N.   50  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 dicembre 2007.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  17  dicembre  2007 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 2 del 9-1-2008)

Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato,  difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura generale
dello  Stato,  via  dei  Portoghesi  n. 12, Roma (ex delibera C.M. 29
novembre  2007);  Contro  Regione Calabria, in persona del Presidente
pro  tempore  della Giunta regionale avverso legge regionale Calabria
n. 22  del  5 ottobre 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 12 ottobre
2007,  recante  «ulteriori  disposizioni  di  carattere ordinamentale
finanziario  collegate  alla  manovra di assestamento del bilancio di
previsione per l'anno 2007».
                              F a t t o
La  legge  regionale  Calabria  n. 22 del 5 ottobre 2007, all'art. 5,
prevede che:
     «1. - Allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il
periodo  1987/1999  con  le aziende di trasporto pubblico locale e di
consentire  il  ripiano  dei disavanzi di esercizio, con l'estinzione
dei  contenziosi  in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli gia'
erogati  in  acconto,  a  favore  delle  aziende  stesse, a decorrere
dall'esercizio   2008,   contributi   da  erogare  in  rate  costanti
decennali.
     2.  -  Gli  importi complessivi dei contributi a conguaglio sono
calcolati  dal  competente  dipartimento con detrazione degli acconti
gia' riscossi, a qualsiasi titolo.
     3.  -  In  sede  di  provvedimenti  concernenti  il  bilancio di
previsione   2008   sono  individuati  i  criteri  necessari  per  la
determinazione  dei  contributi,  stabilito il fabbisogno finanziario
occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria.
     4.  -  Le  economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni
dell'art.  4,  comma  1,  sono  utilizzate per le finalita' di cui al
comma 1 del presente articolo».
Poiche'  tale  disposizione  contrasta  con  gli art. 3, 97, 81 e 117
della  Costituzione,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri la
impugna per i seguenti
                             M o t i v i
     La  disposizione, al fine di ripianare i disavanzi delle aziende
di  trasporto  pubblico locale relativi al periodo 1987-1999, dispone
la  concessione  di  contributi  a  favore delle suddette aziende «da
erogare  in  rate  costanti  decennali»,  al netto degli acconti gia'
concessi.
     Peraltro,  tale  disposizione non solo interviene su un giudizio
attualmente  in  corso, prefigurandone la decisione e alterando cosi'
il  riparto  delle  competenze  istituzionali,  ma soprattutto e' del
tutto  irrazionale  in quanto non contiene alcuna quantificazione ne'
dei  contributi  spettanti  alle  aziende  di  trasporto  locale, ne'
dell'ammontare  complessivo della conseguente spesa, ne' dell'entita'
delle  rate  «decennali», venendo a violare i principi costituzionali
degli  art. 3 e 97, sulla ragionevolezza, imparzialita', efficienza e
buona amministrazione della p.a.
     Inoltre,  siffatta  disposizione  non prevede alcuna clausola di
copertura  finanziaria,  non  potendo  questa  essere  costituita dal
rinvio  a  indeterminati  «provvedimenti  concernenti  il bilancio di
previsione 2008».
     Infatti,  una  legge  di  spesa  non  puo'  demandare la propria
copertura  ad  una  successiva legge (v. legge 5 agosto 1978, n. 678,
art.  11-ter)  e  tanto  meno ad una legge di bilancio di previsione,
essendo  noto che questa e' una legge meramente formale, che non puo'
stabilire  nuove  spese  (art. 81, terzo comma, Cost.), e per di piu'
relativa ad un esercizio successivo (2008).
     Si  aggiunga  che  la  l.r.  n. 22/2007 contiene dichiaratamente
disposizioni  «di  carattere ordinamentale finanziario collegate alla
manovra  di  assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007»
(v.  titolo  della legge), per cui non dovrebbe contenere nuove spese
(essendo  ordinamentale) e comunque non dovrebbe scaricare tali spese
sul   bilancio  2008,  in  quanto  la  funzione  del  «collegato»  e'
esattamente  l'opposto,  serve  cioe'  a  sostenere  le  spese  della
successiva o coeva manovra finanziaria.
     Anche  l'assestamento  di  bilancio  e' legge inidonea a coprire
spese ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel bilancio, potendo
solo spostare i relativi stanziamenti.
     Tanto  meno  puo'  poi  configurare  una copertura consentita il
rinvio,    contenuto   nel   comma   4,   alle   economie   derivanti
dall'attuazione  del  comma  1 dell'art. 4 e cio' sia perche' da tale
norma,  diretta  alla razionalizzazione del trasporto pubblico locale
non  sembrano  derivare economie di sorta (tant'e' che al comma 2 del
medesimo articolo si prevede una apposita copertura per consentire il
potenziamento  dei servizi di trasporto), sia perche' comunque non e'
quantificata alcuna entita' del presunto risparmio.
     Sotto  ogni  aspetto, pertanto, sussiste una evidente violazione
dell'art.  81, commi primo, terzo e quarto, Cost. mancando una idonea
e certa copertura finanziaria.
     D'altra  parte,  la  disposizione  impugnata risulta carente dei
necessari   requisiti  minimi  di  spesa  richiesti  dall'ordinamento
giuridico vigente in materia di contabilita' pubblica ossia:
     quantificazione degli oneri;
     decorrenza temporale degli stessi;
     imputazione  a  specifiche  unita'  previsionali di base per far
fronte a nuovi e maggiori oneri.
     Ne  deriva la pratica impossibilita' a provvedere alla copertura
dei  relativi  oneri,  mentre il ricorso a successivi «provvedimenti»
oltre  ad  essere,  come  sopra  detto, inidoneo, viene ad integrare,
nella  sostanza,  uno scoperto tentativo del legislatore regionale di
rinviare a provvedimenti di Giunta e non a provvedimenti legislativi,
violando   quindi   l'art.   3  del  d.lgs.  n. 76/2000,  che  e'  da
considerarsi principio fondamentale in materia di coordinamento della
finanza    pubblica    e    del    sistema    tributario,   violando,
conseguentemente, l'art. 117, comma terzo e 119, secondo comma, della
Costituzione.
     In  definitiva,  la  disposizione  in  questione  viene anche ad
incidere  sul  patto  di  stabilita'  interno,  prevedendo  spese non
quantificate,  rate  indefinite,  un fabbisogno incerto e alterazione
del  principio  di  annualita'  del  bilancio,  vizi tutti questi che
integrano   violazione   dei  principi  fondamentali  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica.
                              P. Q. M.
   Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 5 della legge regionale Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, con
ogni consequenziale pronuncia.
     Roma, addi' 30 novembre 2007
              L'Avvocato dello Stato: Antonio Tallarida

 
 
 
 
 

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