RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 gennaio 2008 , n. 5
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  22  gennaio  2008  (dal Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
 
(GU n. 9 del 20-2-2008) 
  
   Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;
   Contro la Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta
regionale   pro-tempore,   per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale  degli  articoli  3,  4  e  9  della  legge  regionale
Lombardia  n. 29  del  9  novembre  2007,  pubblicata  sul Bollettino
ufficiale  della  Regione  Lombardia  n. 46  del 13  novembre  2007 e
recante   «Norme   in   materia  di  trasporto  aereo,  coordinamento
aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali» La presentazione
del  presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri come
da  estratto  del  relativo verbale e allegata relazione del Ministro
proponente che si depositeranno.
   I) Con la legge regionale n. 29 del 9 novembre 2007 pubblicata sul
B.U.R.  n. 46  del  13  novembre 2007 la Regione Lombardia provvede a
dettare   nome   in   materia   di   trasporto  aereo,  coordinamento
aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali.
   Il   Titolo  I  contiene  disposizioni  generali  e  di  principio
concernenti  le finalita' del provvedimento, tra le quali spiccano il
coordinamento   con   le   politiche   nazionali  e  comunitarie,  la
valorizzazione   delle   potenzialita'   del  territorio  lombardo  e
dell'economia   della   regione   e   la  sostenibilita'  sociale  ed
ambientale.
   Il  Titolo II detta norme in materia di coordinamento aeroportuale
e  interessi regionali. In particolare la legge in esame prevede che,
al  fine di acquisire gli interessi regionali, il coordinatore di cui
all'art.  4 del Regolamento 95/93/CEE riceve il parere della regione,
chiamata  a  trasmetterlo  entro  trenta giorni dal ricevimento della
richiesta,   qualora   le  decisioni  che  deve  assumere  riguardino
direttamente  l'accesso  agli aeroporti del territorio regionale e la
tutela  degli  interessi  regionali.  Inoltre,  la regione provvede a
nominare  un  proprio  rappresentante  nel  comitato di coordinamento
degli  aeroporti  di  rilevanza  regionale  e  concorre  a definire i
parametri  di  coordinamento  da  rispettare  nell'assegnazione delle
fasce  orarie  allo  scopo  di  garantire  la  tutela degli interessi
pubblici  e  privati  del  territorio. Sono riconosciuti in capo alla
regione  poteri di informazione, di stipulazione di accordi ed intese
con lo Stato al fine di garantire l'adeguato coinvolgimento regionale
nelle   funzioni   di   controllo   e  vigilanza  dell'attivita'  del
coordinatore,  e  di  segnalazione  alle  autorita' nazionali ed alla
Commissione   europea   di   eventuali   violazioni   delle  presenti
disposizioni e delle regole della concorrenza.
   Il   Titolo   III   contiene   disposizioni   che  favoriscono  la
cooperazione  tra  i  sistemi aeroportuali e le autorita' regionali e
locali   che   li  ospitano  attraverso  la  convocazione  di  tavoli
territoriali  e  conferenze di servizi istruttorie, di cui agli artt.
14 e seguenti della legge n. 241/1990.
   Il  Titolo  IV  disciplina le procedure di concessioni di gestioni
aeroportuali.  Con  il  provvedimento  in  esame si stabilisce che la
regione,   nell'ambito   delle   procedure   per  il  rilascio  delle
concessioni di gestione di aeroporti che ricadono nel suo territorio,
promuove  e  concorre a fissare gli obiettivi di sviluppo del sistema
aeroportuale  che  devono  essere tenuti in considerazione in fase di
selezione, ed emana proprie direttive relative alle nuove convenzioni
sottoscritte  tra  il  gestore  aeroportuale  e  l'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile (ENAC) che, insieme a quelle emanate dal Ministero
dei  trasporti  ai sensi dell'articolo 704, comma 3, del Codice della
navigazione,  costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni
suddette   in  riferimento  agli  aeroporti  situati  nel  territorio
regionale lombardo (di cui all'art. 1, comma 1 della legge). Inoltre,
nel  procedimento  per  il  rilascio  delle concessioni definitive di
gestione  aeroportuale  ai concessionari in via provvisoria, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96,  la  regione  esprime  il  proprio parere ai competenti organi
statali  sul  rilascio  definitivo  della  concessione, verificata la
rispondenza  del  piano di sviluppo aeroportuale promosso dal gestore
con gli obiettivi del territorio regionale.
   Il  Titolo V contiene le norme finali concernenti la procedura per
l'adozione  delle  direttive  relative alle su indicate convenzioni e
l'entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della
pubblicazione sul B.U.R.
