Ricorso n. 5 del 6 febbraio 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2007 , n. 5
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 8 del 21-2-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato; Contro la Regione Calabria in persona del suo Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale nelle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4, comma 1, tredicesimo capoverso della legge regionale n. 14 del 24 novembre 2006 recante ... "modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002 n. 19" a sua volta recante ... "Norme per la tutela, governo e uso del territorio" (Legge urbanistica della Calabria), pubblicata (la legge qui impugnata) nel B.U.R. n. 22 del 1° dicembre 2006. Come si evidenzia nel verbale allegato alla delibera del Consiglio dei ministri la legge in esame introduce modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della regione n. 19 del 2002, intitolata "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio". La legge impugnata e' censurabile relativamente alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, ottavo capoverso, e 4, comma 1, tredicesimo capoverso, per i motivi che seguono. L'art. 17 della legge n. 19 del 2002, come modificato dall'art. 2 della legge in esame, definendo i contenuti pianificatori del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) espressione della sua valenza paesaggistica, non tiene conto della disposizione dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, relativamente all'oggetto della pianificazione paesistica e allo sviluppo procedimentale per la sua attuazione, costituendo il richiamo al Codice un riferimento di carattere meramente formale. I contenuti dell'art. 143 del Codice non trovano menzione neppure all'art. 17-bis, articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, ottavo capoverso, della legge in esame, che prevede che la valenza paesaggistica del Q.T.R. si eserciti anche tramite i Piani Paesaggistici d'Ambito. Peraltro, il mancato riferimento, nella legge in esame, a forme di coordinamento o collaborazione con gli organi statali competenti, nelle fasi procedurali degli strumenti di pianificazione previsti, sostanzia il contrasto con l'art. 5, comma 6, del Codice, ai sensi del quale "le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del (....) Codice". Inoltre, l'attrazione della pianificazione paesaggistica nel sistema della pianificazione complessiva del territorio viola l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che sancisce la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, stante la concorrenza di competenze, relativamente all'esercizio di funzioni amministrative, ex art. 118, comma 1, Cost. Anche la previsione, di cui all'art. 48, comma 2, della legge n. 19 del 2002, comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge in esame, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale. Infatti, l'attribuzione ad un provvedimento regionale ("Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione, messa in sicurezza del patrimonio storico costruito") delle funzioni di recupero conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, senza alcuna definizione discriminatoria del patrimonio rispetto ai beni culturali, ne' alcun richiamo alla loro specifica disciplina codicistica, comporta la perdita della distinzione tra tutela dei beni culturali, funzione amministrativa di pertinenza statale, e salvaguardia di tutto il restante patrimonio edilizio di valenza storica non qualificata in termini di interesse culturale rientrante tra le attribuzioni regionali. Da qui deriva il contrasto della previsione regionale con l'art. 4, comma 1, del Codice, che affida allo Stato la competenza all'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale e rimette alla legge statale la disciplina di norme di intesa e coordinamento con le regioni in materia di tutela dei beni culturali, e quindi con gli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, terzo comma, Cost. Del resto, la scelta della regione di recepire, a norma dell'art. 8-bis della legge n. 19 del 2002, articolo aggiunto dall'art. 1 della legge in esame, la Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge n. 14 del 2006 - e non piuttosto di riferirsi alla nozione di paesaggio ex art. 131 del Codice dei beni culturali, diretta attuazione del principio costituzionale di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, quale compito della Repubblica, di cui all'art. 9, secondo comma, Cost. - porta ad inquadrare il paesaggio come uno dei diversi profili del governo del territorio, negando ad esso ogni specificita' rispetto agli stessi, con cio' riducendo la pianificazione paesistica ad una funzione amministrativa connessa e complementare a quella afferente alla disciplina urbanistica e, quindi, di esclusiva pertinenza regionale.
P. Q. M. Si chiede che la legge impugnata sia dichiarata illegittima delle disposizioni sopra indicate per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s) e dell'art. 118, terzo comma della Costituzione. Si produce il testo della legge impugnata ed estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2007 che approva la determinazione di impugnare la legge. Roma, addi' 26 gennaio 2007 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Orazio Russo