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N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 febbraio 2006.
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 8 del 22-2-2006)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, commi 4 e 7 della
legge della regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005, pubblicata nel
B.U.R. della regione Puglia del 25 novembre 2005, n. 146, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006.
F a t t o
In data 25 novembre 2005 e' stata pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia la legge regionale n. 13 del 22
novembre 2005, recante «Disciplina in materia di apprendistato
professionalizzante». Con detta normazione la regione, nell'ambito
dell'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro (legge n. 30 del 14 febbraio 2003) disposta dal d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276, ha inteso regolamentare i profili formativi
dell'apprendistato come previsto dal comma 5 dell'art. 49 del d.lgs.
ora richiamato.
In particolare, per quanto qui interessa, la legge regionale,
all'art. 2, disciplina la definizione dei profili formativi,
prevedendo che:
1) La Giunta regionale definisce i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le
indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero
formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale;
2) Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di
cui al comma 1;
3) Per profilo formativo s'intende l'insieme delle conoscenze
e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per
gruppi di figure professionali affini».
Al successivo art. 3 («Struttura e contenuti della formazione»)
si prevede espressamente che:
1) La formazione formale dell'apprendista e' finalizzata
all'acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a
carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998
(Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di
formazione degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179
(Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli
apprendisti), ed e' impartita sia all'interno che all'esterno
dell'azienda.
2) Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia
di durata massima del contratto di apprendistato, l'apprendista ha
diritto alla formazione formale per un monte ore complessivo non
inferiore a:
a) duecentoquaranta ore se il contratto di apprendistato ha
durata biennale;
b) trecentosettantacinque ore se il contratto di
apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;
c) cinquecentoventicinque ore se il contratto di
apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni;
d) seicentonovantasei ore se il contratto di apprendistato
ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;
e) ottocentonovantuno ore se il contratto di apprendistato
ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni;
3) Ferma restando l'articolazione del percorso formativo
contenuta nel piano formativo individuale di cui all'art. 4, in
nessun caso la formazione formale impartita annualmente
all'apprendista puo' essere inferiore a centoventi ore;
4) La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di
apprendistato deve essere svolta prevalentemente all'esterno
dell'azienda e comunque secondo le modalita' previste dalla
contrattazione collettiva;
5) Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un
numero di ore annuali almeno pari al 35 per cento della formazione
esterna relativa ai primi due anni, al 25 per cento della formazione
esterna nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel
quarto anno, al 10 per cento della formazione esterna nel quinto
anno, al 5 per cento della formazione esterna nel sesto anno;
6) La formazione sui temi trasversali deve prevedere un
periodo minimo iniziale della durata di venti ore sulla disciplina
del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e
igiene sul lavoro;
7) La formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo
minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi nel primo mese
di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della
produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali».
Il comma 2 dell'art. 2 e i commi 4 e 7 dell'art. 3 appaiono in
contrasto con i principi fondamentali dettati in materia di tutela e
sicurezza del lavoro e con il dettato costituzionale, eccedendo le
competenze regionali, e devono pertanto essere dichiarati
costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullati sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di:
D i r i t t o
1. - Va preliminarmente rammentato che l'art. 49 comma 5 del
d.lgs. n. 276/2003 e' gia' stato sottoposto al vaglio di codesto
ecc.mo Consesso.
La disposizione di cui si tratta era infatti stata impugnata da
diverse regioni, contestavano la legittimita' costituzionale per
essere detta disposizione in realta' invasiva di un'area di
competenza degli enti territoriali. Si sosteneva, invero, che la
formazione, in qualsiasi sede svolta, fosse attribuzione esclusiva
delle regioni e delle province autonome, e che pertanto qualsiasi
limitazione alla potesta' legislativa o regolamentare delle stesse
comportasse violazione dell'art. 117 Cost.
Con la sentenza n. 50/2005, tuttavia, le prospettate questioni
sono state dichiarate non fondate, sull'assunto che la materia della
formazione, lungi dall'essere di esclusiva spettanza regionale, puo'
inerire al rapporto privatistico contrattuale (per quanto attiene
alla formazione all'interno delle aziende) - di tal che la sua
disciplina rientra nell'«ordinamento civile» -, mentre spetta invece
alle regioni e alle province autonome disciplinare quella «pubblica».
Tuttavia, «ne' l'una ne' l'altra appaiono allo stato puro, ossia
separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto».
