Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 12 aprile  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 24 del 2019-06-12)

 

     Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Molise,  in  persona  del  suo  presidente  pro

tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della

legge della Regione Molise n. 1 dell'11 febbraio 2019 pubblicata  nel

Bollettino Ufficiale della Regione Molise dell'11 febbraio  2019,  n.

3, «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015 n. 5 (Manifestazioni

storico-culturali a tutela del benessere animale»  come  da  delibera

del Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2019.

Premessa.

    L'art. 1 della  legge  regionale  n.  1  dell'11  febbraio  2019,

recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  26  marzo  2015,  n.   5

(Manifestazioni storico-culturali a tutela del  benessere  animale)»,

ha introdotto, all'art. 2 della suddetta legge  regionale  n.  5  del

2015, dopo il comma 4, il comma 4-bis.

    Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n.  5/2015  dispone:

«qualora la  manifestazione  preveda  l'impiego  di  equidi  o  altri

ungulati, il terreno asfaltato o cementato e' ricoperto da  materiale

idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali».

    Il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1 della legge  regionale  n.

1/2019, a sua volta stabilisce: «Qualora, considerate la lunghezza  e

le caratteristiche del percorso,  non  sia  possibile  o  conveniente

ricoprire il tracciato di cui al  comma  4,  deve,  comunque,  essere

assicurato il benessere degli animali con idonea  ferratura  atta  ad

attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento,

e con la previsione del cambio degli animali secondo  il  regolamento

di cui all'art. 2-bis».

    L'art. 2 della legge regionale qui  impugnata  presenta  svariati

profili di illegittimita' costituzionale:

        per contrasto con  i  principi  fondamentali  in  materia  di

tutela della salute e di benessere animale, in  violazione  dell'art.

117, comma 3 Cost.;

        per violazione del principio di leale collaborazione  di  cui

agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

        per   lesione   dei   vincoli   derivanti    dall'ordinamento

dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.

    Tanto premesso con il presente atto il Presidente  del  Consiglio

dei ministri propone ricorso ex art. 127 Cost., per  la  declaratoria

dell'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione  Molise

n. 1 dell'11 febbraio 2019, per i seguenti

 

                                    Motivi

 

A) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

    La disposizione introdotta dall'art. 1 della  legge  oggetto  del

presente ricorso consente di derogare a quanto previsto al precedente

comma 4, allorquando non sia possibile o conveniente attenervisi.

    Al  ricorrere  di  tali  situazioni  di  impossibilita'   o   non

convenienza   (peraltro   individuate   con   formulazione   alquanto

generica), il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1  cit.  della  legge

oggetto del presente ricorso, stabilisce che - in luogo di provvedere

alla copertura del  terreno  asfaltato  o  cementato  con  «materiale

idoneo ad  attutire  i  colpi  degli  zoccoli  degli  animali»  -  si

provveda, piuttosto, a dotare gli animali di idonea ferratura nonche'

a cambiare gli animali stessi secondo il regolamento di cui  all'art.

2-bis.

    La  disposizione  in  esame  non  e'  in  linea  con  i  principi

fondamentali in materia  di  tutela  della  salute  e  del  benessere

animale stabiliti dalla normativa statale,  in  violazione  dell'art.

117, comma 3, della Costituzione.

    La  norma  in  esame  contrasta  infatti  con   quanto   previsto

dall'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute  del

21 luglio 2011 «concernente la disciplina di manifestazioni popolari,

pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori

degli impianti e dei percorsi  ufficialmente  autorizzati»  (Gazzetta

Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011), piu' volte  prorogata  e,  da

ultimo per un periodo di ulteriori dodici mesi  a  decorrere  dal  29

agosto 2018, giusta ordinanza del 26 luglio 2018 (Gazzetta  Ufficiale

n. 198 del 27 agosto 2018), applicabile alle  manifestazioni  in  cui

sono coinvolti i cavalli.

