N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 maggio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 maggio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 30 del 30-7-2003)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Lazio, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 5,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino ufficiale
n. 8 del 20 marzo 2003 e recente «norme in materia di societa'
esercenti servizi di trasporto locale a partecipazione pubblica».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 16 maggio 2003 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro proponente)
.
Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Lazio
prevede genericamente la cessione delle proprie azioni o quote di
capitale di societa' che svolgono il servizio di trasporto pubblico.
La cessione viene effettuata con procedura concorsuale ad evidenza
pubblica, alla quale sono ammesse imprese private e miste che operano
nel settore e siano in possesso di determinati requisiti. Resta ferma
comunque, per dette societa' ed imprese, la partecipazione pubblica
maggioritaria.
L'art. 7, comma 1, della descritta legge regionale n. 5/2003
stabilisce che «nel caso la cessione di almeno il quindici per cento
di azioni o quote di capitale sia avvenuta osservando le norme
vigenti relative a procedure ad evidenza pubblica, gli affidamenti in
atto sono prorogati per cinque anni a decorrere dalla scadenza del
termine indicato dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2001.
n. 35 (disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione
dell'art. 18 comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999
n. 400 e ultime disposizioni) e successive modifiche.».
La disposizione, laddove in particolare non distingue tra
societa' e imprese a totale partecipazione pubblica e societa' ed
imprese miste ed individua altresi' una quota di cessione (15%) non
necessariamente significativa in relazione agli effettivi assetti
proprietari, si pone in contrasto con la normativa comunitaria
vigente (direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonche' gli articoli 49 e
segg. del Trattato UE) disponendo una proroga della concessioni in
atto oltre la data del 31 dicembre 2003, termine oltre il quale i
servizi di trasporto locale devono essere liberalizzati e affidati
con gara. Su tali aspetti e' in corso una procedura d'infrazione nei
confronti dello Stato italiano (n. 2001/2183) afferente la
possibilita' prevista dall'art. 11 comma 3 della legge n. 166/2002 di
prorogare il periodo transitorio di affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale oltre il 31 dicembre 2003, che si sta
avviando a conclusione proprio attraverso un'interpretazione
congiunta che limita l'eventuale proroga fino al 2005 ai soli servizi
ferroviari. Aprire la possibilita' per la Regione Lazio di disporre
ulteriori proroghe per tutti indistintamente i servizi locali di
trasporto mette lo Stato italiano in evidente difficolta' nei
rapporti con gli organismi comunitari e con tutte le altre regioni.
In conclusione, soprattutto laddove la disposizione «capitalizza
un proroga» indifferentemente per soggetti pubblici o privati, la
norma regionale si pone in contrasto con l'art. 117 comma 1 della
Costituzione e si presta ad alterare, anche in relazione alla
genericita' delle modalita' di gara previste ed alla scarsa
significativita' e ragionevolezza delle quote da cedere in relazione
all'effetto perseguito (proroga di cinque anni), il regime di libero
mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti e
viola nella sostanza la competenza esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza di cui al medesimo art. 117, comma 2 lett.
e) della Costituzione.

P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 7 comma 1 della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003 n. 5
con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della
discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la
materia del contendere.
Roma, addi' 16 maggio 2003
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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