Nel tener quindi conto di tali interferenze, codesta cc.ma Corte ha
concluso nel senso che la commissione di competenze giustifica (e
rende costituzionalmente legittima) la apposizione di principi da
parte del legislatore statale, che, cosi' operando, non ha
illegittimamente inciso nelle competenze regionali e ha fatto
corretta attuazione del principio di leale collaborazione.
2. - Alla luce di tali principi va, oggi, letta la normativa
regionale volta ad attuare la Legge Biagi in materia di apprendistato
professionalizzante. E, in tale ottica, emerge evidente la violazione
delle prerogative statali sulla tutela e sicurezza del lavoro (art.
117, comma 3, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali), nonche' l'invasione dell'area di potesta'
legislativa esclusiva di cui alla lett. l) (ordinamento civile e
penale) dell'art. 117 comma 2, Cost.
2.1. - Come visto, l'art. 2, comma 2 della legge della regione
Puglia n. 13/2005 prevede, nell'ipotesi in cui entro un certo termine
non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine
alla definizione dei profili formativi, che gli stessi siano
determinati dalla giunta regionale.
Orbene, tale disposizione appare in palese contrasto con l'art.
49 comma 5 del d.lgs. n. 276/2003, che, nel porre precisi criteri e
principi direttivi, impone che la regolamentazione dei richiamati
profili sia effettuata dalle regioni «d'intesa con le associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano regionale». In altri termini, il
legislatore statale, nel porre alla legislazione regionale uniformi e
non derogabili principi, ha ritenuto fondamentale nella
determinazione dei profili formativi il concorso di tutti i soggetti
indicati. La legge statale, pertanto, non ammette che la comune
violazione sia sostituita da un atto unilaterale della regione, che
invece potrebbe limitarsi - secondo la norma qui censurata - ad
acquisire i pareri delle parti sociali (evidentemente divergenti, non
avendo consentito il perfezionarsi dell'accordo), declassate dunque
ad organi meramente consultivi.
La legge regionale, in contrasto con i principi fondamentali
posti da legge dello Stato, appare pertanto costituzionalmente
illegittima.
2.2. - Con il successivo art. 3, al comma 4, la legge della
regione Puglia n. 13/2005 disciplina le modalita' con le quali deve
svolgersi la formazione formale, prescrivendo che la stessa si svolga
«prevalentemente all'esterno dell'azienda».
Anche tale previsione e' costituzionalmente illegittima.
Sotto un primo profilo, infatti, la stessa contrasta con il
richiamato art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, che, al comma 4 lettera
a), nel prevedere che la formazione sia aziendale o extra-aziendale,
non pone alcuna precostituita gerarchia tra i due tipi.
Sotto altro profilo, e comunque, la disposizione illegittimamente
viola la previsione che rimette alla contrattazione collettiva la
determinazione «delle modalita' di erogazione e della articolazione
della formazione, esterna e interna alle singole aziende», laddove il
richiamo alla normativa pattizia appare limitato dal vincolo di uno
svolgimento prevalentemente esterno.
Anche qui, dunque, la legge regionale si pone in contrasto con i
principi fondamentali ed e' costituzionalmente illegittima.
2.3. - Da ultimo, l'art. 3, comma 7, della legge della regione
Puglia n. 13/2005 non si sottrae a censura, laddove illegittimamente
incide in materia di competenza legislativa statale esclusiva
regolando le modalita' della formazione interna.
Invero, come gia' ritenuto da codesto ecc.mo Collegio nella
richiamata sentenza n. 50/2005, la formazione all'interno
dell'azienda e' regolamentata pattiziamente, e afferisce pertanto al
regime contrattuale privatistico. Come tale, qualunque disposizione
di carattere generale non puo' che rientrare nella materia di
legislazione esclusiva prevista dall'art. 117, comma 2, lettera l)
della Costituzione (ordinamento civile e penale).
Qualunque disposizione regionale in tale ambito esula pertanto
dalla competenza legislativa dell'ente territoriale.
Concludendo, le tre richiamate disposizioni della legge regionale
sono invasive delle competenze statali, e pertanto illegittime, per
violazione dell'art. 117, comma 2 lett. l) e comma 3 della
Costituzione, e devono essere dichiarate pertanto costituzionalmente
illegittime.
P. Q. M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente
annullare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, commi 4 e 7 della legge della
regione Puglia n. 13 del 22 novembre 2005, pubblicata nel B.U.R.
della regione Puglia del 25 novembre 2005, n. 146, come da delibera
del Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006 nelle parti e per
i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 19 gennaio 2006;
2) Copia della legge regionale impugnata.
Con ogni salvezza.
Roma, addi' 20 gennaio 2006
L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli
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