Ricorso n. 48 del 30 marzo 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2006 , n. 48
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 18 del 3-5-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; Contro Regione Basilicata in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' dell'art. 2, comma 1, dellla l.r. Basilicata 2 febbraio 2006 n. 1, pubblicata nel B.U.R. 2 febbraio 2006 n. 7. La legge regionale Basilicata 2 febbraio 2006 n. l (pubbl. nel B.U.R. 2 febbraio 2006 n. 7) - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata. Legge finanziaria 2006 - ha all'art. 2, comma 1, sostituito il comma 6 dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 2005 n. 5, ed ha provveduto a determinare l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nelle seguenti misure: "L'ammontare dell'imposta e' determinato in: a) euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti del settore estrattivo, edilizio, lapideo, minerario e metallurgico; b) euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti speciali no pericolosi; c) euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi; d) euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori servizi da impianti di gestione integrata: euro 7,00 se trattati; e) euro 15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata....". La or richiamata disposizione della legge regionale n. 1/2006 appare costituzionalmente illegittima in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri 23 marzo 2006 che si produce sub-1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti M o t i v i Violazione degli artt. 117 comma 2 lett. e) e 119 Cost., in relazione all'art. 3 comma 29 della legge 18 dicembre 1995 n. 549, mod. dalla legge n. 62 del 2005, art. 26. 1. - L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995 n. 549, al comma 24 ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1996 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come definiti dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. Lo stesso articolo, ai comma 25, 26 e 28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta, individua il relativo soggetto passivo e determina la base imponibile del tributo che e' dovuto alle regioni, salva una quota spettante alle province, ed e' destinato ad affluire in apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati nel comma 27. Il comma 29 dell'art. 3 cit., nel testo parzialmente modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005 n. 62, prevede che "l'ammontare dell'imposta e' fissato con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo per chilogrammo di rifiuti conferiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore a euro 0,01 per rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi....", con richiamo rispettivamente agli artt. 2, 3 e 4 del d.m. 13 marzo 2003. 2. - Non pare discutibile che il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi e' da qualificare come tributo statale,in quanto istituito e sostanzialmente disciplinato nei suoi elementi fondamentali(presupposto,soggetti passivi, base imponibile, limiti minimo e massimo dell'imposta, in funzione della conferibilita' dei rifiuti nelle diverse discariche, sanzioni, ecc.), con legge dello Stato, sia pure con destinazione del relativo gettito alle regioni, alle quali sono attribuite solo specifiche competenze attuative nei limiti e termini e secondo le forme precisate nella norma statale (ed in specie per quanto attiene alla determinazione dell'ammontare del tributo, con la prevista decorrenza). Va, pertanto escluso - sulla scorta del resto del piu' generale indirizzo interpretativo della Corte e specificamente, delle sent. 335 e 397 del 2005 - che trattisi di tributo "proprio" della regione nel senso di cui al vigente art. 119 Cost.,a nulla rilevando in contrario,al fine qui in rilievo, la prevista destinazione del suo gettito; correlativamente deve ritenersi tuttora precluso alla regione modificare la relativa disciplina - cio' competendo tuttora esclusivamente allo Stato - in difformita' ed al di fuori dei "limiti" attribuiti alla potesta' legislativa regionale dall'art. 3 della legge n. 549/1995, ponendosi altrimenti la relativa disciplina regionale in contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. e) e con l'art. 119 Cost.: violazione che, nella specie, e' stata realizzata con la introduzione della sopra specificata norme della l.r. n. l/2006. 