RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2011 , n. 5

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 febbraio 2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 10 del 2-3-2011) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12, contro
la Regione Calabria in persona del  Presidente  pro  tempore  per  la
declaratoria dell'illegigimita' costituzionale  in  parte  qua  della
legge regionale Calabria 22  novembre  2010,  n.  28  pubblicata  nel
B.U.R. Calabria 16, novembre 2010, n. 21, S.S. 30 novembre 2010, n. 2
recante «Norme  in  materia  di  sport  nella  Regione  Calabria»  in
relazione all'art. 3, comma 1, lettera m); art. 11, commi 5, 6  e  7;
art. 17, comma 1, lettere a) e b). 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del gennaio 2011 e si  depositano
a tal fine estratto conforme del verbale  e  relazione  del  Ministro
proponente. 
    La legge  regionale  Calabria  n.  28/2010,  e'  composta  da  21
articoli, ed e' suddivisa, in IV titoli: I) Finalita' -  obiettivi  -
funzioni; II) Organismi; III)  Interventi  regionali;  IV)  Norme  di
sicurezza. 
    La legge regionale e' illegittima nell'art. 3, comma  1,  lettera
m); art. 11, commi 5, 6 e 7; art. 17, comma 1, lettere a) e b) per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Preliminarmente va premesso che, ai sensi dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione, la  materia  delle  professioni  appartiene  alla
competenza legislativa concorrente, e pertanto spetta alle Regioni la
potesta', legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
    In  effetti  come  ribadito  in  piu'   occasioni   dalla   Corte
costituzionale,  «la  potesta'  legislativa  regionale   in   materia
concorrente delle professioni, deve rispettare il  principio  secondo
cui la individuazione  delle  figure  professionali  con  i  relativi
profili e titoli  abilitanti  e'  riservata,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario  allo  Stato,  rientrando  nella  competenza
delle regioni la disciplina di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico  collegamento  con  la  realta'  regionale».  Pertanto,  la
previsione  di  albi  o  elenchi   per   l'esercizio   dell'attivita'
professionale, nuovi e diversi rispetto a quelli gia' istituiti dalle
leggi statali, disciplinati dalla regione e connessi allo svolgimento
dell'attivita'  che  la  legge,  regionale  regolamenta,  costituisce
indice sintomatico della individuazione  di  una  nuova  professione,
preclusa alla competenza regionale. 
    Ha di recente chiarito codesta Corte con sentenza 15 aprile  2010
n. 132,  che  costituisce:  «principio  fondamentale  in  materia  di
professioni che riserva allo Stato l'individuazione di  nuove  figure
professionali  e  la  disciplina  dei  relativi  profili   e   titoli
abilitanti ex plurimis sentenze n. 138 del 2009, n. 179 del 2008 e n.
300 del 2007), nonche' della costante giurisprudenza di questa  Corte
secondo cui  "la  istituzione  di  un  registro  professionale  e  la
previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso,  prescindendosi
dalla circostanza [...] che tale iscrizione si  caratterizzi  o  meno
per essere necessaria ai fini dello svolgimento delle  attivita'  cui
l'elenco  fa  riferimento,  hanno  gia'  di  per  se'  una  "funzione
individuatrice della professione" come tale preclusa alla  competenza
regionale» (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 57 del 2007)». 
    In tal senso, anche Corte cost.  29  ottobre  2009,  n.  271;  11
aprile 2008, n. 93; 20 luglio 2007, n. 300. 
    Applicando tali principi al caso in questione, si  deve  rilevare
come la legge  censurata  si  caratterizzi  per  violare  i  principi
suesposti. 
1)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3  della   Costituzione   con
riferimento all'art. 3, comma 1, lettera m), legge regionale Calabria
n. 28/2010. 
    L'art. 3, comma 1, lettera m), nel disciplinare i  compiti  della
Regione in materia di sviluppo dello sport, stabilisce che la Regione
istituisce presso il competente Dipartimento della  Giunta  regionale
gli albi  relativi  alle  figure  professionali  operanti  in  ambito
sportivo. Tale disposizione contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost.,
per violazione del principio fondamentale per cui  le  individuazioni
delle figure professionali con i relativi profili spetta allo Stato. 
2)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3  della   Costituzione   con
riferimento all'art. 11, commi 5, 6 e 7 legge regionale  Calabria  n.
28/2010. 
    L'art.  11,  comma  5  6,  7  recante   «banca   dati   ed   albi
professionali», prevede l'istituzione degli albi  regionali  relativi
alle  professioni  in   ambito   sportivo   nonche'   la   disciplina
dell'iscrizione negli albi professionali ed i relativi aggiornamenti.
Tale previsione eccede dalla competenza  regionale  concorrente  alla
luce di quanto suesposto, e dunque lede l'art. 117, comma 3, Cost. 
    Infatti, spettano alla competenza statale  sia  l'istituzione  di
nuovi albi, sia l'individuazione dei requisiti per l'esercizio  delle
professioni. 
3)  Violazione  dell'art.  117,  comma  3  della   Costituzione   con
riferimento all'art. 17, comma 1, lettere a) e  b),  legge  regionale
Calabria n. 28/2010. 
    Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'art. 17 comma
1,  lettere  a)  e  b)  recante  «Interventi  per  la  formazione   e
l'aggiornamento delle professionalita' sportive» secondo il quale  la
Giunta Regionale definisce  i  profili  professionali  nelle  diverse
discipline, individuando caratteristiche  e  requisiti  dei  percorsi
formativi, e costituisce inoltre i relativi albi. 
    Tali disposizioni contrastano con l'art. 117, comma 3, Cost., per
violazione del principio fondamentale per cui le individuazioni delle
figure professionali con i relativi profili spetta allo  Stato.  Come
gia' sottolineato, spetta al legislatore nazionale la  individuazione
delle figure professionali e  dei  relativi  profili  ed  ordinamenti
didattici e l'istituzione  di  nuovi  albi  (Corte  cost.,  sent.  n.
40/2006). 
    Per di piu' la Corte costituzionale  (sentenza  n.  57/2007),  ha
statuito che, la indicazione di specifici requisiti  per  l'esercizio
delle professioni, anche se in parte gia' stabiliti  dalla  normativa
statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in una inutile
ingerenza  in  un   settore   professionale   costituente   principio
fondamentale in materia e quindi di competenza statale. 
    Peraltro si rappresenta che non costituisce forma di salvezza nei
confronti dei suddetti rilievi, la previsione  di  cui  all'art.  17,
comma 1,  lettera  a)  della  legge  in  esame,  che  circoscrive  la
definizione dei profili professionali ai casi in  cui  questi  ultimi
non siano disciplinati dalla legge  statale.  Laddove  la  disciplina
normativa e' riservata alla legge dello Stato,  le  eventuali  lacune
devono  essere  comunque  colmate  dalla  legislazione  statale,  con
conseguente illegittimita' di un intervento regionale che, allo scopo
di riempire un vuoto  normativo,  disciplini  settori  preclusi  alle
competenze legislative regionali. 

        
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare,  l'illegittimita'
delle disposizioni sopra indicate della legge regionale  Calabria  n.
28/2010. 
    Si allega: 
    1) estratto conforme del verbale della seduta del  Consiglio  dei
Ministri del 21 gennaio 2011; 
    2) relazione del Ministro proponente; 
    3) legge Regione Calabria n. 28/2010. 
          Roma, addi' 28 gennaio 2011 
 
           L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Mesutti 
 

        
      
 

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