Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 23 maggio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri). 

(GU n. 32 del 27.7.2011)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;
    Nei confronti della Regione Calabria, in persona  del  Presidente della  Giunta   regionale pro   tempore per   la   dichiarazione   di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 cost. della legge della regione Calabria del 7 marzo 2011 n. 4, pubblicata  sul  B.U.R. n. 4 del 15.3.2011 recante "Misure per garantire la  legalita'  e  la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria'':
        nell'art.  2,  rubricato  "Misure  per  la  legalita'  e   la trasparenza" ove si prevede: "Al fine di garantire la  legalita',  la trasparenza delle  operazioni  finanziarie  ed  amministrative  della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari,  tutti  i beneficiari pubblici e  privati  che  usufruiscono  di  finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto  corrente  unico  dedicato  per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita'  e  secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010, n. 136  cosi'  come modificata dalla legge 17  dicembre  2010,  n.  217  per  importi  di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila)";  per violazione dei parametri di  cui  all'art.117,  comma  2,  lett.e)  e art.117, comma 2, lett.h), Cost.
    1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.  4  del  15 marzo 2011, e' stata pubblicata la legge regionale n. 4 del  7  marzo 2011, recante "Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria".
    Come detto in epigrafe, l'art. 2 di tale legge regionale, al fine di  garantire  la  legalita',   la   trasparenza   delle   operazioni finanziarie  ed  amministrative   della   Regione   Calabria   e   la tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  dispone  che:   ".tutti   i beneficiari pubblici e  privati  che  usufruiscono  di  finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto  corrente  unico  dedicato  per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita'  e  secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010., n. 136, cosi' come modificata dalla legge 17  dicembre  2010,  n.  217  per  importi  di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00".
    Con  tale  previsione,  quindi,  il  legislatore   regionale   ha introdotto un limite all'applicabilita' di legge statale (la legge n. 136 del 2010), escludendola con riferimento agli importi inferiori  a 10.000,00 euro.
    Orbene, tale norma regionale e' intervenuta in materie rientranti nelle  competenze  legislative  esclusive  dello  Stato,   ai   sensi dell'art.117, comma 2, Cost.
    In particolare, la norma regionale viola,  anzitutto,  l'art.117, comma 2, lett.e), Cost., laddove si prevede la  competenza  esclusiva statale nei settori della "moneta, tutela  del  risparmio  e  mercati finanziari".
    Invero, appare evidente come la materia della tracciabilita'  dei movimenti finanziari, nella specie da parte di  soggetti  beneficiari di finanziamenti pubblici,  rientri  nel  settore  della  tutela  del risparmio e dei mercati finanziari, dal momento che la  finalita'  di simili previsioni, di recente introdotte quale ulteriore strumento ai fini della lotta contro la criminalita' organizzata, e' anche  quella di impedire ogni forma di risparmio e ogni movimentazione  di  denaro non trasparente, ovvero "in nero".
    Il  legislatore  regionale,  dunque,  non  puo'  intervenire   in materia.
    Peraltro, tale  competenza  esclusiva  e'  stata  esercitata  dal legislatore statale, tra l'altro,  con  la  legge  n.  136  del  2010 (richiamata  dal  consapevole  legislatore  regionale  per  limitarne l'applicabilita') -e,  segnatamente,  con  l'art.3  di  questa  legge statale-, che si pone dunque come "norma statale interposta" rispetto all'invocato parametro costituzionale: lo Stato ha, cioe', esercitato la sua competenza esclusiva nella materia de qua, e la  Regione,  che non puo' intervenire in materia., tantomeno puo' farlo  in  contrasto con la normativa statale intervenuta.
    La  citata  legge  13  agosto  2010,  n.  136  reca   il   "Piano straordinario contro le mafie" e la "delega al Governo in materia  di normativa antimafia".
    In tale contesto, l'art. 3, nel  disciplinare  la  tracciabilita' dei  flussi  finanziari   finalizzata   a   prevenire   infiltrazioni criminali, prevede al comma 1 che "gli appaltatori, i  subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di  finanziamenti  pubblici  anche   europei   a   qualsiasi   titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle  forniture  pubblici  devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,  anche  non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal  comma  5,  alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai  lavori, ai servizi e  alle  forniture  pubblici  nonche'  alla  gestione  dei tinanziamenti di cui al primo periodo devono  essere  registrati  sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma  3,  devono essere effettuati esclusivamente tramite lo  strumento  del  bonifico bancario o postale, ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di pagamento  idonei  a  consentire  la   piena   tracciabilita'   delle operazioni.