3. - con l'art. 2 della impugnata, l.r. n. 1 del 2006 - articolo ricompreso nella legge finanziaria 2006, dichiarata urgente ed entrata in vigore il 2 febbraio 2006 (cfr. art. 41) - la regione Basilicata, ha sostituito il previgente comma 6 dell' art. 4 della propria legge n. 5 del 2005 ed ha provveduto alla rideterminazione dell'ammontare del tributo speciale de quo, nei termini cui si e' fatto cenno in precedenza. Senonche' cosi' provvedendo - se pur sia da ritenere, nonostante l'assenza di esplicita precisazione della decorrenza, che i nuovi ammontari della imposta siano destinati ad avere applicazione solo dal 2007,anno successivo alla promulgazione della legge regionale n. 1/2006 che la contiene - il legislatore regionale, nel modulare la misura del tributo in relazione alle varie categorie di rifiuti assoggettati ad imposizione, si e' illegittimamente discostato in modo inequivoco da quanto al riguardo vincolativamente disposto dal predetto comma 29, nel testo vigente,dell'art. 3 della richiamata legge statale n. 549: in tal modo incappando nella denunciata violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e), in relazione al successivo art. 119, Cost. Invero, nel testo del cit. comma 29 come modificato dall'art. 26 della legge n. 62 del 2005, i diversi limiti, minimi e massimi, entro i quali puo' esercitarsi la competenza legislativa regionale nella determinazione della imposta sono fissati - diversamente da quanto previsto nell'originario testo del medesimo comma 29 - esclusivamente in funzione della loro consentita conferibilita' in "discarica per rifiuti inerti di cui all'art. 2 del 13 marzo 2003". (mm. euro 0,001 - max 0,01 per kg) ovvero in "discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo decreto (min. euro 0,00517; max 0,2582 per kg). All'incontro, con il comma 2 dell'art. 2 della legge qui in discussione, il legislatore regionale della Basilicata - evidentemente dimentico delle modifiche introdotte al cit. comma 29 dell'art. 3 della legge n. 549 e sostanzialmente ªripetendo", pur con qualche variazione, le categorie di rifiuti gia' indicate nel previgente e sostituito comma 6 dell'art. 4 della propria legge n. 5/2005 - ha determinato e differenziato l'ammontare del tributo in esame con esclusivo e diretto riferimento alla provenienza ed alla natura dei rifiuti stessi, anziche' - come doveva - alla loro consentita conferibilita' in una o nelle altre discariche sopraindicate (per rifiuti inerti; per rifiuti non pericolosi e pericolosi) secondo quanto previsto rispettivamente negli artt. 2 e 3 e 4 del cit. d.m. 13 marzo 2003 (ora abrogato e sostituito dal 3 agosto 2005), adottando pertanto criteri "qualitativi" di determinazione differenziata dell'ammontare del tributo che non corrispondono a quelli fissati dalla norma statale. Di tal modo, ignorando completamente la categoria dei rifiuti conferibili in discarica per inerti (secondo la definizione che puo' trarsene dall'art. 3 comma 1 lett. e) del d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36) giusta quanto previsto dall'art. 2 del 13 marzo 2003 cit. (cui corrisponde l'art. 5 del d.m. 3 agosto 2005), il legislatore regionale, alla lett. a) del comma 1 dell'articolo in contestazione, ha determinato l'ammontare del tributo per tutti i "rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo, minerario e metallurgico", quale che sia la loro classificazione e a prescindere dai requisiti di conferibilita' in un tipo o in altro tipo di discarica; e, anche per gli altri rifiuti considerati nelle altre lettere da b) ad e) del comma, ha provveduto alla loro differenziata "tassazione" in funzione esclusivamente della natura degli stessi (rifiuti speciali non pericolosi, pericolosi, solidi urbani, a seconda del loro smaltimento in discariche ubicate in comprensori serviti o sprovvisti di impianti di gestione integrata), anziche' con riguardo ai necessari requisiti di loro conferibilita' e quindi di ammissibilita' in discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, quali indicati negli artt. 3 e 4 del cit. d.m. del 2003 (cui corrispondono gli artt. 6 e 8 del d.m. del 2005)
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l.r. Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1. Si produrra' per estratto la delibera 23 marzo 2006 del Consiglio dei ministri, con la richiamata relazione. Roma, addi' 24 marzo 2006 L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'