Ricorso n. 5 del 4 febbraio 2011 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2011 , n. 5
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 10 del 2-3-2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Calabria in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegigimita' costituzionale in parte qua della legge regionale Calabria 22 novembre 2010, n. 28 pubblicata nel B.U.R. Calabria 16, novembre 2010, n. 21, S.S. 30 novembre 2010, n. 2 recante «Norme in materia di sport nella Regione Calabria» in relazione all'art. 3, comma 1, lettera m); art. 11, commi 5, 6 e 7; art. 17, comma 1, lettere a) e b). La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del gennaio 2011 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale Calabria n. 28/2010, e' composta da 21 articoli, ed e' suddivisa, in IV titoli: I) Finalita' - obiettivi - funzioni; II) Organismi; III) Interventi regionali; IV) Norme di sicurezza. La legge regionale e' illegittima nell'art. 3, comma 1, lettera m); art. 11, commi 5, 6 e 7; art. 17, comma 1, lettere a) e b) per i seguenti Motivi Preliminarmente va premesso che, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, la materia delle professioni appartiene alla competenza legislativa concorrente, e pertanto spetta alle Regioni la potesta', legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. In effetti come ribadito in piu' occasioni dalla Corte costituzionale, «la potesta' legislativa regionale in materia concorrente delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui la individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale». Pertanto, la previsione di albi o elenchi per l'esercizio dell'attivita' professionale, nuovi e diversi rispetto a quelli gia' istituiti dalle leggi statali, disciplinati dalla regione e connessi allo svolgimento dell'attivita' che la legge, regionale regolamenta, costituisce indice sintomatico della individuazione di una nuova professione, preclusa alla competenza regionale. Ha di recente chiarito codesta Corte con sentenza 15 aprile 2010 n. 132, che costituisce: «principio fondamentale in materia di professioni che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti ex plurimis sentenze n. 138 del 2009, n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007), nonche' della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza [...] che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento delle attivita' cui l'elenco fa riferimento, hanno gia' di per se' una "funzione individuatrice della professione" come tale preclusa alla competenza regionale» (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 57 del 2007)». In tal senso, anche Corte cost. 29 ottobre 2009, n. 271; 11 aprile 2008, n. 93; 20 luglio 2007, n. 300. Applicando tali principi al caso in questione, si deve rilevare come la legge censurata si caratterizzi per violare i principi suesposti. 1) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera m), legge regionale Calabria n. 28/2010. L'art. 3, comma 1, lettera m), nel disciplinare i compiti della Regione in materia di sviluppo dello sport, stabilisce che la Regione istituisce presso il competente Dipartimento della Giunta regionale gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo. Tale disposizione contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., per violazione del principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spetta allo Stato. 2) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione con riferimento all'art. 11, commi 5, 6 e 7 legge regionale Calabria n. 28/2010. L'art. 11, comma 5 6, 7 recante «banca dati ed albi professionali», prevede l'istituzione degli albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo nonche' la disciplina dell'iscrizione negli albi professionali ed i relativi aggiornamenti. Tale previsione eccede dalla competenza regionale concorrente alla luce di quanto suesposto, e dunque lede l'art. 117, comma 3, Cost. Infatti, spettano alla competenza statale sia l'istituzione di nuovi albi, sia l'individuazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni. 3) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione con riferimento all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), legge regionale Calabria n. 28/2010. Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'art. 17 comma 1, lettere a) e b) recante «Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalita' sportive» secondo il quale la Giunta Regionale definisce i profili professionali nelle diverse discipline, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi, e costituisce inoltre i relativi albi. Tali disposizioni contrastano con l'art. 117, comma 3, Cost., per violazione del principio fondamentale per cui le individuazioni delle figure professionali con i relativi profili spetta allo Stato. Come gia' sottolineato, spetta al legislatore nazionale la individuazione delle figure professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi (Corte cost., sent. n. 40/2006). Per di piu' la Corte costituzionale (sentenza n. 57/2007), ha statuito che, la indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte gia' stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in una inutile ingerenza in un settore professionale costituente principio fondamentale in materia e quindi di competenza statale. Peraltro si rappresenta che non costituisce forma di salvezza nei confronti dei suddetti rilievi, la previsione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) della legge in esame, che circoscrive la definizione dei profili professionali ai casi in cui questi ultimi non siano disciplinati dalla legge statale. Laddove la disciplina normativa e' riservata alla legge dello Stato, le eventuali lacune devono essere comunque colmate dalla legislazione statale, con conseguente illegittimita' di un intervento regionale che, allo scopo di riempire un vuoto normativo, disciplini settori preclusi alle competenze legislative regionali.
P.Q.M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita' delle disposizioni sopra indicate della legge regionale Calabria n. 28/2010. Si allega: 1) estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011; 2) relazione del Ministro proponente; 3) legge Regione Calabria n. 28/2010. Roma, addi' 28 gennaio 2011 L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Mesutti