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RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 marzo 2010, n. 49 |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria 29 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 16 del 21-04-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Calabria, in persona
del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1,
comma 2, lett. d), e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria
dell'11 febbraio 2010, n. 5, approvata dal Presidente della Giunta
Regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio
2010, pubblicata sul B.U.R. del 22 febbraio 2010, n. 3, recante
«Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato,
Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio
dell'economia attraverso l'attivita' edilizia - Approvata dal
Presidente della Giunta Regionale quale Commissario ad acta con
decreto n. 24 del 9 febbraio 2010».
La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo
2010, per le seguenti motivazioni.
La legge regionale, che, in attuazione dell'Intesa stipulata tra
Stato e Regioni il 1° aprile 2009, reca misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa nel settore edilizio, presenta i
seguenti profili di illegittimita' costituzionale.
L'art. 1 contiene una enunciazione degli obiettivi da perseguire,
parzialmente riproduttivi di quanto contenuto nella suddetta intesa.
Il comma 2, lettera d), del prefato articolo, nella misura in cui
prevede la possibilita' di realizzare interventi straordinari di
demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a
destinazione residenziale entro il limite del 35 della volumetria
esistente, senza escludere gli interventi ricadenti nelle zone ad
elevato rischio individuati dai piani di bacino o dai piani di
stralcio di cui alla legge n. 183/1989, contrasta con l'art. 65,
comma 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 in base al quale le
prescrizioni piu' restrittive di tutela dell'ambiente contenute negli
atti di pianificazione hanno carattere vincolante e sono
sovraordinate ai piani territoriali e programmi regionali.
Si evidenzia pertanto un contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in
materia di tutela dell'ambiente.
Il successivo art. 2, comma 1, prevede che «La Giunta regionale
adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare,
nel rispetto degli obbiettivi individuati all'articolo precedente».
Si rappresenta che la legge in esame, adottata a distanza di un
anno dalla sottoscrizione dell'Intesa, piu' sopra menzionata ed a
seguito di commissariamento, come previsto nell'Intesa medesima,
subordina la sua reale efficacia all'emanazione di una successiva
disciplina attuativa, di natura regolamentare, con ulteriore
differimento dei termini per la concreta realizzazione degli
interventi.
In cio', la legge non rispetta l'accordo succitato e quindi viola
il principio della leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118
della Costituzione.
P. Q. M.
Si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 2, lett. d),
e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria dell'11 febbraio
2010, n. 5, approvata dal Presidente della Giunta regionale quale
Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010, pubblicata
sul B.U.R. del 22 febbraio 2010, n. 3, recante «Attuazione
dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed
Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia
attraverso l'attivita' edilizia - Approvata dal Presidente della
Giunta regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9
febbraio 2010.».
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio
dei ministri del 12 marzo 2010, con l'allegata relazione.
Roma, addi' 17 marzo 2010
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo
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