Ricorso n.50 del 18 luglio 2017 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 luglio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 32 del 2017-08-09)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (CF … per il ricevimento degli atti, fax … e PEC …), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Toscana (CF …) in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana n. 21 del 4 maggio del 2017 (B.U.R. Toscana 12 maggio 2017, n. 19, parte prima), recante «Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2017.
Illegittimita' costituzionale della legge regionale Toscana n. 21/2017 per contrasto:
con l'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede che le strutture socio-sanitarie devono essere assoggettate allo stesso regime di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie,
con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012 e con l'Intesa Stato-regioni del 19 febbraio 2015, emanate in attuazione all'art. 7, comma 1, dell'Intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.
La legge della Regione Toscana n. 21 del 2017, recante «Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - Modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009», presenta diversi profili d'illegittimita' costituzionale.
La legge regionale in esame, secondo quanto emerge dalle premesse alla legge stessa, interviene sulla disciplina regionale dell'accreditamento delle strutture del sistema sociale e socio-sanitario allo scopo di uniformare i due sistemi di accreditamento, sanitario e sociale (cfr. considerando n. 2). In particolare, nel perseguire tale scopo, gli articoli 2, 3 e 6, comma 1, lettera b), assoggettano le strutture socio-sanitarie al sistema di accreditamento e di verifiche dell'accreditamento che e' proprio del sistema sociale.
Cosi' disponendo tuttavia il legislatore regionale non ha tenuto conto del principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevede che le strutture socio-sanitarie devono essere assoggettate allo stesso regime di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie.
Secondo tale articolo, infatti, «La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' sociosanitarie.».
Da tale disposizione discende pertanto la necessita' che la legge regionale in esame preveda per le strutture socio-sanitarie gli stessi meccanismi di cui al citato decreto legislativo n. 502/92.
Illegittimita' costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale Toscana n. 21/2017 per contrasto:
con gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012, e con l'Intesa Stato-regioni del 19 febbraio 2015, emanate in attuazione all'art. 7, comma 1, dell'Intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.
In particolare l'art. 2 della legge regionale in esame, che sostituisce l'art. 3 della l.r. n. 82/2009, indica i requisiti per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie, e l'art. 3, che aggiunge l'art. 3-ter alla l.r. n. 82/2009, prevede l'istituzione del «Gruppo tecnico regionale di valutazione» di cui si avvale la giunta regionale ai fini dell'effettuazione dei controlli in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, nonche' alla conformita' agli indicatori delle strutture del sistema socio-sanitario integrato.
Dette norme regionali, nel disciplinare in tal modo la gestione del sistema di verifiche delle strutture accreditate, finiscono per uniformare l'ambito socio-sanitario al sistema sociale che, come noto, soggiace a regole differenti, in tema di autorizzazione e accreditamento, rispetto alle attivita' piu' specificatamente sanitarie, ponendosi in tal modo in contrasto con la disciplina vigente in materia.
Esse contrastano in particolare sia con i menzionati articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sia con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012, recante il «Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento», che prevede l'istituzione di un sistema di accreditamento uniforme a livello nazionale, nonche' con l'Intesa Stato-regioni del 19 febbraio 2015 che, sempre al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale, definisce, sulla base di quanto previsto dai documenti prodotti dal Tavolo per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, nonche' i requisiti e le modalita' di funzionamento degli «organismi tecnicamente accreditati».
Tali intese, che integrano la disciplina nazionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui ai menzionati articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, sono state adottate in attuazione all'art. 7, comma 1, dell'Intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.
L'art. 7, comma 1, del Patto per la salute, citato nella menzionata legislazione statale, prevede infatti che «Si conviene, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, di stipulare un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003 in sede di Conferenza Stato-regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie».
