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RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 marzo 2010, n. 48 |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 16 del 21-04-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,
ricorrente;
Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della
Regione pro tempore, con sede in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro
n. 4, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010,
pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 19 gennaio 2010, recante «Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale
e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n.
165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della
Costituzione», che al comma 1 stabilisce: «La lista regionale di cui
all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1, e' composta unicamente dal candidato alla carica di Presidente
della Giunta Regionale» ed al comma 3 stabilisce che: «Assegnato il
seggio al candidato Presidente della Giunta regionale, unico
componente della lista regionale, i rimanenti seggi da attribuire
alla lista regionale vengono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo i
criteri previsti al medesimo art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, cosi' come modificata dall'art. 3, legge 23 febbraio 1995, n.
43, in quanto applicabile», come da delibera del Consiglio dei
ministri in data 4 febbraio 2010 e sulla base di quanto specificato
nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.
Sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 3 del 19 gennaio 2010 e'
stata pubblicata la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 recante
«Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta
regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio
2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma,
della Costituzione».
Il Governo ritiene che l'art. 1, commi 1 e 3, della legge reg. n.
3/2010 sia costituzionalmente illegittimo in quanto contrastante con
l'art. 5, comma 1 della legge cost. n. 1/1999, cosi' come
interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentenze
n. 196/2003 e n. 4/2010) e, pertanto, propone questione di
legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 127, primo comma
Cost., per i seguenti
M o t i v i
Preliminarmente occorre precisare che la Regione Basilicata non
ha ancora approvato un nuovo Statuto ai sensi dell'art. 123 della
Costituzione e, pertanto, come affermato da codesta ecc.ma Corte
nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza n.
4/2010, la legge elettorale regionale puo' modificare solamente in
aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi elettorali statali
vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha
ammesso l'esercizio della potesta' legislativa regionale prima
dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti approvati ai sensi dell'art.
123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, l. cost. 22 novembre 1999,
n. 1).
Infatti, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
(oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della
legge costituzionale n. 1/1999 disciplina direttamente l'elezione del
Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo
del Consiglio e che si effettui «con le modalita' previste dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei
Consigli regionali, cosi' indirettamente in qualche misura
''irrigidite'' in via transitoria» anche "dal fatto che la nuova
disciplina statutaria, cui e' demandata la definizione della forma di
governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema
elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica, cio' comporta
che siano esigui gli spazi entro cui puo' intervenire il legislatore
regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione
del nuovo statuto» (sent. n. 196/2003). Pertanto, la legge elettorale
regionale puo' modificare, «in aspetti di dettaglio, la disciplina
delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non e' direttamente o
indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del
1999, in attesa del nuovo statuto, e cosi' per quanto riguarda
competenze e modalita' procedurali».
Cio' premesso, le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 1-3,
della legge regionale n. 3/2010, sono costituzionalmente illegittime,
in quanto contrastanti con l'art. 5, comma 1 della legge cost. n.
1/1999, come interpretato nella giurisprudenza di codesta ecc.ma
Corte (sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010).
In particolare, la legge regionale della Basilicata e'
censurabile per le seguenti motivazioni:
1) la legge regionale all'art. 1, comma 1, viola l'art. 5,
comma 1 della legge costituzionale n. 1/1999, prevedendo una modifica
della composizione della lista regionale che viene formata
«unicamente dal candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale». Questa previsione, oltre ad abrogare surrettiziamente le
liste regionali, comporta una modifica ed integrazione della norma
costituzionale che e' preclusa alla legge regionale in quanto fonte
del diritto di grado subordinato;
2) l'art. 1 della suddetta legge regionale mira, in sostanza,
ad eliminare la quota dei candidati alla carica di consigliere
regionale (un quinto del totale dei consiglieri assegnati alla
Regione) eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste
regionali concorrenti: i cosiddetti «listini» (art. 1, comma 3, della
legge n. 43 del 1995), prevedendo che le liste regionali si
compongano del solo candidato alla carica di Presidente della regione
(art. 1, comma 1, legge reg. n. 3/2010), mentre i seggi da attribuire
alla lista regionale vincente vengono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali collegati e poi assegnati nelle singole circoscrizioni
elettorali provinciali (art. 1, comma 3, legge reg. n. 3/2010).
L'art. 1, commi 1-3 della legge reg. n. 3/2010, come sopra
evidenziato, e' censurabile per diretta violazione dell'art. 5, comma
1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, cosi' come interpretato
dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentt. n. 196/2003 e n.
4/2010), che non consente modifiche sostanziali alle disposizioni di
legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli
regionali, come quelle introdotte dalla Regione Basilicata, ma solo
di dettaglio, in assenza di un nuovo Statuto approvato ai sensi
dell'art. 123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, l. cost. 22
novembre 1999, n. 1).
e degli assetti partitici regionali. L'eliminazione del c.d.
«listino» potrebbe rientrare tra i possibili «oggetti» della
competenza regionale (cfr. legge reg. Puglia 28 gennaio 2005, n. 2,
legge reg. Campania 27 marzo 2009, legge reg. Marche 16 dicembre
2004, n. 27; legge reg. Toscana 13 maggio 2004, n. 25, 23 dicembre
2004, n. 74 e n. 50/2009), ma solamente in seguito all'entrata a
regime del sistema, ovvero dopo l'approvazione del nuovo Statuto e di
una legge elettorale organica.
Anteriormente alla riforma introdotta dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, la disciplina del sistema di elezione
regionale era riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, il
quale e' intervenuto con due fondamentali leggi: la legge 17 febbraio
1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove
norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario - c.d. «Tatarellum»).
