Ricorso n. 50 del 10 luhglio 2014 (Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 luglio 2014 (della Regione Siciliana).
(GU n. 40 del 2014-09-24)
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro
tempore, On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370
presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 10, nonche' del relativo
allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane, del
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la
funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2
maggio 2014, n. 68 per violazione dell'art. 36 dello Statuto
d'Autonomia in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074.
Fatto
Sulla G.U.R.I. 5 maggio 2014, n. 102 e' stato pubblicato il testo
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante: «Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la
funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» come
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 2 maggio 2014, n. 68.
In particolare l'art. 10 del suindicato provvedimento normativo
in vigore dal 6 maggio 2014 e recante «Proroga delle modalita' di
riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio» dispone
che:
«1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle
province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse
per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati
nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
delle province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione
Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art.
4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e alle modifiche dei
fondi successivamente intervenute».
Il citato decreto-legge, nel testo come convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68
ha operato nei confronti delle Province siciliane una riduzione di
risorse pari ad euro 96.844.327, come da allegato al succitato
provvedimento normativo, dei quali un ingente importo da restituire
trattenendola dall'imposta RCA.
Ora l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quale
tributo erariale di spettanza regionale, ricade nell'ambito di
applicazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art. 2 del
d.P.R. 1074 del 1965 e, pertanto, la surriportata disposizione,
unitamente all'allegato 1, per la parte riguardante le province
siciliane, si profila illegittima per i seguenti motivi di
Diritto
Violazione dell'art. 36 dello Statuto d'Autonomia in combinato
disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Invero, l'art. 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
e richiamato dal comma 1 della norma censurata, prevede la riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna a decorrere dal 2012 e per importi progressivamente
maggiorati sino ad un tetto massimo di 1.250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 e mediante la sottrazione di gettito nei
confronti delle province a valere sull'imposta per la responsabilita'
civile automobilistica secondo meccanismi tecnicamente individuati.
Tuttavia, malgrado tale disposizione genericamente preveda -
senza effettuare alcun distinguo fra Autonomie Speciali e Regioni a
statuto ordinario - che il recupero del gettito da parte dello Stato
sia demandato all'Agenzia delle Entrate nei confronti delle province
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, di cui all'art. 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, all'atto del riversamento da parte dell'Erario del relativo
gettito alle province medesime, la sentenza di codesta Ecc.ma Corte
n. 97/2013 del 20 maggio 2013, pubblicata il 23 maggio 2013, ha
compiutamente chiarito la portata ed il collegamento fra tutte le
suindicate previsioni normative precisando che "l'art. 17, comma 1,
del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha...disposto, esclusivamente
per le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, che, a
decorrere dal 2012....l'imposta in questione assumesse la natura di
tributo proprio derivato provinciale" in quanto "le disposizioni
contenute nel Capo II del citato decreto legislativo, tra cui e'
ricompreso anche il menzionato art. 17, comma 1, si devono intendere
riferite alle sole Regioni a statuto ordinario, come esplicitamente
prevede l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011"
e, sancendo il perdurare del sistema come delineato dal legislatore
regionale con la l.r. 2 del 2002, ha ribadito che l'imposta sulla
responsabilita' civile automobilistica mantiene ad oggi la sua
connotazione di tributo il cui gettito spetta alla Regione siciliana
nella misura in cui e' riscosso nell'ambito del suo territorio
restando, pertanto, sottratto all'ambito di applicazione dell'art.
17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 che costituisce
l'antecedente normativo cui si riallaccia la previsione dell'art. 16,
comma 7 del d.l. 95/12.
E dunque la norma oggi all'esame di codesta ecc.ma Corte, nel
prevedere la sottrazione di gettito a valere sull' imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore iscritti nei registri
automobilistici delle province siciliane, si pone in contrasto con la
citata pronuncia n. 97/2013, laddove questa esclude che il
legislatore statale possa disporre direttamente l'assegnazione alle
province del gettito di un tributo erariale riscosso nel territorio
regionale siciliano, quale continua ad essere l'imposta sulle
assicurazioni in questione.
In proposito e' il caso di rilevare che, con tale sentenza del
2013, codesta Corte, nel mettere ordine nell'intricata materia del
riparto delle potesta' impositive fra Stato ed enti territoriali
minori (nella specie, la regione Sicilia), ha compiutamente esaminato
una forma di prelievo da sempre destinata alle province (in ragione
del fatto che su di queste insisteva altresi' l'obbligo di tenere il
registro dei veicoli) per il tramite della Regione siciliana.
