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N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 dicembre 2007. |
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Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 1 del 2-1-2008) |
Ricorso del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della
quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro Regione
Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre
2007, n. 24 (in B.U.R. 10 ottobre 2007 n. 41) per violazione degli
artt. 11 e 117, primo, secondo comma, lett. r) e 5 della
Costituzione, nonche' dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge
costituzionale n. l/1963.
1. - Con legge n. 24 del 2 ottobre 2007, il Consiglio regionale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha approvato il seguente
articolo unico: «Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo
relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale
attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con
legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione «Tocai Friulano»,
patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, puo'
continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della
Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per
designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene
commercializzato all'interno del territorio italiano».
Nei regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/20042, la Commissione aveva
ripreso come data di scadenza per l'utilizzo della denominazione
«Tocai friulano» il 31 marzo 2007, riproducendo la data
originariamente prevista in un accordo del 1993 tra la Comunita'
europea e l'Ungheria.
La Corte di giustizia con sentenza del 12 maggio 2005 in causa
C-347/03 ha confermato la validita' di tale accordo e
conseguentemente la legittimita' della previsione transitoria, ma la
sentenza ha riguardo al periodo in cui l'Ungheria era ancora uno
Stato terzo.
Tanto ha determinato il Governo italiano a riproporre la questione
della legittimita' della soppressione della denominazione «Tocai
Friulano» al giudice comunitario.
2. - La legge regionale in esame pone un problema di compatibilita'
con il diritto comunitario ed un problema di legittimita'
costituzionale. Quanto al diritto comunitario, occorre chiedersi se
la materia coperta dall'art. 24, par. 6 dell'accordo TRIPs, attuato
dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia, rientri nella competenza
comunitaria. Se cosi' fosse, l'applicazione di tale disposizione
pattizia sarebbe dovuta avvenire in linea di principio mediante
l'adozione di norme comunitarie.
Quanto al diritto costituzionale nazionale, ci si deve domandare se
la legge in esame rispetti la delimitazione delle competenze tra
Stato e regioni.
3. - Per inquadrare la questione di legittimita' costituzionale
sollevata con il presente ricorso e' necessario richiamare gli
antecedenti di fatto.
La questione della limitazione dell'uso del nome della varieta' di
vite «Tocai friulano» deriva dalle disposizioni previste dall'Accordo
tra la comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela
delle denominazioni di origine dei vini (Decisione 93/724/CE del
Consiglio del 23 novembre 1993). Tale Accordo prevedeva che l'uso
della varieta' di vite «Tocai Friulano», nonche' del sinonimo «Tocai
italico», fosse consentito per l'Italia, esclusivamente per la
designazione e presentazione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (v.q.p.r.d.) delle regioni Veneto e Friuli, per un
periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in quanto detto nome era
tale da generare confusione nei consumatori con la denominazione di
origine ungherese «Tokaj».
4. - L'utilizzo transitorio, consentito in deroga alle disposizioni
del citato Accordo Comunita-Ungheria, e' stato inserito, senza alcuna
motivazione, dalla Commissione nel Regolamento n. 753/2002/CE
(G.U.C.E. n. L 118 del 4 maggio 2002), recante talune modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, laddove all'allegato
II, tra le varie deroghe, l'uso del «Tocai friulano» e del suo
sinonimo «Tocai italico» e' stato consentito per l'Italia fino al 31
marzo 2007.
5. - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con
l'art. 1 del d.m. 26 settembre 2002 ha disposto: «Le condizioni
nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1,
lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varieta' di
vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che
possono figurare nell'etichettatura dei V.Q.P.R.D. e dei vini ad
indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono
elencati i nomi di varieta' di vite o sinonimi riguardanti l'Italia
che figurano nell'allegato II del citato regolamento (CE)
n. 753/2002».
Nell'allegato I del decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi
delle varieta' di vite o dei loro sinonimi», figura, in particolare,
la menzione «Tocai friulano o Tocai Italico», alla quale corrisponde,
alla rubrica «Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o
specifici VQPRD e/o IGT)» la seguente frase: «Per alcuni VQPRD delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per un periodo transitorio,
fino al 31 marzo 2007, secondo l'accordo tra l'[Unione europea] e la
Repubblica d' Ungheria».