Inoltre, l'art. 3 della legge in commento, affidando la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al menzionato Gruppo tecnico regionale, senza, tuttavia, prevedere alcun meccanismo di coordinamento funzionale con l'Organismo tecnicamente accreditante istituito dalle menzionate intese, contrasta con quanto previsto nell'allegato A (pag. 52) della menzionata Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012 che, al paragrafo 4, quarto capoverso, riguardante «verifiche: modalita' strumenti e responsabilita'», prevede la verifica esterna del possesso dei requisiti dell'accreditamento da parte di un «predefinito organismo accreditante», e contrasta altresi' con la disciplina contenuta nell'allegato B dell'Intesa Stato-regioni del 19 febbraio 2015 che contiene «i criteri per il funzionamento degli organismi "tecnicamente" accreditanti», ai quali, in base a quanto convenuto nelle menzionate intese, le regioni e le province autonome si debbono adeguare.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge regionale Toscana n. 21/2017 per contrasto:
con gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, che disciplinano l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con l'Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012 e con l'Intesa Stato-regioni del 19 febbraio 2015, emanate in attuazione all'art. 7, comma 1, dell'Intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la salute 2010-2012 - richiamato nel comma 66 della legge n. 191 del 2009 e nell'art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto la stipula in sede di Conferenza Stato-regioni di un'intesa finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento.
I medesimi rilievi formulati nei confronti dell'art. 3 devono essere svolti anche con riferimento all'art. 6, che, sostituendo l'art. 6 della legge regionale n. 82/2009, nel disciplinare specificamente l'attivita' di controllo delle strutture accreditate, prevede, alla lettera b), che tale controllo sia effettuato «ogni due anni» ed abbia ad oggetto «il mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11».
Cosi' disponendo, tale norma non indica il termine ultimo di durata dell'accreditamento, con il conseguente rischio che il controllo periodico ivi previsto, effettuato ogni due anni dalla Giunta regionale, consenta un rinnovo tacito dell'accreditamento delle strutture e dei servizi di cui trattasi.
Tale norma regionale in particolare contrasta con quanto previsto nell'allegato A della menzionata Intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012, recante la «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento», che, al paragrafo 4, sesto capoverso, pag. 52, specifica che «i termini per la validita' ed i tempi di verifica dell'accreditamento istituzionale rilasciato non devono superare il quinquennio».
Da quanto esposto emerge il contrasto delle disposizioni regionali sopra indicate con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nei menzionati articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, come integrati - in virtu' dell'art. 7, comma 1, del Patto per la salute 2010-2012, richiamato nella citata legislazione statale - dalle intese Stato-regioni del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 e dai relativi allegati.
Il rispetto delle citate intese e' del resto fondamentale anche per assicurare l'osservanza del principio di leale collaborazione consacrato in tali accordi.
L'illegittimita' costituzionale della normativa regionale qui impugnata e' confermata dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale che, infatti, in varie occasioni e in casi analoghi, ha identificato l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni come lo strumento idoneo comporre il concorso di competenze statali e regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012) qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo.
In particolare codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 119 del 2010 (punto 3. 2. del «Considerato in diritto»), ha giudicato incostituzionali le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008 (in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili) che avevano unilateralmente individuato aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessita', prevista dalla legislazione statale recante i principi fondamentali in materia di produzione di energia elettrica, di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione.
Con la sentenza n. 124 del 2010 codesta ecc.ma Corte ha poi ritenuto illegittime anche le disposizioni della legge della Regione Calabria n. 42 del 2008 che consentivano l'individuazione di soglie di potenza degli impianti di produzione di energia elettrica diverse da quelle stabilite dalla legislazione statale recante i principi fondamentali in materia, affermando che l'eterogeneita' delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche la violazione della norma statale che in tale materia rinvia ad «un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009)».
Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando le citate intese, condivise dalla stessa Regione, oltre a violare l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ledono altresi' il principio di leale collaborazione consacrato nelle stesse intese, quale espressione del necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale nella materia di cui trattasi, in violazione degli articoli 5, 120, 117 e 118 della Costituzione.
Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della Regione Toscana n. 21 del 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 luglio 2017.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 luglio 2017;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. Intesa n. 259/CSR del 10 dicembre 2012;
4. Intesa n. 32/CSR del 19 febbraio 2015.
Con ogni salvezza.
Roma, 10 luglio 2017
L'avvocato dello Stato: Rago