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N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 dicembre 2007. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 2 del 9-1-2008) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura generale
dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, Roma (ex delibera C.M. 29
novembre 2007); Contro Regione Calabria, in persona del Presidente
pro tempore della Giunta regionale avverso legge regionale Calabria
n. 22 del 5 ottobre 2007, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 12 ottobre
2007, recante «ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale
finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di
previsione per l'anno 2007».
F a t t o
La legge regionale Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, all'art. 5,
prevede che:
«1. - Allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il
periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di
consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l'estinzione
dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli gia'
erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere
dall'esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti
decennali.
2. - Gli importi complessivi dei contributi a conguaglio sono
calcolati dal competente dipartimento con detrazione degli acconti
gia' riscossi, a qualsiasi titolo.
3. - In sede di provvedimenti concernenti il bilancio di
previsione 2008 sono individuati i criteri necessari per la
determinazione dei contributi, stabilito il fabbisogno finanziario
occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria.
4. - Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni
dell'art. 4, comma 1, sono utilizzate per le finalita' di cui al
comma 1 del presente articolo».
Poiche' tale disposizione contrasta con gli art. 3, 97, 81 e 117
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri la
impugna per i seguenti
M o t i v i
La disposizione, al fine di ripianare i disavanzi delle aziende
di trasporto pubblico locale relativi al periodo 1987-1999, dispone
la concessione di contributi a favore delle suddette aziende «da
erogare in rate costanti decennali», al netto degli acconti gia'
concessi.
Peraltro, tale disposizione non solo interviene su un giudizio
attualmente in corso, prefigurandone la decisione e alterando cosi'
il riparto delle competenze istituzionali, ma soprattutto e' del
tutto irrazionale in quanto non contiene alcuna quantificazione ne'
dei contributi spettanti alle aziende di trasporto locale, ne'
dell'ammontare complessivo della conseguente spesa, ne' dell'entita'
delle rate «decennali», venendo a violare i principi costituzionali
degli art. 3 e 97, sulla ragionevolezza, imparzialita', efficienza e
buona amministrazione della p.a.
Inoltre, siffatta disposizione non prevede alcuna clausola di
copertura finanziaria, non potendo questa essere costituita dal
rinvio a indeterminati «provvedimenti concernenti il bilancio di
previsione 2008».
Infatti, una legge di spesa non puo' demandare la propria
copertura ad una successiva legge (v. legge 5 agosto 1978, n. 678,
art. 11-ter) e tanto meno ad una legge di bilancio di previsione,
essendo noto che questa e' una legge meramente formale, che non puo'
stabilire nuove spese (art. 81, terzo comma, Cost.), e per di piu'
relativa ad un esercizio successivo (2008).
Si aggiunga che la l.r. n. 22/2007 contiene dichiaratamente
disposizioni «di carattere ordinamentale finanziario collegate alla
manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007»
(v. titolo della legge), per cui non dovrebbe contenere nuove spese
(essendo ordinamentale) e comunque non dovrebbe scaricare tali spese
sul bilancio 2008, in quanto la funzione del «collegato» e'
esattamente l'opposto, serve cioe' a sostenere le spese della
successiva o coeva manovra finanziaria.
Anche l'assestamento di bilancio e' legge inidonea a coprire
spese ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel bilancio, potendo
solo spostare i relativi stanziamenti.
Tanto meno puo' poi configurare una copertura consentita il
rinvio, contenuto nel comma 4, alle economie derivanti
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 4 e cio' sia perche' da tale
norma, diretta alla razionalizzazione del trasporto pubblico locale
non sembrano derivare economie di sorta (tant'e' che al comma 2 del
medesimo articolo si prevede una apposita copertura per consentire il
potenziamento dei servizi di trasporto), sia perche' comunque non e'
quantificata alcuna entita' del presunto risparmio.
Sotto ogni aspetto, pertanto, sussiste una evidente violazione
dell'art. 81, commi primo, terzo e quarto, Cost. mancando una idonea
e certa copertura finanziaria.
D'altra parte, la disposizione impugnata risulta carente dei
necessari requisiti minimi di spesa richiesti dall'ordinamento
giuridico vigente in materia di contabilita' pubblica ossia:
quantificazione degli oneri;
decorrenza temporale degli stessi;
imputazione a specifiche unita' previsionali di base per far
fronte a nuovi e maggiori oneri.
Ne deriva la pratica impossibilita' a provvedere alla copertura
dei relativi oneri, mentre il ricorso a successivi «provvedimenti»
oltre ad essere, come sopra detto, inidoneo, viene ad integrare,
nella sostanza, uno scoperto tentativo del legislatore regionale di
rinviare a provvedimenti di Giunta e non a provvedimenti legislativi,
violando quindi l'art. 3 del d.lgs. n. 76/2000, che e' da
considerarsi principio fondamentale in materia di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, violando,
conseguentemente, l'art. 117, comma terzo e 119, secondo comma, della
Costituzione.
In definitiva, la disposizione in questione viene anche ad
incidere sul patto di stabilita' interno, prevedendo spese non
quantificate, rate indefinite, un fabbisogno incerto e alterazione
del principio di annualita' del bilancio, vizi tutti questi che
integrano violazione dei principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 5 della legge regionale Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, con
ogni consequenziale pronuncia.
Roma, addi' 30 novembre 2007
L'Avvocato dello Stato: Antonio Tallarida
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