Tale normativa e' stata transitoriamente costituzionalizzata
dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 il quale ha disposto che,
fino all'adozione dei nuovi Statuti (ovvero di una delibera
statutaria stralcio che disciplini la forma di governo, Corte cost.
sent. n. 304 del 2002) e delle nuove leggi elettorali, «l'elezione
del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei
rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste
dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei Consigli regionali».
L'art. 5 non si e' limitato a costituzionalizzare il sistema
elettorale statale ma vi ha anche apportato significative e
innovative modifiche al fine di rendere immediatamente operativa la
previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente della
Giunta.
La ratio della citata norma costituzionale transitoria deve,
secondo codesta ecc.ma Corte, rinvenirsi nella volonta' del
legislatore costituzionale di «evitare che il rapporto tra forma di
governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma,
Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni -
e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza
dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda.
E' noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la
forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti
adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della
costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei
titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione
della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre
elementi originari di disfunzionalita', sino all'estremo limite del
condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o
elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria,
comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo
e terzo comma, della Costituzione» (sent. n. 4 del 2010).
La disciplina statale sulle elezioni regionali sopra richiamata
rappresenta ancora oggi la normativa fondamentale per tutte quelle
Regioni ordinarie che, non avendo legiferato in materia, permangono
all'interno del regime transitorio.
varia nei seguenti modi, in funzione del risultato ottenuto dalla
coalizione collegata al candidato Presidente risultato vincitore:
se la coalizione collegata a quest'ultimo ottiene una
percentuale di seggi pari o superiore al 50 del totale dei seggi
assegnati al Consiglio, la quota maggioritaria e' fissata al 10 e
sono proclamati eletti i candidati compresi nella lista regionale
fino alla concorrenza di tale percentuale. Il restante 10 e'
ripartito, invece, proporzionalmente tra tutte le liste provinciali
non collegate alla lista regionale vincitrice, in base al totale dei
voti ottenuti nello scrutinio proporzionale, utilizzando la formula
dei quozienti interi e dei piu' alti resti;
se la coalizione collegata al candidato Presidente vincitore
ottiene su base circoscrizionale una percentuale di seggi inferiore
al 50 dei seggi, la quota maggioritaria (pari al 20) e' attribuita
per intero alla lista regionale del medesimo Presidente.
, con la conseguenza che i rimanenti seggi da attribuire alla
lista regionale vengono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e
attribuiti alle singole circoscrizioni (art. 1, comma 3, L. reg. n.
3/2010).
Con successiva legge n. 9 del 5 febbraio 2010 il Consiglio
regionale ha introdotto ulteriori norme in materia e ha posticipato
l'applicazione dell'intera nuova normativa alle elezioni per la X
legislatura regionale. A tale riguardo, va rilevato che tale
posticipazione, comunque, non fa venir meno l'interesse
all'impugnativa deliberata dal Governo, in quanto non e'
assolutamente certo che la Regione approvi il nuovo Statuto nella
prossima legislatura.
Si ritiene pertanto di sollevare la questione di legittimita'
costituzionale della legge regionale in esame dinanzi a codesta
ecc.ma Corte costituzionale.
(1) Secondo M.C. Pacini, Nuovi (e vecchi) sistemi elettorali
regionali, in A. Chiaramonte e G. Tarli Barbieri, Riforme
istituzionali e rappresentanza politica nelle Regioni italiane,
Il Mulino, Bologna, 2007, p. 74, il «listino» sarebbe, nella
realta', «una sorta di camera di compensazione (e per questo
oggetto di grande difficolta') tra le componenti politiche della
coalizione»; cfr. anche Giuseppe Maria Di Niro e Francesco
Verrastro, L'attivita' statuaria, legislativa
e regolamentare della regione Basilicata nella VIII legislatura
(2005-2010), sulla rivista telematica «Federalismi.it», pag. 4,
secondo cui l'intervento legislativo della Regione Basilicata
mirerebbe ad evitare che il c.d. «listino» «si confermi come una
fonte di conflittualita' per le componenti politiche coinvolte
nelle scelte e nelle trattative relative alla sua composizione».
(2) secondo cui l'80 (quattro quinti) dei seggi e' assegnato con il
metodo proporzionale del quoziente corretto (quoziente
Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste provinciali concorrenti
e, successivamente, con recupero dei seggi e dei voti residui in
sede di collegio unico regionale; mentre il restante 20 (un
quinto) dei seggi e' assegnato con sistema maggioritario sulla
base di liste regionali concorrenti (c.d. «listini») collegate
Alle liste provinciali unite tra loro in coalizione; cfr., per la
puntuale ricostruzione, Francesco Drago, Il
Sistema di elezione del Presidente della giunta e del
Consiglio nella Legislazione delle Regioni a Statuto ordinario,
sulla rivista telematica «Federalismi.it», pagg. 3-4.
(3) cfr. Giuseppe Maria Di Niro e Francesco Verrastro, L'attivita'
Statutaria, Legislativa e regolamentare della Regione
Basilicata nella VIII Legislatura (2005-2010), sulla rivista
telematica «Federalismi.it», pag. 3.
(4) cfr., in tal senso, anche Francesco Drago,
Il sistema di elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio nella legislazione delle regioni a Statuto ordinario,
sulla rivista telematica «Federalismi.it», pag. 24.
P. Q. M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1 e 3,
della legge regionale della Basilicata n. 3 del 19 gennaio 2010,
pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 19 gennaio 2010, recante «Norme
relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale
e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n.
165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della
Costituzione», per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010 con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.
Roma, addi' 18 marzo 2010
L'Avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli
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