sugli ordinamenti nazionali.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenuta
dal 1° dicembre 2009 vincolante per gli Stati membri al pari dei
Trattati, prevede agli artt. 10, 21 e 22 che "l'Unione rispetta la
diversita' religiosa", che la liberta' religiosa "include la liberta'
di cambiare religione o convinzione, cosi' come la liberta' di
manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante
il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti" e che
"e' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura [...]".
Anche il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite,
nell'esercizio della sua funzione di interprete del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che la
liberta' di religione e il diritto di manifestare il proprio credo
comprendono una vasta gamma di atti.
Il concetto di culto, infatti, si estende a tutti gli atti che
sono espressione diretta di fede, come ad esempio la costruzione di
luoghi di culto, l'uso di formule e oggetti rituali, l'utilizzo di
simboli e il rispetto di ferie e giorni di riposo.
Il diritto di professare liberamente la propria religione si
traduce, quindi, anche nell'utilita' concreta relativa alla
costruzione e/o utilizzo di luoghi appositamente dedicati alla
preghiera e alla discussione delle questioni riguardanti gli
interessi sociali e culturali della comunita' cui l'individuo
appartiene. (par. 4 del General Comment all'art. 18 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici (30.VII.1993).
Pertanto, conformemente all'art. 18, gli Stati hanno l'obbligo di
adottare misure infrastrutturali e condizioni favorevoli per
facilitare lo sviluppo libero e non discriminatorio delle comunita'
religiose e dei loro membri. Il terzo comma del citato art. 18 del
Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce,
inoltre, che "la liberta' di manifestare la propria religione o il
proprio credo puo' essere sottoposta unicamente alle restrizioni
previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della
sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o della sanita' pubblica,
della morale pubblica o degli altri diritti e liberta' fondamentali".
Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha osservato (Par.
8) che il terzo comma dell'art. 18 deve essere interpretato
restrittivamente: non sono ammesse restrizioni se non per i motivi
sopra specificati e tali limitazioni possono essere applicate solo
per gli scopi cui sono stati prescritti e devono essere proporzionate
e direttamente correlate a tali specifici scopi. Le restrizioni,
inoltre, non possono essere imposte o applicate per fini
discriminatori.
5. Violazione degli artt. 117, comma 2, lett. h) e 118, comma 3,
della Costituzione in relazione all'art 72, comma 4 e comma 7, lett.
e) L.R. 2/2015.
Come premesso, la L.R. 2/2015 ha modificato anche l'art. 72 della
L.R. 12/2005.
Il comma 4 del nuovo art. 72 - intitolato "Piano per le
attrezzature religiose" - stabilisce "Nel corso del procedimento per
la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i
pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e
rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali
di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di
sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali.
Resta ferma la facolta' per i comuni di indire referendum nel
rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale".
Tale comma, quindi, prevede che nell'ambito del procedimento per
la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, vengano
acquisiti i pareri, tra gli altri, di esponenti rappresentanti delle
forze dell'ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e di
prefettura, al fine di valutare possibili profili di sicurezza
pubblica.
Tutto cio' viola l'art. 117, comma 2, lett. h) della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la
materia dell'ordine pubblico e della sicurezza ma anche l'art. 118,
comma 3, della Costituzione, che affida alla sola legge statale il
potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nella materia della sicurezza pubblica.
Del pari, la previsione di cui al comma 7, lett. e) dello stesso
art. 72, in ordine alla possibilita' che il piano preveda "la
realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno
all'edificio, con onere a carico del richiedente, che monitori ogni
punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o
forze dell'ordine", contrasta sia con il citato art. 117, comma 2,
lett. h), della Costituzione che con l'art. 118, comma 3, della
Costituzione, che affida alla sola legge statale il potere di
disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia
della sicurezza pubblica.
A proposito della materia della sicurezza pubblica, codesta Corte
costituzionale con la sentenza n. 45 del 1957 rileva "doversi
ritenere insussistente nel nostro ordinamento giuridico la regola che
ad ogni liberta' costituzionale possa corrispondere un potere di
controllo preventivo da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza,
in ordine ai futuri comportamenti del cittadino". Ed anche che "la
promozione della legalita', in quanto tesa alla diffusione dei valori
di civilta' e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non
e' attribuzione monopolistica, ne' puo' divenire oggetto di contesa
tra i distinti livelli di legislazione e di governo: e' tuttavia
necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una
competenza propria della Regione, per esempio nell'ambito
dell'organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano
strumenti di politica criminale, ne', in ogni caso, generino
interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di
prevenzione e repressione dei reati (da ultimo, sentenza n. 325 del 2
dicembre 2011)".