    L'ordinanza succitata del 21 luglio 2011, all'Allegato A, recante

«Requisiti  tecnici   e   condizioni   essenziali   per   la   tutela

dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali», prevede «a)

Il tracciato su cui si svolge la  manifestazione  deve  garantire  la

sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e  degli  equidi

nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il  fondo

delle piste o dei campi su  cui  si  svolge  la  manifestazione  deve

essere idoneo ad attutire l'impatto degli  zoccoli  degli  equidi  ed

evitare scivolamenti» (enfasi aggiunta), con l'evidente fine - da  un

lato - di proteggere gli animali impiegati dalla dolorosa consunzione

degli zoccoli e - dall'altro - di prevenire pericolosi  scivolamenti,

e cio' dichiaratamente per la tutela della sicurezza e  della  salute

dei fantini, del pubblico e degli equidi.

    La  norma  regionale  -  in   quanto   consente   di   sostituire

l'intervento  sul  fondo  del  tracciato  previsto  nell'Allegato   A

all'ordinanza contingibile e  urgente  del  21  luglio  2011  con  la

ferratura degli zoccoli e il cambio degli  animali  -  introduce  una

deroga non consentita ai principi sanciti dalla normativa statale  in

violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.

B) Violazione del principio  di  leale  collaborazione  di  cui  agli

articoli 117 e 118 della Costituzione.

    Il comma 4-bis introdotto dall'art. 1 legge regionale  Molise  n.

11/2019 contrasta, inoltre,  con  l'Accordo  tra  il  Ministro  della

salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  in

materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy  del  6

febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale  n.  51  del  3  marzo  2003)  che,

all'art. 8, rubricato «Manifestazioni popolari», dispone:

        «Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  si

impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare  di  equidi  o  altri

ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

          a) la pista delle corse sia ricoperta da  materiale  idoneo

ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato

o cementato;

          b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a),

sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno  agli

animali, in caso di caduta, nonche'  per  garantire  la  sicurezza  e

l'incolumita'  delle  persone  che  assistono  alle   manifestazioni»

(enfasi aggiunta).

    Detto accordo, in linea  con  la  giurisprudenza  costituzionale,

impegna le parti al rispetto di quanto sottoscritto, nel senso che il

principio di leale collaborazione richiede che la  sottoscrizione  di

accordi trovi un coerente seguito negli atti normativi successivi (ex

multis sentenze numeri 24/2007 e 58/2007). La  norma  adottata  dalla

Regione  Molise  non  costituisce,  tuttavia,  un  seguito   coerente

all'Accordo  in  questione,  in  quanto  consente  di  sostituire  la

copertura del fondo con la ferratura ed il cambio degli animali.

C) Violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione.

    La norma  regionale  in  oggetto  contrasta  inoltre  con  quanto

stabilito dalla «Convenzione europea per la protezione degli  animali

da compagnia», conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987,  ratificata

con legge del 4 novembre 2010, n. 201, che - all'art. 9,  comma  2  -

prevede che non possano applicarsi  trattamenti  o  procedimenti  per

elevare il livello naturale delle prestazioni degli  animali  qualora

cio' possa a repentaglio la  salute  e  il  benessere  degli  animali

stessi, durante le gare od in ogni altro momento.

    La   previsione   di   una   modalita'   di   svolgimento   delle

manifestazioni quale quella descritta, in quanto non atta a prevenire

il rischio di scivolamenti e di altri pregiudizi alla  salute  ed  al

benessere degli animali, come si e' detto  ai  punti  che  precedono,

concretizza  la  violazione  del  principio  sancito  nella  suddetta

Convenzione europea.

    Ne consegue la lesione  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento

dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, primo comma,  della

Costituzione.                            

                                           P.Q.M.

 

    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia

dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente

annullare, per i motivi sopra specificati,  la  legge  della  Regione

Molise n. 1/2019.

    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

        estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data  4

aprile 2019;

        1. copia della legge regionale impugnata;

        2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;

        3. O.M. 21 luglio 2011;

        4. O.M. 26 luglio 2018;

        5.  Accordo  Ministero  della  salute  /regioni  e   Province

autonome di Trento e Bolzano 6 febbraio 2003;

        6. Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da

compagnia.

    Con ogni salvezza.

 

Roma, 8 aprile 2019

L'Avvocato dello Stato: Russo

 

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