N.   5  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 febbraio 2006.

 

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  1°  febbraio  2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 8 del 22-2-2006) 

 

    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la regione Puglia, in persona del presidente della giunta
regionale  pro  tempore  per  la  declaratoria  della  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, commi 4 e 7 della
legge della regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005, pubblicata nel
B.U.R.  della  regione  Puglia  del 25 novembre 2005, n. 146, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006.

                              F a t t o

    In  data  25  novembre  2005  e'  stata pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della  regione  Puglia  la  legge  regionale  n. 13 del 22
novembre  2005,  recante  «Disciplina  in  materia  di  apprendistato
professionalizzante».  Con  detta  normazione la regione, nell'ambito
dell'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro  (legge  n. 30  del  14  febbraio 2003) disposta dal d.lgs. 10
settembre  2003,  n. 276, ha inteso regolamentare i profili formativi
dell'apprendistato  come previsto dal comma 5 dell'art. 49 del d.lgs.
ora richiamato.
    In  particolare,  per  quanto  qui interessa, la legge regionale,
all'art.   2,   disciplina  la  definizione  dei  profili  formativi,
prevedendo che:
        1) La   Giunta   regionale   definisce  i  profili  formativi
dell'apprendistato  professionalizzante  recependo,  ove presenti, le
indicazioni  contenute  nei  contratti  collettivi  di  lavoro ovvero
formulate   dagli   enti   bilaterali  e  comunque  d'intesa  con  le
organizzazioni  sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale;
        2) Nel  caso in cui non sia raggiunta l'intesa entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, la
giunta  regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di
cui al comma 1;
        3) Per profilo formativo s'intende l'insieme delle conoscenze
e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per
gruppi di figure professionali affini».
    Al  successivo  art. 3 («Struttura e contenuti della formazione»)
si prevede espressamente che:
        1) La  formazione  formale  dell'apprendista  e'  finalizzata
all'acquisizione  di  competenze di base, a carattere trasversale e a
carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  8  aprile  1998
(Disposizioni  concernenti  i  contenuti formativi delle attivita' di
formazione    degli   apprendisti)   e   20   maggio   1999,   n. 179
(Individuazione  dei  contenuti  delle  attivita' di formazione degli
apprendisti),   ed  e'  impartita  sia  all'interno  che  all'esterno
dell'azienda.
        2) Ferme  restando  le regolamentazioni collettive in materia
di  durata  massima  del contratto di apprendistato, l'apprendista ha
diritto  alla  formazione  formale  per  un monte ore complessivo non
inferiore a:
          a) duecentoquaranta ore se il contratto di apprendistato ha
durata biennale;
          b) trecentosettantacinque    ore   se   il   contratto   di
apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;
          c) cinquecentoventicinque    ore   se   il   contratto   di
apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni;
          d) seicentonovantasei  ore se il contratto di apprendistato
ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;
          e) ottocentonovantuno  ore se il contratto di apprendistato
ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni;
        3) Ferma  restando  l'articolazione  del  percorso  formativo
contenuta  nel  piano  formativo  individuale  di  cui all'art. 4, in
nessun    caso    la   formazione   formale   impartita   annualmente
all'apprendista puo' essere inferiore a centoventi ore;
        4) La  formazione formale da svolgersi durante il rapporto di
apprendistato   deve   essere   svolta   prevalentemente  all'esterno
dell'azienda   e   comunque   secondo  le  modalita'  previste  dalla
contrattazione collettiva;
        5) Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un
numero  di  ore  annuali almeno pari al 35 per cento della formazione
esterna  relativa ai primi due anni, al 25 per cento della formazione
esterna  nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel
quarto  anno,  al  10  per  cento della formazione esterna nel quinto
anno, al 5 per cento della formazione esterna nel sesto anno;
        6) La  formazione  sui  temi  trasversali  deve  prevedere un
periodo  minimo  iniziale  della durata di venti ore sulla disciplina
del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e
igiene sul lavoro;
        7) La formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo
minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi nel primo mese
di  svolgimento  del  rapporto,  i  metodi  di  organizzazione  della
produzione  e  i  sistemi  di  prevenzione  degli  infortuni  e delle
malattie professionali».
    Il  comma  2  dell'art. 2 e i commi 4 e 7 dell'art. 3 appaiono in
contrasto  con i principi fondamentali dettati in materia di tutela e
sicurezza  del  lavoro  e con il dettato costituzionale, eccedendo le
competenze   regionali,   e   devono   pertanto   essere   dichiarati
costituzionalmente  illegittimi  e  conseguentemente  annullati sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di:

