Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 41 del 2016-10-12)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2 della L.R. Liguria n. 8 del 21 giugno 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 23 giugno 2016, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016.

Sul B.U.R. Liguria del 23 giugno 2016, n. 11, e' stata pubblicata la legge regionale 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione».

L'art. 8, comma 2 della legge Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, cosi' dispone:

Dopo l'art. 8-ter della L.R. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 8-quater (Disposizioni in materia di attivita' di supporto ai lavori dell'Assemblea legislativa).

1. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per il lavoro straordinario del personale, al fine di garantire il funzionamento dell'Assemblea legislativa, i compensi per il lavoro straordinario del personale previamente e formalmente impegnato per le attivita' di assistenza diretta in occasione delle sedute dell'Assemblea consiliare, a partire dalle ore diciotto e comunque dopo le otto ore di servizio, sono erogati, a carico del bilancio del Consiglio, nei limiti delle disponibilita' dell'apposito stanziamento a bilancio a tal fine definito e, comunque, nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti. Se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attivita' di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta. Medesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale norma di legge sia censurabile in quanto si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. nonche' con l'art. 117, comma 3 Cost.

Propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti

Motivi

1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli ultimi due periodi della norma in esame prevedono che, qualora la seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attivita' di supporto diretto all'attivita' consiliare spetti il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale in caso di trasferta. Il terzo periodo, inoltre, prevede che il medesimo trattamento di trasferta possa essere riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue.

Dette norme, nel prevedere l'attribuzione del trattamento di trasferta, in luogo del trattamento per lavoro straordinario, si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. che riserva in via esclusiva alla legge statale la disciplina dell'«ordinamento civile» e, conseguentemente, con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La norma regionale, infatti, disciplina una materia rientrante nel trattamento economico da collegare all'orario di lavoro dei dipendenti, riservata alla contrattazione collettiva, con conseguente contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (articoli 40-50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce per tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

Il CCNL, del 14 settembre 2000 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali disciplina dettagliatamente la fattispecie e prevede, all'art. 38, comma 5, la possibilita' di attribuire anche compensi per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle ore 6 del giorno successivo).

La suddette previsioni regionali, pertanto, costituiscono una deroga sia alle disposizioni contrattuali sul lavoro straordinario e sia a quelle sul trattamento di trasferta.

La Corte ha piu' volte affermato che, essendo stato il rapporto di impiego di tali lavoratori contrattualizzato dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la sua disciplina, ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione, rientra nella materia dell'«ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 290 del 2012 e n. 339 e n. 77 del 2011).

In particolare, con la sentenza n. 77 del 2011, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale che riconosceva, a favore di una categoria di personale regionale, un'indennita' in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimita' di altra disposizione che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.

Inoltre la Corte ha costantemente ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile» la disciplina sui rimborsi spese e sulla indennita' di trasferta, quali componenti del «trattamento economico» del dipendente pubblico regionale che quindi rientra nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti «privatizzati» all'ente di appartenenza, dichiarando, conseguentemente, l'illegittimita' della norma regionale che era intervenuta in materia (sentenza n. 77 del 2011).

La materia e' pertanto, come detto, riconducibile alla potesta' del legislatore statale e percio' sottratta al legislatore regionale, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni.

La norma in esame, dunque, contrastando con le disposizioni sopra richiamate della normativa statale e contrattuale, viola l'art. 117, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato «l'ordinamento civile» e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 2) Violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La norma in esame, prevedendo l'attribuzione di un diverso emolumento, determina un maggiore onere finanziario: cio' comporta la lesione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, che il terzo comma dell'art. 117 Cost., riservata alla competenza statale e cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.

La disciplina generale del trattamento economico dei dipendenti pubblici, contenuta nel gia' citato titolo III (articoli 40-50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e la disciplina contenuta nel titolo V del medesimo decreto legislativo (articoli 58-61) che dispone un controllo della spesa, sono volte appunto a garantire il contenimento del livello di spesa pubblica.

Codesta Corte ha piu' volte rilevato che «Invero, come ha chiarito questa Corte, "... la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna (data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale"» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007) (sentenza n. 108 del 2011).

La norma in esame pertanto viola i suddetti principi imponendo un aumento del costo del lavoro.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016.

 

Roma, 12 agosto 2016

Avvocato dello Stato: Galluzzo

 

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