RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 Gennaio 2005 - 11 Gennaio 2005 , n. 5

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 6 del 9-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta
pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 16,
comma 1, della legge regionale 4 novembre 2004 n. 20, pubblicata nel
B.U.R. n. 133 del 5 novembre 2004, avente ad oggetto «Nuove norme in
materia di riordino delle Comunita' montane», giusta delibera del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004.
1. - La legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 prevede
il riordino della normativa in materia di comunita' montane e ne
disciplina ordinamento, compiti e funzionamento, rideterminando
altresi' i territori montani della regione in zone omogenee.
Il provvedimento e' suddiviso in sei Titoli:
I) ordinamento e ambiti territoriali;
II) organi delle Comunita' montane;
III) uffici e personale;
IV) programmazione socio-economica e pianificazione
territoriale;
V) finanza e contabilita';
VI) norme transitorie e finali.
Sono previste disposizioni relative agli ambiti territoriali ed
alla classificazione delle zone omogenee; sono disciplinate le
funzioni delle comunita' e le loro modalita' di esercizio, nonche'
gli strumenti di programmazione e di finanziamento; sono, infine,
dettate disposizioni sulla composizione degli organi e sulle loro
funzioni.
In particolare, secondo la legge regionale in esame, la comunita'
montana e' retta da un organo rappresentativo (art. 12-13) e da un
organo esecutivo (art. 16); il presidente di quest'ultimo rappresenta
la Comunita' (art. 16, comma 1).
L'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge regionale
dispone che «La carica di presidente dell'Organo esecutivo e'
incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale e
sindaco».
2. - Censurabile sotto il profilo della legittimita'
costituzionale appare la disposizione da ultimo citata, laddove
disciplina le ipotesi di incompatibilita' della carica di presidente
invadendo la competenza esclusiva statale in materia di legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metrolitane di cui all'art. 117, comma 2, lett. p),
della Costituzione.
Per vero, le Comunita' montane possono qualificarsi come enti
(costituzionalmente non necessari) appartenenti alla categoria degli
enti locali, a carattere associativo intercomunale, costituiti per la
valorizzazione delle zone montane, allo scopo di realizzare
particolari forme di cooperazione fra comuni per l'esercizio delle
funzioni proprie e conferite al fine del migliore perseguimento
dell'interesse della Comunita'; pertanto la regione, se pure ha il
potere di disciplinare la materia, deve sempre rispettare la riserva
di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali, ai
sensi del citato art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione.
La norma censurata, infatti, non si limita a disciplinare il
funzionamento delle Comunita' montane, la cui disciplina rientra
nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 27,
commi 3 e seguenti, del d.lgs. n. 267/2000, bensi' impinge sulle
prerogative dei suoi organi istituzionali, sotto il profilo delle
incompatibilita' con altre cariche elettive, sia regionali che
nazionali, come determinate dalla legge dello Stato e, in
particolare, dall'art. 27, comma 2: «La Comunita' montana ha un
organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci,
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo'
cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della
comunita'... ».
La norma del d.lgs. n. 267/2000 teste' riportata regola le
incompatibilita' con termini e modalita' compiutamente prefissate e
non suscettibili di integrazioni o modificazioni da parte del
legislatore regionale che, per di piu', si spinge a sancire
incompatibilita' con la carica di parlamentare sulla quale non ha
alcuna competenza ad intervenire!
3. - Quanto sopra eccepito trova conferma ulteriore nell'art. 2,
legge n. 131/2003, che, nel disporre la revisione delle disposizioni
in materia di enti locali per adeguarle alla legge di riforma
costituzionale n. 3/2001, riconosce la persistente validita' del
d.lgs. n. 267/2000.
Si puo', pertanto, concludere nel senso che la norma della legge
regionale impugnata, nella parte in cui prevede che la carica di
presidente dell'organo esecutivo e' incompatibile con quella di
parlamentare, consigliere regionale e sindaco, e' adottata in
violazione: a) dell'articolo 114 della Costituzione, per lesione del
principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e
delle prerogative istituzionali dello Stato e dei comuni; b)
dell'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, in quanto non
spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la
regolamentazione della materia regolata dall'art. 27, comma 2, d.lgs.
n. 267/2000 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello
Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei
comuni, province e citta' metropolitane.
Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 23 dicembre 2004,



P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge
della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20, per violazione degli
art. 114 e 117 della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, addi' 27 dicembre 2004
Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio

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