5. - La Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Agenzia regionale per lo
sviluppo rurale ha impugnato il d.m. ed il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle
Comunita' una questione pregiudiziale vertente sulla validita' e
sull'interpretazione della decisione del Consiglio 23 novembre 1993,
93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunita'
europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini (G.U. L 337, pag. 93; in
prosieguo: l'«accordo CE-Ungheria sui vini»), e del regolamento (CE)
della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalita'
di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (G.U. L 118, pag. 1).
La Corte di giustizia con sentenza 12 maggio 2005 (Causa C-347/03),
in risposta ai quesiti posti dal giudice amministrativo italiano, ha
sinteticamente ritenuto:
a) L'art. 113 del Trattato costituisce il fondamento normativo
della conclusione dell'accordo tra la Comunita' europea e la
Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle
denominazioni dei vini. Infatti, tale accordo rientra tra quelli
previsti all'art. 63 del regolamento n. 822/87, relativo
all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, e ha come scopo
principale quello di promuovere gli scambi commerciali tra le parti
contraenti favorendo su una base di reciprocita', da un lato, la
commercializzazione di vini originari dell'Ungheria, in quanto viene
assicurata a tali vini la stessa protezione di quella prevista per i
vini di qualita' prodotti in una regione determinata di origine
comunitaria, e, dall'altro, la commercializzazione in questo paese di
vini originari della Comunita'. (v. punti del dispositivo 1-2).
b) Il regime delle denominazioni omonime di cui all'art. 4,
n. 5, dell'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di
Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini (accordo CE-Ungheria sui vini) riguarda le indicazioni
geografiche protette in forza dello stesso accordo. Orbene, poiche'
le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico», a differenza delle
denominazioni «Tokaj» e «Tokaji» di vini ungheresi, non figurano
nella parte A dell'allegato dell'accordo CE-Ungheria sui vini e
costituiscono il nome di un vitigno o di una varieta' di vite
riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni vini di
qualita' prodotti in una regione determinata, esse non possono essere
qualificate come indicazioni geografiche ai sensi del detto accordo.
Ne deriva che il divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» in
Italia dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo
CE - Ungheria sui vini, quale risulta dallo scambio di lettere
concernente l'art. 4 del detto accordo, non e' in contrasto con la
disciplina delle denominazioni omonime prevista dall'art. 4. n. 5,
dello stesso accordo. Ne deriva anche che la dichiarazione comune,
concernente l'art. 4, n. 5, dell'accordo CE-Ungheria sui vini, in
quanto enuncia, nel primo comma, che, per quanto riguarda l'art. 4,
n. 5. lett. a), dello stesso accordo, le parti contraenti hanno
rilevato che, al momento dei negoziati, esse non erano al corrente di
casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere
applicabili, non costituisce una rappresentazione sicuramente errata
della realta'. (v. punti del dispositivo 3-4).
c) Gli artt. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di
proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), che figura
all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del commercio, devono essere interpretati nel senso che, per quanto
concerne un caso relativo ad un'omonimia tra un'indicazione
geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome
di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di
determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni, anche
se non vietano l'uso continuo e similare di una tale denominazione,
non esigono nemmeno che tale denominazione possa continuare ad essere
utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia
stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede
o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi
chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino
protetto in modo da non indurre in errore i consumatori. (v. punti
del dispositivo 5).
d) Il diritto di proprieta' non osta al divieto imposto agli
operatori interessati di una regione autonoma italiana di utilizzare
il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico»
per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di
qualita' prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo
transitorio di tredici anni quale risulta dallo scambio di lettere
concernente l'utilizzo del termine «Tocai», che e' allegato
all'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Ungheria
sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini,
ma non figura nell'accordo stesso. Infatti, tale divieto, dal momento
che non esclude qualsiasi modalita' ragionevole di commercializzare i
vini italiani interessati, non costituisce una privazione della
proprieta' ai sensi dell'art. 1, primo comma, del protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Inoltre, anche supponendo che la detta restrizione costituisca una
limitazione del diritto fondamentale di proprieta', questa puo'
essere giustificata in quanto, vietando l'utilizzo di questa
denominazione che e' omonima dell'indicazione geografica «Tokaj» dei
vini ungheresi, persegue un fine di interesse generale consistente
nella promozione degli scambi commerciali tra le parti contraenti
favorendo su una base di reciprocita' la commercializzazione di vini
designati o presentati grazie a un'indicazione geografica. (v. punti
122, 127, 134, dispositivo).
