RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 Aprile 2005 - 29 Aprile 2005 , n. 49

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 aprile 2005 (per il Presidente del Consiglio dei
Ministri)
(GU n. 20 del 18-5-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del presidente della
giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli
art. 3, comma 1, lett. h) e 13 della legge regionale 22 febbraio 2005
n. 13, pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 23 febbraio 2005, avente ad
oggetto «Norme per la protezione dei boschi dagli incendi», giusta
delibera del Consiglio dei ministri 15 aprile 2005.
1. - La legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005 n. 13
provvede alla disciplina delle procedure, dei compiti, delle sanzioni
e delle misure incentivanti e precauzionali per prevenire e ridurre
le cause degli incendi nel territorio regionale; a tal fine sono
anche previste attivita' di formazione, ricerca e promozione per
elevare il grado di conoscenza del fenomeno e sensibilizzare i
cittadini sulla sua pericolosita'.
La legge, quindi, regola la predisposizione di un Piano
Antincendio Regionale-P.A.R. che viene attuato mediante Programmi
Annuali Antincendio, istituisce il catasto delle aree boscate e dei
pascoli percorsi dal fuoco e prevede la ricostituzione dei boschi
distrutti dagli incendi; la legge contempla, infine, la concessione
di contributi in favore di aziende agricole, privati e comuni per
garantire il perseguimento delle finalita' del legislatore regionale.
La regione, in buona sostanza, ha esercitato la propria potesta'
legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. nella materia
della «protezione civile», del «governo del territorio» e della
«valorizzazione dei beni ambientali»; le leggi statali di riferimento
sono la legge 21 novembre 2000 n. 353 «Legge-quadro in materia di
incendi boschivi», richiamata nella legge regionale in esame, e la
legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Legge-quadro sulla protezione
civile».
2. - Censurabili sotto il profilo della legittimita'
costituzionale appaiono alcune disposizioni della legge regionale che
eccedono dalle competenze regionali in materia di organizzazione
degli uffici pubblici statali, pubblica sicurezza e ordine pubblico,
cioe' gli art. 3, comma 1, lett. h), e 13 ove si prevede un
coinvolgimento stabile delle Forze dell'Ordine e di Pubblica
Sicurezza nell'esercizio delle funzioni regionali di prevenzione e
vigilanza stabilite dalla legge.
In particolare, si deduce ed eccepisce:
1) l'art. 3, comma 1, lett. h) dispone che la regione
provvede a «organizzare l'impiego delle guardie ecologiche unitamente
alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza»; tale disposizione
disattende: a) le norme di principio dettate con la citata
legge-quadro n. 353/2000 e, in dettaglio, dall'art. 7 secondo cui
alle regioni e' dato di avvalersi di risorse e mezzi delle Forze
Armate e di Polizia dello Stato solo in caso di «riconosciuta ed
urgente necessita» e previa specifica richiesta all'autorita' statale
competente; la generalizzazione dell'avvalimento, non piu' legato
alle condizioni della straordinarieta' e della preventiva richiesta,
con conseguente decisione finale nella competenza dell'autorita'
statale, viola la disposizione-quadro stabilita dalla citata norma;
b) le norme generali di organizzazione contenute nella legge-quadro
sulla protezione civile e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett.
c) della legge n. 225/1992 che rimette allo Stato l'intervento nei
casi di calamita' piu' gravi; c) il principio generale secondo il
quale non e' nei poteri delle regioni porre a carico di organi e
amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto
a quelle individuate con legge statale (v. Corte cost. sent. n. 134
del 2000), ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. g), Cost.
E' pacifico che non rientra nelle prerogative delle regioni
imporre alcunche' allo Stato e che le ipotesi di collaborazione fra
le Istituzioni si sviluppano su altri livelli (quale la legislazione
concorrente) o con altri sistemi (quale la previa intesa), sulla base
di previsioni legislative che trovano la loro radice nella
Costituzione e non certo in una legge regionale.
2) L'art. 13 della legge regionale in esame dispone che «La
vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Corpo
Forestale dello Stato, ... a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica
Sicurezza»: gli stessi vizi rilevati per l'art. 3, comma 1, lett. h),
si ripropongono per questa norma di chiusura del sistema di vigilanza
ipotizzato dalla regione in relazione alle disposizioni della legge,
sia in riferimento ai principi della legge-quadro 353/2000 sia in
riferimento alle prerogative dello Stato in materia di pubblica
sicurezza e di organizzazione dei suoi uffici, ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lett. g), Cost.
Inoltre, la disposizione mal si concilia con l'altro principio
contenuto nell'art. 118, comma 1, Cost., ove si prevede che lo Stato
possa attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative per le
quali occorra garantire l'unitarieta' di esercizio (cfr. la sentenza
n. 370/2003 della Corte cost.).
3. - Le norme censurate, in conclusione, sono state adottate in
violazione: a) dell'articolo 114 della Costituzione per lesione del
principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e, in
particolare, delle prerogative istituzionali dello Stato, con
specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 117 Cost.; b)
dell'art. 117, comma 1, e comma 2, lett. g)-h) in relazione alla
riserva alla legislazione esclusiva statale della determinazione e
regolazione dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali» e dell'«ordine pubblico e
sicurezza»; c) dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, che
comprende fra le materie di legislazione concorrente la «protezione
civile» e il «governo del territorio» anche in relazione ai principi
stabiliti con le leggi statali nella materia (v. leggi 225/1992 e
353/2000); c) dell'art. 118 della Costituzione, che attribuisce allo
Stato le funzioni amministrative nelle materie ove occorra assicurare
uniformita' di trattamento dei cittadini e di esercizio delle
funzioni stesse; d) dell'art. 120 della Costituzione, per violazione
del principio di leale collaborazione fra gli organi di rilevanza
costituzionale.



P. Q. M.
Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 15 aprile 2005, si chiede che la Corte
costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita'
costituzionale degli art. 3, comma 1, lett. h) e 13 della legge
regionale 22 febbraio 2005 n. 13, pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 23
febbraio 2005, avente ad oggetto «Norme per la protezione dei boschi
dagli incendi», per violazione degli art. 114, 117, 118 e 120 della
Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, addi' 19 aprile 2005
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio

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