Ricorso n. 49 del 3 aprile 2006 (Provincia autonoma di Trento)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 aprile 2006 , n. 49
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 aprile 2006 (della Provincia autonoma di Trento)
(GU n. 18 del 3-5-2006)
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 575 del 24 marzo 2006 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 27 marzo 2006, n. di rep. 26521, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, come introdotto dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006, nella parte in cui sottrae ambiti di competenza al Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, per violazione dell'art. 90 dello Statuto di autonomia di cui al d.P.R. n. 670 del 1972; dell'art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del tribunale amministrativo regionale e della sezione autonoma di Bolzano, per i profili e nei modi di seguito illustrati. Fatto L'art. 90 dello Statuto di autonomia dispone che "nel Trentino-Alto Adige e' istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo". La norma statutaria e' stata attuata dai d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del tribunale amministrativo regionale e della sezione autonoma di Bolzano. Tale normativa di attuazione da un lato disciplina l'istituzione e la speciale composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano - prevedendo in particolare che due dei sei giudici del TRGA di Trento siano "designati dal Consiglio provinciale di Trento" (art. 1, comma 3, prima frase) e che degli otto giudici della sezione di Bolzano (quattro del gruppo linguistico italiano e quattro del gruppo tedesco) la meta' sia nominata su designazione del Consiglio provinciale di Bolzano, l'altra meta' "con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca" (art. 2, comma 3). Dall'altro lato, la stessa normativa individua anche l'ambito di competenza sia del TRGA di Trento che della Sezione autonoma di Bolzano. Precisamente, a termini dell'art. 3, primo comma, "il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia di Bolzano; 2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia medesima (art. 3, comma 1). Correlativamente, la Sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo Statuto alla sua competenza inderogabile, e' chiamata a decidere "sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia di Trento; 2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia medesima" (art. 3, comma 2). Ove si tratti di atti aventi efficacia sull'intero territorio della Regione Trentino-Alto Adige, la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una o dell'altra provincia (art. 3, comma 4). Il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, reca Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Come tale, esso non dovrebbe avere alcunche' a che fare con le ricordate norme statutarie e di attuazione della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Tuttavia, in sede di conversione e' stato inopinatamente introdotto nel corpo dell'art. 3 il comma 2-bis, che contiene una disposizione relativa ai ricorsi giurisdizionali avverso ordinanze ed atti commissariali in materia di protezione civile, avente ad oggetto l'attribuzione di tali ricorsi alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Precisamente, il comma 2-bis dispone che "in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti coinmissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma". In questi termini, tuttavia, la disposizione risulta illegittimamente lesiva delle prerogative statutarie della provincia per le seguenti ragioni di Diritto Violazione dell'art. 90 dello Statuto di autonomia dl cui al d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'ordinamento delle competenze stabilito dall'art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, a. 426, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale e della Sezione autonoma di Bolzano. Come esposto in narrativa, il comma 2-bis introdotto in sede di conversione nel corpo dell'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, reca una modifica nei rapporti di competenza territoriale tra il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e gli altri tribunali amministrativi regionali, concentrando nel solo Tribunale amministrativo regionale del Lazio le controversie aventi ad oggetto "la legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali" emanati "in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225". Che tra tali provvedimenti affidati ora al solo Tribunale amministrativo regionale del Lazio ve ne possano essere di quelli che le norme di attuazione affidano invece alla competenza del T.R.G.A. di Trento sembra evidente: infatti, da un lato commissari di protezione civile possono essere nominati, ai sensi di detta legge (destinata ad operare nella Provincia di Trento per i fatti che per entita' richiedano un intervento statale), organi sia statali che eventualmente anche provinciali aventi sede nella provincia, dall'altro sia le ordinanze che i provvedimenti commissariali possono avere effetti limitatamente ad ambiti