                            D i r i t t o

    1.  -  Va  preliminarmente  rammentato  che l'art. 49 comma 5 del
d.lgs.  n. 276/2003  e'  gia'  stato  sottoposto al vaglio di codesto
ecc.mo Consesso.
    La  disposizione  di cui si tratta era infatti stata impugnata da
diverse  regioni,  contestavano  la  legittimita'  costituzionale per
essere   detta   disposizione  in  realta'  invasiva  di  un'area  di
competenza  degli  enti  territoriali.  Si  sosteneva, invero, che la
formazione,  in  qualsiasi  sede svolta, fosse attribuzione esclusiva
delle  regioni  e  delle  province autonome, e che pertanto qualsiasi
limitazione  alla  potesta'  legislativa o regolamentare delle stesse
comportasse violazione dell'art. 117 Cost.
    Con  la  sentenza  n. 50/2005, tuttavia, le prospettate questioni
sono  state dichiarate non fondate, sull'assunto che la materia della
formazione,  lungi dall'essere di esclusiva spettanza regionale, puo'
inerire  al  rapporto  privatistico  contrattuale (per quanto attiene
alla  formazione  all'interno  delle  aziende)  -  di  tal che la sua
disciplina  rientra nell'«ordinamento civile» -, mentre spetta invece
alle regioni e alle province autonome disciplinare quella «pubblica».
Tuttavia,  «ne'  l'una  ne'  l'altra  appaiono allo stato puro, ossia
separate  nettamente  tra  di loro e da altri aspetti dell'istituto».
Nel  tener  quindi conto di tali interferenze, codesta cc.ma Corte ha
concluso  nel  senso  che  la commissione di competenze giustifica (e
rende  costituzionalmente  legittima)  la  apposizione di principi da
parte   del   legislatore   statale,  che,  cosi'  operando,  non  ha
illegittimamente   inciso  nelle  competenze  regionali  e  ha  fatto
corretta attuazione del principio di leale collaborazione.
    2.  -  Alla  luce  di  tali principi va, oggi, letta la normativa
regionale volta ad attuare la Legge Biagi in materia di apprendistato
professionalizzante. E, in tale ottica, emerge evidente la violazione
delle  prerogative  statali sulla tutela e sicurezza del lavoro (art.
117,  comma  3,  Cost.,  che riserva allo Stato la determinazione dei
principi  fondamentali),  nonche'  l'invasione  dell'area di potesta'
legislativa  esclusiva  di  cui  alla  lett. l) (ordinamento civile e
penale) dell'art. 117 comma 2, Cost.
    2.1.  -  Come  visto, l'art. 2, comma 2 della legge della regione
Puglia n. 13/2005 prevede, nell'ipotesi in cui entro un certo termine
non  sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine
alla   definizione  dei  profili  formativi,  che  gli  stessi  siano
determinati dalla giunta regionale.
    Orbene,  tale  disposizione appare in palese contrasto con l'art.
49  comma  5 del d.lgs. n. 276/2003, che, nel porre precisi criteri e
principi  direttivi,  impone  che  la regolamentazione dei richiamati
profili  sia  effettuata  dalle regioni «d'intesa con le associazioni
dei   datori   e   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative   sul   piano   regionale».   In  altri  termini,  il
legislatore statale, nel porre alla legislazione regionale uniformi e
non    derogabili    principi,   ha   ritenuto   fondamentale   nella
determinazione  dei profili formativi il concorso di tutti i soggetti
indicati.  La  legge  statale,  pertanto,  non  ammette che la comune
violazione  sia  sostituita da un atto unilaterale della regione, che
invece  potrebbe  limitarsi  -  secondo  la  norma qui censurata - ad
