RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2008 , n. 49
Depositato  in  cancelleria  il  26  agosto  2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)

(GU n. 42 del 8-10-2008) 
 
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentata e
difesa  dall'Avvocatura  generale dello Stato nei cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
   Contro  Regione Veneto, in persona del suo Presidente pro tempore,
domiciliato  in  Venezia,  S.  Polo,  1429/b  (in forza di delibera 1
agosto  2008  del  Consiglio  dei  ministri)  per la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale  n. 3  del 26
giugno  2008,  pubblicata  sul  BUR  n. 54 del 1 luglio 2008 recante:
«Interpretazione  autentica  dell'articolo 2 della legge regionale 16
agosto  2007,  n. 22  "Disposizioni  di  riordino  e  semplificazione
normativa  -  collegato  alla  legge  finanziaria  2006 in materia di
personale,  affari  istituzionali,  rapporti  con  gli  enti locali"»
dell'articolo  96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge
finanziaria  regionale  10  gennaio  2007,  n. 1  «Ordinamento  delle
funzioni e delle strutture della regione» e successive modificazioni.
   Con  delibera  del Consiglio dei ministri in data 1 agosto 2008 e'
stata  adottata  la  determinazione  di  impugnare la legge regionale
sopraindicata per i seguenti
                             M o t i v i
In particolare.
   A)  La legge regionale sopraindicata porta nell'art. 1 una pretesa
interpretazione  autentica  dell'art.  2,  legge  reg.  n. 22/2007  e
dispone  invece con carattere innovativo l'estensione delle procedure
dettate  per  la  stabilizzazione del personale precario del Servizio
sanitario  a  tutti  i  profili  di  livello  dirigenziale  del ruolo
sanitario oltre che i medici e veterinari.
   L'art.  2,  legge reg. n. 22/2007, dettato in attuazione dell'art.
1,  comma  565  della  legge  finanziaria  2007  (legge n. 296/2006),
prevedeva   in   conformita'  al  detto  art.  1,  comma  565,  legge
n. 296/2006  (che  fa  rinvio ai commi da 513 a 543), secondo criteri
confermati  dall'art.  3,  comma  94,  legge n. 244/2007 (finanziaria
2008),   solo   la   stabilizzazione   del   personale  precario  non
dirigenziale,   che   invece   la   norma   regionale,   asseritamene
interpretativa, estende anche al personale dirigenziale.
   La  legge  statale n. 296/2006 e quella n. 224/2007 stabiliscono i
criteri  ed  i  limiti per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti
secondo principi che ben possono qualificarsi fondamentali in materia
di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui  le regioni debbono
attenersi  nell'attuare  la stabilizzazione del proprio personale, in
vista  delle  inevitabili  ricadute di carattere economico permanente
che un uso estensivo della stabilizzazione sarebbe idoneo a causare.
   La  norma regionale impugnata con il proprio dettato comporta, con
il  creare  per il personale della Regione Veneto un trattamento che,
violando  i  principi  fondamentali  di coordinamento finanziario, e'
difforme   da  quelli  voluti  per  tutto  il  territorio  nazionale,
violazione,  oltre  che  dell'art.  117  Cost., anche dei principi di
ragionevolezza,   imparzialita'   e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione riposanti sugli artt. 3 e 97 Cost.
   B)  Nell'art.  4,  commi 1 , 2 e 4 della legge regionale n. 3/2008
viene   disposta   attraverso   una  procedura  selettiva  riservata,
l'applicabilita'  dell'articolo  96  della  pregressa legge regionale
n. 1/2008,    riguardante    il   completamento   del   processo   di
stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto, anche al
personale   degli  uffici  di  diretta  collaborazione  degli  organi
politici  (Uffici del Consiglio e della Giunta regionale, nonche' dei
gruppi  consiliari) assunti ai sensi degli artt. 178 e 179 della l.r.
n. 12/1991  ed  agli artt. 8 e 19 della l.r. n. 1/1997. Cosi' facendo
tale normativa si pone in contrasto con le disposizioni statali sopra
richiamate,  articolo 1, commi da 513 a 543 della legge n. 296/2006 e
articolo   3,  comma  94,  della  legge  n. 244/2007,  che  escludono
l'applicabilita'  delle  procedure di stabilizzazione al personale di
diretta   collaborazione  degli  organi  politici,  nonche'  con  gli
articoli  3,  51,  primo  comma,  e  97,  commi  primo  e terzo della
Costituzione che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  mediante  concorso  pubblico  e  non riservato, come
affermato    dalla   costante   giurisprudenza   costituzionale.   In
particolare,  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da tempo
determinato, del personale degli uffici posti alle dirette dipendenze
degli  organi politici regionali, a tempo indeterminato si risolve in
una  deroga  ingiustificata alla regola del concorso pubblico, regola
posta   a   garanzia   del   buon  andamento  e  della  imparzialita'
dell'amministrazione,   cosi'   come   piu'   volte   ribadito  dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale in materia.
   Inoltre,  il  comma  4  del  medesimo  articolo  4,  adotta per la
stabilizzazione del personale precario un criterio temporale difforme
rispetto  alla  disciplina  di cui all'art. 1, comma 519, della legge
n. 296/2006,  consentendo peraltro di computare, nel periodo utile ai
fini   della   stabilizzazione,  quello  trascorso  presso  i  gruppi
consiliari  e gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

        
      
                              P. Q. M.
   Si   chiede  venga  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art.  1  e  dell'art.  4,  commi  1,  2  e  4, legge reg. Veneto
n. 3/2008.
   Si producono:
     1) Legge reg. Veneto n. 3/2008;
     2) Delibera 1 agosto 2008 Consiglio;
     3) Rapporto sulla legge del Dip. affari regionali;
     4) Relazione al Consiglio dei ministri.
      Roma, addi' 21 agosto 2008
              Il vice Avvocato generale: Aldo Linguiti

        

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