Ricorso n. 48 del 29 aprile 2005 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 Aprile 2005 - 29 Aprile 2005 , n. 48
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 aprile 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 20 del 18-5-2005)
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 aprile 2005
ha approvato il disegno di legge n. 805 dal titolo «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela
della legalita» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 15
aprile 2005.
Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, il
legislatore siciliano, nel presupposto che l'attivita' a presidio e
tutela della legalita', svolta dagli organi della giurisdizione
ordinaria e di quelle speciali, costituisca interesse primario
dell'amministrazione regionale «in quanto connessa allo sviluppo
sociale, civile ed economico della Sicilia», individua un meccanismo
di assegnazioni agli uffici giudiziari di risorse umane e strumentali
proprie facendo ricorso per le prime all'istituto del comando e per
le seconde al comodato.
Detto meccanismo, definito in particolare nell'ultimo inciso
dell'art. 1 e nell'art. 2 - seconda comma ultimo inciso, terzo comma
e quarto comma, ultimo inciso, nonche' nell'art. 3 e
conseguenzialmente nel successivo art. 4, relativo alla copertura
finanziaria, si ritiene in contrasto con la disposizione
dell'art. 110 della Costituzione per le ragioni che di seguito si
espongono.
Invero, anche se in astratto non si possa escludere la
possibilita' che personale regionale venga comandato in servizio
presso uffici centrali e periferici dello Stato, ivi compresi quelli
giudiziari, come d'altra parte gia' verificatosi nel passato con
l'utilizzazione di dipendenti di amministrazioni sia dello Stato che
degli enti locali, un punto di grave criticita' si coglie nel modo in
cui il legislatore regionale disciplina la procedura del comando
medesimo.
Il terzo comma dell'art. 2, prevede infatti che la richiesta
dell'amministrazione di destinazione, indispensabile per l'adozione
dei vari provvedimenti di comando, venga fatta dai capi degli uffici
periferici degli organi giudiziari e non, invece, dai competenti
uffici del Ministero della giustizia, cui l'art. 110 della
Costituzione espressamente demanda l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
D'altronde, proprio la materia dell'ordinamento e
dell'organizzazione amministrativa dello Stato, secondo la lett. g)
dell'art. 117, secondo comma della Costituzione rientra nell'ambito
della competenza esclusiva statale e non e' consentito alla regione
interferire.
Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per l'art. 3 che
attribuisce al Presidente della Corte d'appello o al procuratore
generale, anziche' al Ministero di giustizia, la facolta' di
segnalare le attrezzature ed i servizi di cui siano provvisoriamente
sprovvisti o non adeguatamente forniti e reputati «necessari per
garantire il funzionale espletamento delle attivita' d'istituto».
L'assegnazione di risorse umane e finanziarie, a prescindere dal
concerto e dall'assenso con i competenti organi statali centrali,
puo' divenire uno «strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza»
della regione nell'esercizio delle funzioni statali nonche' di
sovrapposizione a politiche ed a indirizzi governativi negli ambiti
materiali di propria competenza (sent. Corte costituzionale
n. 51/2005).
Inoltre, l'ultimo inciso del comma quarto, dell'art. 2, che
prevede «l'esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte
delle amministrazioni statali destinatarie del personale regionale
comandato», esula dall'ambito di competenza della regione poiche', in
presenza di un rapporto di lavoro dipendente disciplinato dalle norme
del codice civile, il trattamento economico accessorio costituisce
oggetto esclusivamente di disciplina contrattuale che nella
fattispecie in sede integrativa potrebbe prevedere la corresponsione
di emolumenti al personale «di prestito».
Il meccanismo delineato dal legislatore relativamente alla
formazione del contingente di personale da mettere a disposizione
degli uffici giudiziari operanti nella regione appare altresi'
censurabile per violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma della
Costituzione.
La norma infatti non contiene i necessari parametri cui il
decreto del presidente della regione dovra' fare riferimento nella
determinazione del contingente di personale da porre in posizione di
comando.
Dall'assenza di parametri potrebbero derivare una serie di
discrasie e disfunzioni nell'amministrazione regionale causate dal
transito di dipendenti non individuati preventivamente per uffici di
provenienza, per qualifiche professionali e per attitudini personali.
D'altro canto dal venire meno di unita' di personale potrebbe,
con ogni verosimiglianza, derivare per la regione la necessita' di
colmare i vuoti createsi nei propri uffici o con nuovo personale o
con maggiori prestazioni di lavoro dei dipendenti rimasti in
servizio, situazioni entrambe comportanti oneri finanziari che in
atto la norma non solo non prevede ma tanto meno quantifica venendo
meno all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 81, quarto
comma.
P. Q. M.
Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Gianfranco Romagnoli,
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28
dello Statuto Speciale con il presente atto;
Impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 805
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa
a tutela della legalita», approvato dall'Assemblea Regionale il 12
aprile 2005:
art. 1, l'inciso «che ne facciano apposita richiesta ai sensi
della presente legge»;
art. 2: secondo comma, l'inciso «che ne cura l'assegnazione
agli uffici interessati, nell'osservanza delle procedure indicate nel
successivo comma 3»; terzo comma; quarto comma, l'inciso «con
esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle
amministrazioni destinatarie»;
gli artt. 3 e 4; per violazione degli artt. 97, 81 quarto
comma, 110 e 117, secondo comma lett. g) della Costituzione nonche'
limitatamente all'inciso del quarto comma dell'art. 2, anche per
interferenza in materia di diritto privato.
Palermo, addi' 20 aprile 2005
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: prefetto
Gianfranco Romagnoli