acquisire i pareri delle parti sociali (evidentemente divergenti, non
avendo  consentito  il perfezionarsi dell'accordo), declassate dunque
ad organi meramente consultivi.
    La  legge  regionale,  in  contrasto  con i principi fondamentali
posti  da  legge  dello  Stato,  appare  pertanto  costituzionalmente
illegittima.
    2.2.  -  Con  il  successivo  art.  3, al comma 4, la legge della
regione  Puglia  n. 13/2005 disciplina le modalita' con le quali deve
svolgersi la formazione formale, prescrivendo che la stessa si svolga
«prevalentemente all'esterno dell'azienda».
    Anche tale previsione e' costituzionalmente illegittima.
    Sotto  un  primo  profilo,  infatti,  la  stessa contrasta con il
richiamato  art.  49  del d.lgs. n. 276/2003, che, al comma 4 lettera
a),  nel prevedere che la formazione sia aziendale o extra-aziendale,
non pone alcuna precostituita gerarchia tra i due tipi.
    Sotto altro profilo, e comunque, la disposizione illegittimamente
viola  la  previsione  che  rimette alla contrattazione collettiva la
determinazione  «delle  modalita' di erogazione e della articolazione
della formazione, esterna e interna alle singole aziende», laddove il
richiamo  alla  normativa pattizia appare limitato dal vincolo di uno
svolgimento prevalentemente esterno.
    Anche  qui, dunque, la legge regionale si pone in contrasto con i
principi fondamentali ed e' costituzionalmente illegittima.
    2.3.  -  Da  ultimo, l'art. 3, comma 7, della legge della regione
Puglia  n. 13/2005 non si sottrae a censura, laddove illegittimamente
incide   in  materia  di  competenza  legislativa  statale  esclusiva
regolando le modalita' della formazione interna.
    Invero,  come  gia'  ritenuto  da  codesto  ecc.mo Collegio nella
richiamata    sentenza    n. 50/2005,   la   formazione   all'interno
dell'azienda  e' regolamentata pattiziamente, e afferisce pertanto al
regime  contrattuale  privatistico. Come tale, qualunque disposizione
di  carattere  generale  non  puo'  che  rientrare  nella  materia di
legislazione  esclusiva  prevista  dall'art. 117, comma 2, lettera l)
della Costituzione (ordinamento civile e penale).
    Qualunque  disposizione  regionale  in tale ambito esula pertanto
dalla competenza legislativa dell'ente territoriale.
    Concludendo, le tre richiamate disposizioni della legge regionale
sono  invasive  delle competenze statali, e pertanto illegittime, per
violazione   dell'art.  117,  comma  2  lett.  l)  e  comma  3  della
Costituzione,  e devono essere dichiarate pertanto costituzionalmente
illegittime.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare    costituzionalmente   illegittimi   e   conseguentemente
annullare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, commi 4 e 7 della legge della
regione  Puglia  n. 13  del  22  novembre 2005, pubblicata nel B.U.R.
della  regione  Puglia del 25 novembre 2005, n. 146, come da delibera
del  Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006 nelle parti e per
i motivi illustrati nel presente ricorso.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1) Estratto  della  deliberazione  del Consiglio dei ministri
del 19 gennaio 2006;
        2) Copia della legge regionale impugnata.
    Con ogni salvezza.
        Roma, addi' 20 gennaio 2006
            L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli

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