Ricorso n. 5 del 12 gennario 2012 (Presidente del consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 8 del 22.02.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
Contro la Regione Marche, in persona del presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, per violazione delle attribuzioni legislative spettanti allo Stato, degli artt. 22, 26, comma 4, 27 e 31, comma 1 lettera d), della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, pubblicata nel BUR n. 7 del giorno 8 novembre 2011, recante il titolo «Assestamento del bilancio 2011».
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 dicembre 2011 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente).
La legge della Regione Marche n. 20 del 2011 («Assestamento del bilancio 2011») dispone, tra altro:
1. all'art. 22, la modifica del comma 4 e l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 4, disposizioni gia' impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso portante il NRR 60/2011 - udienza pubblica 21 febbraio 2012.
La modificazione dispone che le stazioni appaltanti considerino in via prioritaria la possibilita' di prevedere una soglia minima di ammissibilita' delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nel cantiere;
2. all'art. 26, comma 4, un aumento del salario accessorio del personale del comparto CCNL 22 gennaio 2004 addetto all'assemblea legislativa, nonche' un aumento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'assemblea legislativa;
3. all'art. 27, l'introduzione del comma 5-bis nell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2011, n. 32, prevedente l'obbligo del personale di protezione civile che svolge funzioni anche di supporto tecnico amministrativo di effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e notturne in deroga ai vigenti contratti
collettivi nazionali;
4. all'art. 31, comma 1, lettera d), la promozione dell'utilizzazione dell'interporto di Jesi, liberando spazi nell'area portuale di Ancona.
L'art. 22 della legge regionale impugnata modifica il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 4, come segue:
«Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilita' di prevedere una soglia minima di ammissibilita' delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza del cantiere».
La disposizione consente di introdurre nelle procedure di aggiudicazione una soglia di sbarramento, rappresentata dalla valutazione della tutela della salute e della sicurezza nel cantiere, non presente nel decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato una serie di materie le quali, come affermato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 401 del 2007, sono riconducibili alla «tutela della concorrenza» e all'«ordinamento civile» cosi' da richiedere una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, non derogabile dai legislatori regionali.
La disposizione contrasta con l'art. 73 del codice degli appalti, il quale stabilisce che siano le stazioni appaltanti a determinare e richiedere gli elementi prescritti dal bando e quelli necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, e con
l'art. 83 del medesimo codice, il quale riserva al bando di gara la previsione dei criteri di ammissibilita' dell'offerta.
Ne' la lesione delle prerogative dello Stato e' mitigata dalla circostanza che la disposizione appare disporre una mera possibilita', poiche' siffatta apparenza risulta smentita da altra e precedente statuizione normativa secondo la quale quella possibilita'
va considerata dalle stazioni appaltanti «in via prioritaria», cioe' quale sorta di precondizione nella determinazione della soglia di ammissibilita' sconosciuta alla normativa dello Stato recettiva di quella sovranazionale della UE.
La disposizione risulta, per tali ragioni, invasiva delle attribuzioni legislative dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed i) della Costituzione.
L'art. 26, comma 4, della legge regionale impugnata dispone che:
«... il fondo di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 per il salario accessorio del personale del comparto (ndr.: dell'assemblea legislativa) e' rideterminato in euro 1.095.543,65, al netto degli oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'assemblea legislativa e rideterminato in euro 364.153,20, al netto degli oneri riflessi. Ai fondi cosi' determinati si applicano le riduzioni di cui al comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010».
In sostanza, il legislatore regionale ha neutralizzato gli effetti delle riduzioni disposte dalla manovra di finanza pubblica del 2010 aumentando ex post le retribuzioni spettanti al personale addetto all'assemblea legislativa.
La disposizione viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione poiche' contrasta - eludendolo - con il principio fondamentale di riduzione della spesa pubblica dettato dallo Stato con la manovra del 2010, nella materia a legislazione concorrente di «coordinamento della finanza pubblica».
L'art. 27 della legge regionale impugnata dispone che: «... il personale della struttura (ndr: di supporto tecnico amministrativo degli uffici regionali della protezione civile) ... e' tenuto a effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente ...».
La disposizione deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali, che non prevedono siffatto obbligo generalizzato e avulso da specifiche e insopprimibili esigenze, in tal modo violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che attribuisce
alla legislazione esclusiva dello Stato l'«ordinamento civile», sub specie di rapporti di diritto privato regolati contrattualmente.
L'art. 31, comma 1, lettera d), della legge regionale impugnata dispone che: «... la regione promuove le azioni necessarie a: ... d) favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retro porto,
liberando spazi nell'area portuale di Ancona».
La disposizione, pur primariamente finalizzata a incentivare l'interporto di Jesi, incide sulla destinazione e organizzazione del porto di Ancona di cui impone la liberazione di taluni spazi adibiti a centro di raccolta e smistamento delle merci e a retro porto, per «sviarli» verso l'interporto di Jesi.
In tal modo, la disposizione attribuisce alla regione le azioni, anche amministrative, per conseguire detto «sviamento» e, di conseguenza, per incidere sulla competenze spettanti all'Autorita' portuale di Ancona, cui - ai sensi dell'art. 5 delle legge dello Stato n. 84 del 1984 - spetta l'assunzione del piano regolatore regionale che individua la destinazione funzionale delle aree portuali.
In tal modo, la disposizione regionale viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione poiche' lede i principi fondamentali sulle competenze delle Autorita' portuali fissati dallo Stato con la legge n. 84 del 1984 nella materia a legislazione concorrente «porti».
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22, 26, comma 4, 27 e 31, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche 30 ottobre 2011, n. 20, per carenza della potesta' legislativa regionale siccome esercitata con le indicate
disposizioni.
Roma, addi' 4 gennaio 2012
L'Avvocato dello Stato: Sica