    Il successivo comma 3 (richiamato nel primo), dopo aver  previsto che "I pagamenti in favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi  e istituzionali, nonche' quelli in favore di  gestori  e  fornitori  di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,  possono  essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa", dispone  poi - e questo e' il punto di interesse nella specie- che "per  le  spese giornaliere, di importo inferiore o uguale  a  1.500  euro,  relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati  sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa...".
    Quindi, in base  a  tale  previsione,  tutti  i  pagamenti  vanno effettuati dagli imprenditori con modalita'  tali  da  garantirne  la piena tracciabilita'; e anche le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a 1.500 euro, relative agli interventi di cui sopra, sono assoggettate agli obblighi di trasparenza e tracciabilita' dei flussi finanziari.
    Il legislatore regionale, invece, con l'art.2 sopra indicato, nel limitare tale tracciabilita' solo per "importi di ammontare uguali  o superiori a euro 10.000,00", e' intervenuto in materia  di  esclusiva competenza statale in violazione del parametro di cui  all'art.  117,
comma 2, lett. e) della  Costituzione,  che  riserva  allo  Stato  la competenza esclusiva in materia di "moneta, tutela  del  risparmio  e mercati finanziari"; e lo ha  fatto  in  evidente  contrasto  con  la disciplina statale richiamata,  laddove  illegittimamente  ha  inteso escludere  l'applicabilita'  delle  procedure  previste  dalla  legge statale, in caso di spese di importo inferiore a 10.000 euro.
    2. La denunciata normativa regionale viola,  con  ogni  evidenza, anche il parametro  costituzionale  previsto  sempre  dall'art.  117, comma 2, alla successiva lett.h): la competenza legislativa esclusiva dello Stato nel settore dell'"ordine pubblico e sicurezza".
    Invero, la disciplina della tracciabilita' dei flussi  finanziari dei beneficiari di denaro pubblico rientra a pieno titolo nel settore della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza,  trattandosi  di misura prevista -non a caso- nell'ambito di interventi per combattere la criminalita' organizzata e, in particolare, contro la mafia.
    E' noto a tutti,  infatti,  l'insidioso  e  diffuso  sistema  del riciclaggio  di  denaro  di   provenienza   illecita   (traffico   di stupefacenti, pagamento di "tangenti" e molto altro) da  parte  delle organizzazioni di criminalita' organizzata come  la  mafia,  fenomeno che  lo  Stato  tenta,  appunto,  di  arginare  con  misure  come  la tracciabilita' dei movimenti finanziari ed, in generale, con tutte le misure  che  vogliono  assicurare  la  trasparenza  delle  operazioni finanziarie.
    Allora,   sembra   di   particolare   evidenza   l'illegittimita' dell'impugnata normativa regionale che, proprio in una terra che gia' subisce  la  pericolosa  presenza  di  quella  particolare  forma  di criminalita' organizzata nota come "ndrangheta", intende limitare  la
tracciabilita' dei movimenti finanziari, cosi' realizzando un  palese vulnus all'interesse statale alla tutela dell'ordine pubblico.

                                P.Q.M

    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Calabria del 7 marzo 2011 n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 4  del  15.3.2011,  recante  "Misure  per garantire la legalita' e la  trasparenza  dei  finanziamenti  erogati
dalla Regione Calabria'':
        - quanto all'art. 2, rubricato "Misure per la legalita' e  la trasparenza" ove si prevede: "Al fine di garantire la  legalita',  la trasparenza delle  operazioni  finanziarie  ed  amministrative  della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari,  tutti  i beneficiari pubblici e  privati  che  usufruiscono  di  finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto  corrente  unico  dedicato  per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita'  e  secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010, n. 136  cosi'  come modificata dalla legge 17  dicembre  2010,  n.  217  per  importi  di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila)";  per violazione dei parametri di  cui  all'art.117,  comma  2,  lett.e)  e art.117, comma 2, lett.h), Cost.
          Roma, addi' 13 maggio 2011

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