Ricorso n. 49 del 23 maggio 2011 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 32 del 27.7.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;
Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 cost. della legge della regione Calabria del 7 marzo 2011 n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 15.3.2011 recante "Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria'':
nell'art. 2, rubricato "Misure per la legalita' e la trasparenza" ove si prevede: "Al fine di garantire la legalita', la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita' e secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010, n. 136 cosi' come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila)"; per violazione dei parametri di cui all'art.117, comma 2, lett.e) e art.117, comma 2, lett.h), Cost.
1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 15 marzo 2011, e' stata pubblicata la legge regionale n. 4 del 7 marzo 2011, recante "Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria".
Come detto in epigrafe, l'art. 2 di tale legge regionale, al fine di garantire la legalita', la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari, dispone che: ".tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita' e secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010., n. 136, cosi' come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00".
Con tale previsione, quindi, il legislatore regionale ha introdotto un limite all'applicabilita' di legge statale (la legge n. 136 del 2010), escludendola con riferimento agli importi inferiori a 10.000,00 euro.
Orbene, tale norma regionale e' intervenuta in materie rientranti nelle competenze legislative esclusive dello Stato, ai sensi dell'art.117, comma 2, Cost.
In particolare, la norma regionale viola, anzitutto, l'art.117, comma 2, lett.e), Cost., laddove si prevede la competenza esclusiva statale nei settori della "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari".
Invero, appare evidente come la materia della tracciabilita' dei movimenti finanziari, nella specie da parte di soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici, rientri nel settore della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, dal momento che la finalita' di simili previsioni, di recente introdotte quale ulteriore strumento ai fini della lotta contro la criminalita' organizzata, e' anche quella di impedire ogni forma di risparmio e ogni movimentazione di denaro non trasparente, ovvero "in nero".
Il legislatore regionale, dunque, non puo' intervenire in materia.
Peraltro, tale competenza esclusiva e' stata esercitata dal legislatore statale, tra l'altro, con la legge n. 136 del 2010 (richiamata dal consapevole legislatore regionale per limitarne l'applicabilita') -e, segnatamente, con l'art.3 di questa legge statale-, che si pone dunque come "norma statale interposta" rispetto all'invocato parametro costituzionale: lo Stato ha, cioe', esercitato la sua competenza esclusiva nella materia de qua, e la Regione, che non puo' intervenire in materia., tantomeno puo' farlo in contrasto con la normativa statale intervenuta.
La citata legge 13 agosto 2010, n. 136 reca il "Piano straordinario contro le mafie" e la "delega al Governo in materia di normativa antimafia".
In tale contesto, l'art. 3, nel disciplinare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevede al comma 1 che "gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei tinanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.
Il successivo comma 3 (richiamato nel primo), dopo aver previsto che "I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa", dispone poi - e questo e' il punto di interesse nella specie- che "per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa...".
Quindi, in base a tale previsione, tutti i pagamenti vanno effettuati dagli imprenditori con modalita' tali da garantirne la piena tracciabilita'; e anche le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a 1.500 euro, relative agli interventi di cui sopra, sono assoggettate agli obblighi di trasparenza e tracciabilita' dei flussi finanziari.
Il legislatore regionale, invece, con l'art.2 sopra indicato, nel limitare tale tracciabilita' solo per "importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00", e' intervenuto in materia di esclusiva competenza statale in violazione del parametro di cui all'art. 117,
comma 2, lett. e) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari"; e lo ha fatto in evidente contrasto con la disciplina statale richiamata, laddove illegittimamente ha inteso escludere l'applicabilita' delle procedure previste dalla legge statale, in caso di spese di importo inferiore a 10.000 euro.
2. La denunciata normativa regionale viola, con ogni evidenza, anche il parametro costituzionale previsto sempre dall'art. 117, comma 2, alla successiva lett.h): la competenza legislativa esclusiva dello Stato nel settore dell'"ordine pubblico e sicurezza".
Invero, la disciplina della tracciabilita' dei flussi finanziari dei beneficiari di denaro pubblico rientra a pieno titolo nel settore della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, trattandosi di misura prevista -non a caso- nell'ambito di interventi per combattere la criminalita' organizzata e, in particolare, contro la mafia.
E' noto a tutti, infatti, l'insidioso e diffuso sistema del riciclaggio di denaro di provenienza illecita (traffico di stupefacenti, pagamento di "tangenti" e molto altro) da parte delle organizzazioni di criminalita' organizzata come la mafia, fenomeno che lo Stato tenta, appunto, di arginare con misure come la tracciabilita' dei movimenti finanziari ed, in generale, con tutte le misure che vogliono assicurare la trasparenza delle operazioni finanziarie.
Allora, sembra di particolare evidenza l'illegittimita' dell'impugnata normativa regionale che, proprio in una terra che gia' subisce la pericolosa presenza di quella particolare forma di criminalita' organizzata nota come "ndrangheta", intende limitare la
tracciabilita' dei movimenti finanziari, cosi' realizzando un palese vulnus all'interesse statale alla tutela dell'ordine pubblico.
P.Q.M
Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Calabria del 7 marzo 2011 n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 15.3.2011, recante "Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati
dalla Regione Calabria'':
- quanto all'art. 2, rubricato "Misure per la legalita' e la trasparenza" ove si prevede: "Al fine di garantire la legalita', la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita' e secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010, n. 136 cosi' come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila)"; per violazione dei parametri di cui all'art.117, comma 2, lett.e) e art.117, comma 2, lett.h), Cost.
