Ricorso n.50 del 12 aprile 2019 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 aprile 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 24 del 2019-06-12)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Molise, in persona del suo presidente pro
tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della
legge della Regione Molise n. 1 dell'11 febbraio 2019 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise dell'11 febbraio 2019, n.
3, «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015 n. 5 (Manifestazioni
storico-culturali a tutela del benessere animale» come da delibera
del Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2019.
Premessa.
L'art. 1 della legge regionale n. 1 dell'11 febbraio 2019,
recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5
(Manifestazioni storico-culturali a tutela del benessere animale)»,
ha introdotto, all'art. 2 della suddetta legge regionale n. 5 del
2015, dopo il comma 4, il comma 4-bis.
Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2015 dispone:
«qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi o altri
ungulati, il terreno asfaltato o cementato e' ricoperto da materiale
idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali».
Il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1 della legge regionale n.
1/2019, a sua volta stabilisce: «Qualora, considerate la lunghezza e
le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente
ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere
assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad
attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento,
e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento
di cui all'art. 2-bis».
L'art. 2 della legge regionale qui impugnata presenta svariati
profili di illegittimita' costituzionale:
per contrasto con i principi fondamentali in materia di
tutela della salute e di benessere animale, in violazione dell'art.
117, comma 3 Cost.;
per violazione del principio di leale collaborazione di cui
agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
per lesione dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.
Tanto premesso con il presente atto il Presidente del Consiglio
dei ministri propone ricorso ex art. 127 Cost., per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise
n. 1 dell'11 febbraio 2019, per i seguenti
Motivi
A) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.
La disposizione introdotta dall'art. 1 della legge oggetto del
presente ricorso consente di derogare a quanto previsto al precedente
comma 4, allorquando non sia possibile o conveniente attenervisi.
Al ricorrere di tali situazioni di impossibilita' o non
convenienza (peraltro individuate con formulazione alquanto
generica), il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1 cit. della legge
oggetto del presente ricorso, stabilisce che - in luogo di provvedere
alla copertura del terreno asfaltato o cementato con «materiale
idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali» - si
provveda, piuttosto, a dotare gli animali di idonea ferratura nonche'
a cambiare gli animali stessi secondo il regolamento di cui all'art.
2-bis.
La disposizione in esame non e' in linea con i principi
fondamentali in materia di tutela della salute e del benessere
animale stabiliti dalla normativa statale, in violazione dell'art.
117, comma 3, della Costituzione.
La norma in esame contrasta infatti con quanto previsto
dall'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute del
21 luglio 2011 «concernente la disciplina di manifestazioni popolari,
pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» (Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011), piu' volte prorogata e, da
ultimo per un periodo di ulteriori dodici mesi a decorrere dal 29
agosto 2018, giusta ordinanza del 26 luglio 2018 (Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2018), applicabile alle manifestazioni in cui
sono coinvolti i cavalli.
L'ordinanza succitata del 21 luglio 2011, all'Allegato A, recante
«Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela
dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali», prevede «a)
Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la
sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi
nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il fondo
delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve
essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed
evitare scivolamenti» (enfasi aggiunta), con l'evidente fine - da un
lato - di proteggere gli animali impiegati dalla dolorosa consunzione
degli zoccoli e - dall'altro - di prevenire pericolosi scivolamenti,
e cio' dichiaratamente per la tutela della sicurezza e della salute
dei fantini, del pubblico e degli equidi.
La norma regionale - in quanto consente di sostituire
l'intervento sul fondo del tracciato previsto nell'Allegato A
all'ordinanza contingibile e urgente del 21 luglio 2011 con la
ferratura degli zoccoli e il cambio degli animali - introduce una
deroga non consentita ai principi sanciti dalla normativa statale in
violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.
B) Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli
articoli 117 e 118 della Costituzione.
Il comma 4-bis introdotto dall'art. 1 legge regionale Molise n.
11/2019 contrasta, inoltre, con l'Accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6
febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003) che,
all'art. 8, rubricato «Manifestazioni popolari», dispone:
«Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si
impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri
ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo
ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato
o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a),
sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli
animali, in caso di caduta, nonche' per garantire la sicurezza e
l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni»
(enfasi aggiunta).
Detto accordo, in linea con la giurisprudenza costituzionale,
impegna le parti al rispetto di quanto sottoscritto, nel senso che il
principio di leale collaborazione richiede che la sottoscrizione di
accordi trovi un coerente seguito negli atti normativi successivi (ex
multis sentenze numeri 24/2007 e 58/2007). La norma adottata dalla
Regione Molise non costituisce, tuttavia, un seguito coerente
all'Accordo in questione, in quanto consente di sostituire la
copertura del fondo con la ferratura ed il cambio degli animali.
C) Violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione.
La norma regionale in oggetto contrasta inoltre con quanto
stabilito dalla «Convenzione europea per la protezione degli animali
da compagnia», conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata
con legge del 4 novembre 2010, n. 201, che - all'art. 9, comma 2 -
prevede che non possano applicarsi trattamenti o procedimenti per
elevare il livello naturale delle prestazioni degli animali qualora
cio' possa a repentaglio la salute e il benessere degli animali
stessi, durante le gare od in ogni altro momento.
La previsione di una modalita' di svolgimento delle
manifestazioni quale quella descritta, in quanto non atta a prevenire
il rischio di scivolamenti e di altri pregiudizi alla salute ed al
benessere degli animali, come si e' detto ai punti che precedono,
concretizza la violazione del principio sancito nella suddetta
Convenzione europea.
Ne consegue la lesione dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, la legge della Regione
Molise n. 1/2019.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 4
aprile 2019;
1. copia della legge regionale impugnata;
2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;
3. O.M. 21 luglio 2011;
4. O.M. 26 luglio 2018;
5. Accordo Ministero della salute /regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano 6 febbraio 2003;
6. Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia.
Con ogni salvezza.
Roma, 8 aprile 2019
L'Avvocato dello Stato: Russo