7. - A seguito dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, la
Commissione ha emanato il reg. n. 1429/2004 di modifica del citato
reg. n. 753/2002 e all'allegato II dello stesso regolamento ha
confermato il predetto termine del 31 marzo 2007 per l'uso in deroga
del vitigno «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» per
l'Italia.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ente regionale di Sviluppo di
tale Regione e il Governo italiano hanno presentato ricorsi per
l'annullamento del citato reg. 1429/2004 nella parte limitativa in
questione (rispettivamente Cause T-417/04, T-418/04, T-431/04).
A sostegno della impugnazione e' stato dedotto: a) la violazione del
divieto di discriminazione tra i produttori della Comunita' (art. 34,
par. 2 TCE); b) violazione dei diritti di proprieta' garantiti dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
La Corte di Giustizia ancora non si e' pronunciata.
8. - Con decreto 28 luglio 2006 il Ministero, in vista della scadenza
della deroga di cui trattasi (31 marzo 2007) per l'uso del «Tocai
friulano», su richiesta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ha
iscritto nel registro delle varieta' di viti il sinonimo «Friulano»
per la citata varieta' di vite.
Alcuni produttori friulani hanno presentato ricorso avverso tale
decreto al Tribunale amministrativo regionale Lazio - Sezione II-ter.
Con ordinanze n. 6622/2006 e 6624/2006 del 4 dicembre 2006, lo stesso
tribunale amministrativo, in accoglimento delle relative istanze, ha
dichiarato sospesa l'efficacia del richiamato decreto 28 luglio 2006,
ed ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle
Comunita' europee in ordine alle istanze di giudizio in questione
(Cause riunite C-23/07 e C-24/07).
La Corte di giustizia ancora si deve pronunciare su tale rinvio
pregiudiziale.
9. - Il Ministero in data 18 dicembre 2006 ha presentato istanza alla
Commissione U.E., intesa ad ottenere la proroga del citato termine
del 31 marzo 2007, previsto dal Reg. CE n. 753/2002 - Allegato II,
come da ultimo modificato con Reg. CE n. 1512/2005, al fine da
consentire ai produttori dei V.Q.P.R.D. della Regione Friuli-Venezia
Giulia l'utilizzo del nome della varieta' di vite «Tocai friulano»
per la designazione e presentazione degli stessi vini, fino alla
sentenza della Corte di giustizia U.E. sulla citata istanza
pregiudiziale avanzata dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), nonche' sulle predette cause
n. T-417/04, T-418/04, T-431/04 concernenti la medesima questione.
Nel frattempo la Commissione UE ha presentato la relazione al
Consiglio relativa al «Tokaj» datata 19 dicembre 2006, nell'ambito
del Comitato speciale agricoltura del 22 gennaio 2007. Con tale
relazione la Commissione, pur tenendo conto delle citate cause
pendenti presso la Corte di giustizia U.E., ha concluso manifestando
l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione
geografica ungherese «Tokaj» e, conseguentemente, di vietare oltre il
termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle deroghe previste
dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso dei nomi delle
varieta' «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» per la
designazione dei relativi V.Q.P.R.D. italiani, in conformita'
all'acquis comunitario ed all'esito della citata sentenza della Corte
di giustizia U.E. del 12 maggio 2005 nella causa C-347/03.
La stessa Commissione con nota n. 4568 del 16 febbraio 2007, in
riscontro alla citata richiesta del Ministero datata 18 dicembre
2006, nel confermare le conclusioni della predetta relazione al
Consiglio, ha respinto la richiesta di proroga, vietando di fatto
l'uso del nome del vitigno «Tocai friulano» per i V.Q.P.R.D. italiani
dopo il termine 31 marzo 2007.