compresi nella provincia. In questi termini, risulta chiara la contraddizione con le norme di attuazione dello statuto che, definendo l'ordinamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne individuano la competenza con riferimento al criterio sia della sede dell'organo nella provincia (o nella regione, salvo il riparto con la sezione di Bolzano) sia dell'efficacia provinciale o intraprovinciale di atti emanati anche da organi non aventi sedo nella provincia o nella regione; come stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 426 del 1984 sopra illustrato. Come detto, il comma 2-bis e' stato introdotto in sede di conversione nel corpo dell'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergena nel settore dei rifiuti nella Regione Campania. Va dunque verificato se la disposizione oggetto del presente giudizio non intenda riferirsi al solo territorio della regione Campania: dato che, se cosi' fosse, la norma evidentemente non interferirebbe con le competenze del T.R.G.A. di Trento stabilite dalle citate norme di attuazione dello Statuto. Tuttavia, una simile ipotesi non appare fondata. Gia' il comma 2 del decreto-legge n. 245 del 2005, nel disciplinare la sospensione temporanea delle azioni esecutive e dei pignoramenti, si riferisce espressamente ai "contesti diversi da quelli di cui al comma 1": e non e' affatto chiaro se per contesti diversi ci si voglia riferire a diversi ambiti territoriali rispetto a quello di cui al comma 1 (cioe' ambiti diversi dalla regione Campania), o a contesti di materia diversi da quelli di cui al comma 1. Se fosse vera la prima ipotesi, lo stesso comma 2 si riferirebbe all'ambito nazionale, sicche' sarebbe ben difficile ritenere diversamente per il comma 2-bis. Ma e' soprattutto il tenore dello stesso comma 2-bis e dei commi seguenti a far ritenere che esso sia destinato a disciplinare fatti che si verifichino sull'intero territorio nazionale. Esso infatti si riferisce, testualmente, a "tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225" (enfasi aggiunta). D'altra parte, il seguente comma 2-quater, nel regolare la transizione dalla competenza dagli altri tribunali amministrativi a quello del Lazio, dispone che "l'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio", lasciando chiaramente intendere di riferirsi alla precedente competenza di tutti i tribunali amministrativi italiani, e non solo a quello stabilito per la Campania. D'altronde, anche la logica porta alla stessa conclusione: non si vedrebbe, infatti, per quale ragione la norma che stabilisce la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio dovrebbe valere solo per i fatti relativi alla regione Campania, differenziando la competenza del relativo Tribunale amministrativo regionale da tutti gli altri. Poiche' dunque la norma impugnata si riferisce necessariamente a tutti i tribunali amministrativi italiani, essa risulta illegittima per contrasto con le norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol sopra citate. Potrebbe ancora ritenersi che, pur essendo di per se' la norma oggetto del presente ricorso destinata a trovare applicazione nell'intero territorio nazionale, debba farsi eccezione per la speciale competenza del T.R.G.A. di Trento, in nome del principio di specialita' e del principio di automatica prevalenza delle norme di attuazione dello Statuto sulle norme di legislazione ordinaria, quando non vi sia tra esse una formale e frontale opposizione. Bisogna notare, infatti, che nella disposizione qui contestata, non vi e' espressa menzione della applicabilita' del nuovo regime anche al territorio della provincia di Trento e (per quanto di competenza del T.R.G.A.) della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Tuttavia, non vi e' neppure clausola espressa di salvaguardia, e dunque l'interpretazione della situazione normativa recata dalla novella rimane strutturalmente incerta. Di qui l'interesse della Provincia autonoma di Trento al presente ricorso, affinche' la questione venga risolta da codesta ecc.ma Corte costituzionale, cioe' dal giudice costituzionalmente deputato alla tutela delle garanzie costituzionali delle autonomie territoriali, e tra esse delle speciali autonomie della Provincia di Trento. E' evidente, infatti, che, benche' non si tratti qui di rivendicare una competenza diretta della provincia - essa non ha in materia di giurisdizione amministrativa competenza alcuna da reclamare - tuttavia anche la garanzia che in primo grado detenninate controversie vengano decise da un giudice locale, la cui composizione la provincia concorre a determinare come sopra esposto, costituisce parte integrante della complessiva autonomia delle istituzioni regionali e provinciali.
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare e dedurre, la Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania, nella parte in cui sottrae ambiti di competenza al Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, per i motivi e profili illustrati nel presente ricorso. Padova-Trento-Roma, addi' 27 marzo 2006 Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Avv. Luigi Manzi