Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri).
(GU n. 31 del 20.7.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri-Min. Affari
Regionali in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso
dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n.
5 recante "l'istituzione di un Fondo per il microcredito nella
regione Molise".
Nella seduta del 5 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri, Min.
Affari Regionali, ha deliberato di sollevare questione di
legittimita' costituzionale della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5
secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.
Diritto
La legge regionale in esame, recante l'istituzione di un Fondo
per il microcredito nella regione Molise, presenta profili
d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 2, comma 1,
secondo il quale "Sono destinatari degli interventi regionali i
soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti
in Molise da almeno un armo', e con una situazione economica
equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro".
Tale disposizione, infatti, nella parte in cui circoscrive
l'accesso al microcredito ai soggetti "residenti in Molise da almeno
un anno", introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a
discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze
sociali fornite dalla Regione i cittadini che non vi risiedono da
almeno un anno.
I°.-Tale esclusione assoluta discrimina intere categorie di
persone in quanto fondata sulla mancanza di una residenza
temporalmente protratta per almeno un anno, violando il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente
all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del
2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n.
24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta
con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un
elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole
correlabilita' tra la condizione positiva di ammissibilita' al
beneficio (quale la residenza protratta da almeno un anno) e gli
altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e
di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che
costituiscono il presupposto di fruibilita' di una provvidenza
sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate
su particolari tipologie di residenza o sulla territorialita' volte
ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti piu' esposti
alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di
prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una
finalita' eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 codesta Ecc.ma Corte
costituzionale infatti conclude affermando che "tali discriminazioni
contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure
che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni
individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria
competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di
ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.)".
Allo stesso modo, la Consulta, gia' con la sentenza n. 432 del
2005, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.8,
comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1
(come modificata dall'art. 5, della legge della Regione Lombardia 9
dicembre 2003, n. 25) nella parte in cui escludeva "gli stranieri
residenti nella Regione Lombardia" dagli aventi diritto alla
"circolazione gratuita di trasporto pubblico riconosciuto alle
persone invalide per cause civili".
II°.- Inoltre non puo' non rilevarsi che la disposizione appare
in contrasto anche con i principi di libera circolazione e di
soggiorno in qualsiasi parte del territorio sancito e tutelato
dall'art.16, comma 1, cost. proprio al fine di evitare che
limitazioni o imposizioni di qualsiasi natura anche
amministrativo-finanziaria (come quelli sul sistema di prestazioni e
servizi erogabili in ambito territoriale) determinino discriminazioni
o pesi alla liberta' (intesa anche in senso temporale) di
circolazione e di residenza.
P.Q.M.
"Voglia la ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' dell'art. 2,
comma 1, della Legge Regionale 14 marzo 2011 n. 5, per contrasto con
gli artt. all'art. 3 e 16 Cost."
Roma, 14 maggio 2011
L'Avvocato dello Stato: Di Carlo
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