Ed invero, nel caso dell'imposta sulle assicurazioni (tributo
indubbiamente erariale), regolarmente percepita da questa regione,
essa viene autonomamente riversata alle province in base a una legge
gia' adottata dalla Regione stessa.
Pertanto detti enti locali in Sicilia vengono a beneficiare del
detto tributo in forza di una scelta politica e di un atto
legislativo regionale e non alla luce di un obbligo imposto dallo
Stato.
L'interpretazione fornita da codesta Corte circa le peculiarita'
dell'imposta in questione fuga ogni dubbio sulla natura erariale e la
spettanza del tributo suindicato e, tuttavia, il legislatore statale
tenta ancora di sottrarsi ai principi affermati da codesti Giudici
con la citata sentenza che ha ribadito l'orientamento risultante da
precedenti statuizioni di codesta Corte.
Si consideri infatti che poiche' il gettito devoluto alle
Province siciliane proviene non dallo Stato ma dalla Regione solo
questa puo' - come ha fatto prima con la legge 2/2002, in conseguenza
dell'emanazione del decreto legislativo 446/97, e ha poi confermato
con l'art. 1, L.R. n. 21/2013 richiamando, al contempo, l'art. 17 co.
2, D.Lgs. n. 68/2011 per la misura dell'imposta e per le modalita'
del prelievo- disporre quale conseguenza di tale devoluzione la
riduzione dei propri trasferimenti alle province per un importo pari
al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.( In tali termini si e' espressa di recente, alla luce della
giurisprudenza costituzionale, anche la Corte dei Conti, Sezione di
controllo per la Regione siciliana, nella deliberazione n.
3/2014/PAR).
Ed invece con la norma che oggi si sottopone a scrutinio di
costituzionalita' lo Stato, pretendendo di utilizzare le somme
spettanti alle province siciliane relativamente all'imposta sulle
assicurazioni in argomento in riduzione dei propri trasferimenti,
altro non fa che riproporre la sottrazione del gettito di cui codesta
Corte ha affermato la spettanza alla Regione sul rilievo che
restandone indiscussa la natura di tributo erariale l'imposta
"seguita a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello
statuto di autonomia speciale e dell'art. 2 delle norme di
attuazione"
E' del tutto evidente infatti che la previsione che oggi si
contrasta e' equivalente a quella recata dall'art. 4, comma 2 del
D.L. 16/2012, con la quale lo Stato disponeva direttamente
l'assegnazione alle Province del gettito in parola, derivandone alla
Regione identico pregiudizio stante che, dall'applicazione agli enti
siciliani della clausola impugnata, consegue l'impossibilita' di
operare la riduzione dei trasferimenti regionali per un importo pari
al gettito riscosso per la predetta imposta.
Pertanto, l'art. 10 in esame, unitamente all'allegato 1 per la
parte riguardante le Province siciliane, non puo' sottrarsi alla
denunciata censura di violazione dei parametri rubricati.
Inoltre, come per la disposizione gia dichiarata
incostituzionale, nemmeno per quella che oggi si impugna ricorrono i
presupposti perche' possa operare 1'eccezione contemplata dall' art.
2 d.P.R. 1074/1965, "nuove entrate tributarie il cui gettito sia
destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello
Stato".
Non si e' in presenza di alcuna entrata aggiuntiva, non
comportando l'applicazione della norma alcun incremento del gettito
relativo all'imposta sulle assicurazioni in discorso, e difetta in
ogni caso la specifica destinazione del gettito che lo stato pretende
di utilizzare a suo favore.
P.Q.M.
Per quanto sopra esposto e per quant'altro si fa riserva di
ulteriormente dedurre si chiede che voglia codesta ecc.ma corte
Respinta ogni avversa istanza, eccezione e difesa.
Ritenere e dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.
10, nonche' del relativo allegato 1 per la parte che riguarda le
Province siciliane: del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante
«Disposizioni urgentroo in materia di finanza locale, nonche' misure
volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche», come convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68 per violazione
dell'art. 36 dello Statuto d'Autonomia in combinato disposto con
l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074.
Si acclude copia della delibera di Giunta di autorizzazione a
ricorrere.
Palermo - Roma 27 giugno 2014
Avv. Beatrice Fiandaca - Avv. Marina Valli