Roma, addi' 13 maggio 2011
(GU n. 32 del 27.7.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;
Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 cost. della legge della regione Calabria del 7 marzo 2011 n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 15.3.2011 recante "Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria'':
nell'art. 2, rubricato "Misure per la legalita' e la trasparenza" ove si prevede: "Al fine di garantire la legalita', la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita' e secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010, n. 136 cosi' come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila)"; per violazione dei parametri di cui all'art.117, comma 2, lett.e) e art.117, comma 2, lett.h), Cost.
1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 15 marzo 2011, e' stata pubblicata la legge regionale n. 4 del 7 marzo 2011, recante "Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria".
Come detto in epigrafe, l'art. 2 di tale legge regionale, al fine di garantire la legalita', la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari, dispone che: ".tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita' e secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010., n. 136, cosi' come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00".
Con tale previsione, quindi, il legislatore regionale ha introdotto un limite all'applicabilita' di legge statale (la legge n. 136 del 2010), escludendola con riferimento agli importi inferiori a 10.000,00 euro.
Orbene, tale norma regionale e' intervenuta in materie rientranti nelle competenze legislative esclusive dello Stato, ai sensi dell'art.117, comma 2, Cost.
In particolare, la norma regionale viola, anzitutto, l'art.117, comma 2, lett.e), Cost., laddove si prevede la competenza esclusiva statale nei settori della "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari".
Invero, appare evidente come la materia della tracciabilita' dei movimenti finanziari, nella specie da parte di soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici, rientri nel settore della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, dal momento che la finalita' di simili previsioni, di recente introdotte quale ulteriore strumento ai fini della lotta contro la criminalita' organizzata, e' anche quella di impedire ogni forma di risparmio e ogni movimentazione di denaro non trasparente, ovvero "in nero".
Il legislatore regionale, dunque, non puo' intervenire in materia.
Peraltro, tale competenza esclusiva e' stata esercitata dal legislatore statale, tra l'altro, con la legge n. 136 del 2010 (richiamata dal consapevole legislatore regionale per limitarne l'applicabilita') -e, segnatamente, con l'art.3 di questa legge statale-, che si pone dunque come "norma statale interposta" rispetto all'invocato parametro costituzionale: lo Stato ha, cioe', esercitato la sua competenza esclusiva nella materia de qua, e la Regione, che non puo' intervenire in materia., tantomeno puo' farlo in contrasto con la normativa statale intervenuta.
La citata legge 13 agosto 2010, n. 136 reca il "Piano straordinario contro le mafie" e la "delega al Governo in materia di normativa antimafia".
In tale contesto, l'art. 3, nel disciplinare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevede al comma 1 che "gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei tinanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.
Il successivo comma 3 (richiamato nel primo), dopo aver previsto che "I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa", dispone poi - e questo e' il punto di interesse nella specie- che "per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa...".
Quindi, in base a tale previsione, tutti i pagamenti vanno effettuati dagli imprenditori con modalita' tali da garantirne la piena tracciabilita'; e anche le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a 1.500 euro, relative agli interventi di cui sopra, sono assoggettate agli obblighi di trasparenza e tracciabilita' dei flussi finanziari.
Il legislatore regionale, invece, con l'art.2 sopra indicato, nel limitare tale tracciabilita' solo per "importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00", e' intervenuto in materia di esclusiva competenza statale in violazione del parametro di cui all'art. 117,
comma 2, lett. e) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di "moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari"; e lo ha fatto in evidente contrasto con la disciplina statale richiamata, laddove illegittimamente ha inteso escludere l'applicabilita' delle procedure previste dalla legge statale, in caso di spese di importo inferiore a 10.000 euro.
2. La denunciata normativa regionale viola, con ogni evidenza, anche il parametro costituzionale previsto sempre dall'art. 117, comma 2, alla successiva lett.h): la competenza legislativa esclusiva dello Stato nel settore dell'"ordine pubblico e sicurezza".
Invero, la disciplina della tracciabilita' dei flussi finanziari dei beneficiari di denaro pubblico rientra a pieno titolo nel settore della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, trattandosi di misura prevista -non a caso- nell'ambito di interventi per combattere la criminalita' organizzata e, in particolare, contro la mafia.
E' noto a tutti, infatti, l'insidioso e diffuso sistema del riciclaggio di denaro di provenienza illecita (traffico di stupefacenti, pagamento di "tangenti" e molto altro) da parte delle organizzazioni di criminalita' organizzata come la mafia, fenomeno che lo Stato tenta, appunto, di arginare con misure come la tracciabilita' dei movimenti finanziari ed, in generale, con tutte le misure che vogliono assicurare la trasparenza delle operazioni finanziarie.
Allora, sembra di particolare evidenza l'illegittimita' dell'impugnata normativa regionale che, proprio in una terra che gia' subisce la pericolosa presenza di quella particolare forma di criminalita' organizzata nota come "ndrangheta", intende limitare la
tracciabilita' dei movimenti finanziari, cosi' realizzando un palese vulnus all'interesse statale alla tutela dell'ordine pubblico.
P.Q.M
Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Calabria del 7 marzo 2011 n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 15.3.2011, recante "Misure per garantire la legalita' e la trasparenza dei finanziamenti erogati
dalla Regione Calabria'':
- quanto all'art. 2, rubricato "Misure per la legalita' e la trasparenza" ove si prevede: "Al fine di garantire la legalita', la trasparenza delle operazioni finanziarie ed amministrative della Regione Calabria e la tracciabilita' dei flussi finanziari, tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, devono utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito ed utilizzo dei suddetti fondi in conformita' e secondo le procedure previste nella legge 13 agosto 2010, n. 136 cosi' come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila)"; per violazione dei parametri di cui all'art.117, comma 2, lett.e) e art.117, comma 2, lett.h), Cost.
Roma, addi' 13 maggio 2011