Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 gennaio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 7 del 2018-02-14)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. …), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC …;

nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 30 ottobre 2017, n. 41, pubblicata sul B.U.R. n. 109 dell'8 novembre 2017 recante le «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004 n. 5 (norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2017.

Con la legge regionale n. 41/2017 indicata in epigrafe, che consta di 3 articoli, recante le «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004 n. 5 (norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», la Regione Calabria ha dettato disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali e ha modificato la legge 23 febbraio 2004 n. 5, che conteneva le «Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati».

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Calabria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti

Motivi

L'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 41/2017 viola l'art 117, primo comma, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione.

La norma contenuta nell'art. 1 della legge regionale n. 41/2017 citata aggiunge il comma 1-bis alla legge regionale n. 5/2004 citata recante le «Norme per l'individuazione di prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati», prevedendo che i locali particolari ove effettuare la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali possano avere:

«a) pareti geologicamente naturali; b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o con composti di materiale inalterabile; c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali).».

La disposizione introduce, pertanto, deroghe ai requisiti igienico-sanitari e strutturali prescritti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio recante «Norme per l'igiene dei prodotti alimentari» che ha come finalita' «il perseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana» (punto 1 del «considerando»); e, segnatamente, alle disposizioni di cui all'Allegato II Capitolo II che indica i «Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati», disponendo che «i locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo II, ma compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto), devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione in e durante le operazioni...» (paragrafo 1.).

Il regolamento (CE) 852/2004 citato, all'art. 13, rubricato «Modifica e adattamento degli allegati I e II», ai commi 3 e 4, prevede espressamente la possibilita' di deroghe con limiti ben precisi e individuati:

«3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all'allegato II.

4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l'obiettivo di:

i) consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;

o

ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all'attrezzatura degli stabilimenti.».

I successivi commi 5, 6 e 7 dell'art. 13 citato descrivono la procedura che deve osservare lo Stato membro che intenda introdurre le deroghe.

In particolare, le deroghe ai prescritti requisiti di carattere generale possono essere introdotte solo dalla normativa statale e non da quella regionale e, comunque, solo previa notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea (comma 5), alla quale e' rimessa la valutazione dell'ammissibilita' stessa delle deroghe.

E, invero, lo Stato richiedente puo' introdurre misure nazionali derogatorie, per adeguare i requisiti di tutela alle realta' nazionali, solo conformemente alla decisione assunta sul punto dalla Commissione (comma 7).

Dalla procedura delineata dall'art. 13 del regolamento (CE) 852/2004 citato discende che le deroghe alle generali misure di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari possono essere concesse non gia' in modo generalizzato, bensi' per ogni specifico prodotto tradizionale che per la sua peculiarita' presenti necessita' di una particolare lavorazione, ad esempio, richieda di stagionare il prodotto in locali con pareti naturali (grotte o fosse) o di essere a contatto con il legno o altro materiale normalmente non considerato idoneo a venire a contatto con alimenti

Nel rispetto di detta procedura, a oggi, la Direzione generale del Ministero della salute ha rappresentato alla Commissione europea l'esigenza di apportare deroghe ai requisiti di cui all'Allegato II del regolamento, nel rispetto del procedimento descritto dall'art. 13 citato, esclusivamente per taluni dei prodotti riconosciuti tradizionali e contenuti nell'elenco predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (formaggio di fossa - fontina), nonche' per alcuni prodotti DOP e IGP, in considerazione delle peculiari lavorazioni previste nel disciplinare di produzione (ad esempio, il caso del lardo di Arnad stagionato in cassette di legno).

La richiesta statale di deroga e' stata, peraltro, inoltrata su richiesta del singolo produttore, previa dettagliata descrizione del processo di produzione che, per la sua tipicita', rendeva necessaria l'introduzione di misure derogatorie per salvaguardare le caratteristiche tradizionali del prodotto nel rispetto del procedimento descritto dall'art. 13, comma 5, lettere da a) a d), citato.

Nella legge regionale n. 41/2017 citata, invece, manca qualsivoglia riferimento circostanziato ad uno specifico prodotto tradizionale; ne' sono rappresentate eventuali esigenze peculiari legate alla specialita' dei processi di produzione.

Ne deriva la violazione del principio della conformita' dell'attivita' legislativa regionale agli obblighi comunitari di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, alla luce della giurisprudenza costituzionale che e' costante nel ritenere che le norme europee fungano «da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformita' della normativa regionale all'art. 117, primo comma Cost... o, piu' precisamente rendano concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., ... con conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma regionale giudicata incompatibile con tali norme comunitarie» (ordinanza n. 103/2008).

Inoltre, l'art. 1 della legge regionale n. 41/2017 citata viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, essendo la tutela igienico-sanitaria degli alimenti ascrivibile alla determinazione dei livelli essenziali che devono essere assicurati sull'intero territorio nazionale e costituiscono, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, uno strumento attribuito alla competenza statale, anche al fine di evitare che la legislazione regionale non garantisca lo standard minimo previsto (sentenza n. 141/16, punto 5.6.3. del Considerato in diritto); sia l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» anche con riferimento a quanto espressamente previsto dal regolamento comunitario 852/2004 citato che disciplina la materia per «conseguire un elevato livello di protezione della vita umana e della salute umana», consentendo deroghe agli Stati membri solo con l'adozione di normative nazionali e, quindi, nell'esercizio della potesta' legislativa a essi spettante.

 

P.Q.M.

 

Si conclude perche' l'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 41 approvata il 30 ottobre 2017 e pubblicata nel BUR n. 109 del 8 novembre 2017, recante le «Disposizioni per agevolare l'uso dei locali di stagionatura tradizionali - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati)», sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

 

Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno:

1. estratto della determinazione del Consiglio dei ministri assunta nella riunione del 18 dicembre 2017 e della relazione allegata al verbale;

2. copia della legge della Regione Calabria n. 41 del 7 novembre 2017 impugnata.

 

Roma, 5 gennaio 2018

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri

 

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