In vista di detta scadenza la Commissione, con regolamento
n. 382/2007 del 4 aprile 2007 (G.U.C.E. n. L 95 del 5 aprile 2007),
applicabile dal 1 aprile 2007, recante la modifica del citato reg.
n. 753/2002, ha soppresso le deroghe per l'uso del «Tocai friulano» e
del sinonimo «Tocai italico» ed ha inserito l'uso del sinonimo
«Friulano» per l'Italia, come richiesto a suo tempo dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e come concordato con
la Regione Friuli-Venezia Giulia in apposito protocollo d'intesa.
10. - Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in vista
della vendemmia 2007, ha emanato decreto il d.m. 31 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2007 (All.
5), per adeguarsi alla citata normativa comunitaria, autorizzando in
via transitoria, fino al pronunciamento della Corte di giustizia UE
sulle cause pendenti, l'uso del sinonimo «Friulano» ai fini della
designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Anche tale decreto e' stato impugnato da alcuni produttori friulani
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con richiesta
di sospensiva e con richiesta di rinvio pregiudiziale interpretativo
alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.
11. - Il Consiglio dei ministri con delibera assunta nella riunione
del 23 novembre 2007 ha deciso, sulla base della relazione di sintesi
presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, di impugnare la legge regionale Friuli-Venezia Giulia 2
ottobre 2007, n. 41 (all. 1)
12. - Violazione degli artt. 11, 117, primo comma della Costituzione.
Indipendentemente dalla risoluzione del problema della sussistenza o
meno della competenza della regione a dare esecuzione ad un accordo
internazionale, e' pregiudiziale la questione se rientri o meno nella
competenza della Comunita' l'attuazione dell'art. 24, par. 6, del
TRIP's e se la Comunita' vi abbia o meno dato esecuzione. Entrambi i
quesiti se risolti positivamente determinerebbero la illegittimita'
costituzionale della legge regionale de qua per violazione degli
artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost.
Ai sensi dell'art. 24, par. 6 del TRIPs, seconda frase, «[..l]a
presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le
disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi
altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia
identica alla denominazione comune di una varieta' d'uva esistente
nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore
dell'accordo OMC». In altri termini, una Parte contraente puo'
mantenere il nome di un vino se e' uguale al nome del vitigno da cui
il vino deriva.
La Corte di giustizia ha ritenuto nel parere n. 1/9412 che l'accordo
TRIPs e' un accordo misto, nel senso che esso rientra sia nella
competenza a stipulare della Comunita' europea che in quella degli
Stati membri. Inoltre, i diritti di proprieta' intellettuale oggetto
delle norme del TRIPs possono essere anche, inevitabilmente, quelli
previsti dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tra tali
diritti di proprieta' intellettuale rientrano anche le denominazioni
che gli Stati membri possono adottare per i prodotti vitivinicoli,
come previsto dal regolamento comunitario n. 1493 del 1999, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In particolare,
ai sensi dell'art. 52, par. 1 di tale regolamento, solo gli Stati
membri possono abbinare il nome di una varieta' di vite alla zona
geografica di produzione.
Sulla base di questa considerazione, poiche' l'art. 24, par. 6 del
TRIPs non si riferisce solo alla Comunita' europea ma anche agli
Stati membri per le materie rientranti nella loro competenza, uno
Stato membro potrebbe applicare il disposto dell'art. 24, par. 6 del
TRIPs in relazione alle proprie denominazioni di prodotti
vitivinicoli. Conseguentemente, in tale particolare settore, non
sembrerebbe sussistere una competenza comunitaria in grado di
precludere ad uno Stato membro l'attuazione dell'art. 24, par. 6 del
TRIPs.
La Corte di giustizia da ultimo con la sentenza 11 settembre 2007 in
causa n. C431/05 Merck, ha affermato che nei casi in cui una
disposizione del TRIPs debba applicarsi a materie rientranti nella
competenza degli Stati membri, e cio' perche' la Comunita' europea
non ha ancora legiferato o non ha legiferato a tal punto da far
ritenere che la materia rientri in ambito comunitario, tale
disposizione puo' essere applicata nell'ordinamento nazionale non
solo mediante l'intervento del giudice nazionale, che puo'
attribuirle efficacia diretta, ma anche, a fortiori ratione, mediante
l'intervento del legislatore o dell'amministrazione nazionale.