6. Violazione dell'art. 19 della Costituzione in riferimento all'art.
72, comma 4, ultimo periodo, della L.R. 2/2015.
L'ultimo periodo del comma 4 del nuovo art. 72 della L.R. n.
12/2005 contiene la previsione: "Resta ferma la facolta' per i comuni
di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e
dell'ordinamento statale".
La disposizione prevede dunque la possibilita' per i comuni, in
merito agli anzidetti piani, di indire referendum.
Tale previsione, oltre a creare un'ulteriore aggravio nel
procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature
religiose, consentendo che la possibilita' di destinare aree ad
attrezzature religiose sia subordinata a decisioni espressione di
maggioranze politiche o culturali o altro, e' suscettibile di violare
l'art. 19 della Costituzione, che garantisce la liberta' religiosa.
In proposito, la Corte costituzionale gia' nel 1958 chiari' che
"con l'art. 19 il legislatore costituente riconosce a tutti il
diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in
privato o in pubblico il culto, col solo e ben comprensibile, limite
che il culto non si estrinsechi in riti contrari al buon costume. La
formula di tale articolo non potrebbe, in tutti i suoi termini,
essere piu' ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni
del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione
essenziale del suo pubblico esercizio, l'apertura di templi ed
oratori e la nomina dei relativi ministri". (Sent. Cort. Cost. n.
59/1958).
7. Violazione degli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione in relazione
al comma 7, lett. g) dell'art. 72 della L.R. 2/2015.
La previsione contenuta nel comma 7, lett. g), dell'art. 72 della
L.R. n. 12/2005, e' suscettibile di applicazioni discriminatorie ed
e' priva di intrinseca logicita'.
Come visto, esso prevede "la congruita' architettonica e
dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche
generali e peculiari del paesaggio lombardo, cosi' come individuate
nel PTR". Considerato che per loro natura, in Italia e in tutto il
mondo, gli edifici di culto presentano specificita' stilistiche e
architettoniche derivate dalla storia nazionale e da quella delle
singole confessioni religiose, che non possono essere ignorate o
censurate sulla base delle "caratteristiche generali e peculiari del
paesaggio lombardo" (formula gia' per se' ambigua e non priva di una
qualche inafferrabilita' concettuale), la formula si presta ad
applicazioni cosi' ampiamente discrezionali da consentire facilmente
effetti discriminatori verso alcuni enti religiosi e non verso altri.
Pertanto, il comma 7, lett. g) dell'art. 72 della L.R. n.
12/2005, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. n.
2/2015, consentendo effetti discriminatori verso alcuni enti
religiosi e non verso altri; viola gli artt. 3, 8 e 19 della Cost.,
che garantiscono, in condizioni di uguaglianza, la libera professione
di fede religiosa.
8. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. e dell'art. 3
D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968 in relazione al comma 5,dell'art.
72, L.R. 2/2015.
Il comma 5 del nuovo art. 72, cosi' come sostituito dall'art. 1,
comma 1, lett. c) della legge regionale in esame, stabilisce che i
comuni che "intendono prevedere nuove attrezzature religiose" sono
tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose,
con cio' stabilendo che i comuni hanno la facolta' e non l'obbligo di
prevedere nuove attrezzature religiose.
La disposizione contrasta con l'art. 3 del decreto del Ministero
dei lavori pubblici n. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17, della legge 6 agosto 1967, n. 765), che nel
determinare i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, ha stabilito che nei piani regolatori comunali,
ai sensi dell'art. 17, della legge 765/1967, debbano essere
individuati almeno 2 mq per abitante da destinare ad attrezzature di
interesse comune, tra cui quelle religiose.
Pertanto, il comma 5, dell'art. 72, della l.r. n. 12/2005,
contrastando con le prescrizioni del decreto ministeriale n. 1444 del
1968, in tema di dotazione minima riservata a spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive - che, come affermato dalla Corte
costituzionale nelle sentenze 120/1996 e 232/2005, hanno carattere
inderogabile, in quanto materia inerente all'ordinamento civile che
rispondono ad esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei
singoli, e rientrano quindi nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato - viola, l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., che
riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile.
P. Q. M.
Tutto quanto considerato in narrativa, si conclude perche' gli
artt. 70 - commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e 72 - commi 4, 7 lett.
e) e lett. g), e 5, della L.R. 2/2015 della Regione Lombardia siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli
articoli della Costituzione evidenziati.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 12 marzo 2015 e dell'allegata relazione del Ministro per
i rapporti con le Regioni.
Roma, 31 marzo 2015
L'Avvocato dello Stato: Spina