   II) Come si desume inequivocamente dall'art. 1, comma 1 e 2, della
impugnata  legge  n. 29,  l'ambito  oggettivo  di  operativita' della
stessa  legge  e'  costituito  da  tutti  gli  aeroporti  situati nel
territorio    regionale   lombardo,   uniformemente   considerati   e
disciplinati   in  funzione  della  loro  qualificazione  come  «nodi
essenziali  di  una  reta strategica per la mobilita', per il governo
del territorio lombardo e per l'economia intera della regione».
   Il  legislatore lombardo fa pertanto mostra di ignorare e comunque
non  tiene  conto  della  fondamentale  distinzione (in coerenza, del
resto,   con   le  indicazioni  comunitarie  di  cui  alla  decisione
n. 1692/96)  tra  aeroporti  di interesse nazionale, «nodi essenziali
per  l'esercizio  delle  competenze esclusive dello Stato» (art. 698,
comma  1,  cod.  nav.)  -  pur  notoriamente  presenti nel territorio
regionale  - ed aeroporti di interesse regionale (art. cit. comma 2,)
e,  non  limitando  la  introdotta  disciplina  a  questi  ultimi  e,
ripetesi,   dettando  uniformi  norme  riferibili  ad  ogni  tipo  di
aeroporto  lombardo,  viene  a  dettare una serie di disposizioni che
eccedono  i  limiti  in  cui puo' essere legittimamente esercitata la
potesta'   legislativa  regionale,  ponendosi  in  difformita'  e  in
contrasto   -   oltre   che   con  i  vincoli  derivanti  in  materia
dall'ordinamento   comunitario   -   con   i  principi  e  le  regole
costituzionalmente  riservate  alla  competenza  dello  Stato, in una
prospettiva  sottesa  alla  necessariamente  unitaria  valutazione  e
tutela  di interessi di rilievo nazionale che chiaramente trascendono
la mera dimensione regionale.
   III) E'   noto   che   le   regioni,   in   seguito  alla  riforma
costituzionale  del  Titolo  V  ad  opera  della legge costituzionale
n. 3/2001, hanno una competenza legislativa concorrente in materia di
aeroporti;  pertanto  il  legislatore  regionale puo' esercitare tale
competenza  nel  rispetto  dei  principi fondamentali stabiliti dallo
Stato  (d.lgs.  96/2005  e  172/2007)  e  nel  rispetto  del  vincolo
derivanti   dalla   partecipazione  dell'Italia  all'Unione  Europea.
Infatti,  in  materia e' intervenuto anche il legislatore comunitario
con due regolamenti, 95/93/CEE e 793/2004, finalizzati a garantire lo
sviluppo  della  rete  transeuropea dei trasporti, nel rispetto della
concorrenza.
   Pertanto  sono  censurabili,  perche'  in contrasto con i principi
posti  dal  legislatore  statale ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
Cost.,  ed  in violazione dei vincoli comunitari di cui all'art. 117,
primo  comma,  Cost.  in  particolare  le seguenti disposizioni della
legge in esame:
     l'art. 3 della legge n. 29 della Regione Lombardia contrasta con
il  reg.  95/93/CEE  per  diversi aspetti: in primo luogo al comma 1,
nella  misura  in  cui  prevede  che  la  regione  nomini una propria
rappresentanza  nel comitato di coordinamento degli aereoporti, viola
il   disposto   dell'art.  5,  comma  1  del  suindicato  regolamento
comunitario che tra i soggetti ammessi a partecipare a tale strumento
consultivo  non  inserisce  rappresentanti  del  governo  regionale o
locale.  In proposito si segnala che, seppure il Comitato economico e
sociale,   nel  parere  in  merito  alla  proposta  di  modifica  del
regolamento  95/93,  auspicava  la  rappresentanza  nel  comitato  di
coordinamento  degli  enti  locali  e regionali, tale proposta non e'
stata   inserita   nelle   modifiche   approvate   per   evitare   la
proliferazione  delle  normative  locali,  che  si oppongono al gioco
della  libera concorrenza. In secondo luogo si rileva una difformita'
tra  i  commi  3  e  4  dell'articolo  in  esame,  che  determina  il
rafforzamento  della  posizione  del  rappresentante regionale, ed il
regolamento su citato che, invece, non prevede nella composizione del
comitato  di coordinamento la prevalenza di alcuni membri rispetto ad
altri.