Nella materia oggetto della legge regionale Friuli-Venezia Giulia, la
Comunita' ha gia' esercitato le proprie competenze con la emanazione
del regolamento n. 753/2002/CE, da ultimo modificato con il
regolamento n. 382/2007 che proprio in seguito della adesione della
Ungheria alla Comunita' europea ha soppresso la norma transitoria
relativa alla utilizzazione della denominazione «Tocai Friulano».
Con il regolamento n. 382/2007 del 4 aprile 2007 (G.U.C.E. n. L 95
del 5 aprile 2007), recante la modifica del reg. n. 753/2002, la
Commissione U.E. ha soppresso le deroghe per l'uso del «Tocai
friulano» e del sinonimo «Tocai italico» ed ha inserito la deroga per
l'uso del sinonimo «Friulano» per l'Italia, come richiesto a suo
tempo dal Ministero, previo parere favorevole della Regione
Friuli-Venezia Giulia.
Pertanto l'Unione europea dal 10 aprile 2007 non consente piu' la
coesistenza della utilizzazione della denominazione «Tocai friulano»
(nome della varieta' di vite «Tocai friulano» e sinonimo «Tocai
italico») per i vini di produzione italiana e della denominazione
geografica «Tokaj» per i vini di produzione ungherese.
Regolamentando in tal senso, l'Unione europea si e' avvalsa della
facolta' di non consentire la predetta coesistenza, tenendo conto
dell'esigenza prioritaria di assicurare una protezione maggiore delle
I.G. rispetto ai nomi delle varieta' di viti.
Tanto e' stato implicitamente anticipato dalla Commissione nella
relazione al Consiglio relativa al «Tokaj» datata 19 dicembre 2006,
nell'ambito del Comitato speciale agricoltura del 22 gennaio 2007.
Con tale relazione la Commissione, pur tenendo conto delle citate
cause pendenti presso la Corte di giustizia U.E., ha concluso
manifestando l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla
indicazione geografica ungherese «Tokaj» e, conseguentemente, di
vietare oltre il termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle
deroghe previste dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso
dei nomi delle varieta' «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai
italico» per la designazione dei relativi VQPRD italiani, in
conformita' all'acquis comunitario ed all'esito della citata sentenza
della Corte di giustizia UE. del 12 maggio 2005 nella causa C-347/03.
Si puo', quindi, concludere sul punto che, allo stato della
legislazione comunitaria - peraltro ancora sub iudice - non solo la
Regione, ma neppure lo Stato possono esercitare la facolta' di cui
all'art. 24, par. 6 del TRIP's.
Ne consegue che deve essere dichiarata la illegittimita'
costituzionale della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre
2007 n. 24.
13. - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. r) Cost., nonche'
dell'art. 4, primo e quarto comma, della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1.
13.1. - La competenza all'esercizio della facolta' prevista dall'art.
24, par. 6 del TRIP's spetta allo Stato. La formula «opere
dell'ingegno», contenuta nel testo dell'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera r), e' da ritenere omologa a quella,
«proprieta' intellettuale», spesso utilizzata in alternativa
all'espressione «proprieta' industriale» e indicativa di beni
astratti o immateriali i quali, si concretino o meno in prodotti
tangibili, possiedono, come evidenziato dalla dottrina, «un'autonomia
esistenziale propria, a prescindere dal prodotto stesso».
Sarebbe del resto irragionevole, e lesivo dell'art. 3 della
Costituzione, restringere la formula «opere dell'ingegno» al solo
diritto d'autore, laddove essa appare, invece, idonea a comprendere
tutti i beni immateriali che, in considerazione anche del principio
di territorialita', devono avere eguale «efficacia» e identica
disciplina sull'intero territorio nazionale.
L'inquadrabilita' delle denominazioni protette nell'ambito della
materia «proprieta' intellettuale (o industriale)» - per vero
condivisa anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee, e confermata dal fatto che la
relativa regolamentazione tende ad intersecarsi con quella dei marchi
(in particolare dei marchi geografici e dei marchi collettivi) - e'
supportata da vari indici normativi e segnatamente: dall'Accordo
Trips, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia
con legge 29 dicembre 1994, n. 747, che, nel Capo II, contiene una
Sezione, la 3ª (artt. 22, 23 e 24), dedicata proprio alle indicazioni
geografiche; dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198
(Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta'
industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli
aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti il
commercio - Uruguay Round), il cui capo VI e' intitolato «Disciplina
delle indicazioni geografiche»; dall'art. 1 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nel quale si
precisa che l'espressione proprieta' industriale comprende anche le
indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
A cio' si aggiunga che le denominazioni protette si atteggiano come
istituti di diritto industriale - segnatamente inquadrabili nella
categoria dei diritti di monopolio - idonei ad attribuire una
posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di
poterne fare legittimamente uso.
