RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2009 , n. 5
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 gennaio 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). 
 
(GU n. 9 del 4-3-2009) 
 
    Ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -  giusta
delibera del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2009 - rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,  presso  la  cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; 
    Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della  Giunta
regionale pro tempore, volto  alla  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli artt. 24, comma 4 e  40  comma  4,  della  legge
della  Regione  Veneto  21  novembre  2008,  n.  21,  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione 25 novembre 2008, n.  97,  recante
«Disciplina degli impianti a fune  adibiti  a  servizio  pubblico  di
trasporto, delle piste e dei sistemi  di  innevamento  programmato  e
della sicurezza nella pratica dello sport sulla neve» per  violazione
degli artt. 117, secondo comma, lett.  e)  e  l),  nonche'  97  della
Costituzione. 
    1. - Sul Bollettino ufficiale della Regione  Veneto  25  novembre
2008, n. 97, e' apparsa la legge della  Regione  Veneto  21  novembre
2008, n. 21, recante «Disciplina degli  impianti  a  fune  adibiti  a
servizio  pubblico  di  trasporto,  delle  piste  e  dei  sistemi  di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica  dello  sport
sulla neve». 
    Con la legge in rassegna, composta da  60  articoli,  la  Regione
Veneto detta una disciplina completa in materia di  impianti  a  fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e  dei  sistemi
di innevamento programmato e  della  sicurezza  nella  pratica  degli
sport sulla neve. 
    Il Titolo I detta Disposizioni  generali,  procedendo  in  primis
alla ripartizione delle funzioni in materia  tra  regione,  province,
comuni e Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto. 
    Il Piano regionale neve  viene  approvato  dalla  giunta,  previo
parere della competente commissione regionale  e  previa  valutazione
ambientale   strategica   (V.A.S).   Esso   e'    finalizzato    alla
razionalizzazione della realizzazione degli impianti e delle piste; a
qualificare gli impianti  in  relazione  alla  funzione  di  pubblico
servizio; ad ottimizzare il rapporto impianti-piste;  ad  individuare
le aree sciabili attrezzate. 
    L'art. 8 istituisce, presso la struttura regionale competente  in
materia di mobilita',  il  registro  degli  impianti  e  delle  piste
esistenti nel territorio regionale. 
    L'art.  13  prevede  la   possibilita',   qualora   un   soggetto
autorizzato non  abbia  la  disponibilita'  dei  terreni  interessati
dall'impianto, dalla pista o dal sistema  d'innevamento  programmato,
di richiedere la costituzione coattiva di servitu', previo  pagamento
di un'indennita'; detta indennita' viene  stabilita  considerando  la
diminuzione del valore del bene ed il compenso dovuto per  l'uso  del
bene altrui. 
    L'art. 16 autorizza  la  giunta  alla  concessione,  ai  soggetti
gestori delle aree sciabili, di contributi in conto capitale  per  la
realizzazione e l'ammodernamento di impianti di  risalita,  piste  da
sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari. 
    Il Titolo II, rubricato  «Impianti  a  fune  adibiti  a  servizio
pubblico di trasporto», si presenta ulteriormente  suddiviso  in  tre
Capi,  di  cui  il  primo  disciplina  la  concessione  di  linea   e
l'autorizzazione alla realizzazione. L'esercizio  degli  impianti  e'
subordinato al rilascio di detta concessione di linea da parte  della
provincia, previa presentazione di una domanda da parte del  soggetto
interessato.   Il   rilascio   della   concessione   di    linea    e
dell'autorizzazione dell'impianto consentono al titolare di  iniziare
a svolgere i lavori. 
    Il Capo II regola  il  rapporto  di  concessione,  elencando  gli
obblighi del concessionario, i motivi per i quali la  provincia  puo'
negare la concessione, le modalita' di trasferimento e rinnovo  della
stessa. 
    Il Capo III disciplina l'apertura  al  pubblico  esercizio  degli
impianti, subordinandola al rilascio di una autorizzazione  da  parte
della provincia. 
    Il Titolo III, suddiviso in 3 ulteriori capi, detta  disposizioni
in  materia  di  piste,  prevedendone  classificazioni  e   requisiti
tecnici. 
    Il Capo II regola la realizzazione e  la  modifica  delle  piste,
subordinandole al rilascio  di  una  autorizzazione  da  parte  della
Provincia, previa presentazione di una domanda. Anche in questo caso,
il rilascio dell'autorizzazione e' reso sulla base della  contestuale
valutazione  di  tutti  gli   aspetti   interessanti;   il   rilascio
dell'autorizzazione consente al titolare di  iniziare  a  svolgere  i
lavori. 
    Il  Titolo  IV  detta  disposizioni  in  materia  di  sistemi  di
innevamento programmato,  ossia  di  quell'insieme  di  impianti,  di
macchinari ed attrezzature, atti a  consentire  la  produzione  e  la
distribuzione della neve nelle quantita' necessarie  a  garantire  la
migliore fruibilita' delle aree sciabili attrezzate; anche in  questo
caso e' necessaria  una  preventiva  autorizzazione  da  parte  della
provincia. 
    Il Titolo V detta disposizioni  in  materia  di  sicurezza  nella
pratica non agonistica degli  sport  sulla  neve,  disciplinando  gli
obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate; le modalita'  di
