RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 gennaio 2010 , n. 5
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 gennaio 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 8 del 24-2-2010) 
   
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma,  via  dei  Portoghesi,  n.  12,
contro la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore  per
la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della
legge regionale Toscana del 5 novembre 2009, n.  63,  pubblicata  sul
B.U.R. della Regione Toscana n. 45  dell'11  novembre  2009  recante:
«Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.  32  (Testo  unico
della   normativa   della   Regione    Toscana    in    materia    di
educazione-istruzione ed  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro», in relazione all'art. 3  che  sostituisce  l'art.  13  della
legge regionale n. 32/2002. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei ministri  nella  seduta  del  17  dicembre  2009  e  si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e  relazione  del
Ministro proponente. 
    La legge regionale Toscana n. 63/2009, composta  da  7  articoli,
promuove iniziative finalizzate  a  diversificare  le  tipologie  dei
servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  per   rispondere   alle
molteplicita'  flessibilita'  dei  bisogni  delle  famiglie  mediante
l'offerta di servizi mirati alla conciliazione tra vita  familiare  e
vita lavorativa, introducendo una nuova tipologia di  servizio  «nido
aziendale»; 
    Prevede altresi' uno snellimento delle modalita'  di  nomina  dei
componenti, della Conferenza regionale per  il  diritto  allo  studio
universitario, al fine di, renderne piu' semplice la costituzione; 
    Nel campo dell'istruzione  obbligatoria  si  pone  l'esigenza  di
rendere articolata l'offerta di percorsi finalizzati a conseguire una
specializzazione tecnica superiore rafforzando l'istruzione tecnica e
professionale e promuovendo la collaborazione con il  territorio,  il
mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica; di
realizzare  l'offerta  di  percorsi  integrati   tra   istruzione   e
formazione  professionale  nell'ambito  dell'attuazione  del  diritto
dovere  all'istruzione  e  formazione  con  l'obiettivo  primario  di
sviluppare le competenze  trasversali  e  di  base  e  le  competenze
professionalizzanti; 
    La legge regionale e' illegittima nell'art. 3, per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
1)  Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  n)   della
Costituzione, dell'art. 117, terzo comma Cost.  e  del  principio  di
leale collaborazione di cui agli artt. 117 e118 Cost.,  in  relazione
all'art. 3 legge regionale Toscana n. 63/2009. 
    L'articolo 3, che sostituisce l'art. 13 della legge regionale  n.
32/2002, nel riformulare il secondo comma  di  tale  ultimo  articolo
prevede  che  «La   regione   adotta   le   misure   necessarie   per
l'assolvimento  dell'obbligo  di   istruzione   nel   sistema   della
formazione professionale  con  un  percorso  triennale  destinato  al
conseguimento della qualifica professionale,  strutturato  nel  primo
biennio  scolastico,  integrato  da  specifiche  finalita'  formative
diversamente graduate tra il primo ed il secondo  anno,  e  un  terzo
anno interamente professionalizzante». 
    Cosi' disponendo tale articolo eccede dalle competenze  regionali
e viola le  norme  generali  sull'istruzione,  riservate  allo  Stato
dall'art. 117, secondo comma, lett.  n)  Cost.,  nonche'  i  principi
fondamentali in materia  di  istruzione  attribuiti  alla  competenza
legislativa statale dall'art. 117, terzo comma, Cost. e il  principio
di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost. 
    In  particolare  la  disposizione   regionale,   delineando   una
programmazione del sistema della formazione professionale  basata  su
un percorso triennale destinato al  conseguimento  di  una  qualifica
professionale, strutturato da un primo biennio scolastico ed un terzo
anno professionalizzante, si pone in contrasto con le  norme  statali
regolanti l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione. 
    Infatti, il comma 622 dell'articolo 1  della  legge  n.  296/2006
(legge finanziaria 2007), prevede che:  «L'istruzione  impartita  per
almeno dieci anni e' obbligatoria ed  efinalizzata  a  consentire  il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale almeno triennale entro il diciottesimo
anno di eta'. (...) L'obbligo di  istruzione  si  assolve  anche  nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo  III
del decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e,  sino  alla
completa messa a regime delle disposizioni ivi  contenute  anche  nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui
al comma 624 del presente articolo». 
    Inoltre il comma 624 dell'articolo  1  della  legge  n.  296/2006
stabilisce che «fino alla messa a  regime  di'  quanto  previsto  dal
comma  622,  proseguono  i  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e
formazione  professionale  di  cui  all'articolo   28   del   decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226». 
    Sulla base di tale normativa statale il secondo  ciclo  educativo
di istruzione e formazione e' articolato nel  sistema  di  istruzione
secondaria superiore - costituito dai licei dagli istituti tecnici  e
dagli  istituti  professionali  -  e  nel  sistema  di  istruzione  e
formazione professionale di  competenza  regionale  (i  cui  percorsi
rilasciano qualifiche triennali  e  diplomi  quadriennali).  In  tali
ultimi percorsi tuttavia si potra' adempiere all'obbligo d'istruzione
di cui agli articoli sopra menzionati, ai sensi dell'art. 27, comma 4
del decreto legislativo n. 226 del 2005, solo «a decorrere  dall'anno
scolastico  e  formativo  2010-2011»  in  quanto  l'avvio  dei  corsi
previsti dalla riforma del  secondo  ciclo  del  sistema:  educativo,
introdotta con il decreto legislativo n. 226 del 2005, e' stata  piu'
volte  posticipata  con  i  decreti-legge  di  «proroga  dei  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  finanziarie
urgenti»: inizialmente con l'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 12
maggio 2006, n.173, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  12
luglio 2006, n. 228; successivamente con l'art.  13,  comma  1-quater
del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; e,  da  ultimo,  con
l'articolo 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
    Sulla  base   di   tali   disposizioni   statali   gli   istituti
professionali   regionali   potranno   pertanto   essere    abilitati
all'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  solo  a  partire  dal
prossimo anno scolastico a seguito dell'attuazione del Capo  III  del
menzionato d.lgs. n. 226 del 2005. 
    Alla  luce  di  tali  considerazioni  appare  evidente   che   la
disposizione regionale in esame,  configurando  unilateralmente  e  a
regime, senza che sia prevista alcuna intesa con lo Stato, un sistema
di  formazione  professionale  che  costituisce  un  «tertium  genus»
rispetto ai percorsi  (sia  ordinari  che  sperimentali)  individuati
dalla disciplina statale, si pone in contrasto con le norme  generali
e con i principi fondamentali che disciplinano l'obbligo d'istruzione
nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione  e  formazione,
violando i principi costituzionali sopra enunciati. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra'  dichiarare  l'illegittimita'
delle disposizioni sopra indicate della legge regionale della Toscana
n. 63 del 5 novembre 2009. 
    Si allega: 
        1) estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio
dei ministri del 17dicembre 2009; 
        2) relazione del Ministro proponente; 
        3) legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. 
          Roma, addi' 8 gennaio 2010 
 
           L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti 
 

Menu

Contenuti