Del resto, proprio aderendo a tale prospettiva, le violazioni in
materia di D.O.P. e di I.G.P. vengono qualificate dalla
giurisprudenza come fattispecie di concorrenza sleale, per
appropriazione di pregi (rilevante ex art. 2598, numero 2, del codice
civile) ovvero per contrarieta' ai principi della correttezza
professionale (rilevante ex art. 2598, numero 3, cod. civ).
Quanto poi all'estensione della nozione di «tutela della
concorrenza», e' appena il caso di rilevare come la Corte ne abbia in
piu' occasioni affermato il carattere trasversale, posto che essa
inevitabilmente si intreccia con altre materie, rientranti nella
competenza concorrente o residuale delle regioni, tutte implicate nei
processi di sviluppo economico-produttivo del Paese: di modo che
criterio valutativo della legittimita' degli interventi del
legislatore statale in parte qua finisce per essere quello della
proporzionalita-adeguatezza.
In tale ottica, e avuto riguardo agli indici ermeneutici
estrapolabili dal diritto comunitario, il quale privilegia una
nozione dinamica della tutela della concorrenza, la Corte ha
affermato, nella sentenza n. 14 del 2004, che la politica agricola
rientra nella competenza esclusiva dello Stato, attraverso la sua
riconducibilita' alla materia della concorrenza, cosi' rigettando i
ricorsi proposti da alcune regioni contro l'art. 52, comma 83, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)», norma che attribuisce al Ministro delle politiche
agricole e forestali il potere di disciplinare con decreto le
modalita' operative e gestionali del fondo di cui all'art. 127, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nella stessa prospettiva la Corte, nella sentenza n. 272 del 2004,
non ha ritenuto lesivo delle competenze regionali l'art. 14, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2003, n. 326, contenente una regolamentazione dettagliata e
autoapplicativa dei servizi pubblici locali, in quanto disciplina
volta a garantire, in forme adeguate e proporzionate, la piu' ampia
liberta' di concorrenza.
13.2. - Non si puo' ritenere che la materia oggetto della legge
regionale, in quanto relativa alle indicazioni geografiche di
prodotti agricoli, rientri nel settore dell'agricoltura e quindi in
una competenza non attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, ma alla Regione Friuli-Venezia Giulia in
base all'art. 4, punto 2 del suo Statuto, contenuto nella legge
costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, e successive modificazioni e
integrazioni.
E cio', seppure e' vero che la Corte di giustizia nella sentenza 12
maggio 2005 in causa C-347/03 Regione Friuli-Venezia Giulia e ERSA
ricorda che l'ambito normativo nel quale era stato adottato il
divieto di utilizzare la denominazione «Tocai friulano» dopo il 31
marzo 2007 sancito dall'Accordo CE-Ungheria sui vini del 1993 era
quello della organizzazione comune di mercato vitivinicolo, in vigore
al momento dell'accordo, in quanto non esiste coincidenza tra le
competenze costituzionali nazionali e quelle comunitarie.
Ne' argomento potrebbe trarsi, per le medesime ragioni, dalle basi
giuridiche comunitarie richiamate nelle premesse dei regolamenti
comunitari n. 1493/1999 e n. 1429/2004.
13.3. - Ne consegue che ove dovesse ritenersi che la Comunita' non
abbia esercitato la facolta' di scelta riconosciuta dall'art. 24,
par. 6, dell'Accordo TRIP's, la competenza spetterebbe allo Stato e,
conseguentemente, la legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 24 del
2 ottobre 2007 dovrebbe essere dichiarata incostituzionale per la
violazione delle norme in epigrafe.
P. Q. M.
Si chiede che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale
della legge Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 per
violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione; ovvero,
per violazione degli artt. 117, secondo comma lett. r) e 5 della
Costituzione e dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1.
Roma, addi 5 dicembre 2007
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli
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