RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2007 , n. 5
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  6  febbraio  2007  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
 
(GU n. 8 del 21-2-2007) 
  
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato;

    Contro  la  Regione  Calabria  in  persona del suo Presidente pro
tempore,  per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale nelle
disposizioni  di  cui  agli  artt. 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4,
comma  1,  tredicesimo  capoverso  della legge regionale n. 14 del 24
novembre  2006  recante  ...  "modifiche  ed  integrazioni alla legge
regionale 16 aprile 2002 n. 19" a sua volta recante ... "Norme per la
tutela,  governo  e  uso  del  territorio"  (Legge  urbanistica della
Calabria),  pubblicata  (la legge qui impugnata) nel B.U.R. n. 22 del
1° dicembre 2006.
    Come   si  evidenzia  nel  verbale  allegato  alla  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  la  legge  in  esame  introduce modifiche e
integrazioni  alla  legge  urbanistica  della regione n. 19 del 2002,
intitolata "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio".
    La legge impugnata e' censurabile relativamente alle norme di cui
agli articoli 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4, comma 1, tredicesimo
capoverso, per i motivi che seguono.
    L'art. 17 della legge n. 19 del 2002, come modificato dall'art. 2
della  legge in esame, definendo i contenuti pianificatori del Quadro
Territoriale   Regionale   (Q.T.R.)  espressione  della  sua  valenza
paesaggistica,  non  tiene conto della disposizione dell'art. 143 del
Codice  dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del
2004,  relativamente  all'oggetto  della  pianificazione paesistica e
allo  sviluppo  procedimentale  per la sua attuazione, costituendo il
richiamo  al  Codice un riferimento di carattere meramente formale. I
contenuti  dell'art. 143  del  Codice  non  trovano  menzione neppure
all'art. 17-bis,  articolo  aggiunto  dall'art. 2,  comma  1,  ottavo
capoverso,   della  legge  in  esame,  che  prevede  che  la  valenza
paesaggistica   del   Q.T.R.   si  eserciti  anche  tramite  i  Piani
Paesaggistici d'Ambito. Peraltro, il mancato riferimento, nella legge
in  esame,  a  forme di coordinamento o collaborazione con gli organi
statali   competenti,  nelle  fasi  procedurali  degli  strumenti  di
pianificazione  previsti,  sostanzia il contrasto con l'art. 5, comma
6,  del  Codice,  ai  sensi  del quale "le funzioni amministrative di
tutela  dei  beni  paesaggistici  sono esercitate dallo Stato e dalle
regioni  secondo  le  disposizioni di cui alla Parte terza del (....)
Codice".
    Inoltre,  l'attrazione  della  pianificazione  paesaggistica  nel
sistema   della   pianificazione  complessiva  del  territorio  viola
l'art. 117,   secondo   comma,  lett.  s),  Cost.,  che  sancisce  la
competenza   legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni  culturali,  stante  la
concorrenza  di  competenze,  relativamente all'esercizio di funzioni
amministrative, ex art. 118, comma 1, Cost.
    Anche  la  previsione,  di  cui all'art. 48, comma 2, della legge
n. 19  del  2002,  comma  aggiunto  dall'art. 4, comma 1, tredicesimo
capoverso,  della  legge in esame, presenta aspetti di illegittimita'
costituzionale.
    Infatti,    l'attribuzione    ad   un   provvedimento   regionale
("Disciplinare  per  gli interventi di recupero, conservazione, messa
in  sicurezza  del  patrimonio  storico costruito") delle funzioni di
recupero conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, senza
alcuna  definizione  discriminatoria  del patrimonio rispetto ai beni
culturali,   ne'   alcun  richiamo  alla  loro  specifica  disciplina
codicistica,  comporta  la  perdita  della distinzione tra tutela dei
beni  culturali,  funzione  amministrativa  di  pertinenza statale, e
salvaguardia  di  tutto  il  restante  patrimonio edilizio di valenza
storica  non qualificata in termini di interesse culturale rientrante
tra le attribuzioni regionali.
    Da  qui  deriva  il  contrasto  della  previsione  regionale  con
l'art. 4,  comma  1,  del Codice, che affida allo Stato la competenza
all'esercizio  delle  funzioni  di  tutela del patrimonio culturale e
rimette  alla  legge  statale  la  disciplina  di  norme  di intesa e
coordinamento con le regioni in materia di tutela dei beni culturali,
e  quindi  con  gli  artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, terzo
comma, Cost.
    Del   resto,  la  scelta  della  regione  di  recepire,  a  norma
dell'art. 8-bis   della  legge  n. 19  del  2002,  articolo  aggiunto
dall'art. 1   della  legge  in  esame,  la  Convenzione  europea  del
paesaggio,  ratificata  con legge n. 14 del 2006 - e non piuttosto di
riferirsi  alla  nozione di paesaggio ex art. 131 del Codice dei beni
culturali,  diretta attuazione del principio costituzionale di tutela
del  paesaggio  e  del  patrimonio storico e artistico della Nazione,
quale  compito  della  Repubblica,  di cui all'art. 9, secondo comma,
Cost. - porta ad inquadrare il paesaggio come uno dei diversi profili
del  governo  del  territorio,  negando  ad  esso  ogni  specificita'
rispetto agli stessi, con cio' riducendo la pianificazione paesistica
ad  una  funzione  amministrativa  connessa  e complementare a quella
afferente   alla  disciplina  urbanistica  e,  quindi,  di  esclusiva
pertinenza regionale.

        
      
                              P. Q. M.
    Si chiede che la legge impugnata sia dichiarata illegittima delle
disposizioni  sopra  indicate per violazione degli artt. 117, secondo
comma, lett. s) e dell'art. 118, terzo comma della Costituzione.
    Si  produce  il  testo  della  legge  impugnata ed estratto della
delibera  del  Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2007 che approva
la determinazione di impugnare la legge.
        Roma, addi' 26 gennaio 2007
         Il Vice Avvocato generale dello Stato: Orazio Russo

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