     l'art.    4   presenta   diversi   profili   di   illegittimita'
costituzionale:  la  disposizione  del comma 2, che - in relazione al
precedente  comma  1  il  quale  impone che i criteri di assegnazione
delle  bande  orarie  devono  garantire  anche il perseguimento degli
interessi   regionali  -  attribuisce  alla  regione  il  compito  di
«concorrere  a  definire» i parametri di coordinamento, contrasta con
l'art. 6 del reg. 793/2004/CEE che, invece, attribuisce tale ruolo in
capo  allo  Stato  membro,  e con l'art. 3 del d.lgs. n. 172/2007 che
istituisce  un  organismo nazionale, 1'E.N.A.C., chiamato a fissare i
parametri  di  coordinamento in quanto responsabile dell'applicazione
del  citato  regolamento.  Inoltre,  il  comma  2,  lettera  e),  che
riconosce  in  capo  alla  regione il compito di prevedere sanzioni a
carico  del vettore viola il principio generale posto dal legislatore
statale  nell'art.  3  del  d.lgs.  n. 172/2007  che attribuisce tale
funzione  all'E.N.A.C.  Da  ultimo,  il  comma 4, nella misura in cui
prescrive  che  in  caso  di  mancato rispetto dei parametri definiti
dagli  organi  regionali la regione possa diffidare il coordinatore e
possa anche proporne la revoca e' contrasto con l'art. 4, comma 5 del
reg.  793/2004  che definisce il coordinatore come unico responsabile
dell'assegnazione  delle  bande  orarie  allo  scopo di garantirne la
neutralita'  e  l'indipendenza.  In  proposito  si  deve  prendere in
considerazione  anche  il disposto dell'art. 18, comma 5 del predetto
regolamento che stabilisce che il coordinatore puo' tener conto anche
delle  direttrici  locali  purche'  non  ostino  all'indipendenza del
coordinatore  stesso,  siano  conformi  alla  normativa comunitaria e
siano  finalizzate  ad  un  utilizzo  piu' efficiente della capacita'
dell'aeroporto.  Pertanto,  la  disposizione  in  esame  viola l'art.
117, primo  e  terzo  comma,  Cost.,  ed inoltre l'art. 117, comma 2,
lettera  h),  Cost.,  che  attribuisce la competenza legislativa allo
Stato in materia di sicurezza, dato che la determinazione della banda
oraria  non puo' essere condizionata da interessi locali, ma concerne
la   sicurezza,   l'efficienza  e  la  regolamentazione  tecnica  del
trasporto aereo di stretta competenza dell'ENAC.
     l'art.  9,  in  materia  di concessioni di gestione aeroportuale
contrasta  con  le  previsioni  di cui al vigente art. 704 del Codice
della navigazione in quanto prescrive, in particolare, che la regione
emani  proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte
fra  gestore  aeroportuale  ed  ENAC  (art.  9,  comma  3),  che tali
direttive costituiscano linee guida vincolanti per le convenzioni tra
gestore  aeroportuale  ed ENAC (art. 9, comma 4), laddove, invece, il
citato  art. 704 attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza
a  rilasciare  il titolo concessorio della gestione degli aeroporti e
dei  sistemi  aeroportuali  di  rilevanza  nazionale  e  all'ENAC  la
stipulazione  della  relativa  previa  convenzione nel rispetto delle
direttive  del  Ministero  dei  trasporti.  Il  suddetto articolo del
Codice  della navigazione prevede un ruolo solamente consultivo della
regione  («sentita...  la  regione...»)  nel  cui  territorio  ricade
l'aeroporto  oggetto  di  concessione.  Tale  disposizione del codice
della   navigazione   detta,  dunque,  una  disciplina  uniforme  sul
territorio  nazionale  ed  e' da considerarsi norma fondamentale e di
principio  nella  materia,  cui  tutte  le  regioni devono adeguarsi.
Pertanto  la disposizione regionale, violando la normativa statale di
riferimento  che  detta i principi fondamentali in materia, contrasta
con l'art. 117, terzo comma, Cost.
   IV) In realta' l'intero impianto della legge appare strutturato in
funzione  dell'esercizio  da  parte della Regione Lombardia di poteri
che   l'ordinamento   statale   riserva  unitariamente  all'autorita'
centrale (Ministero dei trasporti ed ENAC), quando non risultino resi
omogenei  al  livello  europeo attraverso il regolamento comunitario.
Valutera'  codesta  Corte  se,  privata  degli  articoli sui quali si
appuntano  le specifiche censure di incostituzionalita' che sono alla
base  del  presente  giudizio, la legge regionale possa mantenere una
qualche funzione e/o ragionevolezza nell'ordinamento positivo.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  degli articoli 3, 4 e 9
della  legge  della  Regione  Lombardia  n. 29  del  9 novembre 2007,
recante   «Norme   in   materia  di  trasporto  aereo,  coordinamento
aeroportuale    e   concessioni   di   gestione   aeroportuali»   con
consequenziali   provvedimenti   in   ordine  all'intera  legge,  per
violazione  degli  articoli 117 primo comma, secondo comma lett. h) e
terzo comma della Costituzione.
     Roma, addi' 11 gennaio 2008
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

        
    

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