manutenzione delle piste; la segnaletica; il  soccorso  sulle  piste;
obblighi  del  preposto  alla  sicurezza  sulle  aree  sciabile;   il
comportamento degli utenti. 
    L'art. 49 individua gli obblighi del gestore delle aree  sciabili
attrezzate, tra cui  l'obbligo  di  assicurare  in  modo  adeguato  e
tempestivo il soccorso e il  trasporto  degli  infortunati  lungo  le
piste, in luoghi accessibili dai piu'  vicini  centri  di  assistenza
sanitaria o di pronto soccorso. 
    I gestori delle aree sciabili  attrezzate,  possono  nominare  un
preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla Provincia. 
    Il Titolo  VI  detta  disposizioni  in  materia  di  vigilanza  e
sanzioni, attribuendo la competenza in materia alle Province. 
    Il Titolo VII detta Disposizioni transitorie e finali. 
    2.  -  La  legge  regionale   in   rassegna,   presenta   profili
d'illegittimita' costituzionale quanto  alle  disposizioni  contenute
nell'articolo  24,  comma  4  e  40,  comma  4,  i   quali   rinviano
rispettivamente agli articoli 47 e seguenti della  l.r.  n.  27/2003,
per il collaudo degli impianti sciistici e delle piste da sci. 
    2.1. - La giurisprudenza costituzionale,  con  la  nota  sentenza
401/2007, ha rilevato come la disciplina del collaudo afferisca  alla
esecuzione   del   rapporto   contrattuale   e,    dunque,    attenga
prevalentemente alla materia «dell'ordinamento civile»,  che  rientra
nella competenza esclusiva dello  Stato  (art.  117,  secondo  comma,
lett. l) Cost.). 
    Il rinvio degli artt. 24, comma 4 e 40, comma 4  della  legge  in
rassegna agli articoli 47 e seguenti della  l.r.  n.  27/2003,  deve,
conseguentemente, ritenersi costituzionalmente  illegittimo,  perche'
in contrasto con gli articoli 120 e  141  del  Codice  dei  contratti
pubblici (d.lgs. n. 163/2006). 
    2.2. - L'affidamento degli incarichi di collaudo con procedura ad
evidenza pubblica rientra nella materia «tutela  della  concorrenza»,
del pari rientrante nella competenza  esclusiva  statale  (art.  117,
secondo comma, lett. e) Cost.) sia negli appalti sopra soglia che  in
quelli  sotto  soglia  comunitaria.  La  regione,  prevede  per   gli
incarichi di collaudo sottosoglia,  un  elenco  di  collaudatori.  in
deroga al principio di scelta  con  procedura  ad  evidenza  pubblica
(art. 47, l.r. n. 27/2003), indicando i soggetti che  procedono  alla
nomina dei collaudatori, senza procedure di evidenza  pubblica  (art.
48, l.r. n. 27/2003) e disciplinando modalita' e termini di  collaudo
(art. 49, l.r. n. 27/2003). 
    Anche sotto questo profilo, dunque, sono censurabili gli articoli
24 comma 4 e 40 comma 4, per  il  loro  rinvio  agli  articoli  47  e
seguenti della l.r. n. 27/2003. Si tratta  di  disposizioni,  invero,
che introducono un sistema derogatorio a quello a  evidenza  pubblica
per la nomina dei collaudatori, previsto dagli articoli 120 e 141 del
d.lgs. n. 163/2006. Il rinvio e' costituzionalmente illegittimo,  per
le stesse ragioni sopra viste. Gli articoli 47, 48 e 49 della l.r. n.
27/2003, introdotti prima del codice dei contratti  pubblici  (d.lgs.
n. 163/2006), sono a loro volta in contrasto con detto. Poiche', come
sappiamo (sent.  Corte  cost.  n.  401/2007  cit.),  la  materia  del
collaudo rientra prevalentemente  nella  competenza  esclusiva  dello
Stato, le disposizioni in questione risultano lesive  dell'art.  117,
secondo comma, lett. e) in materia  di  tutela  della  concorrenza  e
lett. l) in ordine all'ordinamento civile della Costituzione. 
    2.3. - Da ultimo, la l.r. n.  17/2007  aggiunge  all'art.  48  il
comma  1-bis,  che  disciplina  i  criteri  di  affidamento  per  gli
incarichi di collaudo. Il  comma  1-bis,  a  sua  volta,  richiama  i
criteri di  affidamento  e  le  condizioni  di  pubblicita'  previsti
dall'art. 9, comma 1 e 2  della  l.r.  n.  27/2007  che,  cosi'  come
modificati dall'art. 7 della l.r. n. 17/2007, sono  stati  dichiarati
incostituzionali da codesta ecc.ma Corte con  sentenza  n.  322/2008,
per invasione della competenza statale (Corte cost. n. 401/2007). 
    3. - Si rileva, infine, che viene richiamata una disposizione  di
legge che essendo stata dichiarata incostituzionale,  ha  cessato  di
avere  efficacia  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
decisione. L'illegittimo richiamo comporta, quindi, anche la  lesione
del principio di certezza del diritto e del buon  andamento,  di  cui
all'art. 97 della Costituzione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Tutto quanto sopra  premesso  e  considerato,  poiche'  la  legge
eccede i limiti di competenza assegnati alla regione,  il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri   conclude   perche'   1'ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  dichiarare  1'illegittimita'   costituzionale
degli artt. 24, comma 4 e 40  comma  4,  della  legge  della  Regione
Veneto 21 novembre 2008, n. 21, pubblicata nel  Bollettino  ufficiale
della Regione 25 novembre 2008,  n.  97,  recante  «Disciplina  degli
impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste
e dei sistemi di innevamento  programmato  e  della  sicurezza  nella
pratica dello sport sulla  neve»  per  violazione  degli  artt.  117,
secondo comma, lett. e) e l), nonche' 97 della Costituzione. 
        Roma, addi' 22 gennaio 2009 
        Il Vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta 

        

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